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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona del dott. Quirino
Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4359/2016 r.g., promossa con citazione notificata il 30 dicembre 2016 e vertente
TRA
(p.iva ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. Gianluca
Cappelletti, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore in Morrovalle
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del Controparte_1
curatore, avv. ALESSANDRO VERDICCHIO (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Squadroni, in virtù di incarico in atti
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. ), “quale Amministratore Controparte_2 C.F._2
delegato della , rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Parte_1
Giulianelli, giusta investitura in atti (v. procura allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, dep. in data 17 settembre 2018).
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale della udienza del 29 ottobre 2024, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- Si dà preliminarmente atto della intervenuta pronuncia “non definitiva” n. 1277/2019 del 19 novembre 2019, sulla “legittimatio ad causam” di . Parte_2
2.- Va quindi disattesa la eccezione della curatela di “inammissibilità dell'azione intrapresa dal per carenza di legittimazione ad agire”, basata sulla asserita CP_3
carenza di una delibera assembleare che legittimasse la svolta opposizione.
1 Si tratta di un rilievo, oltre che indimostrato, da ritenersi comunque non ulteriormente proponibile dal momento che la mentovata pronuncia del 19 novembre 2019, neppure resa oggetto di riserva di appello, ha inequivocamente ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire della parte opposta.
Sotto diverso, ma connesso profilo, non appare pienamente intelligibile la deduzione della opponente curatela stigmatizzante la “decisione del sig. (Presidente del CP_3
cda della costituito solamente da due soci con quote paritetiche al Parte_1
50% cad.) di opporre il D.I. ed instaurare il presente giudizio”.
Infatti, la decisione del socio munito di poteri di rappresentanza si atteggia in guisa di atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria alcuna autorizzazione della assemblea (ammesso che la legge o una norma statutaria le conferiscano tale competenza), dal momento che l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto sostanziale (tal è quella dell'opponente), come l'introduzione di un giudizio di opposizione a d.i. per contrastare la ingiunzione che abbia in prima battuta accolto il ricorso monitorio, è un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.
Sicché, in assenza di una espressa (ove mai ammissibile) delibera societaria di segno contrario (in tesi, sorretta da una allo stato ignota buona ragione per non costituirsi e lasciar passare in giudicato un decreto di condanna), deve ritenersi perfettamente legittima (e legittimante in sede giudiziale la società) la decisione di un amministratore, oltre che rappresentante, di resistere giudizialmente alla pretesa di un terzo, atteso che, nella fattispecie giudicata, i poteri di rappresentanza processuale di cui gode non sono espressamente limitati né dalla legge, dallo statuto o atto costitutivo (i quali in nessuna delle loro parti impongono al/i rappresentante/i di accettare supinamente una decisione di condanna a carico della società, né prevedono che la reazione difensiva sia previamente soggetta al placet della assemblea dei soci o dell'altro amministratore).
2.1- Del resto, se si intende discutere appena seriamente di interesse ad agire per conto della società, esso, già ictu oculi, sembra sorreggere la scelta di quel legale rappresentante che si opponga alla condanna della compagine rappresentata, piuttosto che la condotta supina di chi, nel fregiarsi della medesima qualifica, accetti la condanna della società in rappresentanza della quale pure assume di intervenire;
il tutto, senza avvertire l'esigenza di lumeggiare le ragioni per le quali subire senza opposizione una condanna al pagamento di euro 70.000,00 oltre accessori sarebbe, dalla specola di una
2 società lucrativa, più accettabile della soluzione opposta che prevede la appostazione di una perdita secca in bilancio, senza alcuna contropartita.
3.- Nel merito, l'opposizione, originariamente intentata nei confronti di CP_1
e, dopo la morte di questi, a seguito di riassunzione, continuata nei confronti
[...] della curatela dell'eredita' giacente in persona del curatore, avv. Controparte_1
Alessandro Verdicchio, con l'intervento adesivo di , deve essere Controparte_2
accolta.
3.1.- Serve premettere che, mercé ricorso per decreto ingiuntivo, era a Controparte_1 domandare la restituzione di quanto versato a titolo di “caparra confirmatoria”, “in esecuzione” di una “scrittura privata” dello “04/03/2013”, sì come intercorsa tra il primo e colà spendente la relativa “qualità di Amministratore con Controparte_2 poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della . Scrittura Parte_1 che, per quanto adesso rilevi, prevedeva la costituzione di una “nuova società”, con la partecipazione dello stesso ricorrente tradens, in veste di futuribile “socio di capitali”.
Tale società era da costituire “nelle forme della newco paritetica, a cui
[...] avrebbe conferito un proprio ramo di azienda” (ricorso per d.i., folio 1°). Parte_1
Sfumata la costituzione di detta società, sì come programmata nella “scrittura” del marzo 2013, il ricorrente era a chiedere la restituzione della “caparra confirmatoria”.
In effetti, ai limitati fini in esame, merita porre in risalto che, stando alla lettera della ridetta libera “scrittura privata” dello “04/03/2013”, “si impegna[va] a Controparte_1 versare alla la convenuta somma di Euro 100.000,00 … [di cui] … Parte_1
euro 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mediante versamento nelle mani del Sig. CP_2
.
[...]
Dunque, il si era impegnato a largire l'importo di euro 70.000,00 “a titolo di CP_1 caparra confirmatoria”, “entro e non oltre sette giorni”, ricompresi in un intervallo temporale ricompreso tra la data della sottoscrizione della “scrittura privata” del 4 marzo 2013 - fonte di una obbligazione di stipulare un contratto definitivo di società nel quadro di quella che appare una programmata (e mai realizzata) operazione di scissione
-, da un lato, e, dall'altro, la data (scandita per relationem in rapporto all'adempimento preliminare del trasferimento del ramo di azienda) di stipula di contratto costitutivo della nuova società.
4.- Qui giunti, quantunque simile profilo non abbia costituito oggetto di rilievi, è appena il caso di riferire che, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la
3 dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c..
Se, in effetti, è vero che la caparra confirmatoria costituisce un contratto (o meglio, un elemento accidentale del contratto, oggetto di una pattuizione accessoria, avente natura reale) che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale)
e che la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, è riferita dall'art. 1385 c.c., comma 1, al momento della conclusione del contratto principale, è anche vero, però, che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del
2002; Cass. n. 10056 del 2013; Cass. n. 24563 del 2013; Cass. n. 4661 del 2018).
5.- Orbene, pur accettando di ragione sulla scorta di questi imbastiti rilievi, deve escludersi che l'importo su richiamato, che non è stato erogato al momento del perfezionamento della “scrittura privata” ossia del contratto principale fonte della obbligazione di conferimento del ramo aziendale nella nuova società, sia stato elargito successivamente, e prima della mai intervenuta stipula del rogito. E tanto, anche ad astrarre dal riferimento alla natura asseritamente straordinaria della operazione della quale la “scrittura” del marzo 2013 programmava lo sviluppo.
Ricondotta la figura di cui all'art. 1375 c.c. ad un contratto cd. arrale (cd. arra confirmatoria) a natura reale oltre che ad effetto reale, e ribadito che è stato lo stesso ad assumere che si tratti di “caparra confirmatoria”, gli è che non è stata CP_1 raggiunta la prova (che, riguardando la fonte del rapporto, è onere dell'attore sostanziale fornire) della datio, epperciò dell'avvenuto perfezionamento della fattispecie in discorso e quindi -in ultima analisi- dell'obbligo restitutorio in capo all'accipiens (il quantum peraltro è stato dal ricorrente a detto importo limitato in sede di ricorso monitorio e anche in seguito, con rinuncia al duplum, quantunque avesse dedotto un inadempimento imputabile alla società).
Di vero, dall'esame della missiva del 26 aprile 2016, che distanzia di quasi tre anni la stipula della scrittura del 4 marzo 2013, , richiamata stavolta solo la Controparte_2 qualità di “socio della , e compiuto un cenno all'”atto preliminare di Parte_1 cessione quote sociali”, si è limitato a compiere un riferimento al “prezzo” della cessione delle quote sociali asseritamente versato.
4 Orbene, in nessun serio modo tale dichiarazione può assumere il rango di confessione o, alternativamente, di promessa di pagamento. Anzitutto, il ha emesso la CP_2
detta dichiarazione nella dichiarata veste di socio (e non di amministratore o di legale rappresentante) e per giunta in un contesto in cui si impegnata a sua volta a cedere al le proprie quote sociali. Inoltre, difetta il dato circostanziato del momento e CP_1
delle modalità del pagamento di un importo che, per ammontare, impone - e avrebbe imposto - la tracciabilità dello spostamento del flusso della moneta che, in ragione dell'entità del nummario, non poteva che assumere la connotazione di scritturale.
Si intende asserire che, anche a tacere del fatto che dell'approdo, sia pur solo transeunte, dell'importo di euro 70.000,00 nelle casse della società o su di un conto corrente ad essa intestato non vi è alcun riscontro, né tantomeno ne risulta la appostazione nei bilanci prodotti, non si dispone - a monte - di alcuna evidenza neppure circa la fonte dalla quale il avrebbe attinto (ad es. un saldo di conto corrente del CP_1
quale avrebbe in ipotesi disposto mediante un ordine di bonifico in favore della società
o, sempre in tesi, facendo intervenire un terzo pagatore o altro ancora).
Del resto, neppure dalla espletata prova dichiarativa sono affiorati elementi di giudizio utili validare la tesi della datio, in favore della società opponente, dell'importo di cui si tratta.
Fallito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, la testimone udita in data 23 novembre 2021 in qualità di Testimone_1
collaboratrice del ricorrente giacchè si occupava per conto di questi del lato CP_1
amministrativo e contabile di alcune società che lui amministrava, pur dichiarando di
“sapere che la somma in questione è stata versata alla , non Parte_1 sapeva “come sia avvenuto il versamento;
ribadisco di essere a conoscenza della circostanza in base a quanto mi veniva riferito dal sig. e a dei riferimenti a CP_1
questo versamento contenuti in corrispondenza che ho visionato, ma di cui non ricordo di preciso il contenuto”. Si tratta di un propalato connotato da notevole tasso di genericità, non avendo la loquens saputo riferire, al fine di circostanziare il suo narrato, neppure della provenienza e delle disponibilità del aggiungendo, a domanda, CP_1
“non sono in grado di dire se i versamenti fossero stati eseguiti in contanti”.
Discorso non dissimile può essere condotto anche per l'ulteriore testimone indicato dalla parte convenuta. Sentito alla medesima udienza, l'avv. Feliziani, che in sede stragiudiziale si era preoccupato di seguire lo sviluppo della vertenza, ha ricordato quanto segue: “so quindi che la somma era stata versata in base al contenuto di queste
5 riunioni tra i soci a cui ho assistito;
non so con quali modalità sia avvenuto il versamento”.
Alla successiva udienza dell'8 settembre 2022, veniva quindi sentito tal pur Tes_2
esso indicato dalla curatela convenuta, che si è presentato come consulente societario e fiscale della Questi ha ricordato quel che segue: “mi veniva Parte_1
consegnato il bilancio già chiuso, io facevo la dichiarazione e riclassificavo il bilancio, già chiuso;
ho svolto queste funzioni negli ultimi due o tre anni della società prima della sua cessazione”. Sentito sul capitolo n. 5 della memoria istruttoria della curatela dell'eredità giacente di il narrante ha risposto: “L'unica cosa che ricordo è che CP_1 aveva versato all'interno della un importo, di cui Controparte_1 Parte_1 non ricordo l'ammontare, mi viene in mente 55.000,00 euro ma non ne sono sicuro;
avevo sentito parlare del fatto che che non era socio, aveva messo questo CP_1
importo nella società per diventare socio nel futuro, ne avevo sentito parlare da
[...]
in una riunione che abbiamo fatto in studio da me io, CP_2 Controparte_1 [...]
e l'altro socio, l'unica riunione fatta alla mia presenza;
in questa CP_2 CP_3
riunione ricordo che parlavano tra loro di questo importo già versato dal ne CP_1 parlavano come già versato. Non ricordo altro”.
Onde, nuovamente escluso che la caparra sia stata versata sincronicamente all'epoca della stipula della “scrittura privata”, quanto alla astratta possibilità che essa fosse versato successivamente, gli è che nessuno dei testimoni indotti dalla convenuta curatela ha saputo specificare le circostanze di tempo (affatto generico appare il riferimento a
“prima della riunione”) del pagamento, né se questo sia avvenuto mercè datio di moneta scritturale (ciò che comunque non affiora in via documentale) o in contanti (il che peraltro la disciplina di ordine pubblico vieta).
6.- Ne derivano l'accoglimento della opposizione con addentellato rigetto dell'intervento della pretesa calata dal quale interventore, e la revoca del CP_2
decreto ingiuntivo n. 1329/2016, del 19 ottobre 2016.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con condanna in via solidale in capo della curatela e dell'interventore in favore CP_2 dell'avvocato Cappelletti dichiaratosi antistatario.
In particolare, con riferimento alla posizione di , il quale come poco Controparte_2
più in alto veduto non ha mancato di spendere la veste di legale rappresentante della società opponente, richiamate le già svolte considerazioni, sussistono i presupposti per
6 disporne la condanna in proprio, che, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., è irrogabile anche d'ufficio.
Non solo il relativo intervento, agglutinato alla comparsa di costituzione sulle cui infondate tesi riposa, si è rivelato interamente infondato, ma, a porne in risalto la gravità dei motivi richiesta dalla disposizione appena evocata, val bene riferire che questi appare in evidente conflitto di interessi con la società partecipata, sol che si consideri che, disinvoltamente e comunque senza alcuna plausibile (o esplicitata) ragione, ha disinvoltamente aderito alla richiesta dell'opposta curatela di condanna della società della quale detiene la metà del capitale.
Avendo, dunque, costui agito dietro lo schermo di una società, un intuitivo bisogno di coerenza (correlato al rilievo secondo cui l'ordinamento non può tollerare che chi investa un giudice di una domanda possa comodamente sottrarsi agli effetti che discendono dalla assunzione della qualità di parte processuale) impone che la condanna alle spese non possa che travolgerlo personalmente, in applicazione della surrichiamata previsione di cui all'art. 94 c.p.c. (Cass. 3977/2003 e App. Milano 12.3.2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4359 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, ogni diversa istanza, eccezione ed intervento respinti, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1329/2016, del 19 ottobre 2016;
2) condanna, in solido tra loro, la curatela opposta e, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., CP_2
personalmente, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 16.000,00
[...]
per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Cappelletti, antistatario.
Macerata, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Quirino Caturano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona del dott. Quirino
Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4359/2016 r.g., promossa con citazione notificata il 30 dicembre 2016 e vertente
TRA
(p.iva ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. Gianluca
Cappelletti, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore in Morrovalle
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del Controparte_1
curatore, avv. ALESSANDRO VERDICCHIO (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Squadroni, in virtù di incarico in atti
OPPOSTO
NONCHE'
(C.F. ), “quale Amministratore Controparte_2 C.F._2
delegato della , rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Parte_1
Giulianelli, giusta investitura in atti (v. procura allegata alla “Comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, dep. in data 17 settembre 2018).
INTERVENTORE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale della udienza del 29 ottobre 2024, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- Si dà preliminarmente atto della intervenuta pronuncia “non definitiva” n. 1277/2019 del 19 novembre 2019, sulla “legittimatio ad causam” di . Parte_2
2.- Va quindi disattesa la eccezione della curatela di “inammissibilità dell'azione intrapresa dal per carenza di legittimazione ad agire”, basata sulla asserita CP_3
carenza di una delibera assembleare che legittimasse la svolta opposizione.
1 Si tratta di un rilievo, oltre che indimostrato, da ritenersi comunque non ulteriormente proponibile dal momento che la mentovata pronuncia del 19 novembre 2019, neppure resa oggetto di riserva di appello, ha inequivocamente ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire della parte opposta.
Sotto diverso, ma connesso profilo, non appare pienamente intelligibile la deduzione della opponente curatela stigmatizzante la “decisione del sig. (Presidente del CP_3
cda della costituito solamente da due soci con quote paritetiche al Parte_1
50% cad.) di opporre il D.I. ed instaurare il presente giudizio”.
Infatti, la decisione del socio munito di poteri di rappresentanza si atteggia in guisa di atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria alcuna autorizzazione della assemblea (ammesso che la legge o una norma statutaria le conferiscano tale competenza), dal momento che l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto sostanziale (tal è quella dell'opponente), come l'introduzione di un giudizio di opposizione a d.i. per contrastare la ingiunzione che abbia in prima battuta accolto il ricorso monitorio, è un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.
Sicché, in assenza di una espressa (ove mai ammissibile) delibera societaria di segno contrario (in tesi, sorretta da una allo stato ignota buona ragione per non costituirsi e lasciar passare in giudicato un decreto di condanna), deve ritenersi perfettamente legittima (e legittimante in sede giudiziale la società) la decisione di un amministratore, oltre che rappresentante, di resistere giudizialmente alla pretesa di un terzo, atteso che, nella fattispecie giudicata, i poteri di rappresentanza processuale di cui gode non sono espressamente limitati né dalla legge, dallo statuto o atto costitutivo (i quali in nessuna delle loro parti impongono al/i rappresentante/i di accettare supinamente una decisione di condanna a carico della società, né prevedono che la reazione difensiva sia previamente soggetta al placet della assemblea dei soci o dell'altro amministratore).
2.1- Del resto, se si intende discutere appena seriamente di interesse ad agire per conto della società, esso, già ictu oculi, sembra sorreggere la scelta di quel legale rappresentante che si opponga alla condanna della compagine rappresentata, piuttosto che la condotta supina di chi, nel fregiarsi della medesima qualifica, accetti la condanna della società in rappresentanza della quale pure assume di intervenire;
il tutto, senza avvertire l'esigenza di lumeggiare le ragioni per le quali subire senza opposizione una condanna al pagamento di euro 70.000,00 oltre accessori sarebbe, dalla specola di una
2 società lucrativa, più accettabile della soluzione opposta che prevede la appostazione di una perdita secca in bilancio, senza alcuna contropartita.
3.- Nel merito, l'opposizione, originariamente intentata nei confronti di CP_1
e, dopo la morte di questi, a seguito di riassunzione, continuata nei confronti
[...] della curatela dell'eredita' giacente in persona del curatore, avv. Controparte_1
Alessandro Verdicchio, con l'intervento adesivo di , deve essere Controparte_2
accolta.
3.1.- Serve premettere che, mercé ricorso per decreto ingiuntivo, era a Controparte_1 domandare la restituzione di quanto versato a titolo di “caparra confirmatoria”, “in esecuzione” di una “scrittura privata” dello “04/03/2013”, sì come intercorsa tra il primo e colà spendente la relativa “qualità di Amministratore con Controparte_2 poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della . Scrittura Parte_1 che, per quanto adesso rilevi, prevedeva la costituzione di una “nuova società”, con la partecipazione dello stesso ricorrente tradens, in veste di futuribile “socio di capitali”.
Tale società era da costituire “nelle forme della newco paritetica, a cui
[...] avrebbe conferito un proprio ramo di azienda” (ricorso per d.i., folio 1°). Parte_1
Sfumata la costituzione di detta società, sì come programmata nella “scrittura” del marzo 2013, il ricorrente era a chiedere la restituzione della “caparra confirmatoria”.
In effetti, ai limitati fini in esame, merita porre in risalto che, stando alla lettera della ridetta libera “scrittura privata” dello “04/03/2013”, “si impegna[va] a Controparte_1 versare alla la convenuta somma di Euro 100.000,00 … [di cui] … Parte_1
euro 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo mediante versamento nelle mani del Sig. CP_2
.
[...]
Dunque, il si era impegnato a largire l'importo di euro 70.000,00 “a titolo di CP_1 caparra confirmatoria”, “entro e non oltre sette giorni”, ricompresi in un intervallo temporale ricompreso tra la data della sottoscrizione della “scrittura privata” del 4 marzo 2013 - fonte di una obbligazione di stipulare un contratto definitivo di società nel quadro di quella che appare una programmata (e mai realizzata) operazione di scissione
-, da un lato, e, dall'altro, la data (scandita per relationem in rapporto all'adempimento preliminare del trasferimento del ramo di azienda) di stipula di contratto costitutivo della nuova società.
4.- Qui giunti, quantunque simile profilo non abbia costituito oggetto di rilievi, è appena il caso di riferire che, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la
3 dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c..
Se, in effetti, è vero che la caparra confirmatoria costituisce un contratto (o meglio, un elemento accidentale del contratto, oggetto di una pattuizione accessoria, avente natura reale) che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale)
e che la prestazione della caparra confirmatoria, necessaria al perfezionamento del negozio, è riferita dall'art. 1385 c.c., comma 1, al momento della conclusione del contratto principale, è anche vero, però, che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del
2002; Cass. n. 10056 del 2013; Cass. n. 24563 del 2013; Cass. n. 4661 del 2018).
5.- Orbene, pur accettando di ragione sulla scorta di questi imbastiti rilievi, deve escludersi che l'importo su richiamato, che non è stato erogato al momento del perfezionamento della “scrittura privata” ossia del contratto principale fonte della obbligazione di conferimento del ramo aziendale nella nuova società, sia stato elargito successivamente, e prima della mai intervenuta stipula del rogito. E tanto, anche ad astrarre dal riferimento alla natura asseritamente straordinaria della operazione della quale la “scrittura” del marzo 2013 programmava lo sviluppo.
Ricondotta la figura di cui all'art. 1375 c.c. ad un contratto cd. arrale (cd. arra confirmatoria) a natura reale oltre che ad effetto reale, e ribadito che è stato lo stesso ad assumere che si tratti di “caparra confirmatoria”, gli è che non è stata CP_1 raggiunta la prova (che, riguardando la fonte del rapporto, è onere dell'attore sostanziale fornire) della datio, epperciò dell'avvenuto perfezionamento della fattispecie in discorso e quindi -in ultima analisi- dell'obbligo restitutorio in capo all'accipiens (il quantum peraltro è stato dal ricorrente a detto importo limitato in sede di ricorso monitorio e anche in seguito, con rinuncia al duplum, quantunque avesse dedotto un inadempimento imputabile alla società).
Di vero, dall'esame della missiva del 26 aprile 2016, che distanzia di quasi tre anni la stipula della scrittura del 4 marzo 2013, , richiamata stavolta solo la Controparte_2 qualità di “socio della , e compiuto un cenno all'”atto preliminare di Parte_1 cessione quote sociali”, si è limitato a compiere un riferimento al “prezzo” della cessione delle quote sociali asseritamente versato.
4 Orbene, in nessun serio modo tale dichiarazione può assumere il rango di confessione o, alternativamente, di promessa di pagamento. Anzitutto, il ha emesso la CP_2
detta dichiarazione nella dichiarata veste di socio (e non di amministratore o di legale rappresentante) e per giunta in un contesto in cui si impegnata a sua volta a cedere al le proprie quote sociali. Inoltre, difetta il dato circostanziato del momento e CP_1
delle modalità del pagamento di un importo che, per ammontare, impone - e avrebbe imposto - la tracciabilità dello spostamento del flusso della moneta che, in ragione dell'entità del nummario, non poteva che assumere la connotazione di scritturale.
Si intende asserire che, anche a tacere del fatto che dell'approdo, sia pur solo transeunte, dell'importo di euro 70.000,00 nelle casse della società o su di un conto corrente ad essa intestato non vi è alcun riscontro, né tantomeno ne risulta la appostazione nei bilanci prodotti, non si dispone - a monte - di alcuna evidenza neppure circa la fonte dalla quale il avrebbe attinto (ad es. un saldo di conto corrente del CP_1
quale avrebbe in ipotesi disposto mediante un ordine di bonifico in favore della società
o, sempre in tesi, facendo intervenire un terzo pagatore o altro ancora).
Del resto, neppure dalla espletata prova dichiarativa sono affiorati elementi di giudizio utili validare la tesi della datio, in favore della società opponente, dell'importo di cui si tratta.
Fallito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, la testimone udita in data 23 novembre 2021 in qualità di Testimone_1
collaboratrice del ricorrente giacchè si occupava per conto di questi del lato CP_1
amministrativo e contabile di alcune società che lui amministrava, pur dichiarando di
“sapere che la somma in questione è stata versata alla , non Parte_1 sapeva “come sia avvenuto il versamento;
ribadisco di essere a conoscenza della circostanza in base a quanto mi veniva riferito dal sig. e a dei riferimenti a CP_1
questo versamento contenuti in corrispondenza che ho visionato, ma di cui non ricordo di preciso il contenuto”. Si tratta di un propalato connotato da notevole tasso di genericità, non avendo la loquens saputo riferire, al fine di circostanziare il suo narrato, neppure della provenienza e delle disponibilità del aggiungendo, a domanda, CP_1
“non sono in grado di dire se i versamenti fossero stati eseguiti in contanti”.
Discorso non dissimile può essere condotto anche per l'ulteriore testimone indicato dalla parte convenuta. Sentito alla medesima udienza, l'avv. Feliziani, che in sede stragiudiziale si era preoccupato di seguire lo sviluppo della vertenza, ha ricordato quanto segue: “so quindi che la somma era stata versata in base al contenuto di queste
5 riunioni tra i soci a cui ho assistito;
non so con quali modalità sia avvenuto il versamento”.
Alla successiva udienza dell'8 settembre 2022, veniva quindi sentito tal pur Tes_2
esso indicato dalla curatela convenuta, che si è presentato come consulente societario e fiscale della Questi ha ricordato quel che segue: “mi veniva Parte_1
consegnato il bilancio già chiuso, io facevo la dichiarazione e riclassificavo il bilancio, già chiuso;
ho svolto queste funzioni negli ultimi due o tre anni della società prima della sua cessazione”. Sentito sul capitolo n. 5 della memoria istruttoria della curatela dell'eredità giacente di il narrante ha risposto: “L'unica cosa che ricordo è che CP_1 aveva versato all'interno della un importo, di cui Controparte_1 Parte_1 non ricordo l'ammontare, mi viene in mente 55.000,00 euro ma non ne sono sicuro;
avevo sentito parlare del fatto che che non era socio, aveva messo questo CP_1
importo nella società per diventare socio nel futuro, ne avevo sentito parlare da
[...]
in una riunione che abbiamo fatto in studio da me io, CP_2 Controparte_1 [...]
e l'altro socio, l'unica riunione fatta alla mia presenza;
in questa CP_2 CP_3
riunione ricordo che parlavano tra loro di questo importo già versato dal ne CP_1 parlavano come già versato. Non ricordo altro”.
Onde, nuovamente escluso che la caparra sia stata versata sincronicamente all'epoca della stipula della “scrittura privata”, quanto alla astratta possibilità che essa fosse versato successivamente, gli è che nessuno dei testimoni indotti dalla convenuta curatela ha saputo specificare le circostanze di tempo (affatto generico appare il riferimento a
“prima della riunione”) del pagamento, né se questo sia avvenuto mercè datio di moneta scritturale (ciò che comunque non affiora in via documentale) o in contanti (il che peraltro la disciplina di ordine pubblico vieta).
6.- Ne derivano l'accoglimento della opposizione con addentellato rigetto dell'intervento della pretesa calata dal quale interventore, e la revoca del CP_2
decreto ingiuntivo n. 1329/2016, del 19 ottobre 2016.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con condanna in via solidale in capo della curatela e dell'interventore in favore CP_2 dell'avvocato Cappelletti dichiaratosi antistatario.
In particolare, con riferimento alla posizione di , il quale come poco Controparte_2
più in alto veduto non ha mancato di spendere la veste di legale rappresentante della società opponente, richiamate le già svolte considerazioni, sussistono i presupposti per
6 disporne la condanna in proprio, che, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., è irrogabile anche d'ufficio.
Non solo il relativo intervento, agglutinato alla comparsa di costituzione sulle cui infondate tesi riposa, si è rivelato interamente infondato, ma, a porne in risalto la gravità dei motivi richiesta dalla disposizione appena evocata, val bene riferire che questi appare in evidente conflitto di interessi con la società partecipata, sol che si consideri che, disinvoltamente e comunque senza alcuna plausibile (o esplicitata) ragione, ha disinvoltamente aderito alla richiesta dell'opposta curatela di condanna della società della quale detiene la metà del capitale.
Avendo, dunque, costui agito dietro lo schermo di una società, un intuitivo bisogno di coerenza (correlato al rilievo secondo cui l'ordinamento non può tollerare che chi investa un giudice di una domanda possa comodamente sottrarsi agli effetti che discendono dalla assunzione della qualità di parte processuale) impone che la condanna alle spese non possa che travolgerlo personalmente, in applicazione della surrichiamata previsione di cui all'art. 94 c.p.c. (Cass. 3977/2003 e App. Milano 12.3.2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4359 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, ogni diversa istanza, eccezione ed intervento respinti, così provvede:
1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1329/2016, del 19 ottobre 2016;
2) condanna, in solido tra loro, la curatela opposta e, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., CP_2
personalmente, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 16.000,00
[...]
per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Cappelletti, antistatario.
Macerata, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Quirino Caturano
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