Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della qualificabilità di un rapporto come contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 cod. civ., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti sia con la loro ricerca attiva attraverso visite personali sia a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, ed anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente, in quanto anche attraverso la vendita può esser diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso ed incremento al relativo commercio.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente un rapporto di agenzia tra il soggetto incaricato di gestire lo spaccio di un consorzio agrario, e il consorzio stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11794 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PIACENZA (C.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CUMINETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
I.N.P.S.. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
DI AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TELEGRAFISTI 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO CIRRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANGUIDO GUIDOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 28/00 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 18/10/00 R.G.N. 1198/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SPALLINA BARTOLO;
udito l'Avvocato TITO FESTA per delega Avvocati GUIDOTTI e SIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4/18 ottobre 2000 il Tribunale di Piacenza confermava la sentenza in data 6/21 maggio 1998, appellata dall'E.N.A.S.A.R.C.O.
contro
IO TO e nei confronti dell'I.N.P.S., nonché del Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza (C.A.P.), con la quale il Pretore aveva accolto la domanda del IO ed aveva dichiarato che tra costui e il Consorzio Agrario era intercorso un rapporto di lavoro autonomo di agenzia con deposito e che era valido il rapporto assicurativo in essere con l'E.N.A.S.A.R.C.O., cosicché l'Ente veniva condannato alla corresponsione di tutte le indennità previdenziali dovute all'agente. Il Tribunale ha considerato che:
1. verbale ispettivo del 15 maggio 1995, confermato dal verbalizzante, aveva dato atto che l'attività, in locali strutturati come negozio, era prevalentemente di vendita diretta di prodotti alimentari e casalinghi, come risultava dai prospetti statistici annuali;
2. le risultanze dei tabulati non erano peraltro decisive per escludere un rapporto di agenzia, secondo una opinabile deduzione del verbalizzante che non aveva riferito di ulteriori elementi escludenti l'attività promozionale del IO;
3. questa poteva essere esercitata anche attraverso un punto fisso di vendita, come nella fattispecie;
4. l'esistenza dell'attività promozionale era stata confermata da diversi testi;
5. nello stesso senso deponevano il contenuto letterale del contratto;
l'assegnazione di una zona determinata;
il pagamento solo a provvigione con lo "star del credere"; la gestione autonoma dell'attività con l'ausilio di collaboratori familiari;
la circostanza che la mercè rimaneva di proprietà del Consorzio sino alla vendita;
6. soprattutto, il contratto richiamava in modo esplicito gli artt. 1742 e ss. c. civ., nonché l'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;
espressamente si qualificava come contratto di "rappresentanza commerciale con deposito"; non solo, ma con successiva integrazione le parti avevano previsto l'attività promozionale, connaturata al rapporto di agenzia, avendo stabilito che "il rappresentante, oltre ad effettuare la vendita nei locali dell'agenzia (spaccio), dovrà promuovere la vendita nella zona a lui assegnata, ricercando particolarmente la clientela presso ospedali, mense, scuole, collegi, caserme e convivenze varie..." 7. siffatte connotazioni non erano sminuite dal potere di concludere contratti attribuito all'agente;
8. infine, l'Ispettorato del lavoro di Piacenza aveva a sua volta compiuto accertamenti, all'esito dei quali non aveva escluso la sussistenza di un rapporto di agenzia;
9. le spese di entrambi i gradi dovevano essere regolate dal principio della soccombenza, in favore, anche, dell'I.N.P.S. e del Consorzio, dal IO chiamati in causa per comunanza di questa. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'E.N.A.S.A.R.C.O. nei confronti di tutte le altre parti, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria.
Resistono, ciascuno con controricorso il IO, il Consorzio e l'I.N.P.S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, l'E.N.A.S.A.R.C.O. deduce "violazione dell'art. 1362 c.civ. in relazione agli artt. 1742-1752, 1703 e segg., 2202,
2203 e segg. stesso codice, nonché violazione delle norme degli accordi economici collettivi 30 giugno 1938, approvato con d.c.g. 17/11/38, n. 1784, 20 giugno 1956, reso obbligatorio con d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 145 e 13 ottobre 1958, reso obbligatorio con d.p.r. 26 ottobre 1960, n. 1842, per gli effetti dell'art. 10 L. 2/2/1973, n. 12. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia" e censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili:
- a) ingiustificatamente il Tribunale aveva sottovalutato, qualificandola mera illazione, l'accertamento del verbalizzante circa il fatto che dai tabulati non emergevano pagamenti per attività svolte esternamente al negozio di generi alimentari, sicché avrebbe dovuto dedursi che l'attività espletata era quella di rappresentante (mandatario o sostituto o incaricato) del Consorzio per la vendita di merci, non dunque quella di conclusione o di promozione di contratti;
- b) il Tribunale aveva omesso di considerare che lo stesso IO, in sedè di libero interrogatorio, aveva ammesso che si trattava di "un esercizio aperto al pubblico e l'attività commerciale svolta presso lo spaccio era aperta a tutti"; lo stesso Consorzio con dichiarazione del 15 novembre 1978, in relazione alla disciplina delle attività commerciali, aveva nominato il IO "a preposto per la gestione del negozio" della cui autorizzazione amministrativa era titolare lo stesso consorzio, come da visura camerale, dalla quale, appunto, il IO figurava quale 'prepostò alla gestione del negozio;
- c) le argomentazioni del giudice di appello, circa la molteplicità di estrinsecazione nella moderna realtà commerciale dell'attività promozionale, non avrebbero potuto prescindere dall'accertamento in concreto dell'effettività dell'attività stessa, al di là della mera gestione di un punto fisso o della vendita al minuto di merci, attività, queste, rientranti nella preposizione gestoria o nel mandato;
- d) il richiamo alle deposizioni testimoniali da parte del Tribunale era contraddittorio, considerato il reale e ininfluente contenuto di esse;
- e) il Tribunale, che pur aveva preso in considerazione gli elementi "compatibili" col rapporto di agenzia (ma non esclusivi di esso:
zona, pagamento a provvigione, gestione autonoma dell'attività, proprietà della merce in capo al Consorzio sino all'avvenuta vendita) e la stessa disciplina richiamata col contratto o il "nomen iuris" adottato dalle parti, non si era curato di esaminare altri punti, fondamentali, richiamati nell'atto di appello, al fine di accertare, quanto meno, la prevalenza dell'attività dell'agente; in particolare, non aveva tenuto conto delle concrete ed effettive modalità di esecuzione del contratto. Dai contratti si evinceva che il IO non era stato nominato "agente con deposito", ma "rappresentante di commercio con il compito di effettuare la vendita delle merci trattate dal Consorzio". Il Tribunale, anziché valutare il contenuto globale dei contratti, si era limitato a dar conto del "preambolo contrattuale" e della indicazione della normativa applicabile, indicata dalle parti. I contratti erano volti sostanzialmente alla dettagliata disciplina dell'attività di vendita delle merci del Consorzio e delle ulteriori attività ad essa connesse (ricezione, immagazzinamento, custodia delle merci, riscossione dei pagamenti, adempimenti contabili e fiscali, "star del credere" per le sole vendite a credito, da concludere solo su preventiva autorizzazione scritta del Consorzio). - f) il IO non sopportava alcun rischio di impresa, salvo, a tutto concedere, che per la misura del corrispettivo, dal momento che tutte le spese per il funzionamento del negozio erano previste a carico del Consorzio. Il corrispettivo a provvigione non era caratteristica del solo rapporto di agenzia, essendo compatibile perfino col rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c. civ.). Il negozio e l'autorizzazione amministrativa erano intestati al Consorzio;
il IO doveva rispettare gli orari dei regolamenti comunali e gli adempimenti imposti per la vendita al minuto, compreso il rilascio di scontrino fiscale. A garanzia dell'osservanza di tali obblighi il IO aveva anche prestato una consistente cauzione.
Nè il IO ne' il consorzio avevano mai documentato l'attività promozionale esibendo ordini, copia commissioni, proposte di acquisto e simili, sicché l'eventuale attività promozionale sarebbe stata comunque accessoria rispetto a quella prevalente di depositario e di preposto al punto vendita del Consorzio agrario. L'assegnazione di una "zona" al IO, in pratica, si identificava con la semplice localizzazione del negozio. L'accertamento della prevalenza dell'attività promozionale sarebbe stato essenziale per la qualificazione del rapporto. Il motivo è infondato.
Rileva la Corte come le censure sopra sintetizzate attengano alla vantazione delle prove operata dai giudici di merito e alla ricostruzione della concreta fattispecie, nel che la motivazione del Tribunale sarebbe stata, secondo il ricorrente, anche contraddittoria.
Questa Corte, peraltro, ha affermato che "il vizio di contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Detto vizio non può, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito, rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale fine, valutare le prove;
controllarne l'attendibilità e la concludenza;
scegliere fra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione;
dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova:
L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni delle parti" (cfr., per tutte, Cass. 14 gennaio 2002, n. 350). Tanto premesso, non è censurabile la prevalenza data dal giudice di merito, nella valutazione della concreta attuazione della volontà delle parti del contratto, a quanto risultante dalle disposizioni testimoniali, rispetto al contenuto dei tabulati (prospetti statistici annuali) esaminati in sede ispettiva e dalle stesse dichiarazioni rese dal IO nel libero interrogatorio. Tanto meno il convincimento del giudice di merito è censurabile, in quanto il ricorrente (v., in particolare la doglianza sub lett. d) non ha riportato nella loro completezza e testualità le dichiarazioni dei testi (che assume difformi dalla valutazione fattane dal Tribunale), sicché l'E.N.A.S.A.R.C.O. è incorso anche nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, desumibile dal rilievo che al giudice di legittimità è inibita istituzionalmente la ricerca delle prove dei fatti rilevanti negli atti del processo, dovendo decidere in ordine ai segnalati vizi di motivazione soltanto alla stregua di quanto dedotto dalle parti, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso (v., per tutte, Cass. 21 novembre 2001, n. 14728). Per analoghe ragioni non sono censurabili gli argomenti tratti dal giudice di merito dalle espressioni testuali adoperate dalle parti del rapporto negli atti di autonomia privata contenenti la regolamentazione dello stesso (cfr. in particolare censure sub lett. e), ove si consideri che l'E.N.A.S.A.R.C.O. si è ben guardato dal porre a raffronto varie espressioni contenute nel contratto stipulato dal IO, a suo dire non decisive nel senso della configurabilità del contratto di agenzia, con la pattuizione, circa gli obblighi del IO a buon diritto (sotto il profilo logico e giuridico) valorizzata dal Tribunale e sopra riportata nell'esposizione in fatto (sub n. 6).
In generale, poi, in ordine all'attività di agente svolta dal preposto ad un punto vendita o spaccio di un consorzio agrario (censura suo lett. b), questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "il contatto con la clientela allo scopo di acquisire contratti può avvenire nei modi più vari rispetto a quello consueto della visita da parte dell'agente (... il quale) può acquisire la clientela al proprio domicilio attraverso la pubblicità, il telefono, le reti telematiche e, infine, anche attraverso un punto fisso di vendita cioè, come nella specie, un negozio aperto al pubblico. È notorio che molte imprese industriali promuovono le vendite ed acquisiscono clientela anche attraverso punti di vendita al pubblico dei propri prodotti. La tecnica per l'acquisizione della clientela, sia essa quella della ricerca attiva o del contatto con essa in un punto di vendita, non modifica lo scopo di promuovere contratti che caratterizza il contratto di agenzia" (Cass. 12 marzo 1998, n. 2722; cfr. anche Cass. 27 febbraio 2001, n. 2583 la quale ha posto in particolare evidenza come "sia pur attraverso la vendita, viene diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso e incremento al relativo commercio col far diventare familiare ai clienti il nome del preponente e, quindi, abitudinario il riferimento e il ricorso al medesimo").
Le censure sub lett. f), si fondano, per la prima parte (della seconda parte già si è detto), essenzialmente sulla prospettazione di dati fattuali non invocabili nel giudizio di legittimità sia perché non è trascritto il contenuto della fonte che avrebbe portato il giudice di merito a conoscenza di tali fatti (difetto di autosufficienza del ricorso), sia perché non è dimostrata la loro decisività al fine della esclusione dell'attività promozionale dell'agente (intestazione del negozio e dell'autorizzazione amministrativa, rispetto degli orari imposti dall'autorità comunale, rilascio di scontrini fiscali). La circostanza che il Consorzio sopportasse le spese per il funzionamento del negozio ben avrebbe potuto trovare logica spiegazione (come ritenuto in analoga fattispecie da Cass. n. 2722/1998 cit.) nel fatto che le merci ivi trattate erano e rimanevano di proprietà dello stesso consorzio sino alla loro vendita al pubblico. Le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state considerate dal giudice di appello attraverso l'esame delle deposizioni testimoniali. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. anche in relazione all'art. 102 stesso codice" per essere stato ritenuto soccombente nei confronti dell'I.N.P.S. e del Consorzio agrario, la cui partecipazione al processo era da imputarsi esclusivamente alla chiamata in causa da parte del IO, in assenza di una situazione di litisconsorzio necessario e di domande nei confronti degli stessi.
Il motivo è infondato.
Sussisteva, infatti, l'interesse del IO alla estensione del contraddittorio anche nei confronti del Consorzio preponente e dell'I.N.P.S., affinché l'accertamento della reale natura del rapporto col Consorzio e dei rapporti con gli istituti di assicurazione obbligatoria che dal primo sarebbero conseguiti facesse stato nei confronti sia del preponente sia dell'I.N.P.S. La circostanza, della quale il ricorrente da atto, dell'avvenuta proposizione da parte del IO di una domanda subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rende evidente l'interesse dei chiamati in causa a contraddire anche sulla domanda principale. Da ciò deriva la correttezza della pronuncia del Tribunale che ha ritenuto l'E.N.A.S.A.R.C.O. responsabile anche delle spese giudiziali sostenute dai chiamati in causa, una volta accertata la soccombenza dell'Ente nei confronti dell'attore.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese che liquida complessivamente in euro 28,00 oltre ad euro 2.500= per onorari in favore del IO, euro 2.000=, per onorari in favore del Consorzio ed euro 2.000= per onorari in favore dell'I.N.P.S.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003