Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2343 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- sull’istanza di accesso agli atti presentata il 29 settembre 2025,
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la richiesta di passaggio in decisione del 6 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL De AZ e udito il difensore di parte resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Il 24 luglio 2024 il ricorrente formalizzava domanda di protezione internazionale presso la Questura di -OMISSIS-. In assenza di ricezione della convocazione per l’audizione ed appreso che la competenza per l’esame della predetta domanda spettava alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- (di seguito, breviter , Commissione protezione internazionale), il 29 settembre 2025 il ricorrente presentava istanza alla predetta Commissione per acquisire notizie sullo stato del relativo procedimento.
2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione della descritta istanza e perfezionatosi pertanto il rigetto tacito dell’istanza prefigurato dall’art. 25, comma 4, primo periodo, legge n. 241 del 1990, il ricorrente presentava ricorso con cui chiedeva la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione protezione internazionale e di ordinare alla medesima Commissione di fornire informazioni sullo stato del procedimento di protezione internazionale.
L’Amministrazione intimata si costituiva con atto di mera forma.
Il ricorrente con memoria depositata il 6 febbraio 2026 rappresentava che la Commissione protezione internazionale con nota prot. n. 109464 dell’11 dicembre 2025 aveva riscontrato l’istanza di accesso fornendo le notizie richieste sullo stato del procedimento e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché di condannare l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
4. L’Amministrazione con la nota prot. n. 109464 dell’11 dicembre 2025 ha fornito (per esplicita ammissione del ricorrente) le informazioni alla cui acquisizione era funzionale l’istanza di accesso agli atti oggetto del presente giudizio. Detta nota presenta pertanto carattere satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
5, Le spese di giudizio si liquidano nella misura indicata in dispositivo e vanno regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale, posto che la sopravvenuta nota dell’Amministrazione attesta la fondatezza dell’azione del ricorrente, la cui proposizione è stata peraltro preceduta da un sollecito documentato in atti e rimasto senza riscontro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato se corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo ID, Presidente
Alberto Ramon, Referendario
OL De AZ, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OL De AZ | Carlo ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.