Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2024, proposto da Smaltimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Ambrosini, Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Polizia Locale di IA – Comune di IA, non costituita in giudizio;
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, ATS di IA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto dirigenziale prot. n. 1461/2024 del 24 aprile 2024 emesso dalla Provincia di IA, avente ad oggetto “ditta Smaltimenti s.r.l. con sede legale ed impianto a IA in via Milano 156, autorizzata ai sensi dell''art. 208 del d.lgs. 152 del 03/04/2006. Revoca dell’autorizzazione unica ai sensi dell''art. 208 del d.lgs. 152/06 di cui all’atto dirigenziale della Provincia di IA n. 3222 del 24.09.2018 e s.m.i.”;
- ove occorrer possa:
- della relazione di servizio della Polizia Locale di IA di cui alla nota reg. n. 5158/2023/REL dell’11 dicembre 2023, ancorché non nota;
- della nota prot. 238964 del 20 dicembre 2023 con cui la Provincia di IA ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione;
- della relazione di servizio della Polizia Locale di IA di cui alla nota reg. n. 1442/2024/REL del 18 marzo 2024, ancorché non nota;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di IA e del Comune di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con determinazione dirigenziale prot. n. 1461 del 24 aprile 2024 la Provincia di IA ha disposto, ai sensi dell'art. 208 comma 13 lettera c) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la revoca dell’autorizzazione unica rilasciata alla ricorrente con provvedimento n. 3222 del 24/09/2018 e s.m.i. per l’esercizio delle operazioni di operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi nell'insediamento ubicato nel Comune di IA in via Milano 156.
2. - Con ricorso notificato il 21 giugno 2024 e ritualmente depositato, Smaltimenti s.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali.
3. - Si sono costituiti in giudizio la Provincia di IA ed il Comune di IA, i quali hanno insistito per il rigetto del ricorso.
4. - Con ordinanza n. 233 del 19.7.2024, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris .
5. - In prossimità dell’udienza di trattazione, con memoria depositata il 18.4.2025, Smaltimenti s.r.l. ha rappresentato che, con atto dirigenziale n. 1344 del 17.4.2025, la Provincia ha rilasciato, su sua conforme richiesta, una nuova autorizzazione, ed ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito, chiedendo quindi che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate.
6. - All’udienza pubblica del 14.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. - In considerazione della dichiarazione della ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
8. - Le spese del giudizio, stante la mancata opposizione delle altre parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO