Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5019 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
- della nota recante prot. -OMISSIS- del 30/09/2024 IV (Uscita), trasmessa dall’Istituto Superiore Statale "-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con la quale si è reso noto che “… l’allievo -OMISSIS-, al momento, usufruisce del docente di sostegno per nr. 18 ore settimanali. Si è in attesa dell’assegnazione dell’URS Campania – A.T. di -OMISSIS- - di un ulteriore docente di sostegno per n. 14 ore settimanali avendo richiesto l’integrazione delle ore”;
- dell'organico di diritto per l'anno 2025/2026, non cognito, sulla base del quale il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno assegnato all’Istituto Superiore Statale "-OMISSIS-” di -OMISSIS- un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare agli studenti con disabilità iscritti un adeguato sostegno scolastico;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
e per la declaratoria
- del diritto dell’alunno -OMISSIS- (portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) ad avere un insegnante di sostegno a supporto, ai fini dell’integrazione scolastica, secondo il rapporto 1:1 per l’intero orario di frequenza, secondo le sue esigenze ed in relazione alla gravità del suo handicap;
e per la condanna, anche con provvedimento cautelare, dell’Amministrazione scolastica competente ad assegnare, per l’anno scolastico in corso, all’alunno -OMISSIS- la copertura completa delle ore di lezione secondo il rapporto in deroga 1:1, per l’intero orario di frequenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
I ricorrenti chiedono accertarsi il diritto del figlio minore, portatore di handicap con connotazione di gravità, a vedersi attribuite n. 30 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 18 ore assegnate dalla scuola.
Con decreto del 6.10. 2025 è stata accolta a richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche.
Con ordinanza dell’11.11.2025, resa ai sensi dell’art 73 comma 3 c.p.a, il Collegio ha rilevato la possibile improcedibilità del ricorso atteso che l’Istituto scolastico frequentato dal minore ha richiesto all’USR Campania l’assegnazione di n. 14 ore integrative di sostegno per l’alunno.
Con dichiarazione resa a verbale, i ricorrenti, per il tramite del procuratore costituito, hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, confermando la avvenuta integrazione del sostegno in favore del minore.
In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che l’Istituto scolastico resistente si è conformato al decisum cautelare integrando le ore di sostegno all’alunna.
Può essere, altresì, dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RI CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.