Articolo 28 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 maggio 1958
Art. 28.
Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per scopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorche' gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.
Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtu' delle norme che li regolano, purche' non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958