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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6170 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa IA Di BE Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2658 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Manuela Smirni ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania in Via Francesco Crispi n. 242, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Villani Adriana Maria , presso il cui studio in Gravina di Catania (CT) via Etnea n.112, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Tremestieri Etneo (CT) in data
20.07.2019, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Parte_2 il 19/08/1993, e la omologa alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Tremestieri Etneo (CT) (atto n.56 parte II serie A anno 2019).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa IA Di BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa IA Di BE Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2658 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale: , rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Manuela Smirni ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania in Via Francesco Crispi n. 242, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Villani Adriana Maria , presso il cui studio in Gravina di Catania (CT) via Etnea n.112, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Tremestieri Etneo (CT) in data
20.07.2019, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Parte_2 il 19/08/1993, e la omologa alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Tremestieri Etneo (CT) (atto n.56 parte II serie A anno 2019).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data 7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa IA Di BE