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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
TRA
nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Bruno, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Aliberti, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano pronunciarsi sentenza con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice, dopo avere confermato i provvedimenti istruttori vigenti, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2022 ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
deduceva: Parte_1
- di avere contratto in data 14.12.2002 in Fiumicino (RM) matrimonio civile con registrato agli atti del medesimo comune all'anno Controparte_1
2002, Parte 1, Uff. 2;
- che dall'unione coniugale nascevano a Roma i figli in data Per_1
Per_ 14.11.2001, in data 17.11.2005 ed in data 18.03.2010; Per_2
- che dopo i primi anni di convivenza matrimoniale, i coniugi iniziavano ad avere problemi di incompatibilità caratteriali;
- che la moglie aveva intrapreso numerose azioni legali nei confronti dei condomini dell'immobile familiare ed il suo amministratore e nel corso degli anni aveva intrapreso numerose battaglie ambientalistiche e tali controversie avevano determinato tensione tra i coniugi;
- che la aveva sempre mostrato un atteggiamento autoritario, CP_1 imponendo le proprie decisioni all'interno del nucleo familiare;
- che tra Natale 2018 e Capodanno 2019 la moglie per due mesi non aveva permesso né al marito né ai figli di entrare in casa, senza alcuna specifica motivazione;
- che nel mese di gennaio del 2020 la moglie veniva ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale Gemelli di Roma, dove era stata inserita in lista d'attesa per una delicata operazione chirurgica;
- che nel corso degli ultimi due anni non era riuscito a frequentare i figli in maniera adeguata ed aveva tentato di trovare un accordo con la moglie per stabilire nuove modalità di frequentazione con la prole, ma la aveva CP_1 3 assunto un comportamento ostruzionistico con riferimento alla frequentazione del padre con i figli;
- che tale atteggiamento della madre aveva indotto i figli ad allontanarsi dalla figura paterna;
- di essere docente di scuola secondaria superiore percependo un reddito mensile di circa euro 1.800,00, arrivando a guadagnare circa euro 2.000,00 con gli assegni familiari;
- di essere comproprietario al 50 % insieme alla della casa familiare CP_1 sita in Passoscuro – Fiumicino (RM) Via Serrenti n. 49;
- che corrispondeva alla moglie la somma di euro 500,00 a titolo di Per_ mantenimento dei figli e e la somma di euro 200,00 per la figlia Per_2 maggiorenne . Per_1
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi in condizione di autosufficienza economica,
l'assegnazione della casa familiare alla resistente, affidamento condiviso dei figli Per_ minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2 la madre, disciplina del diritto di visita paterno, e disporsi a suo carico un assegno per il mantenimento dei due figli minori pari a euro 500,00 ed un assegno per il mantenimento di , maggiorenne, nella misura di euro 200,00, oltre alla Per_1 divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con memoria depositata il 30.05.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale aderiva alla domanda di separazione e contestava la
[...] ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente deducendo:
- di avere subito per anni gravi vessazione fisiche e morali da parte del marito, che talora aveva anche privato la moglie del cibo, medicine ed eventuali cure mediche;
- che il marito aveva sempre tenuto un comportamento mirato alla svalutazione della sua persona;
- che a seguito di tale situazione si era rivolta al centro Antiviolenza
“Differenza Donna” di Roma;
- di avere una scarsa capacità reddituale a causa di problemi di salute pregressi e tuttora sussistenti;
- che la casa coniugale era stata acquistata con le proprie risorse economiche e di quelle della sua famiglia. 4
Tanto dedotto, la resistente concludeva chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disciplina del diritto di visita paterno, e statuirsi in capo allo l'obbligo di corrispondere la somma di Parte_1 euro 700,00 per il mantenimento dei due figli minori ed euro 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne , oltre ad un assegno da Per_1 corrispondersi in suo favore e suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
All'udienza presidenziale dell'1 giugno 2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f. disponeva l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, disciplina del diritto di visita paterno in sede protetta, e poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), onerando i Servizi sociali territorialmente competenti alla presa in carico del nucleo familiare e rinviando la causa all'udienza del 18 novembre 2022 per la comparizione delle parti ed esame della relazione di aggiornamento depositata.
In data 6 ottobre 2022 i Servizi sociali del Comune di Fiumicino depositavano telematicamente la relazione riguardante il nucleo familiare ed i minori.
All'udienza cartolare del 18.11.2022 il Giudice istruttore, rilevato che parte resistente stava ostacolando il corretto e regolare svolgimento degli incontri protetti tra padre e figli, ammoniva la madre ex art 709 ter c.p.c. al rispetto dei provvedimenti vigenti, e concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 c.p.c. VI comma rinviando all'udienza del 22 marzo 2023 per esame di nuova relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino ed eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. VI comma.
In data 7 febbraio 2023 i Servizi Sociali del Comune di Fiumicino depositavano relazione di aggiornamento nella quale deducevano la necessità di disporsi una CTU al fine di verificare in maniera più approfondita quale fosse il regime di affidamento più consono per i figli ed il Giudice Istruttore all'udienza del 21.03.2023, ritenuto di condividere la richiesta degli assistenti sociali, nominava la dott.ssa quale consulente tecnico d'ufficio, Persona_4 rinviando per esame della relazione peritale all'udienza dell'8 settembre 2023 e 5
Per_ per audizione dei figli minori ed all'udienza del 26 aprile 2023, Per_2 riservando all'esito l'adozione di ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 26.04.2023 veniva effettuata l'audizione dei figli minori ed il Giudice, all'esito delle dichiarazioni rese, autorizzava la madre ad iscrivere la figlia all'istituto di Roma presso cui era stata fatta la preiscrizione anche senza il consenso del padre, confermando il rinvio di udienza alla data dell'8 settembre
2023 per esame della CTU.
Con ordinanza dell'8.09.2023, all'esito del deposito della CTU da parte della dott.ssa il Giudice istruttore integrava i provvedimenti Per_4 presidenziali e rinnovava il mandato ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino, rinviando all'udienza del 15 marzo 2024 per esame della relazione dei servizi sociali e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
All'udienza cartolare del 19.04.2024 i difensori depositavano le note scritte insistendo nelle proprie richieste istruttorie ed il Giudice, preso atto, scioglieva le ulteriori richieste probatorie avanzate dalle parti, e richiedeva ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, onerando i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e rinviando all'udienza del 28 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata su richiesta del difensore di parte resistente.
All'udienza del 30 aprile 2025, tenuta in via cartolare, i difensori hanno precisato le conclusioni e richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. 6
Assegnazione casa coniugale Per_ In sede di udienza presidenziale, stante la collocazione della figlia presso la madre, la casa coniugale è stata assegnata alla Tale CP_1 assegnazione deve essere confermata, in quanto la resistente rappresenta il Per_ genitore collocatario della figlia minore che abita con la madre da quando le parti si sono lasciate.
Per_ Regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne. Per_ Con riferimento al regime di affidamento della figlia , minorenne, in sede di precisazione delle conclusioni il difensore del ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha richiesto l'affidamento esclusivo della figlia in suo favore.
In merito, la causa è stata istruita mediante CTU da parte della Dott.ssa la quale, con riferimento al quadro psicologico della minore, Persona_4
Per_ ha concluso nel senso che è apparsa una ragazza fragile dal punto di vista emotivo, molto legata alla figura materna, ed anche per questo tendente ad assorbirne le fragilità e le frustrazioni, ed ha concluso suggerendo di confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre, anche al fine di tentare di ristabilire una comunicazione genitoriale ed un corretto bilanciamento dei ruoli, oltre ad avere suggerito Per_ l'attivazione dei vari percorsi psicologici a beneficio delle parti e di .
Inoltre, la dott.ssa ha così relazionato all'esito delle operazioni Per_4 peritali: “Facendo riferimento a quanto già sopra descritto vi sono tratti di personalità dei genitori e comportamenti da loro agiti, anche successivamente alla separazione, che hanno influito sulla divaricazione nei rapporti madre-figli e padre-figli, con una maggiore adesività dei Per_ figli ad un genitore rispetto all'altro, come riscontrato nella valutazione. I figli ed Per_2 vivendo con la madre hanno ricevuto da lei determinate spiegazioni, non confrontandosi mai Per_ con il padre. è stata esposta dalla madre a contenuti relazionati da parte dei S. Sociali ed ha accompagnato la madre in due occasioni, presso il Centro Antiviolenza di Roma. La sig.ra è emersa la figura percepita dai figli come “il genitore debole”. Per le sue CP_2 caratteristiche di personalità e per la dinamica genitoriale rappresentata con il marito, ha visto entrare i figli in protezione nei suoi confronti e sembra aver gradualmente rafforzato con loro questo legame, avendo iniziato a palesare una sopraffazione psicologica e fisica subita in passato dal marito. Aveva dichiarato in CTU di aver inizialmente favorito il rapporto tra padre e figli 7 dopo la separazione, affermando che lui non era in grado di farlo da solo, e di essersi poi sottratta a questa facilitazione del rapporto tra padre e figli, nel momento in cui si era inasprita la conflittualità con il sig. . Il ruolo materno ha quindi contribuito ulteriormente Persona_5 al distanziamento nel rapporto tra padre e figli post separazione, anche se, come già sopra rappresentato, il rapporto affettivo tra madre e figli è sempre stato più forte di quello tra padre
e figli, già durante la vita matrimoniale, per la natura delle personalità delle parti e per lo stile educativo rigido e controllante messo in atto dal sig. , che era stato principalmente Persona_5 un padre normativo e scarsamente empatico con i figli, non avendo saputo coltivare e riconoscere adeguatamente soprattutto i loro bisogni psico-affettivi.”
Infine, la CTU ha anche ritenuto necessario mantenere l'incarico del
Servizio Sociale di Fiumicino di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, con il compito di svolgere una verifica sull'andamento dei vari percorsi attivati dalle parti, e considerando ancora prematuro l'inserimento di una regolamentazione della frequentazione tra padre e figlia, dovendosi attendere lo sviluppo dei percorsi terapeutici come sopra indicati.
Con ordinanza emessa l'8 settembre 2023, il Giudice delegato ha accolto le proposte della CTU invitando le parti ad intraprendere o proseguire i percorsi di sostegno individuale e ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale con i professionisti individuati in sede di CTU ed invitando altresì i genitori a far Per_ proseguire il sostegno psicologico per la figlia con facoltà per il figlio Per_2 di poter intraprendere un percorso di sostegno psicologico. E' statA disposta la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio dei percorsi intrapresi dalle parti e per i figli minori da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino con deposito di relazioni periodiche di aggiornamento.
Va evidenziato, inoltre, che in data 26 aprile 2023 è stata sentita la figlia Per_
, la quale ha dichiarato: “Frequento la terza media a Maccarese presso la scuola San
Giorgio. Io abito a Passoscuro ed a volte ci accompagna mia madre, altre volte la madre di un amico di mio fratello ed a volte prendo l'autobus con mio fratello. Impiego circa 15 minuti per andare a scuola con l'autobus. Mi trovo abbastanza bene a scuola, ma ci sono state delle situazioni “tipo di bullismo” perché dei compagni si sono approfittati di me chiamandomi in modo volgare o con parolacce serie. Mia madre ne ha parlato con la vicepreside che ha preso provvedimenti, nel senso un giorno la vice preside è venuta in classe dicendo che le persone che avevano parlato male di altri dovevano alzare la mano e chiedere scusa ma nessuno si è fatto aventi. Questa cosa è avvenuta prima di Natale. Dopo le cose sono migliorate anche se non parlo più con queste persone e credo che abbiano cambiato atteggiamento per convenienza o 8 paura. Per il liceo vorrei cambiare e fare scienze umane a Roma. Mio padre ha tolto l'iscrizione perché non era d'accordo in quanto accanto all'istituto che frequentavo c'è anche un liceo – che frequenta mio fratello – dove ci sarebbe la specializzazione di scienze umane ma non vorrei andarci perché mio padre insegna in questa scuola ed ha avuto in passato atteggiamenti che non mi andavano bene. Inoltre, ho scoperto che a Maccarese non c'era più posto per poterci eventualmente andare. Ho avuto paura di mio padre perché ad esempio in macchina quando i miei genitori litigavano lui urlava o accelerava con la macchina. Inoltre, a Roma c'è anche il supporto di una casa di mio nonno in cui a volte va anche mia sorella che ha quasi 22 anni.
Se dovessi andare in questa scuola mi dovrei svegliare presto ed abbiamo già fatto le prove con mia madre per prendere l'autobus anche se ci vuole più tempo. Andrei da sola a scuola e potrei sia tornare a casa oppure rimanere a casa del nonno a Roma. Credo che anche mia madre potrebbe accompagnarmi a scuola e altre volte, se lavora, potrei andare da sola per rendermi più indipendente. Attualmente non conosco nessuno che va in quella scuola. Mia sorella frequenta l'università La Sapienza a Roma ed a volte va da mio padre ed altre volte da noi o talvolta a casa del nonno. Frequento un corso di box a Passoscuro che mi aiuta a scaricare le energie e vado due volte la settimana. Vivo con mia madre e mio fratello. Mio padre l'ho visto con gli assistenti sociali l'ultima volta a settembre o novembre 2022 e dopo non l'ho visto perché non mi andava di continuare a vederlo. Non volevo proseguire gli incontri perché non mi trovavo
a mio agio ed avevo paura anche se erano incontri protetti. In passato mi è rimasta impressa una paura per quello che è successo tra mio padre e mia madre. Mia madre ci ha parlato della relazione dei servizi sociali e poi qualche giorno l'ho letta e c'era scritta una cosa una cosa diversa dalla realtà, ossia che io e mio fratello volevamo andare tranquillamente mentre invece era il contrario. Mia madre pensa che dovrei fare quello che ritengo più giusto per me e secondo lei dovevo andare perché era importante che frequentassi mio padre. Per il passato mi riferivo al fatto che a volte a casa c'era silenzio e mio padre chiedeva se lo avessi chiamato, mentre invece non lo avevo chiamato. Non capivo che problema ci fosse. Inoltre mio padre non ci accontentava spesso e per merendina non ci dava nulla o i soliti cracker e non avevamo una dieta equilibrata
e mangiavamo pizza e tramezzini. Avevo paura quando si arrabbiava perché urlava moltissimo anche con noi e a volte prendeva mia madre dai polsi e la scuoteva. Questa cosa a volte accadeva anche con noi e ci dava schiaffetti e sculacciate. Questo mi faceva paura e a volte mi mettevo anche sotto al tavolo. A volte ho visto una macchina grigia che mi sembrava che mi seguisse alla fermata dell'autobus ma non so se era mio padre, mentre altre volta sono sicura che sia passato sotto casa o davanti scuola con una bici rossa o si nascondeva tra i cespugli per osservarmi. A volte anche la madre di un mio amico mi ha detto di averlo visto. Sono io che ha deciso che non volevo vederlo più. A volte ho vomitato fino al giorno prima di andare agli 9 incontri ed ho avuto nausea. Da quanto ho capito gli assistenti sociali stavano sminuendo le mie reazioni e questo mi è dispiaciuto. Non ho fatto percorsi di sostegno psicologico. Non mi fa sentire più tranquilla fare gli incontri con gli assistenti sociali perché la paura è la stessa.”
Sono state depositate le relazioni periodiche di aggiornamento da parte degli assistenti sociali del comune di Fiumicino che hanno dato atto della circostanza per cui, mentre la resistente ha interrotto il suo percorso psicoterapeutico, il ricorrente ha continuato la propria terapia con cadenza bimensile, partecipando alle sedute in maniera puntuale e partecipativa, ed hanno messo in rilievo la maggiore lucidità del padre nella valutazione delle situazioni e nella gestione dell'ansia con capacità di maggiore controllo ed Per_ autoregolazione. In merito al percorso intrapreso dalla minore , i Servizi sociali hanno rilevato che la figlia è stata seguita dalla dott.ssa per quattro Pt_2
Per_ sedute e che la stessa non ha avuto ulteriori notizie di dal 10 maggio 2024
Dunque, in considerazione dell'esito dell'istruttoria, ed in ossequio a quanto dedotto nell'elaborato peritale della CTU, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, atteso che lo Parte_1 ha dato ampia dimostrazione di essersi impegnato al fine di riprendere la frequentazione con la figlia minore, ed ha intrapreso con serietà e costanza i percorsi psicoterapeutici che sono stati suggeriti in corso di causa e non essendo stato documentato che la madre ha avuto difficoltà per avere il consenso del padre nelle materie di interesse della figlia come istruzione, salute ed altro. Per_ Con riferimento agli incontri padre figlia, tenuto conto che ha ormai quasi 16 anni e che la stessa ha espresso sia agli assistenti sociali che al Giudice istruttore i motivi per cui non intende riprendere la frequentazione con il padre, il Collegio conferma che devono essere proseguiti gli interventi di sostegno psicologico per la figlia al fine della possibile ripresa della frequentazione con il padre, inizialmente in forma protetta ed in seguito in forma libera, con il monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino, ma sempre nel pieno rispetto della volontà della minore. Il Tribunale ritiene che, mediante tali interventi di sostegno non solo per la minore ma anche di terapia familiare – che però non è stato intrapreso dalle parti -, possano essere poste le condizioni affinché si possa riattivare la frequentazione padre figlia. In conclusione, la figlia Per_
potrà riprendere la frequentazione con il padre laddove lo ritenga e all'esito 10 del percorso di sostegno psicologico, avendo ormai raggiunto quasi la maggiore età.
Infine, deve essere disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino che dovranno segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia.
Statuizioni patrimoniali
Il ricorrente ha richiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore rimettendosi al Tribunale per la sua quantificazione.
Il ricorrente ha chiesto porsi a suo carico un assegno di mantenimento di Per_ euro 500,00 per i due figli e , mentre ha richiesto di revocare Persona_6 il mantenimento a favore della figlia maggiorenne di euro 250,00 in quanto Per_1 la medesima si sarebbe resa economicamente indipendente, mentre la resistente ha chiesto al Tribunale quantificarsi l'assegno di mantenimento per i figli Per_ complessivamente nella misura di euro 1.100,00 (euro 700 per ed , e Per_2 euro 400 per ). Per_1
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli quantificato nella somma di euro
750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) mentre è stata rigettata la richiesta di mantenimento in favore della moglie, avendo dichiarato la resistente in sede di udienza presidenziale che la stessa lavora saltuariamente ed avendo messo a disposizione della figlia maggiorenne una casa sita in Roma della quale risulta proprietaria la quale poteva essere messa a rendita e, infine, non avendo chiarito la sua effettiva condizione economica.
All'esito del giudizio e dall'esame della documentazione reddituale depositata, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso quanto segue.
Il ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire uno stipendio di euro 2.000,00 per tredici mensilità, di essere comproprietario della casa familiare con la resistente e di essere proprietario in quota di 1/6 di due abitazioni a Trapani locate per cui viene corrisposto un canone di euro 500,00 mensili percepiti dal medesimo in quota con i contitolari e di vivere in una casa in affitto con canone mensile di euro 400,00. 11
In corso di causa lo ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto Parte_1 notorio nella quale ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare sita in
Passoscuro – Fiumicino (RM) Via Serrenti 49 in comunione dei beni ed assegnata alla moglie, di essere proprietario pro quota di diversi appartamenti e posti auto siti in Trapani, di essere proprietario dell'auto Citroen C3 targata
ED639FK immatricolata nel 2010, di essere gravato da un canone di locazione per un immobile sito in Roma, di essere intestatario di una carta PostePay evolution n. 5333171112754839 e di essere cointestatario con la moglie di conto corrente ING direct utilizzato per l'accredito a titolo di contributo al mantenimento dei figli, estinto in data 13.04.2023.
Inoltre, parte ricorrente ha depositato i cedolini stipendiali per gli anni
2022, 2023 e 2024 dai quali risulta una retribuzione mensile netta pari a circa euro 2.000,00, oltre ad avere depositato dichiarazione dei redditi per gli ultimi 3 anni dai quali risultano redditi complessivi pari rispettivamente a euro 27.375,00 per l'anno 2022, euro 32.411,00 per l'anno 2023 ed euro 33.973,00 per l'anno
2024. Inoltre, risulta depositato un contratto di locazione con canone di euro
550,00 mensili e confermate le proprietà che sono state dichiarate in corso di causa a Trapani, oltre alla casa familiare con pertinenze in comunione legale con la resistente.
Parte resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di svolgere lavori saltuari come babysitter e colf e di non guadagnare somme fisse ma redditi modesti e variabili e di essere comproprietaria della casa familiare non gravata da mutuo oltre ad avere dato in godimento alla figlia – maggiorenne che Per_1 studia biologi e fa la cameriera – un appartamento a Roma di sua proprietà.
La ha depositato in corso di giudizio dichiarazione sostitutiva di CP_1 atto notorio nella quale ha dichiarato di essere proprietaria di appartamento sito in Roma, Via Cunfida 16 dato in comodato d'uso gratuito alla figlia , di Per_1 essere comproprietaria al 50 % della casa familiare sita in Passoscuro – Fiumicino
(RM), di essere erede pro quota pari a 1/7 delle due abitazioni site in Costantino
Calabro, Via Roma 109 e Via Garibaldi 2, di essere intestataria di una carta
Postepay e di un conto corrente ING con giacenza media annua pari a € 38,93.
Alla luce della complessiva documentazione reddituale depositata in atti, si evince una sperequazione patrimoniale tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della che il CP_1
Collegio ritiene di quantificare in euro 150,00 mensili, tenuto conto non solo del 12 tenore di vita in costanza di matrimonio ma anche della circostanza per cui la resistente si è occupata della casa e dei figli fino a quando le parti si sono lasciate.
Ai fini della quantificazione tuttavia va tenuto conto che la resistente vive nella casa familiare in comproprietà con lo ed a lei assegnata in sede di Parte_1 udienza presidenziale in qualità di genitore collocatario dei figli, e che è nella piena possibilità di potere aumentare i propri introiti attivandosi per la ricerca di una occupazione lavorativa stabile, non avendo documentato impedimenti in tal senso nonché è proprietaria di un immobile in Roma in zone di pregio che è stato destinato in godimento alla figlia per proseguire i suoi studi. Per_1
In merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, il Collegio reputa equo confermare quanto già disposto in sede di udienza presidenziale non essendo state documentate modifiche rilevanti nella situazione reddituale e patrimoniale delle parti tenuto per cui lo dovrà corrispondere un Parte_1
Per_ mantenimento di euro 500,00 complessivi per i figli ed che tuttora Per_2 abitano con la madre per cui il mantenimento deve essere corrisposto alla medesima, mentre per la figlia che abita da sola e lavora sebbene Per_1 saltuariamente per mantenersi agli studi deve essere versato un mantenimento direttamente alla medesima di euro 200,00 mensili fermo restando che le spese straordinarie devono essere poste al 50% tra le parti secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 357/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Controparte_1
a Roma il 3.06.1973, e , nato a [...] il Parte_1
26.09.1974, aventi contratto matrimonio in Fiumicino in data 14 dicembre 2002, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2002, parte 1, numero 4, Uff.
2; 13
2) assegna la casa familiare sita in Passoscuro – Fiumicino Via Serrenti n. Per_ 49 a in qualità di genitore collocataria della figlia , Controparte_1 minorenne;
Per_ 3) dispone che la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la madre, ove è fissata la sua residenza;
Per_ 4) dispone che possa vedere il padre dapprima mediante incontri protetti e in seguito liberamente laddove ritenga e previo un percorso di sostegno psicologico, avendo ormai quasi 16 anni;
5) dispone che verserà mensilmente a Parte_1
l'importo di euro 150,00 per il suo mantenimento, di euro Controparte_1
Per_ 500,00 (euro 250,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli ed con Per_2 la medesime conviventi e di euro 200,00 per la figlia direttamente alla Per_1 medesima, entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per la figlia saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino con sostegno alle parti ed alla figlia Per_
, disponendo che eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia vengano tempestivamente segnalate all'Autorità Giudiziaria competente;
7) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 24 novembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
TRA
nato ad [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Bruno, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Aliberti, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano pronunciarsi sentenza con richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice, dopo avere confermato i provvedimenti istruttori vigenti, rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2022 ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
deduceva: Parte_1
- di avere contratto in data 14.12.2002 in Fiumicino (RM) matrimonio civile con registrato agli atti del medesimo comune all'anno Controparte_1
2002, Parte 1, Uff. 2;
- che dall'unione coniugale nascevano a Roma i figli in data Per_1
Per_ 14.11.2001, in data 17.11.2005 ed in data 18.03.2010; Per_2
- che dopo i primi anni di convivenza matrimoniale, i coniugi iniziavano ad avere problemi di incompatibilità caratteriali;
- che la moglie aveva intrapreso numerose azioni legali nei confronti dei condomini dell'immobile familiare ed il suo amministratore e nel corso degli anni aveva intrapreso numerose battaglie ambientalistiche e tali controversie avevano determinato tensione tra i coniugi;
- che la aveva sempre mostrato un atteggiamento autoritario, CP_1 imponendo le proprie decisioni all'interno del nucleo familiare;
- che tra Natale 2018 e Capodanno 2019 la moglie per due mesi non aveva permesso né al marito né ai figli di entrare in casa, senza alcuna specifica motivazione;
- che nel mese di gennaio del 2020 la moglie veniva ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale Gemelli di Roma, dove era stata inserita in lista d'attesa per una delicata operazione chirurgica;
- che nel corso degli ultimi due anni non era riuscito a frequentare i figli in maniera adeguata ed aveva tentato di trovare un accordo con la moglie per stabilire nuove modalità di frequentazione con la prole, ma la aveva CP_1 3 assunto un comportamento ostruzionistico con riferimento alla frequentazione del padre con i figli;
- che tale atteggiamento della madre aveva indotto i figli ad allontanarsi dalla figura paterna;
- di essere docente di scuola secondaria superiore percependo un reddito mensile di circa euro 1.800,00, arrivando a guadagnare circa euro 2.000,00 con gli assegni familiari;
- di essere comproprietario al 50 % insieme alla della casa familiare CP_1 sita in Passoscuro – Fiumicino (RM) Via Serrenti n. 49;
- che corrispondeva alla moglie la somma di euro 500,00 a titolo di Per_ mantenimento dei figli e e la somma di euro 200,00 per la figlia Per_2 maggiorenne . Per_1
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione tra i coniugi in condizione di autosufficienza economica,
l'assegnazione della casa familiare alla resistente, affidamento condiviso dei figli Per_ minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_2 la madre, disciplina del diritto di visita paterno, e disporsi a suo carico un assegno per il mantenimento dei due figli minori pari a euro 500,00 ed un assegno per il mantenimento di , maggiorenne, nella misura di euro 200,00, oltre alla Per_1 divisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Con memoria depositata il 30.05.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale aderiva alla domanda di separazione e contestava la
[...] ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente deducendo:
- di avere subito per anni gravi vessazione fisiche e morali da parte del marito, che talora aveva anche privato la moglie del cibo, medicine ed eventuali cure mediche;
- che il marito aveva sempre tenuto un comportamento mirato alla svalutazione della sua persona;
- che a seguito di tale situazione si era rivolta al centro Antiviolenza
“Differenza Donna” di Roma;
- di avere una scarsa capacità reddituale a causa di problemi di salute pregressi e tuttora sussistenti;
- che la casa coniugale era stata acquistata con le proprie risorse economiche e di quelle della sua famiglia. 4
Tanto dedotto, la resistente concludeva chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disciplina del diritto di visita paterno, e statuirsi in capo allo l'obbligo di corrispondere la somma di Parte_1 euro 700,00 per il mantenimento dei due figli minori ed euro 400,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne , oltre ad un assegno da Per_1 corrispondersi in suo favore e suddivisione al 50 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
All'udienza presidenziale dell'1 giugno 2022 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f. disponeva l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza materna, disciplina del diritto di visita paterno in sede protetta, e poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), onerando i Servizi sociali territorialmente competenti alla presa in carico del nucleo familiare e rinviando la causa all'udienza del 18 novembre 2022 per la comparizione delle parti ed esame della relazione di aggiornamento depositata.
In data 6 ottobre 2022 i Servizi sociali del Comune di Fiumicino depositavano telematicamente la relazione riguardante il nucleo familiare ed i minori.
All'udienza cartolare del 18.11.2022 il Giudice istruttore, rilevato che parte resistente stava ostacolando il corretto e regolare svolgimento degli incontri protetti tra padre e figli, ammoniva la madre ex art 709 ter c.p.c. al rispetto dei provvedimenti vigenti, e concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 c.p.c. VI comma rinviando all'udienza del 22 marzo 2023 per esame di nuova relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino ed eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. VI comma.
In data 7 febbraio 2023 i Servizi Sociali del Comune di Fiumicino depositavano relazione di aggiornamento nella quale deducevano la necessità di disporsi una CTU al fine di verificare in maniera più approfondita quale fosse il regime di affidamento più consono per i figli ed il Giudice Istruttore all'udienza del 21.03.2023, ritenuto di condividere la richiesta degli assistenti sociali, nominava la dott.ssa quale consulente tecnico d'ufficio, Persona_4 rinviando per esame della relazione peritale all'udienza dell'8 settembre 2023 e 5
Per_ per audizione dei figli minori ed all'udienza del 26 aprile 2023, Per_2 riservando all'esito l'adozione di ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 26.04.2023 veniva effettuata l'audizione dei figli minori ed il Giudice, all'esito delle dichiarazioni rese, autorizzava la madre ad iscrivere la figlia all'istituto di Roma presso cui era stata fatta la preiscrizione anche senza il consenso del padre, confermando il rinvio di udienza alla data dell'8 settembre
2023 per esame della CTU.
Con ordinanza dell'8.09.2023, all'esito del deposito della CTU da parte della dott.ssa il Giudice istruttore integrava i provvedimenti Per_4 presidenziali e rinnovava il mandato ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino, rinviando all'udienza del 15 marzo 2024 per esame della relazione dei servizi sociali e scioglimento della riserva sulle ulteriori richieste istruttorie delle parti.
All'udienza cartolare del 19.04.2024 i difensori depositavano le note scritte insistendo nelle proprie richieste istruttorie ed il Giudice, preso atto, scioglieva le ulteriori richieste probatorie avanzate dalle parti, e richiedeva ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, onerando i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e rinviando all'udienza del 28 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata su richiesta del difensore di parte resistente.
All'udienza del 30 aprile 2025, tenuta in via cartolare, i difensori hanno precisato le conclusioni e richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. 6
Assegnazione casa coniugale Per_ In sede di udienza presidenziale, stante la collocazione della figlia presso la madre, la casa coniugale è stata assegnata alla Tale CP_1 assegnazione deve essere confermata, in quanto la resistente rappresenta il Per_ genitore collocatario della figlia minore che abita con la madre da quando le parti si sono lasciate.
Per_ Regime di affidamento e collocamento della figlia minorenne. Per_ Con riferimento al regime di affidamento della figlia , minorenne, in sede di precisazione delle conclusioni il difensore del ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha richiesto l'affidamento esclusivo della figlia in suo favore.
In merito, la causa è stata istruita mediante CTU da parte della Dott.ssa la quale, con riferimento al quadro psicologico della minore, Persona_4
Per_ ha concluso nel senso che è apparsa una ragazza fragile dal punto di vista emotivo, molto legata alla figura materna, ed anche per questo tendente ad assorbirne le fragilità e le frustrazioni, ed ha concluso suggerendo di confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre, anche al fine di tentare di ristabilire una comunicazione genitoriale ed un corretto bilanciamento dei ruoli, oltre ad avere suggerito Per_ l'attivazione dei vari percorsi psicologici a beneficio delle parti e di .
Inoltre, la dott.ssa ha così relazionato all'esito delle operazioni Per_4 peritali: “Facendo riferimento a quanto già sopra descritto vi sono tratti di personalità dei genitori e comportamenti da loro agiti, anche successivamente alla separazione, che hanno influito sulla divaricazione nei rapporti madre-figli e padre-figli, con una maggiore adesività dei Per_ figli ad un genitore rispetto all'altro, come riscontrato nella valutazione. I figli ed Per_2 vivendo con la madre hanno ricevuto da lei determinate spiegazioni, non confrontandosi mai Per_ con il padre. è stata esposta dalla madre a contenuti relazionati da parte dei S. Sociali ed ha accompagnato la madre in due occasioni, presso il Centro Antiviolenza di Roma. La sig.ra è emersa la figura percepita dai figli come “il genitore debole”. Per le sue CP_2 caratteristiche di personalità e per la dinamica genitoriale rappresentata con il marito, ha visto entrare i figli in protezione nei suoi confronti e sembra aver gradualmente rafforzato con loro questo legame, avendo iniziato a palesare una sopraffazione psicologica e fisica subita in passato dal marito. Aveva dichiarato in CTU di aver inizialmente favorito il rapporto tra padre e figli 7 dopo la separazione, affermando che lui non era in grado di farlo da solo, e di essersi poi sottratta a questa facilitazione del rapporto tra padre e figli, nel momento in cui si era inasprita la conflittualità con il sig. . Il ruolo materno ha quindi contribuito ulteriormente Persona_5 al distanziamento nel rapporto tra padre e figli post separazione, anche se, come già sopra rappresentato, il rapporto affettivo tra madre e figli è sempre stato più forte di quello tra padre
e figli, già durante la vita matrimoniale, per la natura delle personalità delle parti e per lo stile educativo rigido e controllante messo in atto dal sig. , che era stato principalmente Persona_5 un padre normativo e scarsamente empatico con i figli, non avendo saputo coltivare e riconoscere adeguatamente soprattutto i loro bisogni psico-affettivi.”
Infine, la CTU ha anche ritenuto necessario mantenere l'incarico del
Servizio Sociale di Fiumicino di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, con il compito di svolgere una verifica sull'andamento dei vari percorsi attivati dalle parti, e considerando ancora prematuro l'inserimento di una regolamentazione della frequentazione tra padre e figlia, dovendosi attendere lo sviluppo dei percorsi terapeutici come sopra indicati.
Con ordinanza emessa l'8 settembre 2023, il Giudice delegato ha accolto le proposte della CTU invitando le parti ad intraprendere o proseguire i percorsi di sostegno individuale e ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale con i professionisti individuati in sede di CTU ed invitando altresì i genitori a far Per_ proseguire il sostegno psicologico per la figlia con facoltà per il figlio Per_2 di poter intraprendere un percorso di sostegno psicologico. E' statA disposta la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio dei percorsi intrapresi dalle parti e per i figli minori da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino con deposito di relazioni periodiche di aggiornamento.
Va evidenziato, inoltre, che in data 26 aprile 2023 è stata sentita la figlia Per_
, la quale ha dichiarato: “Frequento la terza media a Maccarese presso la scuola San
Giorgio. Io abito a Passoscuro ed a volte ci accompagna mia madre, altre volte la madre di un amico di mio fratello ed a volte prendo l'autobus con mio fratello. Impiego circa 15 minuti per andare a scuola con l'autobus. Mi trovo abbastanza bene a scuola, ma ci sono state delle situazioni “tipo di bullismo” perché dei compagni si sono approfittati di me chiamandomi in modo volgare o con parolacce serie. Mia madre ne ha parlato con la vicepreside che ha preso provvedimenti, nel senso un giorno la vice preside è venuta in classe dicendo che le persone che avevano parlato male di altri dovevano alzare la mano e chiedere scusa ma nessuno si è fatto aventi. Questa cosa è avvenuta prima di Natale. Dopo le cose sono migliorate anche se non parlo più con queste persone e credo che abbiano cambiato atteggiamento per convenienza o 8 paura. Per il liceo vorrei cambiare e fare scienze umane a Roma. Mio padre ha tolto l'iscrizione perché non era d'accordo in quanto accanto all'istituto che frequentavo c'è anche un liceo – che frequenta mio fratello – dove ci sarebbe la specializzazione di scienze umane ma non vorrei andarci perché mio padre insegna in questa scuola ed ha avuto in passato atteggiamenti che non mi andavano bene. Inoltre, ho scoperto che a Maccarese non c'era più posto per poterci eventualmente andare. Ho avuto paura di mio padre perché ad esempio in macchina quando i miei genitori litigavano lui urlava o accelerava con la macchina. Inoltre, a Roma c'è anche il supporto di una casa di mio nonno in cui a volte va anche mia sorella che ha quasi 22 anni.
Se dovessi andare in questa scuola mi dovrei svegliare presto ed abbiamo già fatto le prove con mia madre per prendere l'autobus anche se ci vuole più tempo. Andrei da sola a scuola e potrei sia tornare a casa oppure rimanere a casa del nonno a Roma. Credo che anche mia madre potrebbe accompagnarmi a scuola e altre volte, se lavora, potrei andare da sola per rendermi più indipendente. Attualmente non conosco nessuno che va in quella scuola. Mia sorella frequenta l'università La Sapienza a Roma ed a volte va da mio padre ed altre volte da noi o talvolta a casa del nonno. Frequento un corso di box a Passoscuro che mi aiuta a scaricare le energie e vado due volte la settimana. Vivo con mia madre e mio fratello. Mio padre l'ho visto con gli assistenti sociali l'ultima volta a settembre o novembre 2022 e dopo non l'ho visto perché non mi andava di continuare a vederlo. Non volevo proseguire gli incontri perché non mi trovavo
a mio agio ed avevo paura anche se erano incontri protetti. In passato mi è rimasta impressa una paura per quello che è successo tra mio padre e mia madre. Mia madre ci ha parlato della relazione dei servizi sociali e poi qualche giorno l'ho letta e c'era scritta una cosa una cosa diversa dalla realtà, ossia che io e mio fratello volevamo andare tranquillamente mentre invece era il contrario. Mia madre pensa che dovrei fare quello che ritengo più giusto per me e secondo lei dovevo andare perché era importante che frequentassi mio padre. Per il passato mi riferivo al fatto che a volte a casa c'era silenzio e mio padre chiedeva se lo avessi chiamato, mentre invece non lo avevo chiamato. Non capivo che problema ci fosse. Inoltre mio padre non ci accontentava spesso e per merendina non ci dava nulla o i soliti cracker e non avevamo una dieta equilibrata
e mangiavamo pizza e tramezzini. Avevo paura quando si arrabbiava perché urlava moltissimo anche con noi e a volte prendeva mia madre dai polsi e la scuoteva. Questa cosa a volte accadeva anche con noi e ci dava schiaffetti e sculacciate. Questo mi faceva paura e a volte mi mettevo anche sotto al tavolo. A volte ho visto una macchina grigia che mi sembrava che mi seguisse alla fermata dell'autobus ma non so se era mio padre, mentre altre volta sono sicura che sia passato sotto casa o davanti scuola con una bici rossa o si nascondeva tra i cespugli per osservarmi. A volte anche la madre di un mio amico mi ha detto di averlo visto. Sono io che ha deciso che non volevo vederlo più. A volte ho vomitato fino al giorno prima di andare agli 9 incontri ed ho avuto nausea. Da quanto ho capito gli assistenti sociali stavano sminuendo le mie reazioni e questo mi è dispiaciuto. Non ho fatto percorsi di sostegno psicologico. Non mi fa sentire più tranquilla fare gli incontri con gli assistenti sociali perché la paura è la stessa.”
Sono state depositate le relazioni periodiche di aggiornamento da parte degli assistenti sociali del comune di Fiumicino che hanno dato atto della circostanza per cui, mentre la resistente ha interrotto il suo percorso psicoterapeutico, il ricorrente ha continuato la propria terapia con cadenza bimensile, partecipando alle sedute in maniera puntuale e partecipativa, ed hanno messo in rilievo la maggiore lucidità del padre nella valutazione delle situazioni e nella gestione dell'ansia con capacità di maggiore controllo ed Per_ autoregolazione. In merito al percorso intrapreso dalla minore , i Servizi sociali hanno rilevato che la figlia è stata seguita dalla dott.ssa per quattro Pt_2
Per_ sedute e che la stessa non ha avuto ulteriori notizie di dal 10 maggio 2024
Dunque, in considerazione dell'esito dell'istruttoria, ed in ossequio a quanto dedotto nell'elaborato peritale della CTU, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, atteso che lo Parte_1 ha dato ampia dimostrazione di essersi impegnato al fine di riprendere la frequentazione con la figlia minore, ed ha intrapreso con serietà e costanza i percorsi psicoterapeutici che sono stati suggeriti in corso di causa e non essendo stato documentato che la madre ha avuto difficoltà per avere il consenso del padre nelle materie di interesse della figlia come istruzione, salute ed altro. Per_ Con riferimento agli incontri padre figlia, tenuto conto che ha ormai quasi 16 anni e che la stessa ha espresso sia agli assistenti sociali che al Giudice istruttore i motivi per cui non intende riprendere la frequentazione con il padre, il Collegio conferma che devono essere proseguiti gli interventi di sostegno psicologico per la figlia al fine della possibile ripresa della frequentazione con il padre, inizialmente in forma protetta ed in seguito in forma libera, con il monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino, ma sempre nel pieno rispetto della volontà della minore. Il Tribunale ritiene che, mediante tali interventi di sostegno non solo per la minore ma anche di terapia familiare – che però non è stato intrapreso dalle parti -, possano essere poste le condizioni affinché si possa riattivare la frequentazione padre figlia. In conclusione, la figlia Per_
potrà riprendere la frequentazione con il padre laddove lo ritenga e all'esito 10 del percorso di sostegno psicologico, avendo ormai raggiunto quasi la maggiore età.
Infine, deve essere disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino che dovranno segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia.
Statuizioni patrimoniali
Il ricorrente ha richiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento a suo favore rimettendosi al Tribunale per la sua quantificazione.
Il ricorrente ha chiesto porsi a suo carico un assegno di mantenimento di Per_ euro 500,00 per i due figli e , mentre ha richiesto di revocare Persona_6 il mantenimento a favore della figlia maggiorenne di euro 250,00 in quanto Per_1 la medesima si sarebbe resa economicamente indipendente, mentre la resistente ha chiesto al Tribunale quantificarsi l'assegno di mantenimento per i figli Per_ complessivamente nella misura di euro 1.100,00 (euro 700 per ed , e Per_2 euro 400 per ). Per_1
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli quantificato nella somma di euro
750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) mentre è stata rigettata la richiesta di mantenimento in favore della moglie, avendo dichiarato la resistente in sede di udienza presidenziale che la stessa lavora saltuariamente ed avendo messo a disposizione della figlia maggiorenne una casa sita in Roma della quale risulta proprietaria la quale poteva essere messa a rendita e, infine, non avendo chiarito la sua effettiva condizione economica.
All'esito del giudizio e dall'esame della documentazione reddituale depositata, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso quanto segue.
Il ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire uno stipendio di euro 2.000,00 per tredici mensilità, di essere comproprietario della casa familiare con la resistente e di essere proprietario in quota di 1/6 di due abitazioni a Trapani locate per cui viene corrisposto un canone di euro 500,00 mensili percepiti dal medesimo in quota con i contitolari e di vivere in una casa in affitto con canone mensile di euro 400,00. 11
In corso di causa lo ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto Parte_1 notorio nella quale ha dichiarato di essere proprietario della casa familiare sita in
Passoscuro – Fiumicino (RM) Via Serrenti 49 in comunione dei beni ed assegnata alla moglie, di essere proprietario pro quota di diversi appartamenti e posti auto siti in Trapani, di essere proprietario dell'auto Citroen C3 targata
ED639FK immatricolata nel 2010, di essere gravato da un canone di locazione per un immobile sito in Roma, di essere intestatario di una carta PostePay evolution n. 5333171112754839 e di essere cointestatario con la moglie di conto corrente ING direct utilizzato per l'accredito a titolo di contributo al mantenimento dei figli, estinto in data 13.04.2023.
Inoltre, parte ricorrente ha depositato i cedolini stipendiali per gli anni
2022, 2023 e 2024 dai quali risulta una retribuzione mensile netta pari a circa euro 2.000,00, oltre ad avere depositato dichiarazione dei redditi per gli ultimi 3 anni dai quali risultano redditi complessivi pari rispettivamente a euro 27.375,00 per l'anno 2022, euro 32.411,00 per l'anno 2023 ed euro 33.973,00 per l'anno
2024. Inoltre, risulta depositato un contratto di locazione con canone di euro
550,00 mensili e confermate le proprietà che sono state dichiarate in corso di causa a Trapani, oltre alla casa familiare con pertinenze in comunione legale con la resistente.
Parte resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di svolgere lavori saltuari come babysitter e colf e di non guadagnare somme fisse ma redditi modesti e variabili e di essere comproprietaria della casa familiare non gravata da mutuo oltre ad avere dato in godimento alla figlia – maggiorenne che Per_1 studia biologi e fa la cameriera – un appartamento a Roma di sua proprietà.
La ha depositato in corso di giudizio dichiarazione sostitutiva di CP_1 atto notorio nella quale ha dichiarato di essere proprietaria di appartamento sito in Roma, Via Cunfida 16 dato in comodato d'uso gratuito alla figlia , di Per_1 essere comproprietaria al 50 % della casa familiare sita in Passoscuro – Fiumicino
(RM), di essere erede pro quota pari a 1/7 delle due abitazioni site in Costantino
Calabro, Via Roma 109 e Via Garibaldi 2, di essere intestataria di una carta
Postepay e di un conto corrente ING con giacenza media annua pari a € 38,93.
Alla luce della complessiva documentazione reddituale depositata in atti, si evince una sperequazione patrimoniale tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della che il CP_1
Collegio ritiene di quantificare in euro 150,00 mensili, tenuto conto non solo del 12 tenore di vita in costanza di matrimonio ma anche della circostanza per cui la resistente si è occupata della casa e dei figli fino a quando le parti si sono lasciate.
Ai fini della quantificazione tuttavia va tenuto conto che la resistente vive nella casa familiare in comproprietà con lo ed a lei assegnata in sede di Parte_1 udienza presidenziale in qualità di genitore collocatario dei figli, e che è nella piena possibilità di potere aumentare i propri introiti attivandosi per la ricerca di una occupazione lavorativa stabile, non avendo documentato impedimenti in tal senso nonché è proprietaria di un immobile in Roma in zone di pregio che è stato destinato in godimento alla figlia per proseguire i suoi studi. Per_1
In merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, il Collegio reputa equo confermare quanto già disposto in sede di udienza presidenziale non essendo state documentate modifiche rilevanti nella situazione reddituale e patrimoniale delle parti tenuto per cui lo dovrà corrispondere un Parte_1
Per_ mantenimento di euro 500,00 complessivi per i figli ed che tuttora Per_2 abitano con la madre per cui il mantenimento deve essere corrisposto alla medesima, mentre per la figlia che abita da sola e lavora sebbene Per_1 saltuariamente per mantenersi agli studi deve essere versato un mantenimento direttamente alla medesima di euro 200,00 mensili fermo restando che le spese straordinarie devono essere poste al 50% tra le parti secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 357/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Controparte_1
a Roma il 3.06.1973, e , nato a [...] il Parte_1
26.09.1974, aventi contratto matrimonio in Fiumicino in data 14 dicembre 2002, registrato agli atti del medesimo comune all'anno 2002, parte 1, numero 4, Uff.
2; 13
2) assegna la casa familiare sita in Passoscuro – Fiumicino Via Serrenti n. Per_ 49 a in qualità di genitore collocataria della figlia , Controparte_1 minorenne;
Per_ 3) dispone che la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso la madre, ove è fissata la sua residenza;
Per_ 4) dispone che possa vedere il padre dapprima mediante incontri protetti e in seguito liberamente laddove ritenga e previo un percorso di sostegno psicologico, avendo ormai quasi 16 anni;
5) dispone che verserà mensilmente a Parte_1
l'importo di euro 150,00 per il suo mantenimento, di euro Controparte_1
Per_ 500,00 (euro 250,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli ed con Per_2 la medesime conviventi e di euro 200,00 per la figlia direttamente alla Per_1 medesima, entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per la figlia saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Fiumicino con sostegno alle parti ed alla figlia Per_
, disponendo che eventuali situazioni di pregiudizio per la figlia vengano tempestivamente segnalate all'Autorità Giudiziaria competente;
7) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 24 novembre
2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso