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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 13446/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13446 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte per l'udienza del 09.10.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. (SPOSATA RODRIGUES) Controparte_1 (14.08.1974 – Ribeirao Preto – Brasil) (CPF: ), in proprio e – C.F._1 unitamente al Signor – nella qualità di esercente Controparte_3 la potestà genitoriale del minore
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (31.08.2007 – Sao Paulo – Brasil) (CPF: Parte_2
), residenti in [...]131 C.F._2 CP_4
, SP.
[...] C.F._3 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni: ACCERTARE
il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE
gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE
al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_2 competente, ovvero del Comune di AZ (PD), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
…Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il 27 novembre Persona_1 1896 a AZ (PD), figlio di e , emigrato in Brasile dove si sposava il Per_2 Persona_3 27.04.1935 con la Sig.ra , senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana Persona_4 e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• , il 29 gennaio 1949, a Viradouro (Brasile), che sposava Persona_5 il Signor e dalla loro unione nasceva: Controparte_5
➢ (SPOSATA RODRIGUES), il Controparte_1
14 agosto 1974, a Ribeirao Preto (Brasile), odierna ricorrente, che sposava il Signor e dalla loro unione nasceva: Controparte_3
✓ il 31 agosto 2007, a Sao Paulo Per_6 Parte_4 (Brasile), odierno ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 2
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Destituite di fondamento sono le richieste rivolte a questo Giudice di sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Entrambe, invero, fanno riferimento alla legge di conversione 74/2025 entrata in vigore in data 24 maggio 2025 laddove il presente procedimento risulta instaurato in data 17.10.2023, in precedenza all'entrata in vigore della stessa e disciplinato secondo la vecchia normativa. Si aggiunge, peraltro, che esulano dalla giurisdizione di questo Giudice gli aspetti inerenti all'ammontare e/o la debenza del contributo unificato stante la competenza della magistratura tributaria atteso che, come precisato dalla stessa difesa del ricorrente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo Quanto alla trasmissibilità del diritto di cittadinanza si rileva che la stessa è inammissibile, in quanto carente sotto l'aspetto della legittimazione non essendo ancora nate le persone in favore delle quali viene richiesto detto diritto che potrebbero essere anche non interessate ad ottenere la cittadinanza. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in
Dott. Giovanni Calasso 3
conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) dichiara inammissibili e, comunque, non rilevanti ai fini della decisione del presente procedimento, entrambe le richieste inerenti le eccezioni di incostituzionalità della Legge 23 maggio 2025, n. 74; II) dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
III) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IV) rigetta le altre domande V) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13446 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte per l'udienza del 09.10.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.09.2023
1. (SPOSATA RODRIGUES) Controparte_1 (14.08.1974 – Ribeirao Preto – Brasil) (CPF: ), in proprio e – C.F._1 unitamente al Signor – nella qualità di esercente Controparte_3 la potestà genitoriale del minore
Dott. Giovanni Calasso 1
2. (31.08.2007 – Sao Paulo – Brasil) (CPF: Parte_2
), residenti in [...]131 C.F._2 CP_4
, SP.
[...] C.F._3 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni: ACCERTARE
il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE
gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE
al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_2 competente, ovvero del Comune di AZ (PD), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
…Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il 27 novembre Persona_1 1896 a AZ (PD), figlio di e , emigrato in Brasile dove si sposava il Per_2 Persona_3 27.04.1935 con la Sig.ra , senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana Persona_4 e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva:
• , il 29 gennaio 1949, a Viradouro (Brasile), che sposava Persona_5 il Signor e dalla loro unione nasceva: Controparte_5
➢ (SPOSATA RODRIGUES), il Controparte_1
14 agosto 1974, a Ribeirao Preto (Brasile), odierna ricorrente, che sposava il Signor e dalla loro unione nasceva: Controparte_3
✓ il 31 agosto 2007, a Sao Paulo Per_6 Parte_4 (Brasile), odierno ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 2
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO Destituite di fondamento sono le richieste rivolte a questo Giudice di sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Entrambe, invero, fanno riferimento alla legge di conversione 74/2025 entrata in vigore in data 24 maggio 2025 laddove il presente procedimento risulta instaurato in data 17.10.2023, in precedenza all'entrata in vigore della stessa e disciplinato secondo la vecchia normativa. Si aggiunge, peraltro, che esulano dalla giurisdizione di questo Giudice gli aspetti inerenti all'ammontare e/o la debenza del contributo unificato stante la competenza della magistratura tributaria atteso che, come precisato dalla stessa difesa del ricorrente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al contributo unificato la natura di tributo Quanto alla trasmissibilità del diritto di cittadinanza si rileva che la stessa è inammissibile, in quanto carente sotto l'aspetto della legittimazione non essendo ancora nate le persone in favore delle quali viene richiesto detto diritto che potrebbero essere anche non interessate ad ottenere la cittadinanza. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in
Dott. Giovanni Calasso 3
conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) dichiara inammissibili e, comunque, non rilevanti ai fini della decisione del presente procedimento, entrambe le richieste inerenti le eccezioni di incostituzionalità della Legge 23 maggio 2025, n. 74; II) dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
III) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
IV) rigetta le altre domande V) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 30.10.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5