Sentenza 20 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2020, n. 12438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12438 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BENI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Per le parti civili NT MA, NT ON, NT GI e AI EL è presente l'avvocato Carletti Chiara del foro di Reggio Emilia che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. Deposita inoltre conclusioni e nota spese della parte civile NT RI ammessa al gratuito patrocinio e chiede il rigetto del ricorso. Per la parte civile LI NN è presente l'avv. Panariti Benito del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Benatti Pierlino come da nomina a sostituto depositata in udienza la quale chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni. Per AN RA è presente l'avv. Ghirardi Amerigo del foro di Parma e l'avv. Tria Nicola del foro di Reggio Emilia che chiedono l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto NG RA colpevole dei delitti di incendio colposo, omicidio colposo plurimo e plurime lesioni personali colpose a seguito di evento disastroso, derivato dal proprio furgone attrezzato a negozio di rosticceria verificatosi il giorno 9 Marzo 2013 presso il mercato pubblico di Guastalla e lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
2. A NG RA, proprietario di tale furgone, intento, con i prossimi congiunti, a preparare e a somministrare cibi cotti al forno alimentato da bombole di Gpl, erano contestati profili di colpa generica per carenza di manutenzione dell'impianto di distribuzione e di erogazione del GPL, per avere sostituito autonomamente e impropriamente alcuni componenti dell'impianto e del forno, in tale maniera manipolando non solo componenti suscettibili di usura e quindi destinati ad essere sostituiti, ma anche parti fisse del medesimo impianto, collegando in maniera anomala una bombola di gas GPL che, al momento del fatto si trovava in esercizio inclinata/orizzontale o capovolta, così da erogare GPL nello stato liquido e in tale modo determinava la rottura di un condotto dell'impianto di alimentazione con repentina fuga di gas in forma liquida, formazione di nube infiammabile, innesco e conseguente vampata seguita da incendio che provocava lo scoppio di tre delle quattro bombole di gas con ulteriore propagazione dell'incendio. Questo, oltre a distruggere completamente il furgone, all'interno del quale trovavano la morte tre congiunti del NG che lo coadiuvavano nell'attività, si estendeva alla piazza del mercato di Guastalla provocando lesioni personali, per la massima parte dovute ad ustioni, a numerosi astanti.
3. La Corte di Appello confermava la ipotesi ricostruttiva, già prospettata dal giudice di primo grado, determinata dalla rottura "catastrofica" dell'impianto di alimentazione GPL al forno, da cui era seguita una dispersione di gas allo stato liquido che era stato prontamente innescato con conseguente vampata seguita da incendio che aveva interessato anche il furgone determinando l'esplosione delle bombole ivi allocate a seguito di stress termico. L'esame comparato delle testimonianze delle persone presenti ai fatti, in uno con le I valutazioni tecniche della perizia assunta in incidente probatorio, e ai calcoli sviluppati dal perito in relazione alle dimensioni, all'estensione, alla direzione e alla rapidità della propagazione del gas, inducevano anche al giudice di appello a riconoscere che il gas era fuoriuscito allo stato liquido dalla bombola che alimentava il forno e si era rapidamente propagato all'esterno, in una cortina nebulosa che aveva investito alcuni degli avventori prendendo rapidamente fuoco a seguito di innesco, con un raggio di propagazione di almeno cinque metri, così da investire numerosi astanti e le bancarelle poste nella immediate vicinanze del furgone. Anche le altre bombole presenti sul furgone venivano sollecitate ed esplodevano per stress termico alimentando l'espansione del gas e contribuendo alla propagazione dell'incendio. Nell'indicare elementi di riscontro alla prospettazione che si fonava sulla allocazione capovolta di almeno una delle bombole che alimentavano il forno e nel ritenere indimostrata la presenza del riduttore di pressione, il giudice di appello rilevava come non risultasse dirimente accertare le ragioni della pericolosa collocazione della bombola, che potevano comunque ricondursi al proposito del NG di fornire maggiore potenza termica al forno, ovvero di scongiurare il possibile congelamento della bombola in esercizio.
3.2 Escludeva al contempo l'ulteriore scenario pure prospettato dal perito e cioè che all'interno del furgone si fosse realizzato il cedimento strutturale di una bombola laddove, in tale caso, l'evento sarebbe stato ben più distruttivo e deflagrante, con conseguenze disastrose e letali non solo per le occupanti del furgone ma anche per le persone in attesa dinanzi al furgone ristorazione.
3.3 Al contempo escludeva altresì le ipotesi formulate dalla difesa tecnica dell'imputato e cioè che la fuoriuscita di gas fosse intervenuta soltanto in forma gassosa, vuoi per una inopinata fuga di gas a seguito di cedimento strutturale dell'impianto, vuoi per la perdita progressiva di gas dalla bombola, così da saturare i vani fino ad addensarsi in una cortina del tipo di quella che aveva avvolto i due avventori che si trovavano dinanzi al furgone, evidenziandone la incompatibilità logica in ragione della presenza delle persone offese, che avrebbero avvertito la presenza del gas e in ragione della subitaneità di propagazione del fenomeno incendiario, nonché per i profili tecniclLe meglio evidenziati al paragrafo 4.2. 4. quanto ai profili soggettivi la Corte di appello riteneva assorbente, sotto questo aspetto, la condotta gravemente imprudente e chiaramente latrice di possibili conseguenze dannose rappresentata dal capovolgimento della bombola di gas alimentatrice dell'impianto termico. Sotto diverso profilo evidenziava comunque una serie di omissioni da parte del prevenuto nella manutenzione dell'impianto e nelle modalità di gestione delle ricariche delle bombole e nella sostituzione e nel collaudo delle stesse, potenzialmente in grado di determinare conseguenze ancora più devastanti e letali.
5. In ordine al trattamento sanzionatorio il giudice di appello escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e della offensività della condotta realizzata, della manifestata incapacità del NG a prodigarsi a favore delle vittime nella tragica occasione dell'incendio, di un comportamento processuale non collaborativo e dell'assenza di ulteriori elementi di meritevolezza da valorizzare se non l'incensuratezza, di per sé insufficiente a fondare da sola il riconoscimento del beneficio.
4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NG avanzando molteplici profili di doglianza. Con un primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in rapporto ai dati probatori, comportante travisamento delle prove e violazione di legge in relazione alla ricostruzione delle cause dell'evento e delle inferenze assunte dal giudice di merito;
in particolare si denuncia il procedimento logico con il quale erano state selezionate le testimonianze (BO e BE), ritenute in grado di fornire adeguata interpretazione alla natura e alla fonte della perdita gassosa, con contestuale svalutazione degli ulteriori apporti dichiarativi o comunque con valutazione degli altri testi in termini di non contraddizione con la asserita principale fonte di conoscenza.
4.1 In termini del tutto irragionevoli e travisanti il giudice distrettuale aveva riconosciuto la patente di teste qualificato ed esperto, e quindi attendibile. al AL e al contempo aveva escluso rilievo, o comunque aveva tentato di sminuirne la portata, al teste GEMMI il quale pure si trovava davanti al furgone. Ulteriore vizio logico era stato quello di utilizzare le testimonianze AL e BE anche per confortare l'ipotesi accusatoria sulle modalità di avanzamento del fronte gassoso onde ricostruir, alla stregua delle risultanze peritali, le dimensioni, il raggio, l'altezza e la capacità di propagazione dell'incendio, attraverso una valutazione approssimativa, assolutamente incongrua e agganciata a mere percezioni e sensazioni dei testi.
4.1 Con una seconda articolazione deduce mancanza della motivazione in rapporto ai dati probatori e ai motivi dedotti in appello con travisamento della prova, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove il giudice distrettuale aveva tentato di accreditare la tesi che non soltanto la bombola in esercizio fosse capovolta, ma lo fossero tutte e quattro le bombole di alimentazione del forno nonostante evidenze di senso contrario;
falso era anche il dato che il NG avesse manipolato il collegamento tra bombola in esercizio e forno e ancora che fosse stato eliminato il riduttore di pressione, sebbene il perito avesse escluso o ritenuto indimostrata tale evenienza in vari passaggi dell'elaborato tecnico.
4.2 Con una terza articolazione deduce analoga censura di travisamento dell'elaborato peritale laddove il giudice distrettuale aveva escluso lo scenario, pure indicato dalla perizia, di una subdola fuoriuscita di gas in ragione del cedimento del collegamento indicato in perizia al punto 3, tale da avere generato la fiammata all'origine della esplosione percepita da tutti i testimoni. Congetturale ed approssimativo era il ragionamento con il quale il giudice aveva escluso tale ipotesi, argomentando sulle percezioni del AL e sulle dimensioni e sulla velocità di propagazione della nube, determinate con criteri suggestivi ed empirici.
4.3 Con analoga censura si contesta il ragionamento inferenziale attraverso il quale il giudice distrettuale aveva attribuito il cedimento del condotto all'errato posizionamento della bombola, atteso che la suddetta rottura poteva essere stata determinata da mera fatalità. Il NG invero non aveva nessun interesse a capovolgere la bombola di alimentazione per ragioni di cottura o di risparmio, e la rottura aveva interessato un componente sul quale il NG non aveva alcun obbligo manutentivo trattandosi di elemento strutturale dell'impianto il quale presentava, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, al pari del furgone attrezzato, rilevanti carenze strutturali e funzionali che avevano contribuito a determinare il tragico evento sia nella fase di fuoriuscita del gas, sia nella fase della propagazione dell'incendio alla struttura del furgone a causa di criticità strutturali connesse all'assenza di coibentazione e al cedimento strutturale del mezzo.
4.4 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche laddove erano stati evidenziati, quali elementi ostativi, comportamenti processuali non collaborativi i quali, al contrario, costituivano espressione del diritto di difesa e che comunque erano stati caratterizzati anche da parziali ammissioni di fatti non favorevoli, nonché comportamenti extraprocessuali che non tenevano conto dello stato confusionale e dell'emotività del prevenuto al momento dell'evento dinanzi alla morte dei suoi cari. L'avere poi il ricorrente sostenuto una tesi difensiva che richiamava alle proprie responsabilità il costruttore- venditore del furgone attrezzato per carenze strutturali del mezzo, rappresentava una prospettazione tecnica plausibile e in parte fondata in ragione dell'assenza di coibentazione del mezzo e del fatto che il portellone della veranda, a seguito della fiammata, si era ripiegato improvvisamente, trasformando il furgone in trappola infernale e non voleva essere la fuga del prevenuto da proprie eventuali responsabilità, né un tale comportamento processuale poteva giustificare l'esclusione di un beneficio di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Assolutamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la illegittimità del percorso logico utilizzato dalla Corte di Appello per pervenire alla ricostruzione delle fasi del disastro sulla base del contributo tecnico del perito e delle risultanze degli esami testimoniali, denunciando al contennpo il travisamento della prova per avere il giudice distrettuale privilegiato taluni contributi dichiarativi rispetto ad altri, attribuendo ai primi valore fondamentale e rilievo probatorio esclusivo, svalutando i secondi ogni oltre misura e principio ermeneutico.
2. Sul punto va osservato che, in relazione al dedotto vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.IV, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 Rv 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il primo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova per non essere stati considerati una serie di apporti dichiarativi, ampiamente ripresi e valorizzati nell'ambito del ricorso, volti a fondare una alternativa ricostruzione degli eventi in relazione alla origine e alle modalità di propagazione e di innesco del gas contenuto nella bombola che alimentava il forno del furgone rosticceria del AN.
2.1 Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta il vizio logico e il travisamento o l'omissione motivazionale dedotta dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dai giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere l'attendibilità e il rilievo probatorio alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti BO e BE, la cui peculiarità )rispetto al coacervo degli altri apporti dichiarativi provenienti dalle persone presenti al mercato, e la cui utilità per la corretta ricostruzione del disastro, sono emerse soltanto all'esito della perizia C -CU, disposta dal giudice per le indagini preliminari e d'altro cantt—a- escluso che tali esiti dichiarativi fossero contrastati o minati dai ricordi e dalle esperienze degli altri astanti racchiuse in sommarie informazioni.
4. Certamente non ricorre un profilo di travisamento della prova, né dal punto di vista contenutistico, in relazione al valore attribuito alle testimonianze di BO e BE e al coordinamento di queste con le dichiarazioni degli altri informatori, né in relazione alla asserita patente di fonte privilegiata attribuita al AL dalla Corte di Appello in quanto tecnico del settore gas.
4.1 Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (sez.V, 13.2.2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (sez.II, 9.1.2018, L. e altro, Rv.272018).
4.2 Invero nella specie non si rinviene alcun travisamento delle risultanze istruttorie laddove, ferma restando la logicità e la coerenza del tessuto motivazionale della sentenza di secondo grado in relazione agli argomenti di prova e alle risultanze istruttorie esaminate da entrambi i giudici di merito, la corte distrettuale non ha travisato il contenuto delle informazioni rese da AL e BE ma si è limitata a recepire il contenuto piano e convergente delle loro dichiarazioni che riguardavano le caratteristiche del fronte gassoso che li aveva investiti mentre erano davanti al bancone del furgone rosticceria e del successivo innesco dell'incendio. La Corte di Appello di Bologna ha poi provveduto a confrontare tale apporti con le altri fonti dichiarative e, infine, a ricostruire tutte le fasi del sinistro, e in particolare quelle relative alla fuoriuscita di gas dal furgone, alla stregua delle ipotesi ricostruttive operate dal perito sulla base degli accertamenti eseguiti, in combinazione con tutti gli apporti dichiarativi.
4.3 Le censure del ricorrente si appuntano invece sul valore probatorio attribuito dalla corte di merito alle dichiarazioni provenienti dai due testimoni, ed al peso ad esse riconosciuto dal giudice di merito rispetto ad altri apporti dichiarativi, ma tale appunto attiene non già al travisamento di un singolo contributo probatorio, ma in generale al momento della valutazione della prova nel suo complesso, la quale peraltro è intervenuta in termini tutt'altro che contraddittori ed illogici, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità nei limiti del perimento dei vizi deducibili.
4.4 Né migliore sorte può essere riconosciuta alla censura con la quale la difesa del NG si duole di un pregiudizio in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Bologna, avendo riconosciuto al teste AL la patente di teste qualificato, e pertanto particolarmente attendibile, sull'origine, sulla composizione e sulla direzione della nube di gas sprigionata dal furgone, laddove le sommarie informazioni del teste AL risultano essere state minuziosamente passate in rassegna dai giudici di merito e misurate e coordinate con gli altri contributi dichiarativi, per essere definitivamente ritenute plausibili e, addirittura, fondamentali proprio in ragione della chiarezza, plasticità, coerenza e consequenzialità tra gli eventi dell'enunciato, e del loro essere accompagnate dalla indicazione di sensazioni e di rumori utili a circoscrivere le fasi di innesco (soffocamento, odore acre misto a olio che era caldo, tipico fragore di gas che si incendia) confortando la autenticità del narrato. La qualifica lavorativa del AL ha semmai rappresentato per il giudice di appello una riflessione conclusiva utile a spiegare il linguaggio tecnico del teste e non già rendere la testimonianza maggiormente plausibile o valida, atteso che il valore e la capacità dimostrativa del propalato del AL sono state valutatE;
in combinazione con gli altri risultati istruttori acquisiti, in accordo alle regole che disciplinano la valutazione della prova ai sensi dell'art.192 cod.proc.pen., nè il suo narrato è stato accostato al contributo che può essere apportato al processo da un tecnico, chiamato ad esprimere un giudizio, essendo stato al contrario valorizzato esclusivamente per la descrizione dei fenomeni caduti sotto la percezione del testimone.
5. Il secondo motivo di ricorso si presenta al pari del primo assolutamente infondato in quanto deduce il travisamento di elementi probatori, quali il numero delle bombole capovolte e la presenza di un riduttore di pressione che costituiscono invero, alla stregua delle stesse considerazioni del giudice di appello, elementi equivoci e controversi, risultando comunque pacifico, alle stregue delle considerazioni tecniche del perito, che capovolta doveva comunque ritenersi la bombola in esercizio sulla base delle deformazioni riscontrate sul fasciame e che comunque la presenza o meno del riduttore di pressione non rappresentava elemento decisivo atto a confermare, o a escludere, la dispersione del gas in composizione liquida all'interno di elementi meccanici di raccordo tra la bombola e il forno, di talchè, in mancanza del requisito di decisività, pure l'eventuale travisamento dell'elemento fattuale (sul numero di bombole capovolte e sulla presenza del riduttore di pressione), che peraltro è da escludere, non varrebbe a modificare la coerenza e la logicità delle conclusioni della sentenza impugnata.
5. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo di ricorso che, nel reiterare una prospettazione difensiva già avanzata dinanzi al giudice di appello, propone una alternativa ipotesi ricostruttiva del disastro, peraltro richiamata dallo stesso perito di ufficio in uno dei possibili sotto scenari ricostruttivi (fuga di GPL in composizione gassosa da cui sarebbe derivata la fiammata con conseguente esplosione), ma tale ipotesi risulta esclusa dalla Corte di Appello con articolata e logica motivazione contenuta nei punti 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata. Poiché le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello per riconoscere la impercorribilità di un siffatto percorso ricostruttivo non risultano specificamente contestate, quantomeno nel presente motivo di ricorso, il vizio motivazionale dedotto è inesistente e comunque del tutto irrilevante nel complessivo apprezzamento dei fatti eziologicamente rilevanti.
6. Nel quarto motivo di ricorso la difesa del NG pone il tema della prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio in relazione ai profili causali, assumendo che, qualora pure fosse accertato che la bombola di GPL impiegata per la cottura dei cibi fosse in esercizio capovolta, pratica di per sé molto pericolosa, nondimeno un tale accadimento risulterebbe inerte ai fini causali, atteso che la fuga di gas era stata conseguenza di una rottura catastrofica di un componente dell'impianto di adduzione del gas sul quale il NG non aveva uno specifico obbligo di manutenzione e che pertanto l'evento si sarebbe ugualmente verificato.
6.1 Anche in tale censura il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale in più passaggi ha avuto modo di valutare il rilievo eziologico della condotta ascritta al NG, riconoscendo adeguata relazione causale tra il mantenimento della bombola capovolta e la dispersione di gas e il conseguente innesco dell'incendio, rappresento che, in difetto di tale pericolosa e irragionevole condotta, l'evento con certezza non si sarebbe verificato.
7. Già al paragrafo 3.4 della sentenza impugnata il giudice distrettuale era a riconoscere la sussistenza del nesso eziologico tra la imprudente condotta del NG, che aveva collegato capovolta la bombola di GPL in esercizio, e la fuga di gas a prescindere dal fatto che la rottura di un componente del sistema di adduzione del gas fosse o meno dipeso da uno specifico obbligo manutentivo. In tale sede la Corte di Appello evidenziava infatti che una delle possibili ipotesi del cedimento del condotto di adduzione del gas era riconducibile, alla stregua delle risultanze peritali, a un sovraccarico di pressione sul componente sottoposto ad elevate sollecitazioni proprio in ragione del posizionamento della bombola.
7.1 Ma in termini assolutamente più netti al paragrafo 5 il giudice distrettuale ha posto in evidenza l'intima connessione tra l'esercizio del sistema di adduzione con bombola capovolta e il rapidissimo formarsi del fronte gassoso dal cui incendio derivarono le conseguenze disastrose all'interno del furgone e nell'area ad esso adiacente. Ragiona la Corte che la rottura determinò una perdita massiva di GPL con formazione di una nube infiammabile la quale, per imponenza e rapidità di diffusione, non può che essere stata determinata da rilascio in iniziale forma liquida, ipotesi resa possibile solo dal capovolgimento di almeno la bombola in esercizio al momento del fatto. Di tale dinamica delle fasi precedenti all'evento la Corte dì Appello aveva fornito adeguato e logico conto, sulla base degli scenari rappresentati dal perito e dalle valutazioni da questo indicate - sull'origine della fuoriuscita del gas in forma liquida, sulla sua rapida propagazione, sul fronte di avanzamento e sul suo rapido innesco - al paragrafo 4 nelle sue diverse articolazioni, ove si era altresì soffermata a valutare sotto scenari astrattamente possibili, pure lo indicati dal perito, ma da escludere in ragione della peculiarità del caso concreto.
7.2 Sulla base pertanto di quanto articolatamente affermato nei paragrafi 4 e 5, mediante un ragionamento del tutto logico e consequenziale, la Corte di Appello di Bologna fissa le proprie conclusioni nel primo capoverso del paragrafo 5 affermando che, quandanche volesse ritenersi che la rottura catastrofica del componente sia stata determinata da fatalità, se la bombola non si fosse trovata in posizione rovesciata e, dunque, in condizione di erogare GPL in fase liquida, l'evento così concretamente avvenuto, non si sarebbe verificato. In ordine a tale ragionamento, così logicamente espresso in termini eziologici, il quarto motivo di impugnazione si limita a opporre il limite del ragionevole dubbio e l'accidentalità della rottura del componente meccanico, senza in alcun modo affrontare il tema causale degli effetti del rovesciamento della bombola in esercizio ampiamente trattato dal giudice distrettuale.
8. Il quinto motivo di ricorso, concernente il vizio logico della motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e più in generale in relazione al trattamento sanzionatorio, deve essere accolto. Il perno del mancato riconoscimento del beneficio è il comportamento non collaborativo dell'imputato durante il processo e una condotta extra processuale innprontata alla non cure dei familiari intrappolati all'interno del furgone in fiamme, oltre alla mancanza di profili di meritevolezza.
8.1 Il giudice di appello non riempie di contenuti l'affermazione relativa al comportamento processuale riconosciuto come non collaborativo, mentre la motivazione della sentenza di primo grado riconosceva come il NG avesse attuato una difesa a tutto campo, evocando la responsabilità di terzi soggetti fuggendo dalle proprie responsabilità, ma non si era fatto carico dei danni e delle sofferenze degli altri familiari coinvolti. Non ritiene questa Corte che i giudici di merito si siano attenuti al perimetro valutativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità per escludere il beneficio in ragione di un comportamento processuale scorretto ovvero scarsamente collaborativo. Invero perché il comportamento processuale possa ridondare a detrimento del beneficio non è sufficiente, anche negli arresti giuriprudenziali richiamati dal giudice distrettuale, che l'imputato protesti con veemenza la propria estraneità al reato, ma è invero necessario che lo faccia contro ogni evidenza della sussistenza del reato ovvero di fronte all'evidenza della prova della colpevolezza (sez.III, 29.10.2015 n.50565, Rossi, Rv.265592-01), ovvero lo faccia con dichiarazioni riconosciute come false (sez.IV, 4.4.2018 n.20115, Prendi, Rv.272747-01; sez.II, 21.4.2017 n.28388, Leo e altri, Rv.270339 -01). D'altro canto se la confessione dell'imputato giustifica il riconoscimento del beneficio, non esiste nel nostro ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbono essere negate all'imputato che non confessi di avere commesso il fatto, quale che sia l'efficacia della prova di reità (sez.III, 29.10.2015 n.50565 cit.).
8.2 Orbene dal tenore della sentenza impugnata se da un lato emerge che il NG negli interrogatori cui era stato sottoposto aveva ammesso, seppure in parte, circostanze di fatto a sé non favorevoli sulla manutenzione del furgone, peraltro valorizzare dal giudice distrettuale nel paragrafo 6 in ordine al giudizio sulla prevedibilità del disastro (pratica della ricarica delle bombole, acquisto di pezzi di ricambio poi non sostituiti, odore di gas che aveva insospettito l'imputato), dall'altro non risulta che le difese del prevenuto siano risultate processualmente scorrette, mistificatorie, ostruzionistiche all'accertamento della verità o dirette, contro ogni logica, allo scarico degli addebiti ascritti, coinvolgendo ingiustamente la responsabilità di terzi garanti.
8.3 Come risulta al contrario dalla complessità degli accertamenti tecnici e dalla pluralità degli scenari causali ipotizzati dal perito la stessa circostanza di fatto dell'errato (e consapevole) posizionamento capovolto della bombola poteva assumere autonoma rilevanza causale soltanto qualora fosse stata data risposta ad una serie di ulteriori interrogativi tecnici (i vari sotto scenari ipotizzati dal perito e le modalità di propagazione e di innesco del gas ricostruite sulla base delle tracce e delle testimonianze acquisite) oggetto di acceso dibattito nel contraddittorio delle parti;
d'altro canto le difese concernenti possibili elementi fattuali interferenti con la serie causale attivata dal NG (difetto di coibentazione del furgone, mancata segregazione del vano riservato alle bombole, possibili anomalie delle stesse) hanno formato oggetto della dialettica processuale in termini assolutamente fisiologici, venendo considerate e disattese con argomenti ragionevoli, ma nondimeno hanno contribuito alla formulazione di un giudizio negativo del giudice distrettuale sulla condotta processuale serbata dal prevenuto, pure essendo espressione del diritto di difesa dell'imputato.
9. Contraddittoria ed illogica è poi la motivazione della sentenza impugnata laddove esclude il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione di un comportamento processuale dell'imputato refrattario ad ogni segno di resipiscenza o comprensione delle sofferenze arrecate alle vittime come accaduto nel presente giudizio.
9.1 Contraddittorio è l'assunto del giudice di appello in quanto se da un lato oggetto di valutazione è il comportamento processuale dell'imputato (già riconosciuto "non collaborativo" in relazione alle difese svolte), dall'altro la spiegazione fornita a tale giudizio di valore (refrattario ad ogni segno di resipiscenza o comprensione delle sofferenze arrecate alle vittime) piega sul versante pre-processuale e, addirittura, alla fase dei soccorsi alle vittime, nell'immediatezza del tragico evento. Motiva invero il giudice distrettuale che l'imputato si era dapprima allontanato e poi neanche minimamente attivato per soccorrere le principali vittime dell'incendio...comportamento che è certamente valutabile quale parametro contemplato dall'art.133 cod.pen., ai fini del giudizio espresso dal primo giudice.
9.2 Illogico è poi l'argomentare del giudice distrettuale. Invero dal complesso delle testimonianze riportate nelle due sentenze di merito e nei passaggi indicati nei motivi di appello e del ricorso per cassazione dalla difesa del NG appare evidente che l'inerzia dell'imputato non dipese dalla scelta di fare prevalere la propria salvezza a quella delle persone offese, ma da una condizione di sconvolgimento e di incapacità di fare alcunchè, né in senso a sé favorevole (il NG riportò gravi ustioni ed era notato armeggiare senza senso con il maglione completamente bruciato), né a favore di altri;
si legge nella deposizione del MA, richiamata dalla Corte di Appello per confortare il proprio ragionamento a sostegno della esclusione del beneficio: "Il AN appariva in un evidente stato di grande confusione, tentava di togliersi il proprio maglione perché ormai bruciato mentre io lo esortavo a non farlo;
quindi si allontanava..." e il AD riferiva: "Notavamo AN RA a circa dieci metri di distanza dal suo mezzo, in piedi che stava guardando il suo mezzo ancora in fiamme". Appare evidente che da tali dichiarazioni nessuna inferenza, di rilievo processuale o extra processuale, può fondatamente essere tratta per la esclusione del beneficio. Se è vero che il dolore per la tragedia occorsa, il lutto, l'angoscia, lo sconforto e il senso di colpa maturati ed elaborati dal AN nel corso di tutto il processo rappresentano condizioni dell'animo umano che possono non giustificare il riconoscimento del beneficio, soprattutto quando colui che li vive sia anche l'artefice della causa che li ha provocati, è altrettanto vero che neppure può essere riconosciuta come mancanza di resipiscenza e scarsa comprensione per la sofferenza umana la condotta serbata dal AN in coincidenza con l'evento tragico, risultando la stessa così fortemente condizionata dall'eccezionalità e dalla tragicità degli eventi.
9.3 Appare pertanto necessario che il giudice distrettuale voglia precisare le ragioni per cui abbia attribuito al NG un comportamento processuale non collaborativo stante l'assoluta assenza di motivazione al riguardo. Parimenti dovrà essere chiamato a dare conto dell'ulteriore affermazione di un comportamento processuale dell'imputato refrattario ad ogni segno di resipiscenza o comprensione delle sofferenze arrecate alle vittime che, sebbene non in questi termini, il giudice di primo grado aveva affidato al disvalore che scaturiva da un'accorata lettera di un familiare di una delle vittime, mentre il giudice distrettuale, in termini contraddittori ed incongrui, ha affidato ad un giudizio di valore sulla condotta tenuta dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Per analoghe ragioni tale rinnovato giudizio dovrà estendersi anche al complessivo trattamento sanzionatorio, anch'esso condizionato da argomenti motivazionali relativi a profili risarcitori, alla gravità della colpa e al comportamento post factum del prevenuto, strettamente connessi a quanto sopra evidenziato in punto di esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 10. In tale termini si dispone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per un rinnovato esame sul punto. Il ricorso deve essere per il resto rigettato. Ai sensi dell'art.624 c.p.p.. va dichiarata irrevocabile l'affermazione di p