Articolo 1 della Legge 13 marzo 1958, n. 282
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27 aprile 1958
Art. 1. Articolo unico.

Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 , quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66 , sono aumentate di dieci volte.

Entrata in vigore il 27 aprile 1958