Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3727/2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2024, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Meda, viale Brianza n. 15, presso lo studio dell'avv.
Maurilio Fossati, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Volta n. 38, presso lo studio dell'avv.
Riccardo Mandelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
NONCHÉ
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cantù, Controparte_2 C.F._1
via G. Carcano n. 14, presso lo studio dell'avv. Matteo Bianchini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 33
Como, via Giulini n. 12, presso lo studio dell'avv. Sergio Baccaglini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(C.F. Controparte_3
, in persona del procuratore speciale e P.IVA_3 Controparte_4 [...]
(P.IVA , in persona Controparte_5 P.IVA_4 del procuratore speciale entrambe rappresentate e difese dall'avv. Chiara Controparte_6
Vedovati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Milano, via G. Leopardi n. 1;
- Terzi chiamati –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: All'udienza del 15.11.2024, l'opponente precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed insisteva per l'ammissione delle prove orali non assunte;
Per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Como, ogni contraria e/o avversaria domanda, e/o eccezione, e/o deduzione disattese, Denegata la accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuove domande, e/o eccezioni formulate da tutte le Parti nei precedenti atti e nelle presenti note, o nella definitiva precisazione delle conclusioni, fatte salve ogni altra deduzione ed eccezione contenute negli atti e riservata ogni eccezione sulla legittimazione processuale e sui legittimi poteri di conferimento della procura da parte del Sig.
, dichiaratosi L.R.p.t. di nella procura alle liti, senza che quanto di seguito Parte_3 Pt_1
dedotto comporti alcuna accettazione della inversione dell'onere della prova, o la rinuncia a considerare pacifici i fatti ammessi dall'Opponente, Dichiarato ed accertato che: A)
[...]
ha compiutamente e tempestivamente adempiuto a tutto quanto previsto a Controparte_1
proprio carico nel contratto di appalto n. 253 stipulato in data 25.05.2018 con la Parte_1
pagina 2 di 33 e nelle successive integrazioni concordate con il Direttore dei Lavori Arch. Controparte_7
e dallo stesso disposte in qualità di Mandatario con rappresentanza di
[...] Parte_1
con impegno di rato e valido vincolante per il Mandante;
B) tutti gli stati di avanzamento dei lavori da n. 1 a n. 39 e lo stato finale in data 12.07.2021 sono stati verificati e liquidati, integralmente e senza alcuna riserva, dal Direttore dei Lavori Arch. Controparte_7
sino al S.A.L. n. 36 compreso, e/o comunque tutti definitivamente accettati dal
[...]
Committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del contratto citato, o, in subordine e salvo il gravame, dell'art. 1666, II co. cod. civ. per i SAL dal n. 1 al n. 34 già pagati, e quindi i crediti portati da essi e dalle fatture azionate in sede monitoria sono tutti certi, liquidi ed esigibili;
C) in ogni caso tutte le opere ed i lavori eseguiti dall'Appaltatore, sia nelle singole partite dei SAL, che nel complesso come riassunto nello “stato finale”, debbono intendersi definitivamente accettati da esplicitamente con la liquidazione del Direttore dei Parte_1
Lavori, o in modo tacito dal Committente anche ai sensi delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 11 ed eventualmente delle norme codicistiche, con decadenza da ogni eccezione, azione e domanda proposte in causa e relative preclusioni;
D) ha Controparte_1
subito e sostenuto nel corso del periodo di esecuzione dell'appalto costi ed oneri per le sospensioni amministrative dei lavori, tanto comunali disposte nel corso della loro esecuzione per fatto del Committente, a causa del contenzioso giudiziario ai cui effetti era Parte_1
soggetta e delle continue modifiche della impostazione del progetto edilizio-urbanistico oggetto dell'appalto, quanto nazionali per la emergenza COVID, con i conseguenti impatti sul sinallagma contrattuale;
E) con comunicazione via pec 03.08.2022 ha Controparte_1
dichiarato di volersi avvalere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, II co. cod. civ., come si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11, ultimo periodo del contratto di appalto All. A per il mancato pagamento dei SAL già liquidati ed approvati dal Direttore dei
Lavori, dopo una serie di inutili diffide al pagamento delle fatture emesse e già scadute e per gli altri motivi concorrenti indicati nella citata comunicazione e come esistenti in fatto, in via esemplificativa e non esaustiva la violazione da parte di della legislazione di Parte_1
sicurezza sui cantieri di cui alla comunicazione 20.06.2022 e la adozione di nuova sospensione amministrativa totale dei lavori in data 18.07.2022, con la immediata debenza di ogni importo pagina 3 di 33 dovuto a titolo di compenso, ivi comprese le c.d. ritenute a garanzia;
In principalità, I) Dato atto anche i) della eccepita decadenza di ogni avversaria domanda, e/o eccezione e della maturata preclusione di ogni contestazione dei lavori ed opere eseguiti da per Controparte_1
definitiva accettazione, a termini di contratto e comunque anche ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. per assoluta genericità della denuncia di presunti vizi e difetti delle opere, nonché ii) della accettazione definitiva delle operee lavori e, fatto salvo quanto dichiarato in conformità alla precedente lett. E), all'occorrenza, iii) accertati anche i ripetuti inadempimenti imputabili e contestati a con il carattere della gravità ed importanza di cui all'art. 1455 cod. CP_8
civ. indicati nella citata lett. E) ed i relativi effetti risolutori, DICHIARARE inammissibili, in particolare la domanda di dichiarazione della risoluzione del contratto per fatto e colpa di e la domanda restitutoria di quanto già corrisposto dal Committente a Controparte_1 favore dell'Appaltatore e comunque RIGETTARE in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e domande e la opposizione proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
conseguentemente e comunque II) CONFERMARE integralmente il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1399/2022 Reg. Ing. – R.G. n. 3118/2022 emesso in data 06.09.2022 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della In via subordinata e fatto salvo Controparte_1
il gravame;
III.1) nel caso denegato di revoca del decreto ingiuntivo, tenuto conto di quanto indicato alle precedenti lett. A) – E), ACCERTARE e DETERMINARE il giusto compenso spettante all'Appaltatore, secondo il contratto di appalto e gli accordi integrativi, o, in via subordinata ed eventualmente, secondo legge e giustizia, per tutte le opere, e/o lavori, e/o Co forniture, e/o prestazioni eseguiti dalla a favore della Controparte_1 CP_8
così come descritte e risultanti dai SAL agli atti, o comunque come in fatto e tenuto conto della circostanza fondamentale dell'enorme dilatazione, o prolungamento dei lavori, imputabili in via esclusiva a o dovute a fatti per cui è esclusa ogni responsabilità di Parte_1 [...]
compenso da determinare in base al contratto di appalto, al computo metrico Controparte_1
ed a tutti gli allegati al primo, agli accordi integrativi, nonché ai S.A.L. ed alle fatture emessi, a tutti gli altri documenti che saranno prodotti agli atti;
e per l'effetto III.2) CONDANNARE la in persona del L.R.P.T. al pagamento a favore dell'Appaltatore del compenso Parte_1
così determinato, maggiorato degli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284, IV co. pagina 4 di 33 cod. civ., oppure, e comunque per il periodo anteriore al deposito del ricorso monitorio, degli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 231/2002, nonché degli ulteriori danni ex art. 1224, II co. cod. civ., nella misura della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, o di altro indice sostitutivo od equipollente, a far data delle singole fatture emesse per il pagamento del compenso, o, in estremo subordine, dal termine dei lavori, e sino al saldo effettivo, in ogni caso con anatocismo;
IV.1) RIGETTARE in ogni caso e per i motivi esposti in atti tutte le avversarie domande attinenti la risoluzione del contratto e la restituzione del compenso già percepito da nonchè di condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni a carico della o qualsiasi altra domanda
contro
Controparte_1
di essa proposta, anche da per totale infondatezza in fatto ed in diritto, o, IV.1.1.) in via CP_9
di estremo subordine, senza alcuna accettazione della inversione dell'onere della prova e salvo il gravame, DETERMINARE i danni per denegatissima ipotesi ritenuti imputabili all'operato di tenuto conto degli artt. 1218, 1223 e 1227, I e II co. cod. civ.; IV.2) Controparte_1
Fatto salvo il gravame, DICHIARARE inammissibile, e/o RIGETTARE ogni altra eventuale eccezione o domanda proposte, anche da Terzi chiamati in causa,
contro
Controparte_1
per inammissibilità, e/o totale infondatezza in fatto ed in diritto;
Specificamente nei
[...]
confronti delle domande dell'Arch. In via preliminare, V) DICHIARARE Parte_2
la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi degli artt. 156 e 163, nn.
3 e 4 c.p.c.; VII) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
VIII) DICHIARARE in ogni capo la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; Nel merito, IX) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della in quanto totalmente infondate Parte_1
in fatto ed in diritto;
Specificamente nei confronti delle domande dell'Arch. Controparte_7
In via preliminare, X) DICHIARARE la nullità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi degli artt. 156 e 163, nn. 3 e 4 c.p.c.; XI) DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva di fatto salvo il diniego di accettazione del contraddittorio su Controparte_1
ogni modifica della domanda nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.; XII) DICHIARARE
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna diretta ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; pagina 5 di 33 Nel merito, XIII) RIGETTARE ogni domanda riconvenzione da tale Parte proposta, anche di graduazione della responsabilità, o di regresso, o di restituzione di quanto eventualmente sborsato a favore della in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
Specificamente nei confronti di e Controparte_3 [...]
, XIV) RIGETTARE ogni domanda, e/o eccezione Controparte_5
contrarie, od opposte alle conclusioni di od al loro integrale Controparte_1
accoglimento, o comunque nei suoi confronti, all'occorrenza con rifusione delle spese legali;
XV) In ogni caso, CONDANNARE i Terzi chiamati Arch. ed Arch. Parte_2 [...]
per quanto di ragione e di rispettiva competenza, a rifondere alla CP_7 [...]
le spese, ivi compreso il rimborso forfettario 15% spese generali ed i compensi, Controparte_1
maggiorati di IVA e CPA sull'imponibile, per l'assistenza e difesa nelle domande riconvenzionali proposte
contro
XVI) In via del tutto subordinata e fatta salvo il Controparte_1
gravame, nel denegato caso di condanna a favore di o altrimenti di accoglimento Parte_1
nei propri confronti di altre domande di tale Parte che decurtino le legittime pretese fondate sul contratto di appalto, ACCERTARE e DETERMINARE il grado e la rispettiva misura della responsabilità a causa delle condotte negligenti od omissive del Direttore dei Lavori/Mandatario del Committente Arch. e/o, in via ulteriormente gradata, del Progettista Arch. Controparte_7
e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate a proprio danno Parte_2
e CONDANNARLI a tenerla indenne e manlevata, in tutto, o, in via subordinata, in parte, da ogni somma che, per denegata ipotesi, debba sborsare, oppure che sia detratta dal legittimo compenso dovuto in forza del contratto di appalto dal Committente XVII) Parte_1
Accertata la improcedibilità, e/o inammissibilità, e/o nullità dell'accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa da nonché dei quesiti affidati al C.T.U. Parte_1
Ing. DICHIARARE la nullità della relazione peritale finale in data Persona_1
03.07.2023 del C.T.U. Ing. per violazione del diritto sostanziale al Persona_1
contraddittorio, come esposto negli atti e DENEGARNE la ammissione agli atti. XVIII)
CONDANNARE in ogni caso la in persona del L.R.p.t., e, all'occorrenza, Parte_1
qualsiasi altra Parte chiamata in causa, che abbia proposto domande contro la
[...]
a rifondere alla in persona del L.R.p.t., i compensi, Controparte_1 Controparte_1
pagina 6 di 33 le spese ed il rimborso forfettario del 15%, eventualmente ivi compresa la fase monitoria nel caso denegato di revoca del decreto opposto, maggiorati dell'I.V.A. e del C.P.A. sull'imponibile, nonché i compensi eventualmente corrisposti a Consulenti di Parte per le espletate od espletande consulenze tecniche, come da note che verranno depositate agli atti;
XIX) Ferme e ribadite le eccezioni di inammissibilità e nullità ad ogni effetto giuridico del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da in corso di causa, prima della costituzione di Parte_1
ai sensi del precedente capo XVII, ACCOLLARE nella sentenza finale, Controparte_1
Co in tutto, o, salvo il gravame, in parte, ma sempre in misura prevalente alla . il costo CP_8 della C.T.U. eventualmente espletata in giudizio, come liquidato dall'Ecc.mo Giudice. In via istruttoria, subordinatamente al mancato rinvio delle Parti alla precisazione delle conclusioni su tutte le eccezioni preliminari, Ferma la richiesta all'Ecc.mo Giudice, a conferma di quanto già esposto negli scritti precedenti, cui si fa integrale rinvio (v. in particolare seconda memoria parag. 2 e 3 e terza memoria paragg. 1 e 4), di rimettere le Parti alla precisazione delle conclusioni, per decidere con sentenza le seguenti questioni preliminari di rito e di merito, suscettibili di definire il giudizio totalmente o almeno parzialmente, in quest'ultimo caso con notevole semplificazione della esperenda istruttoria testimoniale, o peritale: Intervenuta decadenza di da ogni contestazione ed eccezione in merito alle risultanze dei SAL per Pt_1
validazione della D.L., munito di poteri di rappresentanza con la clausola di “impegno di rato e valido” e conseguente inoppugnabilità di ogni atto della D.L. da parte di nei confronti Pt_1
nonché del SAL finale e definitiva accettazione di tutte le opere così come realizzate, CP_1 con preclusione di ogni azione, od eccezione di “garanzia” (v. capo I conclusioni); Nullità delle domande riconvenzionali c.d. trasversali dei Terzi Chiamati Arch. ed Pt_2 [...]
(v. capi V e X conclusioni); Difetto di legittimazione passiva di alle domande CP_7 CP_1
riconvenzionale dei Terzi Chiamati (v. capi VII e XI delle conclusioni); Improcedibilità, e/o inammissibilità, e/o nullità dell'accertamento tecnico preventivo e dei quesiti affidati al C.T.U.
Ing. e conseguente nullità della relazione peritale;
senza che ciò Persona_1 CP_1
comporti accettazione alcuna della inversione dell'onere della prova, o rinuncia, anche solo parziale, all'esonero dalla prova per i fatti da ritenersi ammessi in mancanza di specifica contestazione delle Controparti negli atti sino ad oggi depositati ai sensi dell'art. 115, I co. cod. pagina 7 di 33 civ., chiede, all'occorrenza ed in subordine alla fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, respinta e contestata ogni opposizione, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello formale del e dei Terzi Chiamati Arch. ed Controparte_10 CP_7
nonché per Testi, con i Testi indicati di seguito: 1) “Vero che prima della Parte_2
stipula del contratto di appalto in data 25.05.2018 e lo Pt_1 Controparte_11
ed incaricati dal Committente, resero disponibili a per la Parte_2 CP_1
formulazione della sua offerta economica, i disegni architettonici delle opere e lavori appaltati di cui alle tavole 08b e 07c di tale Studio, aggiornate al 09.06.2017, di cui ai docc. nn. 63 e 64, già allegate al doc. n. 1 fasc. monitorio, che mi vengono rammostrati e che confermo quali uniche descrizioni provvisorie delle opere e lavori allegati al citato contratto di appalto”; 2) “Vero che la individuazione e descrizione delle opere e lavori edili, nonché i prezzi della offerta economica nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto stipulato vennero stabiliti in base a tali disegni architettonici, con riserva di ogni successiva modifica ed integrazione”; 3) “Vero che dopo la sospensione dei lavori disposta dal Comune in data 28.03.2019 a seguito Pt_1
delle sentenze della Magistratura Amministrativa negative per di cui ai docc. nn. 2 e 3, Pt_1 presentò durante tutto il corso dei lavori una serie di varianti all'originario permesso di costruire n. 1/2017 per la integrale modifica e variazione delle opere edili, come risulta dall'elenco di cui al doc. n. 68, predisposto dallo Studio degli Architetti ed CP_7 [...]
che mi viene rammostrato e che confermo”; 4) “Vero che, rispetto all'originario Parte_2
permesso di costruire n. 1/2017, i lavori e le opere presentarono le radicali modificazioni ed integrazioni risultanti dal raffronto delle tavole di cui ai docc. nn. 65, 66,67,69, 70, 71, 72 e 73, che mi vengono rammostrati e che confermo”, 5) “Vero che, come risulta dalla corrispondenza intercorso tra la Impresa Petazzi da una parte e lo Studio degli Arch. degli Parte_2
Strutturisti Ing. ed e dall'altra, di cui ai docc. nn. 46.1. – CP_12 CP_13 Pt_1
46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. – 48.60, 49.1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9, che mi vengono rammostrati e che confermo, la Direzione dei Lavori e, per quanto di loro competenza, i citati Strutturisti impartivano via via in corso d'opera a le disposizioni tecnico-costruttive e gli ordini di CP_1
variazione ed integrazione dei lavori e la Direzione Lavori, in qualche caso a richiesta della stessa il Committente, approvava i preventivi inviati da per tali opere e lavori”; 6) “Vero CP_1
pagina 8 di 33 che in corso di esecuzione scorporò dall'appalto e fece eseguire dai propri Pt_1
Subappaltatori fiduciari alcuni dei lavori ed opere appaltate a che prestò Controparte_1
comunque con i propri Dipendenti opera continuativa di assistenza edile agli stessi, per gli importi indicati nei vari SAL, e comunque incaricò diversi Subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, di eseguire i propri lavori in contemporanea con la Impresa
come risulta dall'elenco di cui alle pagg.
9-10 della comparsa di costituzione e dalle CP_1
denunce di presenza in cantiere delle Imprese fatte da di cui al doc. n. 52, che mi viene Pt_1
rammostrato e che confermo”; 7) “Vero che la Direzione dei Lavori, in particolare l'Arch.
verificò, anche con alcune richieste di revisione delle misure ed importi Controparte_7
esposti ed in conseguenza approvò con specifica sottoscrizione i SAL descrittivi delle opere e lavori effettivamente eseguiti da per le misure, quantità e forniture ivi indicate dal n. 1 CP_1
al n. 36, di cui ai documenti che mi vengono rammostrati (v. docc. nn. 4-39, fasc. monitorio per la sottoscrizione del D.L. e docc. nn. 11, fasc. monitorio e 46.1. – 46.39, 47.1. – 47.20, 48.1. –
48.60, 49,1. – 49.50, 50.1. – 50.102 e 9 per la trasmissione), nonché approvò i SAL da n. 37 a n.
39 trasmessi dalla Impresa Petazzi, come risulta dai docc. 40-40bis, 41-41bis, 42-42bis della lista del fascicolo monitorio”; 8) “Vero che il c.d. stato finale al 30.06.2022 venne inviato da a in data 12.07.2022, come risulta dai documenti di cui ai nn. 43-43bis, che mi CP_1 Pt_1
vengono rammostrati e che confermo”; 9) “Vero che i Sig.ri e per conto Tes_1 Tes_2
di ed altri incaricati per tutto il corso dei lavori seguirono in cantiere lo svolgimento Pt_1
dei lavori, ne furono informati e tennero in loco i contatti con il Responsabile del cantiere di
; 10) “Vero che quando le maestranze della Impresa lasciarono il cantiere le CP_1 CP_1
opere ed i lavori da essa realizzati all'esterno alla data del 5 luglio 2022 si presentavano nello stato e nella consistenza di cui alle fotografie che mi vengono rammostrate, allegate al doc. n.
25, con adeguate protezioni dalle intemperie per tutti i manufatti posti all'esterno”; 11) “Vero che in particolare la struttura della vasca della piscina, realizzata da secondo il CP_1
tracciamento in loco e le misure fornite dagli Arch. ed venne CP_7 Parte_2
interamente coperta prima del rilascio del cantiere da con una struttura di Controparte_1
legno e teli cerati per proteggerla dalle infiltrazioni di acqua, come risulta dalle fotografie di cui ai docc. nn. 37-38, che mi vengono rammostrate e che confermo”; 12) “Vero che i due pozzi pagina 9 di 33 perdenti sono stati collocati dalla Impresa nel terreno, come da fotografie di cui ai docc. CP_1
nn. 41-45, che mi vengono rammostrate e che confermo, secondo quanto previsto nel progetto e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori”; 13) “Vero che in data 5 luglio 2022 lo
Strutturista Ing. unitamente al D.L. ed al Geom. , predispose, CP_13 Parte_4
al momento del rilascio del cantiere da parte di lo stato di consistenza dei lavori di cui CP_1
al doc. n. 25, con le fotografie allegate, che mi vengono rammostrate e che confermo, descrivendo lo consistenza e stato di tutte le opere e lavori realizzati dalla Impresa;
CP_1
14) “Vero che i dimensionamenti e le misure di tutte le unità interne della villa della zona giorno e notte, nonché, previo tracciamento del perimetro, della vasca della piscina furono indicati dal
Direttore dei Lavori e dagli Strutturisti e che si attenne nella esecuzione CP_1
pedissequamente a tali indicazioni”; 15) “Vero che la Ellevi S.r.l. della famiglia ha Pt_3 completato gli ultimi lavori di finitura agli interni della villa nell'agosto del 2023”. Si indicano a Testi: Su tutti i capitoli il Geom. , c/o Ing. Parte_4 Controparte_1 Tes_3
ed Ing. Via A. Locatelli n. 113/b, Seregno (MI); Sui capitoli nn. 3, 4, 6
[...] CP_13
e 15, l'Arch. , c/o Comune Tremezzina. Si formula opposizione alla Testimone_4
ammissione di tutti i capitoli di prova orale dedotti dalle Controparti, per inammissibilità, e/o irrilevanza, e7o genericità e più precisamente: per i capitoli dedotti da ▪ quanto ad Pt_1
capp. nn. 1 e 2, la cui veridicità si contesta, poiché le circostanze ivi tenorizzate sono irrilevanti ed il primo contiene anche valutazioni inibite al Teste (“in considerazione della situazione di arretratezza del cantiere e del grave ritardo accumulato”); ▪ quanto ad capp. nn. 3-6, poiché agli atti (v. produzioni Arch. vi sarebbe la registrazione audio Parte_2
dell'incontro, che dovrebbe essere dal Giudice ascoltata in contraddittorio con le Parti per trovare ingresso come prova nel giudizio, quale che sia la sua rilevanza probatoria,, nonché esaminata nell'intero contesto delle questioni trattate, non potendosi isolare dal complessivo contesto alcune frasi, per verificare che la verbalizzazione in sunto corrisponda al contenuto effettivo della registrazione;
▪ quanto ad cap. n. 7, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori Pt_1 svolti;
▪ quanto ad cap. n. 8, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate CP_1
pagina 10 di 33 direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto Pt_1
3.23.); ▪ quanto ad cap. n. 9, poiché la circostanza avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti (il Pt_1
motivo strumentale di tale omissione è stato spiegato nella terza memoria al punto 3.23.); ▪ quanto ad cap. 10, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a CP_1
per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23); ▪ quanto Pt_1
ad cap. n. 11, poiché la circostanza è irrilevante avrebbe dovuto essere provata con la produzione del contratto di subappalto stipulato da e le fatture dei lavori svolti;
▪ Pt_1
quanto ad cap. n. 12, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a CP_1
per le c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.); ▪ quanto Pt_1
ad cap. n. 13, poiché la questione della determinazione del compenso spettante a per le CP_1
c.d. assistenze edili prestate ai Subappaltatori o alle altre Imprese incaricate direttamente da
è risolto de plano dall'art. 7 del contratto (v. terza memoria punto 3.23.). per i capitoli Pt_1 dedotti da Arch. limitatamente a quanto di interesse di ▪ quanto Parte_2 CP_1
ad cap. n. 1, poiché la circostanza è pacifica ed è previsto dal contratto di appalto;
▪ quanto ad cap. 3, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
▪ quanto ad cap. n. 4, Pt_1
poiché la circostanza è pacifica e risulta dal documento indicato nel capitolo;
▪ quanto ad cap.
n. 5, poiché la circostanza è pacifica (salva contestazione di;
▪ quanto ad cap. n. 6, Pt_1 poiché la circostanza è pacifica;
▪ quanto ad capp. nn. 10-11, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad capp. nn. 12-13, poiché la circostanza, oltre ad essere smentita dalla sottoscrizione del Professionista del contratto di appalto agli atti, riguarderebbe la posizione di altra Parte e quindi il cap. sarebbe inammissibile (v. terza memoria parag. 2); ▪ quanto ad capp. nn. 15-16, poiché le circostanze sono irrilevanti;
▪ quanto ad cap. n. 21, poiché la procedura di approvazione dei SAL ed i suoi effetti erano disciplinati specificamente dal contratto di appalto.
▪ Per entrambe le Parti si fa riserva, prima della eventuale assunzione, di eccepire profili di incapacità a deporre del Teste presentato ex art. 246 c.p.c. Nel caso denegato di ammissione di qualsiasi capitolo di prova ex adverso dedotto, si chiede la ammissione di prova contraria,
pagina 11 di 33 diretta ed indiretta, indicandosi a Testi quelli già designati a prova diretta ed aggiungendosi i seguenti: e , operai addetti al cantiere c/o Testimone_5 Tes_6 Pt_1 [...]
Ferme le eccezioni di inammissibilità/nullità del disposto ATP (v. inter alia prima CP_1
memoria parag. 1), si formula opposizione alla ammissione della consulenza richiesta da per tutte le ragioni già esposte nei precedenti scritti (da ultimo v. terza memoria parag. Pt_1
5), in sintesi in quanto i quesiti proposti da oltre ad introdurre una inammissibile Pt_1
revisione generale ad explorandum della contabilità (ormai definitivamente approvata) e dei profili tecnici della esecuzione (v. in particolare ma non solo i quesiti nn. 1,2,4), anche ben oltre le specifiche doglianze di in atti, sono palesemente irrilevanti, attenendo ad eccezioni, Pt_1
o domande palesemente infondate, od a questioni risolte de plano in senso opposto alle tesi di dalla disciplina contrattuale vincolante e dalla documentazione prodotta da Pt_1 CP_1
(così i nn. I, II, III, IV, V, VI, VII) e comunque evidentemente esplorativi, anche per la assoluta genericità (così i nn. I, IV, V, VI). riservata la richiesta tuzioristica di ammissione dei CP_1
capitoli di prova orale dedotti nella seconda memoria dep. in data 19.10.2023, per la cui ammissione insiste solo subordinatamente alla denegata ipotesi di mancato rinvio delle Parti alla precisazione delle conclusioni sulle questioni ed eccezioni preliminari, idonee a definire tutto, o, subordinatamente, gran parte del giudizio e quindi di ridurre, o snellire la istruttoria, si riserva dopo la sentenza eventualmente parziale di chiedere una C.T.U. su eventuali e limitate questioni residue, per le quali formulerà una proposta di quesiti specifici, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, oppure la pronuncia della sentenza parziale. chiede di CP_1
rigettare ogni eccezione di inammissibilità delle proprie produzioni, tutte specificamente indicate in lista in conformità all'art. 87 disp. att. c.p.c. per le quale vale il principio di acquisizione al processo, salva ovviamente ogni valutazione della loro efficacia in riferimento ai petita partium ed alle loro contestazioni, alla luce delle domande ed eccezioni proposte da o anche delle mere allegazioni e deduzioni, ritualmente ed analiticamente fatte negli atti CP_1
precedenti, con riserva di ogni integrazione ed approfondimento in sede degli scritti conclusivi. chiede lo stralcio dagli atti dei documenti prodotti da in allegato alla terza CP_1 Pt_1
memoria sub nn. 75-102, indicati come documenti prodotti a controprova, ma che in realtà attengono a questioni che avrebbero dovuto essere sollevate entro e non oltre il deposito della pagina 12 di 33 seconda memoria, con allegazione ad essa della relativa documentazione e sono quindi da intendersi, in base allo sviluppo del procedimento, documenti a prova diretta e quindi tardivamente prodotti, come si eccepisce”;
Per Nessuno è comparso;
Controparte_7
Per “In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in Parte_2
causa di terzo per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4, c.p.c.; Nel merito, in via principale: dichiarare l'arch. esente da responsabilità per i fatti oggetto di giudizio Parte_2
e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate nei suoi confronti, da qualsiasi parte costituita, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dell'arch.
[...]
in relazione ai fatti oggetto di causa (-) limitare il grado di colpa imputabile nel Parte_2 determinismo dell'evento dannoso alla sola quota di concorso di responsabilità che sarà accertata in corso di causa, liquidandola in conformità; (-) limitare al grado di responsabilità riconosciuto in capo all'arch. la rifusione agli altri condebitori in solido Parte_2
di quanto questi dovessero versare in esecuzione dell'emananda sentenza subordinandola all'effettivo pagamento da parte dei medesimi;
(-) condannare i condebitori a rifondere ogni somma che dovesse essere corrisposta dall'arch. in conseguenza di una Parte_2
eventuale condanna, in via parziale o in solido fra loro. Nel merito in via subordinata: accertata l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal terzo chiamato con Parte_5
riferimento alla polizza IFL0008956.007838, condannare, in solido ovvero per la rispettiva quota di competenza, le compagnie e QBE Insurance a tenere indenne e manlevare CP_3
il terzo chiamato da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole del giudizio, Parte_5 condannando inoltre le stesse, in caso di soccombenza parziale o totale dell'assicurato, all'integrale pagamento delle spese ed onorari dell'avvocato che assiste l'architetto
[...]
Nel merito in via subordinata: in caso accertata responsabilità della ditta Parte_5 [...]
per quanto lamentato dalla accertare e dichiarare il danno patito Controparte_1 Pt_1
dall'arch. in ragione del mancato guadagno che avrebbe conseguito Parte_2
pagina 13 di 33 qualora avesse potuto ultimare la propria prestazione professionale e del mancato futuro guadagno, in termini di perdita di chance, di poter nuovamente collaborare con e Pt_1
comunque di ogni e ulteriore danno che sarà accertato in capo all'arch. Parte_2
condannando al risarcimento degli stessi, nei termini e nella misura Controparte_1 che risulterà ad esito dell'istruttoria esperita ovvero in via equitativa. In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale, dei seguenti capitoli di prova, per i signori: Geom. c/o Petazzi Costruzioni s.r.l. Grandola: per i capitoli numero Parte_4
1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 21; Geom. c/o Petazzi Costruzioni s.r.l. Grandola: per i Tes_7
capitoli 10, 11, 12, 13; Arch. Via privata Capitano Ugo Ricci n. 3: per i Controparte_7
capitoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21; Sig. , Tes_2
residente in [...], per i capitoli: 7, 8, 9, 15, 17, 20; Sig. , Tes_1
Via Mazzini 21, Seregno (MB): 9. 1. Vero che il compenso dell'appaltatore per le prestazioni delle assistenze è rapportato al costo dei relativi lavori, ad esempio per l'impianto elettrico e idraulico? 2. Vero che, durante l'esecuzione delle opere, il committente ometteva di comunicare i costi degli artigiani suoi affidatari tramite i quali determinare in proporzione il compenso dell'impresa appaltatrice per le relative assistenze? 3. Vero che la presenza in cantiere CP_1
di altri artigiani comportava complicazioni operative per l'andamento dei lavori in cantiere? 4.
Vero che l'impresa si lamentò di tale aspetto sia con il DL sia con il committente, come CP_1
da comunicazione che Le si rammostra (cfr. doc. 158)? 5. Vero che all'epoca della redazione del Computo Metrico Estimativo nel 2018, prima della firma del contratto tra e CP_1 Pt_1
nulla si sapeva circa i cementi armati? 6. Vero che il CME predisposto ed allegato al contratto d'appalto è stato da lei redatto come riferimento di massima per ottenere le quotazioni di mercato? 7. Vero che durante lo svolgimento dei lavori, dal 2018 al 2022, l'architetto
[...]
unitamente all'arch. si recavano presso le ditte Ellevi e , Parte_2 Controparte_7 Tes_2
con cadenza di almeno ogni due settimane, per discutere del cantiere con il committente sig. e ? 8. Vero che tali incontri avvenivano con frequenza di Pt_1 Tes_2 Tes_1
almeno un paio di volte al mese ovvero almeno ogni due settimane circa? 9. Vero che l'arch.
a proposito dei compensi degli architetti, disse al sig. che, per Controparte_7 Tes_1
ragioni personali, i pagamenti per le prestazioni dei professionisti dovevano essere effettuati pagina 14 di 33 tutti sul conto corrente dell'arch. 10. Vero che il giorno della firma del Parte_2
contratto, nel maggio 2018, erano presenti: per la ditta il geom. e il sig. CP_1 Tes_7 [...]
; per la ditta committente il sig. e il sig. , oltre ai due CP_14 Pt_1 Tes_2 Tes_1
architetti 11. Vero che in tale occasione il Geom. e il sig. Parte_2 Tes_7 Controparte_14 ed il sig. e il sig. , si chiusero in una stanza per circa mezz'ora e ne Tes_2 Tes_1
uscirono con il contratto già firmato, poi siglato dall'arch. 12. Vero che, Controparte_7 sia prima che dopo la sottoscrizione, il sig. ometteva di comunicare alcunché all'arch. Tes_2
a proposito del contratto firmato, chiedendo solo di apporre la sigla per Controparte_7
Tes_ presa visione? 13. Vero che il sig. nulla evidenziò all'arch. a proposito Controparte_7
di suoi incombenti o poteri delegati in merito alla liquidazione dei SAL? 14. Vero che a proposito delle varianti (es. impermeabilizzazione box, progetto per pozzi perdenti, Parte_6 piscina…), si attendeva il benestare del committente prima di procedere con le opere? 15. Vero che in passato Lei ebbe quale professionista l'arch. a proposito delle seguenti Controparte_7
vicende immobiliari: anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 un lotto edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig. Tes_2
16. Vero che Lei, per conto del sig. si occupò delle seguenti vicende immobiliari
[...] Pt_3
della famiglia anni 97/98, 14 villette a schiera a Cabiate, negli anni 2005/2006 lotto Pt_3
edificabile a Meda in Via San Fedele, infine i lavori della villa di Seregno dove abita il sig. Tes_2
e l'appalto di per due villette con piscina? 17. Vero che il sig. , prima
[...] CP_15 Tes_2
dell'inizio dei lavori, chiese di valutare il progetto di Via Camatte avendo come riferimento l'abitazione di questi in Seregno? 18. Vero che l'arch. interloquiva con il Controparte_7
Geom. e relazionava il committente? 19. Vero che l'arch. ha svolto la propria Pt_4 Pt_2
prestazione dapprima per quanto inerente i rapporti di vicinato e le vertenze avanti la giustizia amministrativa, collaborando con l'avv. Ferrari di Monza, poi presentando le pratiche urbanistiche in Comune e redigendo i progetti esecutivi dell'opera? 20. Vero che in data
28.04.22 si svolse un incontro presso la ditta Ellevi alla presenza del sig. e dei suoi Tes_2
tecnici e presenti anche gli architetti e Vero CP_16 Pt_7 Pt_2 Controparte_7
che la procedura di approvazione dei SAL avveniva nel seguente modo: Il Geom. per Pt_4
inviava il file pdf con il SAL;
L'architetto aiutava il padre nella CP_1 Parte_2
pagina 15 di 33 lettura a computer dei file, li conservava e li registrava nella memoria della contabilità di cantiere;
segnava le puntualizzazioni che il padre muoveva al SAL proposto dall'impresa;
L'arch. discuteva con il Geom. il SAL, in base agli appunti e ai Controparte_7 Pt_4
documenti predisposti;
L'arch. invia il SAL al sig. . In ogni Controparte_7 Tes_1 caso, con vittoria di spese, oltre spese generali, IVA e CPA”;
Per e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e CP_3 Controparte_5
respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare: NEL MERITO In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'Arch. Parte_2
poiché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, in ogni caso, respingere la Con Contr domanda di manleva dallo stesso avanzata nei confronti di e per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità, anche parziale, dell'Arch. e di ritenuta operatività della Polizza, previa Parte_2
determinazione delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate: accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG e QBE nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato contratto, e comunque: nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Arch.
dichiarando il diritto di AIG e QBE, laddove richieste di pagare somme Parte_2
eccedenti tale quota, di rivalersi sugli altri convenuti responsabili in solido per l'eccedenza, pronunciando le condanne del caso;
previa detrazione della franchigia fissa di € 2.000,00 per sinistro ed entro il limite di massimale di € 1.000.000,00; con ripartizione dell'indennizzo così Con Contr eventualmente determinato nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di nonché tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (inclusi IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
Oggetto: Contratto di appalto pagina 16 di 33 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 2.09.2022, la adiva l'intestato Tribunale Controparte_1
chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nei confronti della per il complessivo importo di € 600.195,00, oltre interessi ex artt. 4 Parte_1
e 5 d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso residuo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti dalla stessa sulla base del contratto di appalto stipulato con la controparte in data 25.05.2018, come da stati di avanzamento lavori elaborati dall'appaltatrice e specificamente approvati dal direttore dei lavori, in rappresentanza della committente. Emesso il decreto ingiuntivo n. 1309/2022, provvisoriamente esecutivo, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione ad opera di quest'ultima, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2022.
In estrema sintesi e per quanto qui rileva, deduceva la che: Parte_1
- In data 25.05.2018, le parti avevano stipulato un contratto d'appalto, con il quale essa opponente aveva commissionato alla una serie di opere (i.e. Controparte_1
demolizioni, opere di cemento armato, nuova costruzione, opere esterne) da eseguire nell'immobile di sua proprietà, sito in come da computo metrico estimativo CP_15 elaborato dai professionisti incaricati dall'opponente medesima, ed CP_7 [...]
con compiti, rispettivamente, di progettista e direttore dei lavori;
Parte_2
- Il compenso era stato pattuito “a misura”, per un importo totale presunto, a favore dell'appaltatrice, di € 1.107.512,75, ed era stata altresì concordata l'invariabilità dei prezzi, come da artt. 22 e 23 del contratto di appalto, non rientrando dunque tra le facoltà del direttore dei lavori la pattuizione di nuovi prezzi con l'appaltatore;
- Per le stesse variazioni di tracciato, forma e dimensioni, richieste dal direttore dei lavori, era previsto che l'appaltatore non potesse “pretendere altro compenso oltre quello dei prezzi di contratto applicati ai lavori regolarmente eseguiti, sempre che le variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto o maggiori oneri e siano contenute nei limiti di cui all'art. 1661 del Codice Civile” (art. 6);
pagina 17 di 33 - Nonostante il tempo trascorso, a distanza di oltre quattro anni dall'inizio delle opere, i lavori ancora non erano stati portati a compimento ed avevano subito, anzi, un'interruzione nel periodo tra il 22.03.2019 e il 30.12.2020, tanto ciò vero che l'opponente aveva deciso di affidare ad altra impresa alcune delle opere inizialmente rientranti nell'appalto;
- Ciò nonostante, la veva versato alla controparte complessivi Parte_1
€ 1.289.600,00, cioè un importo superiore a quello inizialmente preventivato di €
1.107.512,75, anche se maggiorato di 1/6 e così per € 182.087,25, che costituiva il limite massimo per le variazioni di progetto, come previsto dall'art. 1661 c.c.;
- Tale incremento di prezzo era stato giustificato dalla controparte facendo riferimento ad un presunto “accordo” con la direzione dei lavori circa la revisione dei prezzi di cui all'iniziale capitolato d'appalto, da ritenersi tuttavia non consentito in base al contratto;
- Doveva, inoltre, ritenersi viziata la procedura di approvazione dei SAL da parte del direttore dei lavori, in quanto gli stessi non corrispondevano alla realtà dei fatti e, in ogni caso, gli artt. 11 e 12 del contratto erano previsioni inefficaci, trattandosi di clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, come richiesto invece dall'art. 1341, secondo comma, c.c.;
- Per tale ragione, la committente aveva rifiutato i pagamenti, nell'attesa di una verifica ex art. 1662 c.c., estesa all'interezza delle opere, che tuttavia la controparte aveva rifiutato, avendo invocato, con PEC del 3.08.2022, la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 del contratto medesimo ed intimato il pagamento della somma di € 600.195,00, successivamente richiesta in via monitoria;
- Dalle verifiche svolte successivamente, era emerso che nei SAL erano state esagerate le misure dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, in quanto: a) la controparte aveva addebitato un surplus di € 69.700,78 per “allestimento cantieri e noleggi”, dilatando sia i tempi delle opere, sia la dimensione dei ponteggi, e chiedendo i costi relativi alla rimozione della gru che, alla data del 29.08.2022, ancora non era avvenuta;
b) erano state esagerate le dimensioni degli scavi, non essendo quelli eseguiti, per 3.223,15 mc, compatibili con le dimensioni del lotto e del fabbricato interno ed avendo, inoltre, la pagina 18 di 33 controparte applicato il maggior di prezzo di € 197,00 al mc, con un incremento di costi per la committenza di € 130.678,69; c) erano state, altresì, esagerate le quantità e i costi delle opere in cemento armato, con un incremento di costi per € 467.596,88, a fronte di quanto inizialmente preventivato;
d) si era optato per un cambio di modello di ascensori, per un maggior costo di € 45.000,00, a fronte di quanto inizialmente preventivato per €
39.000,00, oltre ad avere la controparte esposto ulteriori costi per “maggiori assistenze”
(€ 2.544,00), “cambio prodotto ascensore” (€ 4.600,00) e “tinteggiatura vani ascensore”
(€ 1.357,54), il tutto con un aggravio di spesa di € 14.501,54; e) erano stati applicati maggiori costi per “demolizioni e rimozioni”, non essendo le quantità indicate nei SAL verosimili, in relazione alle dimensioni del lotto e alle tempistiche dell'opera, con un aggravio di spesa di € 139.604,19; f) vi erano ulteriori incongruenze quanto alle attività di
“carico, trasporto e smaltimento in discariche”, essendosi passati dalle 1.568,66 tonnellate previste in contratto alle 3.493,76 tonnellate, senza che ciò risultasse dai documenti di trasporto;
g) le somme relative alle “assistenze” erano state determinate in modo arbitrario, prevedendo peraltro “nuovi prezzi” per le assistenze alla posa dei falsi telai che non erano stati previsti nel contratto, per un totale non dovuto di € 166.931,02;
h) la costruzione della piscina, inizialmente prevista “a corpo”, era stata contabilizzata “a misura” per complessivi € 44.647,68;
- Erano inoltre emersi vizi e difformità, in quanto: a) sussistevano difformità costruttive e geometriche rispetto ai titoli edilizi e concessori;
b) la lattoneria doveva essere eseguita in acciaio inox, mentre era stata realizzata in lamiera verniciata a polvere di colore grigio micaceo;
c) la copertura dei tetti, prevista in “Rheinzink”, era stata realizzata con un materiale diverso;
d) i massetti delle aree pavimentate esterne dovevano avere uno spessore fino a 14 cm con doppia rete elettrosaldata ed erano stati invece realizzati con uno spessore di 5-6 cm, senza doppia rete, essendo dunque emerse vistose crepe;
e) la gru era ancora presente in cantiere;
f) gli spessori delle murature non erano coerenti rispetto al progetto architettonico;
g) le guaine di protezione dei solai del piano interrato non erano protette e presentavano porzioni usurate e soggette a potenziali infiltrazioni d'acqua; h) erano risultati carenti i presidi di sicurezza sul cantiere;
i) i muri esterni pagina 19 di 33 perimetrali non erano a piombo;
l) la piscina risultava decentrata rispetto al progetto architettonico;
m) i portoni d'ingresso erano decentrati rispetto al progetto;
n) vi era stata una riduzione dello spessore utile all'innesto delle travi del portico;
o) vi era materiale di risulta e calcestruzzo solidificato nelle aree esterne al giardino;
p) il mobilio e le luci innestate a soffitto nel piano interrato si erano ammalorate;
q) alcune opere non erano state eseguite o erano state eseguite solo in parte, benché contabilizzate nei SAL
(collegamenti acque bianche, giardino, impermeabilizzazioni e recinzioni).
Premesso, quindi, che l'opera non era ultimata e che il completamento della stessa avrebbe richiesto ulteriori € 596.500,00, la chiedeva, previa sospensione Parte_1
dello stesso, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa, oltre ad avanzare,
a propria volta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna della
[...] al risarcimento del danno subito, da liquidarsi nella complessiva somma di € Controparte_1
1.850.360,01, in ciò considerati anche i costi di ripristino dei vizi ed il lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Rappresentava, infine, l'opponente di aver incaricato ed delle CP_7 Parte_2 attività di progettazione e direzione dei lavori, versando loro complessivi € 137.926,80, e che tuttavia questi ultimi si erano resi inadempienti in quanto: non avevano diligentemente vigilato sull'attuazione dell'opera; avevano omesso di svolgere le necessarie verifiche sull'esistenza di vizi e difformità dell'opera appaltata;
avevano autorizzato, d'intesa con l'opposta, varianti in corso d'opera senza alcun preventivo confronto con la committenza;
avevano omesso di trasmettere alla committente la documentazione in suo possesso, quanto a “copia conforme dei titoli edilizi presentati”, “richieste/verifiche contabili”, “verifiche tecniche e progettuali in corso d'opera”, “eventuali comunicazioni da parte delle p.a. competenti”, “autorizzazioni di varianti rispetto al progetto iniziale”, “nomine di figure professionali terze” e sottoscritto i SAL predisposti dalla controparte, pur essendo a conoscenza del fatto che gli stessi non rispondevano alla realtà dei fatti.
Chiedeva quindi, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi, la condanna di questi ultimi alla restituzione del compenso da loro ricevuto e al risarcimento del danno, da liquidarsi nella misura di € 1.850.360,01, oltre interessi e rivalutazione. pagina 20 di 33 Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza al 22.03.2022, si costituivano in giudizio, con distinte comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate, sia la società opposta, sia i terzi chiamati, ed Controparte_1 CP_7 Parte_2
In replica a quanto dedotto dalla controparte, l'opposta rappresentava in particolare che:
- Il prolungamento della durata dell'appalto era dovuto ai continui “aggiustamenti”, che si erano resi necessari per via del contenzioso amministrativo che aveva riguardato il
Permesso di Costruire n. 1/2007, svoltosi dapprima innanzi al Tar Lombardia e, successivamente, avanti al Consiglio di Stato, che aveva comportato la sospensione dei lavori, con incremento dei costi per la società appaltatrice;
- Il contenuto del contratto aveva, quindi, subito una serie di modifiche su disposizione del direttore dei lavori, rispetto alle originarie previsioni del computo metrico, così come peraltro consentito dagli artt. 6, 7 e 10 del contratto, che individuavano nella persona del direttore dei lavori un mandatario con rappresentanza ex art. 1704 c.c.;
- Quest'ultimo aveva, quindi, il potere di disporre varianti ed opere extra, oltre a verificare la contabilità dei lavori con effetto vincolante per la committente a causa del preventivo
“impegno di rato e valido”, contenuto nel contratto;
- Nel caso di specie, il contenuto degli stati di avanzamento lavori era stato approvato dal direttore dei lavori, sia per quanto riguardava le opere eseguite, sia con riferimento ai
“nuovi prezzi”, determinati d'intesa tra il direttore dei lavori e la società appaltatrice in applicazione dell'art. 7 del contratto, senza che fosse iscritta alcuna riserva;
- In relazione agli ultimi SAL (dal 37 al 40), pure non approvati dal direttore dei lavori, la controparte era invece decaduta dalla facoltà di opporre eccezioni, in quanto la relativa denuncia non era avvenuta nei trenta giorni successivi alla trasmissione del SAL finale, come previsto dall'art. 12 del contratto.
Premesso quanto sopra, rilevava dunque che la controparte si era resa inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo dell'appalto per totali € 600.195,00, così giustificando il ricorso, ad opera della alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del Controparte_1 contratto, e concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto per il grave pagina 21 di 33 inadempimento della committente, o comunque per la condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto, con rigetto delle avverse domande riconvenzionali.
Passando, invece, alle difese svolte dai terzi chiamati, va detto che ammetteva Controparte_7
di avere ricoperto il ruolo di direttore dei lavori, nell'ambito del citato contratto di appalto, ma contestava di avere ricevuto l'incarico di verificare periodicamente la contabilità di cantiere, che era stata vagliata tutta direttamente dal legale rappresentante dell'opponente; contestava, dunque, di essersi reso responsabile dei danni lamentati dalla committente in citazione e chiedeva, in subordine, di essere tenuto indenne dalla in ipotesi di condanna. Controparte_1
dal canto suo, contestava di avere assunto il ruolo di direttore dei lavori, Parte_2
essendosi limitato a svolgere le attività preliminari di progettazione, senza alcuna responsabilità per i danni dedotti in giudizio dalla committente.
Concludeva dunque per il rigetto delle avverse domande di condanna e chiedeva di essere, a propria volta, autorizzato alla chiamata in garanzia delle compagnie assicurative, CP_3
e QBE Insurance S.A/N.V., oltre a proporre domanda riconvenzionale trasversale di
[...]
manleva verso la stessa per i danni da lei cagionati. Controparte_1
Autorizzata anche quest'ultima chiamata in causa, la prima udienza subiva un ulteriore differimento al 19.09.2023 e si costituivano entrambe le compagnie assicurative, concludendo per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di garanzia.
Nel frattempo, con ricorso del 3.11.2022, la ntroduceva un giudizio Parte_1
di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, finalizzato ad accertare i vizi e le lavorazioni mancanti, con specifico riferimento agli spazi esterni.
Instaurato il contraddittorio e conferito l'incarico al consulente, il procedimento di ATP si concludeva con l'acquisizione dell'elaborato peritale.
All'esito della prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nell'ambito delle quali, per quanto qui rileva, il valore della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, nei confronti dell'opposta, veniva incrementato ad € 1.936.702,20.
Respinte, quindi, le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa subiva nuovo rinvio all'udienza del 15.11.2024, in occasione della quale – mutata la persona fisica del giudice e pagina 22 di 33 confermate le determinazioni istruttorie già assunte – le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con ordinanza fuori udienza del 9.12.2024.
Spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, conviene preliminarmente muovere (per ragioni di pregiudizialità sul piano logico-giuridico) dall'esame dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla
[...]
nei confronti della che sottende un accertamento sulla Parte_1 Controparte_1
risoluzione stragiudiziale del rapporto, intimata da quest'ultima avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del contratto.
La pretesa creditoria avanzata dall'opposta va infatti qualificata in diritto come “restitutio in integrum”, da parametrarsi al controvalore monetario dei lavori ultimati alla data della risoluzione;
benché l'appalto non sia propriamente un contratto ad esecuzione continuata o periodica, salvo il caso in cui esso abbia ad oggetto servizi o manutenzioni di carattere periodico, non sfuggendo dunque alla regola della piena retroattività degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1458 c.c. (su cui v. Cass., sez. II, 21 giugno 2013, n. 15705), l'appaltatore ha infatti diritto a ricevere, venendo meno il rapporto, l'equivalente pecuniario del valore delle opere eseguite, verificandosi altrimenti un arricchimento del committente in suo danno (cfr. Cass., sez. I, 12 luglio 2022, n. 22065, secondo cui: “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum"”).
Trattasi dunque, in primo luogo, di verificare se fosse giustificato il rifiuto avanzato da parte opponente, di procedere al pagamento dell'importo di € 600.195,00, quale prezzo dell'appalto, in ciò considerato l'entità delle opere effettivamente eseguite. pagina 23 di 33 Svolta tale premessa e così delimitato il thema decidendum, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, è pacifico tra le parti che, con contratto del 25.05.2018, la Parte_1
aveva commissionato alla lo svolgimento delle opere di
[...] Controparte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile di sua proprietà, sito in via CP_15
Camatte S.n.c. (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo). Il compenso era pattuito “a misura”, dipendendo dunque dalle quantità effettivamente lavorate, e la committente aveva altresì attribuito al direttore dei lavori “la potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido” (art. 3), nonché di apportare variazioni alle opere (art. 6) e di verificare, nel contraddittorio con l'appaltatrice, lo stato d'avanzamento dei lavori (art. 11), il tutto nominandolo proprio “mandatario con rappresentanza” (art. 15).
Inoltre, all'art. 12 del contratto, era previsto che “entro e non oltre 30 giorni consecutivi e decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore o in mancanza di tale comunicazione entro 30 gg. dalla data dello stato finale, il Committente potrà eseguire o far eseguire, in contraddittorio con l'Appaltatore, la verifica delle opere e dichiararne il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente tralasci di procedere alla verifica, ovvero non ne comunichi il risultato, ovvero riceva senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata con conseguente definitiva decadenza del
Committente dalla denuncia di qualsiasi vizio e/o difetto e/o difformità delle opere e/o lavori e/o forniture e/o prestazioni, che non abbiano carattere o natura occulti, ovvero siano tecnicamente non rilevabili nell'immediatezza con normali procedure di verifica, nonché da ogni connessa azione o eccezione”.
È poi incontestato che i lavori appaltati abbiano subito variazioni, anche perché si sono protratti, evidentemente d'intesa tra le parti, ben oltre quanto inizialmente previsto.
Va detto infine che l'opposta ha depositato la contabilità di cantiere e i SAL, che recano, per la quasi totalità (da 1 a 36), la firma del direttore dei lavori.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta, non cogliendo nel segno le contestazioni mosse da parte opponente circa il corrispettivo maturato dall'opposta, in relazione alle opere appaltate. Quest'ultimo trova, infatti, riscontro documentale nella contabilità
pagina 24 di 33 di cantiere e negli stati di avanzamento lavori che risultano, almeno per quanto riguarda i SAL da 1 a 36, espressamente approvati dal direttore dei lavori.
Sul punto, va ribadito che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui
“laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive di valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera” (cfr. Cass., sez. II, 28 maggio 2001, n.
7242; nello stesso senso, Cass., sez. II, 19 giugno 1996, n. 5632), dal momento che la liquidazione dei lavori costituisce una prestazione diversa e ulteriore, di natura contabile e amministrativa, che normalmente esula dai compiti del direttore dei lavori.
Nel caso di specie, è tuttavia documentalmente provato che, al momento della stipula del contratto, al direttore dei lavori era stato attribuito anche il compito di Controparte_7
rappresentare la committenza in sede di verifica delle opere e di approvazione della contabilità con “impegno di rato e valido”; questo implica che alla non è più Parte_1
consentito svolgere contestazioni relative al prezzo delle lavorazioni, che sia già stato espressamente approvato dal direttore dei lavori in sede di verifica della contabilità (cfr. Cass., sez. II, 16 marzo 2023, n. 7593, ove si legge che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, qualora il committente contesti l'entità del dovuto, né le fatture emesse dall'appaltatore, quali documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori costituiscono prova idonea del credito dell'assuntore, salvo che detta contabilità sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica”; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. VI-2, 29 gennaio 2019, n. 2490; Cass., sez. II, 19 ottobre 2018, n. 26517; Cass., sez. II, 14 maggio 2014, n. 10598; Cass., sez. II, 10 maggio 2007, n. 10860).
pagina 25 di 33 Quanto invece ai SAL da 37 a 40, che sono sprovvisti della firma del direttore dei lavori, va detto che non sono state sollevate specifiche contestazioni sulla liquidazione del corrispettivo nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dello stato finale, così come previsto a norma dell'art. 12 del contratto, importandone ciò l'accettazione; l'opponente non ha infatti mosso contestazioni relative ai SAL conclusivi, ma ha sempre e solo cercato di sollecitare una completa revisione del valore delle opere, mettendo in discussione anche le risultanze dei SAL precedenti.
Devono dunque ritenersi infondate le contestazioni mosse da parte opponente circa la misura del corrispettivo dovuto.
D'altra parte, un incremento del prezzo appare fisiologico e perfettamente compatibile con la natura dell'appalto, pacificamente stipulato a misura, dipendendo l'entità del corrispettivo dalle quantità lavorate. Peraltro, è incontestato che siano intervenute, nel corso del rapporto, numerose variazioni imposte da necessità progettuali e da richieste dalla committenza e che, nonostante le parti avessero pattuito in contratto la generale invariabilità dei prezzi (artt. 22 e 23), avevano comunque fatto salva la possibilità di prevedere l'esecuzione di opere ulteriori o di varianti, facendo riferimento ai prezzi già presenti nel Computo Metrico Estimativo o, in loro mancanza, al Listino Prezzi Opere Edili edito dalla Camera di Commercio di Milano, con un ribasso del
10%, con la previsione che “se non figurano neppure in quest'ultimo (…) o se detti prezzi risultassero in palese difformità con analoghi prezzi riportati nel Computo Metrico Estimativo allegato al Contratto, si procederà alla stipulazione, tra Direzione dei Lavori e Appaltatore, di nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili nel Contratto, ovvero quando non sia possibile il ragguaglio, facendo riferimento a prezzi di mercato in vigore al momento dell'esecuzione dell'opera” (art. 7).
Anche sotto tale aspetto, appare quindi pienamente coerente l'intervenuto incremento del prezzo delle lavorazioni appaltate, la cui liquidazione è stata effettuata d'intesa con il direttore dei lavori, munito di poteri di rappresentanza sul piano sostanziale.
Né può venire in rilievo, in senso contrario, il disposto dell'art. 1661 c.c., a tenore del quale “il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto”. Tale previsione non limita, infatti, l'autonomia negoziale delle parti, ma si limita ad attribuire all'appaltatore il diritto di recedere dal contratto (facoltà che pagina 26 di 33 è, viceversa, generalmente attribuita al committente ex art. 1671 c.c.), ogniqualvolta l'ammontare delle variazioni ordinate dal committente superi di un sesto il prezzo pattuito;
essa non prevede, dunque, alcun limite quantitativo al prezzo dell'appalto a valle della effettiva realizzazione di varianti che superino il sesto del prezzo iniziale.
Diversamente opinando, si verificherebbe d'altra parte un indebito arricchimento del committente ai danni dell'appaltatore, che finirebbe per beneficiare di lavorazioni non retribuite, nonostante il consenso (espressamente o implicitamente) manifestato.
Né potrebbe ritenersi – come dedotto da parte opponente – la vessatorietà delle citate previsioni negoziali, che attribuiscono poteri di rappresentanza al direttore dei lavori e che ricollegano l'accettazione tacita delle opere all'inutile decorso del termine per fare valere eventuali contestazioni. Non può infatti ritenersi applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., in materia di condizioni generali di contratto e contratti per adesione, dovendosi sul punto rammentare che “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie”, sicché “non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (cfr. ex multis Cass., sez. VI-2, 28 settembre 2020, n.
20401). In altri termini, un conto è la predisposizione unilaterale del regolamento negoziale, che di per sé rappresenta un dato neutro in quanto il destinatario della proposta ha pur sempre il potere di incidere sul relativo contenuto in sede di accettazione (art. 1326 c.c.); altro sono le condizioni generali del contratto, che presuppongono, oltre alla formazione unilaterale del testo, che esso serva a dare una regolamentazione omogenea ad una pluralità di rapporti indeterminati,
pagina 27 di 33 sicché la parte aderente non ha alcuna possibilità di incidere sul relativo contenuto in fase di stipula del contratto.
Nel caso di specie, vi sono d'altra parte numerosi indici che impongono di ritenere che il contratto di appalto oggetto di causa, pur redatto su carta intestata della non sia Controparte_1
un contratto per adesione, primo fra tutti quanto ammesso dalla stessa opponente in citazione, ovvero il fatto che il computo metrico estimativo sia stato redatto dai professionisti incaricati dalla committente e non dalla controparte.
Le considerazioni che precedono impongono, quindi, di ritenere infondate le contestazioni addotte da parte opponente in relazione alla misura del corrispettivo dovuto.
A ciò, deve poi aggiungersi che non può trovare accoglimento l'eccezione di cui all'art. 1667, ult. comma, c.c., sul presupposto dei vizi e delle difformità dell'opera.
La stessa è infatti decaduta dalla relativa eccezione, non avendo il direttore dei lavori iscritto alcuna riserva in sede di approvazione dei SAL, e questo a prescindere dal fatto che non si sia provveduto alla verifica finale, essendo previsto all'art. 15, lett. e) del contratto che, tra i compiti del direttore dei lavori, rientrava l'iscrizione di riserve sulla corretta “esecuzione e consegna e posa in opera”, il tutto sotto pena di decadenza. Né sono state mosse specifiche contestazioni, avverso le risultanze del SAL conclusivo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
SAL finale, come previsto dall'art. 12 del contratto.
Nel verbale di sopralluogo del 29.08.2022, allegato all'atto di citazione (cfr. all. 15 di parte opponente), ci si limita infatti a fare riferimento alle opere mancanti e allo stato di abbandono del cantiere, senza alcuna specifica di vizi e difformità delle lavorazioni svolte.
Non può quindi tenersi conto, in questa sede, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di ATP in corso di causa.
Infine, non colgono nel segno le deduzioni sollevate dall'opponente quanto ai ritardi nella conclusione dei lavori che, oltre ad essere stati giustificati da parte opposta con la richiesta di nuove opere e variazioni rispetto al progetto iniziale (cfr. Cass., sez. II, 2 aprile 2019, n. 9152, così massimata: “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale pagina 28 di 33 per il ritardo originariamente pattuiti”), sono stati comunque ampiamente tollerati e accettati dalla committente, che non ha mai fatto valere prima la risoluzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi la risoluzione di diritto del contratto, provocata da parte opposta ex art. 1456 c.c., siccome giustificata dal grave inadempimento della
Parte_1
Ciò comporta inoltre il rigetto dell'opposizione, essendo quest'ultima tenuta a versare la somma di € 600.195,00, a favore della controparte, a titolo di restitutio in integrum.
Per le stesse ragioni, va poi respinta anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall'opponente nei confronti dell'appaltatrice.
Sul punto, va peraltro incidentalmente osservato che la ha dedotto i Parte_1
vizi, e i conseguenti danni subiti, in modo estremamente generico, limitandosi a sollecitare un accertamento tecnico preventivo dall'evidente carattere esplorativo, proprio perché volto a supplire le proprie carenze sul piano assertivo e probatorio.
Peraltro, la maggior parte dei “vizi” dedotti in citazione attiene piuttosto alla mancata conclusione delle opere, pacificamente riconosciuta dalla società opposta e che trova ampia giustificazione nella risoluzione del contratto, e non anche all'esecuzione delle opere in difformità rispetto alle regole dell'arte; non si tratta dunque di vizi nel senso tecnico del termine, tali da giustificare il ricorso alla garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.
3. Passando, infine, alle domande avanzate dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati,
ed va detto innanzitutto che la ha CP_7 Parte_2 Parte_1
inteso promuovere nei loro confronti, attraverso lo strumento della c.d. chiamata in garanzia (art. 106 c.p.c.), un'azione di responsabilità contrattuale, da inadempimento degli obblighi di correttezza e diligenza qualificata, derivanti dai rispettivi contratti d'opera professionale.
Considerato tale inquadramento sul pianto normativo, va in primo luogo respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di il quale ha ricoperto il Parte_2
solo ruolo di progettista, non essendovi invero alcuna prova a supporto di ciò, che gli fosse stato affidato anche il compito di provvedere alla verifica della contabilità di cantiere e di controllare la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate.
pagina 29 di 33 Né l'opponente ha dedotto eventuali inadeguatezze sul piano progettuale, essendosi invero limitata a dedurre l'inadempimento del direttore dei lavori, per non avere quest'ultimo vigilato sulla corretta esecuzione delle opere appaltate e sulla rispondenza degli stati di avanzamento lavori, periodicamente approvati, allo stato di fatto del cantiere.
Va dunque respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata nei suoi confronti, con conseguente assorbimento anche della domanda di garanzia, formulata dal nei Parte_2
riguardi della e della .V. Controparte_3 Controparte_17
Quanto, invece, alla responsabilità professionale di nulla è emerso, nel corso Controparte_7
del processo, rispetto al nesso eziologico tra gli eventuali inadempimenti a lui ascrivibili e il danno-evento dedotto in giudizio dall'opponente, concernente da un lato il maggior costo dell'appalto, rispetto a quanto originariamente pattuito, e dall'altro il costo asseritamente necessario per il ripristino di eventuali vizi e difformità dell'opera.
Sul punto, va infatti inevitabilmente premesso che, in tema di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni professionali, la regola generale dell'onere della prova a carico del debitore
(su cui, tra tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), va coniugata con il particolare oggetto dell'obbligazione rimasta inadempiuta, che riguarda non già un dare o un fare, bensì un facere professionale, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse creditorio.
Ciò vuol dire che la pura e semplice violazione delle regole di diligenza professionale, da parte del debitore, non possiede un'intrinseca attitudine causale alla produzione dell'evento dannoso, residuando la necessità di dimostrare, sul piano naturalistico, il collegamento causale tra la condotta materiale, integrante l'inadempimento, e la lesione dell'interesse primario vantato dal creditore.
Pertanto, in materia di responsabilità professionale, pur dovendo il convenuto dare prova della diligente esecuzione delle prestazioni a lui commissionate, incombe sul creditore-danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno subito (cfr., sia pur con riferimento alla diversa materia della responsabilità del personale sanitario, Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050; nello stesso senso, v. già Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28991;
Cass., sez. III, 31 agosto 2020, n. 18102).
pagina 30 di 33 Nel caso di specie, detto onere probatorio è rimasto insoddisfatto giacché non vi è prova né dell'esistenza di vizi, che il avrebbe potuto e dovuto evitare con il diligente esercizio Parte_2
dei suoi compiti di vigilanza, né tantomeno dall'illegittimo incremento dei prezzi dell'appalto, in dissonanza rispetto al reale stato dei luoghi.
In altri termini, non vi è prova che, nei SAL, siano stati addebitati prezzi non dovuti o che siano indicate delle lavorazioni, all'atto pratico, non eseguite.
Non è infatti sufficiente a tal fine la sola consulenza stragiudiziale di parte opponente che, come noto, ha il valore di mera allegazione difensiva ed è priva di qualsiasi valore probatorio (cfr.
Cass., sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1614).
Né tali carenze assertive e probatorie potrebbero essere colmate facendo ricorso alla CTU, che avrebbe un'evidente portata esplorativa proprio in quanto presupporrebbe una completa ricostruzione della contabilità dell'appalto, su iniziativa dell'ausiliario del giudice, in modo tale da verificare l'esistenza di eventuali errori del professionista.
L'accertamento peritale finirebbe, dunque, per estendersi ben oltre i confini della CTU c.d. percipiente, trasformandosi in un vero e proprio strumento di raccolta della prova su iniziativa officiosa, in violazione del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c.
Va dunque respinta anche quest'ultima domanda risarcitoria.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, quanto ai rapporti tra la società opponente e l'opposta in applicazione dei valori medi di cui al DM n.
55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria da liquidare ai minimi, per via del rigetto di tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti), tenuto conto del valore del decreto ingiuntivo, incrementato dal valore della domanda riconvenzionale (per un totale di € 2.536.897,20).
Quanto invece ai rapporti con i terzi chiamati, le spese processuali vanno liquidate in applicazione dei valori minimi tabellari per tutte le fasi della lite (stante la particolare semplicità delle questioni di diritto affrontate in punto di responsabilità del prestatore d'opera professionale e considerato, altresì, l'assorbimento della domanda di manleva verso le due compagnie assicurative), tenuto conto del complessivo valore della causa (dato dal credito restitutorio, dalla richiesta risarcitoria e dal credito ingiunto, visto che la chiamata in causa era, tra l'altro, volta a pagina 31 di 33 “tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole che a Lei Parte_1
dovesse derivare dall'eventuale accoglimento delle domande della Controparte_1
che dovesse trovare fondamento nella illegittima approvazione da parte degli stessi dei SAL o per ogni eventuale titolo”; cfr. atto di citazione, pag. 61, punto 3).
Nei confronti di vanno tuttavia escluse le spese di istruttoria e decisione, non Controparte_7
avendo questi depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non avendo preso parte neppure alla fase decisionale della causa.
Vanno, infine, poste a carico dell'opponente le spese del procedimento di ATP, sia quanto alle spese di consulenza, sia in ordine alle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, in relazione dall'opposta, e in base ai valori minimi per le altre parti chiamate, ed CP_7 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla nei Parte_1
confronti della e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto Controparte_1
ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei Parte_1
confronti della Controparte_1
3) Rigetta le domande proposte dalla nei confronti di Parte_1 [...]
e di CP_7 Parte_2
4) Condanna la alla refusione delle spese processuali per il Parte_1
giudizio di opposizione, nei confronti della che liquida in € Controparte_1
37.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna la alla refusione delle spese processuali per il Parte_1
giudizio di opposizione, in favore di che liquida in € 24.668,00 per Parte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 32 di 33 6) Condanna la alla refusione delle spese processuali per il Parte_1
giudizio di opposizione, in favore di che liquida in € 6.461,00 per Controparte_7
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) Condanna la alla refusione delle spese processuali per il Parte_1
giudizio di opposizione, in favore della e della , che CP_3 Controparte_5
liquida in € 24.668,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU, già Parte_1
liquidate come da separato decreto in fase di ATP;
9) Condanna la alla refusione delle spese processuali per la Parte_1
fase di ATP, in favore della che liquida in € 12.997,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
10) Condanna la alla refusione delle spese processuali per la Parte_1
fase di ATP, in favore di che liquida in € 6.499,00 per compensi, Parte_2
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
11) Condanna la alla refusione delle spese processuali per la Parte_1
fase di ATP, in favore di che liquida in € 6.499,00 per compensi, Controparte_7
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, il 24 gennaio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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