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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC TI Presidente dott. RI GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Sandro Salera Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Italico Perlini e Gaetano Cappucci Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 808/2024 del Tribunale del lavoro di Cassino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro (successivamente Controparte_2 divenuta esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
1° gennaio 2004, inquadrato in un primo momento nel V livello del c.c.n.l. Industria metalmeccanica privata e successivamente nel III gruppo professionale, fascia I (scatti
06) del c.c.s.l., infine denominato II Area professionale, presso lo stabilimento sito in
Piedimonte San Germano;
di avere svolto ininterrottamente dal 2011 attività di
Responsabile UTE in qualità di supervisor, vedendosi attribuita la responsabilità di
Pag. 1 di 23 un'unità operativa;
di avere presentato nel 2020 un ricorso giudiziario volto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;
che il 6 aprile 2023 la società gli aveva contestato quanto segue: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe a fini disciplinari, il comportamento da LA tenuto sul luogo di lavoro e durante l'orario lavorativo, consistente nell'aver posto in essere condotte in aperto contrasto con gli interessi dell e tali da concretare ipotesi di illecito Pt_2 penale. A tal fine, Le contestiamo quanto segue: il giorno 29 marzo 2023, alle 12:00 circa, il Supervisor Area del Magazzino Unità Plastica, signora , veniva Persona_1 contattata telefonicamente dalla carrellista, signora che si trovava CP_3 posizionata all'asservimento linea serbatoi del fabbricato n. 12. ln particolare, la sig.ra omunicava alla sua interlocutrice di essersi recata sotto la tettoia del magazzino CP_3 del fabbricato n. 12 per prelevare una pedana di cassette e di aver notato un pacco imballato in una busta di plastica nera e sigillato con nastro marrone lucido. A fronte di tale rinvenimento, la signora richiedeva l'intervento della Supervisor al fine, CP_3 appunto, di verificare la natura del pacco. Dal fabbricato n. 13, in cui la signora
si trovava al momento della chiamata, questa prontamente si dirigeva verso il Per_1 fabbricato n. 12 e, così, giungeva dinanzi al portone d'ingresso dell'Area di imballaggio ricambi. Fuori dal suddetto portone, la Supervisor trovava LA seduto appoggiandosi su un idrante. Alla vista della signora , LA le domandava dove stesse andando e Per_1 continuando a camminare, la signora Le rispondeva che si stava dirigendo Per_1 presso la tettoia del magazzino del fabbricato n. 12, in quanto aveva ricevuto una segnalazione da parte della carrellista di linea. Improvvisamente, Lei si alzava dall'idrante ed a passo spedito si dirigeva sul luogo in cui era collocato il pacco e, dopo essersi impossessato dello stesso, intimava alla Supervisor di non interessarsi di tale pacco poiché conteneva “tappi imballati per la ricambi pronti per la partenza”. A fronte della Sua reazione, la Supervisor raggiungeva la carrellista la quale – attonita CP_3 dalla Sua risposta – riferiva alla signora che, in realtà, il pacco non poteva Per_1 contenere quanto da LA riferito. Difatti, prima che la chiamasse la Supervisor, CP_3 questa aveva tastato il pacco ed aveva constatato che si trattava di materiale duro di forma ricurva. Nel frattempo, Lei aveva spostato il pacco su uno scaffale e rimaneva nei pressi dello stesso, verosimilmente, per sorvegliarlo. A questo punto, mentre la signora tornava sulla propria postazione lavorativa, la Supervisor – fingendo di parlare CP_3
Pag. 2 di 23 al telefono – si incamminava lungo il viale che costeggia il fabbricato n. 12 e, fermatasi vicino ad un'aiuola, notava che un furgoncino lentamente si stava muovendo verso il fabbricato n. 12. Pochi istanti dopo, il furgoncino si arrestava dinanzi a Lei, all'angolo del fabbricato 12. LA e l'autista scambiavate delle frasi e, subito dopo, il furgoncino faceva inversione per tornare indietro. Stante l'anomalia di tale situazione, la Sig.ra
rimaneva in attesa che LA si allontanasse dal fabbricato n. 12 per poter Per_1 finalmente controllare il contenuto del pacco, ed infatti, non appena LA si allontanava dal fabbricato, la Supervisor, prelevava il pacco dallo scaffale e con un cutter tagliava un angolo del pacco e verificava che all'interno del pacco effettivamente vi erano degli strumenti plancia. In quell'istante, LA sopraggiungeva alle spalle della signora
e con un fare agitato e alquanto nervoso inveiva contro la stessa: “Cosa stai Per_1 facendo?!?” “Fatti gli affari tuoi” “tu non hai visto niente”. A questo punto la signora
Le diceva che sia lei che la carrellista avevano visto il reale contenuto Per_1 CP_3 del pacco e che, contrariamente a quanto da LA asserito, non si trattava di tappi per ricambi. Allora, Lei in modo sempre più agitato inveiva alla Supervisor di andare via – che avrebbe parlato con la carrellista – che avrebbe fatto sparire tutto e, inoltre. CP_3 intimava alla signora di non dire niente a nessuno di quanto era accaduto. Per_1
Ancora una volta, la signora si opponeva alle Sue richieste dicendoLe che non Per_1 sarebbe stata Sua complice. LA, quindi, prendeva il pacco dallo scaffale e diceva alla
Sua interlocutrice “Mica mi vuoi far licenziare?” In quel frangente, visto che LA si faceva sempre più nervoso e i suoi modi sempre più agitati, la signora si Per_1 allontanava e telefonava al Gestore Operativo dell'Area per raccontargli l'accaduto. Da quel momento, Lei insistentemente iniziava a telefonare alla signora e si Per_1 spingeva a cercarla, addirittura, presso la propria postazione lavorativa. Poco dopo la telefonata il Gestore Operativo unitamente al collega Controparte_4 Tes_1
raggiungevano la signora sul luogo dei fatti e qui trovavano la
[...] Per_1 signora , il Supervisor di Officina Sig. (il quale cercava di Per_1 Persona_2 tranquillizzare la Sig.ra che era fortemente scossa) e la carrellista Per_1 CP_3
(la quale, in evidente stato di agitazione, spiegava telefonicamente alla superiore
[...]
quanto era accaduto). Appresa l'importanza e la gravità di tali fatti, il Persona_3 signor tempestivamente informava il Capo dell'Unità Plastica e, Testimone_1 al contempo, la Sig.ra contattava telefonicamente la Sorveglianza di Per_1
Pag. 3 di 23 stabilimento. Successivamente, il gestore operativo e la signora si recavano Per_1 sul luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi il pacco, lo stesso tuttavia era sparito. Alle ore
13:15 circa, giungeva sul luogo il Capo Turno di Sorveglianza cui la Sig.ra Per_1 raccontava quanto accaduto. Alle ore 13:20, dietro sollecitazione del Capo Turno di sorveglianza, il gestore operativo tentava di mettersi in contatto con LA, ma il Suo cellulare risultava irraggiungibile. ln data 31 marzo 2023, alle ore 12:15 circa, mentre il signor e la effettuavano dei controlli Testimone_1 Controparte_5 nell'area in cui erano avvenuti i fatti, questi ultimi rivenivano all'interno dell'area CSC, dalla parte del fabbricato 12, un pacco riconosciuto dai presenti proprio come il pacco oggetto dei fatti sopra narrati. ln particolare, il pacco rivenuto dai signori e Tes_1
era imballato nella busta di plastica nera e ancora sigillato con nastro adesivo Per_1 marrone lucido ed aveva una apertura all'angolo e al suo interno erano presenti n 4 quadri strumento. I fatti che Le vengono contestati appaiono di estrema gravità, si pongono in aperto conflitto con i doveri legali e contrattuali, integrano un'ipotesi di delitto ai sensi di legge, sono idonei a provocare all'azienda grave nocumento morale e patrimoniale, e, per il loro contenuto oggettivo nonché per l'intensità dell'elemento soggettivo, sono tali da ledere in radice il vincolo fiduciario su cui fonda il contratto di lavoro. Sue giustificazioni al riguardo potranno essere fornite alla Direzione del personale entro 5 giorni dal ricevimento della presente, nel frattempo, stante la gravità dei fatti contestati, disponiamo la Sua sospensione cautelare non disciplinare sino al completamento della presente procedura. L'azienda si riserva inoltre ogni tutela nelle opportune sedi”; che nonostante le sue giustificazioni l'azienda ne aveva disposto il licenziamento, impugnato tempestivamente;
che la sua retribuzione mensile netta in quel momento ammontava a € 2.200,00.
Premesso di non essere mai stato in precedenza destinatario di alcuna contestazione disciplinare e che la non era nuova a tali episodi di denunce rivelatesi poi Per_1 infondate, deduceva che il giorno 29 marzo 2023 alle ore 12:00 si trovava nell'area imballaggi ricambi di propria competenza, nella zona del capannone cui si accedeva dall'ingresso collocato nel lato opposto rispetto a quello in cui sarebbe stato trovato il pacco, costituita da un'area di transito per il carico e lo scarico dei materiali che egli non aveva alcun motivo di frequentare;
che “nel corso della mattinata, circa un'ora prima aveva stazionato nel vialetto in questione con gli operai e Persona_4 Per_5
Pag. 4 di 23 , entrambi carrellisti, i quali avevano provveduto a caricare su un mezzo in Per_6 partenza materiali di ricambio” provenienti dalla sua area di competenza, posta in zona opposta rispetto a quella nella quale la carrellista asseriva di avere rinvenuto il CP_3 pacco in esame, area ove era rientrato al termine di detta operazione;
che durante tale operazione nessun pacco “si trovava a terra sul vialetto”; di avere visto transitare la
“che soffermandosi gli diceva che si stava dirigendo verso il Fabbricato 12 e Per_1
– contrariamente a quanto asserito nella contestazione di addebito – lo invitava a seguirlo”; che durante il tragitto la lo aveva messo “a conoscenza del fatto che Per_1 era stata contattata telefonicamente da la quale la informava di aver CP_3 rinvenuto a terra un pacco sul vialetto che stava percorrendo a bordo del muletto”; che insieme alle colleghe aveva ipotizzato che all'interno del pacco potessero trovarsi tappi per ricambi probabilmente persi da un camion di scarico;
che aveva aiutato la Per_1
a sollevare il pacco per liberare il viale e consentire il transito dei mezzi;
che il pacco era costituito da “una scatola di cartone rigida inesplorabile dall'esterno, non tastabile, imballata completamente con plastica nera e chiusa con nastro adesivo, materiali non in Cont dotazione dei dipendenti della e che dall'esterno era impossibile verificarne il contenuto, neanche con il tatto;
che, collocato il pacco su uno scaffale e lasciatolo incustodito, si erano allontanati dal luogo per poi separarsi;
che in quel mentre aveva incrociato un furgone che marciava in direzione opposta alla sua fornendo informazioni al conducente;
che la non aveva seguito il protocollo aziendale previsto per Per_1 casi del genere omettendo di dare comunicazione immediata dei fatti al proprio superiore e che questi avrebbe dovuto contattare immediatamente il Capo-turno del Servizio di sorveglianza restando “lì dove è stata riscontrata la “situazione anomala”, senza rimuovere o asportare il materiale, in attesa dell'arrivo in loco della Sorveglianza”, la quale avrebbe poi dovuto redigere un verbale dei fatti riscontrati;
di avere successivamente avuto “necessità di contattare telefonicamente la per Per_1 rappresentarle l'esigenza di avere un carrellista” senza ricevere risposta;
di non avere ricevuto nessuna telefonata da parte del personale di sorveglianza e/o da parte del gestore operativo, né di essere stato intercettato presso la sua postazione o in uscita alla fine del turno, di avere anzi incontrato alcuni colleghi nei pressi del vicino magazzino;
di avere appreso nei giorni successivi che era considerato responsabile della “vicenda relativa al pacco ritrovato” e del comportamento sfuggente della di guisa che aveva cercato CP_3
Pag. 5 di 23 di incontrarla per chiarire gli eventi, ma che la stessa gli aveva dichiarato testualmente
“Io non so niente. Io ho solo chiamato perché io dovevo prendere materiale mio ed Per_1 ho trovato materiale non conforme alla mia lavorazione. Dopodiché finito io non so più niente”, aggiungendo che la scatola era sigillata ed escludendo che essa fosse stata presa dal Parte_1
Tanto premesso ha argomentato ampiamente in ordine all'insussistenza della giusta causa di licenziamento siccome basato su una ricostruzione incongruente ed infondata, basata su mere impressioni soggettive e stati d'animo attribuiti ai vari soggetti ascoltati dalla società al solo scopo di precostituire in maniera artificiosa un quadro fattuale del tutto ipotetico, volutamente costruito per far apparire il come un dipendente Parte_1 infedele, che agiva con sotterfugi ed in danno dell'azienda.
Ha quindi concluso come segue: “accertata la invalidità e/o illegittimità del licenziamento disposto a suo carico, ordinare alla Società la reintegrazione nel posto di lavoro e condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso fino alla effettiva reintegra per effetto di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, l. 300/1970, ovvero nella misura massima di mensilità stabilite dal successivo co. 4; in subordine, qualora non si ritenga applicabile la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. 1, e, gradatamente, co. 4, dichiarare risolto il rapporto e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno nella misura massima di trentasei mensilità della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 18, co. 5, l. 300/1970, o altra somma maggiore o minore di giustizia;
il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura di legge e versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e complementari se dovuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Controparte_1 che i fatti contestati trovavano fondamento nelle convergenti dichiarazioni raccolte dai dipendenti, con particolare riferimento alla dinamica dei fatti;
che successivamente al licenziamento di cui si discute il ricorrente era stato nuovamente licenziato – insieme ad un altro dipendente – con lettera datata 19 maggio 2023, per fatti commessi nel periodo dal novembre 2020 all'aprile 2021 così come accertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, con il quale gli era stata contestata la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata
Pag. 6 di 23 al compimento di furti all'interno dello stabilimento di Cassino di;
che in merito CP_1
a quest'ultimo licenziamento assumeva rilievo la posizione del che impartiva Parte_1 gli ordini all'altro dipendente sulle modalità con le quali effettuare il furto;
che gli ammanchi di materiale all'interno dello stabilimento di Cassino erano stati già oggetto di denuncia agli organi competenti in tre distinte occasioni, negli anni 2020 e 2021; che anche nella contestazione disciplinare prodromica al secondo licenziamento irrogato, le modalità con le quali il pacco del materiale da sottrarre era stato predisposto e le modalità con le quali il materiale sottratto doveva uscire dallo stabilimento, vale a dire con un furgone di un trasportatore, erano le medesime.
Tanto premesso in fatto, affermava in diritto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per essere i fatti oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente riconducibili al tentativo di furto di materiale aziendale sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, dovendosi fare applicazione di consolidata e copiosa giurisprudenza di legittimità in ordine al ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. nell'ambito di giudizi concernenti provvedimenti di licenziamento per giusta causa, così concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 808/2024, depositata il 16 ottobre 2024, che ha respinto il ricorso condannando il al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Parte_1
Tribunale ha ritenuto confermata dall'istruttoria la contestazione disciplinare mossa dalla società, ravvisando l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la responsabilità del ricorrente ed evidenziando “che:
• il ricorrente, in qualità di responsabile settore logistica, aveva la possibilità di muoversi liberamente nell'area e di conoscere la dislocazione e la tipologia del materiale, come anche i tempi di arrivo dello stesso;
• il giorno in cui il materiale è stato rinvenuto dalla signora sotto la tettoia CP_3 del fabbricato 12, il ricorrente era seduto su un idrante in attesa, a pochi metri da dove si trovava il pacco (bastava invero girare l'angolo del Fabbricato 12 per rinvenirlo);
• resosi conto dell'arrivo della , senza che lei specificasse il motivo della Per_1 sua presenza presso il Fabbricato 12, avendo solo informato il ricorrente di volersi recare presso la tettoia, egli si è alzato subitaneamente ed ha preceduto
Pag. 7 di 23 la Supervisor, al fine di arrivare per primo ad interloquire con la cosa CP_3 che poi è avvenuta;
• senza stupirsi della non conformità del pacco e senza quindi chiedersi la ragione della irrituale collocazione dello stesso, ha subito dichiarato, peraltro senza che nessuno glielo chiedesse, che il pacco era del suo reparto e che conteneva tappi per la ricambi, quando, invece, la teste aveva già proceduto ad un CP_3 controllo tattile e concluso che lo stesso contenesse strumenti plancia per le vetture in produzione, contenuto questo confermato anche dalla teste Per_1
(la testimone ha poi riconosciuto il pacco che ha trovato ed ispezionato, esaminando le foto prodotte dalla resistente - doc. 11 e 12 - come anche CP_6 il particolare rappresentato dal quadro strumenti, raffigurato anch'esso nella foto allegata ed esibita nel corso della testimonianza - doc. 13);
• ha quindi preso materialmente il pacco e lo ha collocato poco più avanti, “pronto per la spedizione” (cfr. teste ); Per_1
• è poi tornato sul luogo del ritrovamento e, resosi conto che la stava Per_1 ispezionando il contenuto del pacco, con l'ausilio di un taglierino, chiedeva conto alla di cosa stesse facendo, intimandole di farsi gli affari suoi ed Per_1 esortandola a chiudere lì la faccenda senza riferire ad altri di aver visto alcunché, riferendole che con la ci avrebbe parlato lui;
CP_3
• nei giorni successivi il ha infatti raggiunto telefonicamente la Parte_1 CP_3 cercando di capire se LA avesse riferito qualcosa in merito al suo coinvolgimento nel ritrovamento del pacco (file audio 8 ric.);
• a fronte della posizione assunta dalla sulle richieste del ricorrente, Per_1 manifestata dalla ferma volontà di riferire dell'accaduto al proprio superiore gerarchico, il esordiva con un “mica mi vuoi far licenziare?”, in tal Parte_1 modo lasciando intendere, neanche tanto velatamente, che la collocazione del pacco, come anche il suo contenuto erano a lui imputabili, indirettamente fornendo anche una spiegazione logica dell'essersi trovato in attesa proprio nelle vicinanze, molto probabilmente per tenere l'area sotto controllo in attesa di poter consegnare il pacco all'autista del furgone bianco;
• dopo aver invero ricevuto il netto rifiuto della sulla richiesta di coprire Per_1
l'accaduto, [questa ha ulteriormente riferito di avere] “…visto un furgoncino
Pag. 8 di 23 bianco che andava verso l'angolo del fabbrico dove, girato l'angolo avevamo trovato il pacco: questo quando sono tornata indietro per “prendere tempo” e capire cosa fare. Il furgoncino si è fermato all'angolo del fabbricato dove era il ricorrente: il ricorrente si è avvicinato, hanno parlato e poi il furgoncino ha fatto retromarcia e se ne è andato, ripassando davanti a me. Lo scambio è stato veloce”;
• diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, il teste ha Tes_1 dichiarato di aver tentato di contattare il , su precisa indicazione del Parte_1 capoturno della sorveglianza medio tempore intervenuto, ma senza successo;
• il ricorrente è stato altresì licenziato per furto per fatti accaduti precedentemente
a quelli oggetto del presente giudizio, ma scoperti con l'intervento dell'autorità giudiziaria, successivamente agli stessi ed eseguiti con le medesime modalità: si legge invero nell'ordinanza applicativa di misura cautelare non custodiale in atti per i reati p. e p. dagli artt. 416 c.p. – con e Parte_3 CP_7
– e dagli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 5) e 61 n. 5 e 6 c.p., in concorso
[...] con e (doc. 16 res.), che il contestato Parte_3 Persona_7 furto di componenti stoccati presso lo stabilimento Stellantis Europe S.p.A. di
Piedimonte San Germano, a partire dal 2020, “con diffusione del contagio del
COVID 19 e la conseguente massiccia presenza in strada di pattuglie delle onché a motivo delle misure adottate nello stabilimento per evitare la Pt_4 reiterazione dei furti, i partecipi erano costretti, dapprima, ad interrompere
l'attività criminosa, e successivamente a modificare la strategia operativa. In particolare, il coinvolgeva nell'attività delittuosa un autotrasportatore Parte_1 di sua conoscenza, che, in data 11 febbraio e 22 aprile 2021, Parte_5
Cont presentandosi alla guida di automezzi al Gate 4 del Plan dello stabilimento ed ottenendo l'autorizzazione ad accedervi, caricava il materiale indicatogli dal
, abbandonando il sito produttivo”. Tale documento, le cui risultanza Parte_1 sono fondate su intercettazioni telefoniche ed operazioni di diretta osservazione della p.g. procedente, è valutabile come prova atipica di rilevante valore indiziario ex art. 116 c.p.c., in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova: invero, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” – tra cui anche le risultanze
Pag. 9 di 23 di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale consacrate in una ordinanza cautelare – se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ. n.
5947/2023; Cass. civ. 9507/2023)”.
Così ragionevolmente ricostruito il fatto ignoto, non risultava rilevante la circostanza che la avesse “reso una dichiarazione testimoniale contrastante con quanto da lei Per_1 stessa dichiarato in sede pre processuale al proprio datore di lavoro, con particolare riferimento a quanto successo dopo aver notiziato dell'accaduto il gestore operativo
posto che, una eventuale parziale inattendibilità della testimone su un Controparte_4 fatto secondario (è invero stato acclarato che il pacco non è stato ritrovato nell'immediatezza) non è idonea a minarne la complessiva credibilità”, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Con atto depositato presso questa Corte l'11 aprile 2025 il ha interposto Parte_1 tempestivo appello avverso la decisione.
A sostegno, con un primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 5 della legge n.
604/1966 e dell'art. 2697 c.c. Segnatamente, ha contestato il ricorso da parte del Tribunale alla prova per presunzioni al fine di pervenire alla declaratoria di legittimità del licenziamento in esame, incombendo sul datore di lavoro la prova certa di tutti gli elementi della fattispecie e non potendocisi basare solo ed esclusivamente su prove indiziarie, soprattutto quando queste non siano adeguatamente verificate, atteso il limite imposto dalla legge alla ammissibilità e alla utilizzabilità della prova per presunzioni in tale caso. Invero, la prova indiretta poteva essere ammessa solo a condizione che il fatto noto fosse accertato ed univoco, mentre nel caso di specie la prova documentale e quella testimoniale raccolte si sconfessavano reciprocamente, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese all'azienda dai soggetti escussi come testimoni, che erano incorsi in numerose contraddizioni, con particolare riferimento alla teste e alla teste Per_1
così non risultando raggiunta alcuna prova diretta dei fatti posti a fondamento del CP_3 licenziamento da parte della società.
Pag. 10 di 23 Con un secondo motivo si è doluto della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c. atteso che nel caso di specie il Tribunale aveva fatto ricorso a presunzioni pur in assenza dell'antefatto noto essenziale. Invero, nel ragionamento del primo giudice il Parte_1 non era considerato “né come colui che ha furtivamente sottratto alla azienda i pezzi contenuti nel pacco, né come colui che ha confezionato l'involucro e tantomeno come colui che lo avrebbe posto nel luogo di ritrovamento”. Anzi, risultava indiziante nel senso contrario a quello ipotizzato in sentenza il fatto che “il materiale utilizzato per il pacco non era tra quello in uso nel reparto del , che i pezzi rinvenuti al suo interno Parte_1 non erano di pertinenza del settore del ricorrente e che il luogo in cui il pacco era rinvenuto era posto in una zona di passaggio, tra diverse pertinenze ed accessibile a tutti, addirittura anche a corrieri e trasportatori esterni, senza particolari limitazioni”.
Pertanto, difettava “un tassello indispensabile per ritenere il fatto noto come indice presuntivo inequivocabile: il Giudicante, concentrando unicamente il proprio ragionamento sul momento del prelievo del pacco (quello in cui avrebbe dovuto essere portato fuori dallo stabilimento), non ha mai fatto accenno a chi avrebbe trafugato i pezzi, confezionato il pacco e posizionato lo stesso nel luogo del ritrovamento”, basando la responsabilità del lavoratore sulla circostanza che “si sarebbe interessato al pacco in sede di suo rinvenimento ed avrebbe interloquito con il conducente di un furgone presente sul viale”. Tanto era confermato dalla ricostruzione mantenuta in forma ipotetica e indeterminata da parte dello stesso datore di lavoro, che tuttavia era divenuta una certezza nel convincimento del primo giudice. Ne discendeva che difettavano radicalmente i presupposti per compiere un ragionamento presuntivo, mancando “agli atti del giudizio ogni possibilità di ritenere che il ricorrente avrebbe commesso il furto, o che avrebbe compartecipato ad esso”. Infatti, i fatti noti emersi nel corso del giudizio non possedevano alcun valore probatorio in ordine alla propria responsabilità, non trattandosi di fatti commessi dal che non era stato visto sottrare il materiale aziendale o Parte_1 appropriarsi indebitamente di esso;
ha evidenziato che la detenzione di materiale per la produzione avrebbe costituito un fatto giustificato dalla sua posizione aziendale e non già arbitrario;
ha osservato di non avere preso, né confezionato materiale che non era compreso tra quello che poteva detenere per il suo ruolo.
Con un terzo motivo ha dedotto l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sarebbe stata raggiunta la prova per presunzioni semplici in quanto in istruttoria sarebbero emersi
Pag. 11 di 23 indizi plurimi, gravi e concordanti, sostenendo l'assenza dei caratteri di legge alla luce delle incongruenze tra le dichiarazioni rese alla società nell'imminenza dei fatti e le medesime circostanze riferite dai medesimi dichiaranti in sede di escussione testimoniale.
Ha dunque censurato la decisione evidenziando che non era comprensibile quale fosse il fatto noto qualificante ravvisato dal Tribunale e da attribuirsi inequivocamente al ciò che non poteva essere integrato dalla semplice vicinanza della sua Parte_1 postazione rispetto a quella di rinvenimento del pacco. Gli elementi valorizzati dal primo giudice costituivano dunque delle mere illazioni, atteso che era restato oscuro quello che sarebbe stato il momento del ritiro e quello che sarebbe stato il momento del rinvenimento, né era stato chiarito il motivo per il quale il pacco avrebbe dovuto essere reso visibile. Ha ricordato che nel giudizio di inferenza, il fatto noto deve condurre ad una sola ipotesi o, quantomeno, alla ipotesi probabile che non può essere avvinta con pari grado di probabilità dalla ipotesi contraria. Ciò difettava nel caso di specie, in particolare in considerazione delle evidenziate contraddizioni nelle quali era caduta la in Per_1 ordine al contenuto del pacco, alle modalità con le quali ne sarebbe stato accertato il contenuto e alla sua forma. Ha sostenuto che in nessuno degli atti del giudizio si individuava il fatto essenziale, costituito da ciò che sarebbe “avvenuto prima che la rinvenisse il pacco in questione, che evidentemente ivi poteva essere stato CP_3 collocato da chiunque essendo l'area di accesso libero”, il che non poteva ricondurre ragionevolmente al Ha ribadito che non erano state osservate le procedure Parte_1 aziendali da seguirsi in casi del genere, ciò che costituiva piuttosto indizio in senso contrario rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, così come la circostanza che il pacco non fosse più stato rinvenuto dopo l'allontanamento del nuovamente Parte_1 deducendo che si trattava di suggestioni nelle quali erano cadute le testimoni e fatte proprie prima dall'azienda e quindi dal Tribunale. Ha infine censurato la valutazione quale prova atipica dell'ordinanza cautelare applicatagli, atteso che i relativi fatti erano ancora sub iudice e si riferivano a un periodo temporale del tutto diverso, anche lamentando violazione del principio del contraddittorio nella loro formazione al di fuori del presente giudizio.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e di “accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
per l'effetto voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, accertata la invalidità e/o illegittimità del
Pag. 12 di 23 licenziamento disposto a carico dell'odierno appellante, ordinare alla Società appellata la reintegrazione nel posto di lavoro di e condannare la medesima al Parte_1 risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso fino alla effettiva reintegra per effetto di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, l. 300/1970, ovvero nella misura massima di mensilità stabilite dal successivo co.
4; in subordine, qualora non si ritenga applicabile la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. 1, e, gradatamente, co. 4, dichiarare risolto il rapporto e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno nella misura massima di trentasei mensilità della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 18, co. 5, l. 300/1970, o altra somma maggiore o minore di giustizia;
il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura di legge e versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e complementari. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle censure e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si espongono a seguire.
I motivi di impugnazione possono essere esaminati unitariamente in quanto vertenti tutti sulla valutazione della prova ad opera del Tribunale, sia sotto il profilo della violazione di legge in riferimento all'applicazione della prova per presunzioni, sia sotto il profilo della inattendibilità dei testi esaminati e comunque della insufficienza degli elementi raccolti, sia documentali, sia testimoniali ai fini dell'affermazione di fondatezza degli addebiti ascritti all'appellante.
Orbene, sotto il primo profilo, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, nessuna norma esclude che la prova dei fatti disciplinarmente rilevanti ai fini del licenziamento possa essere raggiunta attraverso l'utilizzo di presunzioni (per un'applicazione in tal senso, per tutte, si veda Cass. n. 19845/2020).
Pag. 13 di 23 Si è infatti affermato che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit ed il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (in tal senso anche Cass. n. 3153/2019; Cass n.
1163/2020). Si è ulteriormente chiarito che tra il fatto noto e quello ignoto non deve sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia conseguenza ragionevolmente possibile del fatto noto, secondo un criterio di normalità. In sostanza, il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (già Cass SS.UU. n. 9961/1996 e in seguito Cass.
n. 22656/2011).
Tanto precisato in linea generale, osserva la Corte che il incorre in un equivoco Parte_1 di fondo nel punto in cui censura il ragionamento presuntivo operato in sentenza, affermando che egli non era considerato “né come colui che ha furtivamente sottratto alla azienda i pezzi contenuti nel pacco, né come colui che ha confezionato l'involucro e tantomeno come colui che lo avrebbe posto nel luogo di ritrovamento”.
Infatti, la contestazione disciplinare, seppure in essa tale circostanza non sia stata del tutto esplicitata, non verte su una condotta diretta di sottrazione e appropriativa da parte del e neppure su una condotta di materiale confezionamento da parte sua del pacco Parte_1
e di collocamento dello stesso per mano sua in un luogo dal quale avrebbe potuto essere più agevolmente prelevato dai complici. Piuttosto, ciò che è contestato al è di Parte_1 avere compartecipato – tramite la sua condotta che si è quantomeno manifestata in un'attività di sorveglianza del luogo ove il pacco era stato collocato e in un'attività volta ad evitare l'intervento della della – alla complessiva attività di tentata CP_3 Per_1 sottrazione di attrezzature da assemblarsi nel montaggio di autovetture (segnatamente parti di apparecchiature di cruscotto), sottrazione non potutasi realizzare per via del fortuito rinvenimento del pacco in questione ad opera della carrellista e del CP_3 successivo intervento della Per_1
Pag. 14 di 23 Invero, al contrario di quanto sostiene l'appellante, al fine di fondare la sua responsabilità per il tentato furto addebitatogli, non è necessario che la condotta materiale di sottrazione dei componenti, del loro imballaggio nel pacco infine rinvenuto e ancora della concreta collocazione del pacco stesso nel luogo ove la lo avrebbe rinvenuto sia stata CP_3 compiuta direttamente da lui. È infatti sufficiente che egli abbia fornito un contributo causalmente rilevante a tale scopo, vale a dire nello specifico la sorveglianza del pacco fino all'arrivo del furgone che lo avrebbe dovuto prelevare, ciò che avrebbe consentito la sottrazione finale dei componenti se il pacco stesso non fosse stato casualmente individuato dalla e se questa non avesse prontamente richiesto l'intervento della CP_3
e se, ancora, quest'ultima non si fosse altrettanto prontamente recata sul posto Per_1 per verificare l'accaduto.
Dunque, il Tribunale non ha affatto dato per scontata la riferibilità al delle Parte_1 condotte materiali anteriori, ma sulla base del contegno estremamente sospetto da costui mantenuto nei frangenti del ritrovamento del pacco, unitamente al rilievo che per numerosi ulteriori episodi consumatisi in maniera analoga rispetto a quello oggetto del giudizio, a comprova dell'esistenza di un collaudato modus operandi, lo stesso lavoratore
è stato colpito da ordinanza di misura cautelare basata su numerose intercettazioni telefoniche, ha fondatamente ritenuto che l'appellante fosse pienamente coinvolto nella complessiva attività volta alla sottrazione delle attrezzature e nell'organizzazione del loro prelievo da parte di ignoti per trasportarle al di fuori dello stabilimento.
Infatti, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare in atti – in disparte la circostanza che il non ha fornito alcun ulteriore dettaglio sulle vicende processuali penali Parte_1 che lo hanno coinvolto al di là del rinvio a giudizio, potendosi dunque desumere che allo stato non si siano verificati sviluppi favorevoli per la sua posizione – emerge come il rivestisse piuttosto un ruolo direttivo e organizzativo delle attività di Parte_1 sottrazione di componenti, demandate ad altro personale di , tra cui CP_1 Parte_6
la legittimità del cui licenziamento è stata recentemente confermata da questa
[...] stessa Corte di appello con la sentenza n. 2598/2025 prodotta in atti dalla società.
Pertanto, le argomentazioni riguardanti gli antefatti concreti rispetto al rinvenimento del fatto risultano scarsamente rilevanti, se solo si considera che è sufficiente che la condotta compiuta dal costituisse un antecedente rispetto alla finale attività di Parte_1 sottrazione delle componenti.
Pag. 15 di 23 Ciò chiarito, rileva la Corte che i fatti storici emersi all'esito dell'istruttoria e che costituiscono quei fatti noti dai quali è consentito, con ragionamento presuntivo, risalire a fatti ignoti in questo caso precedenti, sono costituiti dai seguenti:
• rinvenimento di un pacco con imballaggio radicalmente differente rispetto a quelli abitualmente adoperati in azienda
• collocamento del pacco nei pressi del fabbricato 12 dello stabilimento
• presenza del nelle vicinanze del luogo di rinvenimento del pacco, senza Parte_1 che la sua presenza sia stata giustificata in alcun modo, specie alla luce della circostanza che lo stesso appellante ha paradossalmente ammesso di non avere nessuna ragione per frequentare quel luogo, come meglio si evidenzierà in seguito
• innaturale attivismo del nel sostenere che un tale pacco non conforme Parte_1 agli standard aziendali contenesse materiale diverso da quello poi riscontrato non solo dalla e dalla ma anche all'atto del suo successivo CP_3 Per_1 rinvenimento
• suo atteggiamento aggressivo sia nei confronti della sia nei confronti della CP_3
segnatamente Per_1
o affermazione, rivelatasi falsa, riguardo al contenuto del pacco, che egli non aveva nessuna ragione per conoscere, specie alla luce della circostanza che si trattava di un imballaggio diverso rispetto a quelli usualmente utilizzati in azienda o indebita intromissione nelle attività di verifica del contenuto del pacco, specie se si considera che, se effettivamente egli fosse stato estraneo al suo confezionamento e al suo collocamento, non avrebbe avuto alcuna ragione per interessarsene o contegno minaccioso nei confronti di e con animata e CP_3 Per_1 ripetuta esortazione a farsi gli affari propri e con chiaro riferimento ad un suo eventuale licenziamento per tali fatti, comportamento nuovamente illogico ed incongruo nell'ipotesi della asserita completa estraneità del rispetto ai fatti in questione Parte_1
• presenza nei pressi del luogo di ritrovamento del pacco di un furgone in attesa con il cui autista l'appellante ebbe a scambiare delle parole.
Pag. 16 di 23 Da tali fatti, è ben più che logico far discendere che il che, ripetesi, non solo Parte_1 non aveva alcuna ragione per trovarsi all'aperto nei pressi del fabbricato 12 – come da egli stesso ammesso nel ricorso introduttivo del giudizio (in particolare, alla pag. 6, dove si legge testualmente: “5) Il ricorrente, fuori dalle strette necessità di servizio, come di seguito specificato al punto 7), non aveva motivo di recarsi sul vialetto ove si sarebbero verificati i fatti oggetto di causa ed ove la sig.ra alla guida del muletto, CP_3 avrebbe rinvenuto il pacco. 6) D'altra parte non vi era alcun motivo per il ricorrente di
“frequentare” quell'area di lavoro, in quanto trattavasi di un'area di transito per il carico e lo scarico materiali, percorsa soprattutto da operatori, interni ed esterni, alla guida di camion, carrelli e mezzi simili”) – ma non avrebbe neanche dovuto avere alcuna conoscenza della presenza di un pacco non conforme nei pressi dello stesso fabbricato e nemmeno del suo ipotetico contenuto, né avrebbe dovuto interessarsene in alcun modo, fosse pienamente coinvolto nella complessiva organizzazione della sua (tentata) sottrazione dallo stabilimento. Infatti, se il non avesse richiesto alla Parte_1 Per_1 le ragioni della sua presenza nei pressi del fabbricato n. 12 e non si fosse attivato in quel modo per mettere a tacere la faccenda, non sarebbe emerso alcun elemento per ricondurre a lui la presenza del pacco in questione.
Parte appellante tenta allora di screditare le deposizioni dei testi e CP_3 Per_1 insistendo particolarmente su quelle che in più occasioni definisce come eclatanti o macroscopiche contraddizioni nelle quali sarebbero incorse le testi citate non solo tra loro, ma anche rispetto a quanto avevano messo per iscritto nelle immediatezze dei fatti su richiesta di . CP_1
Orbene, in continuità con quanto affermato nella sentenza impugnata, ritiene la Corte che le difformità esistenti tra le dichiarazioni orali e scritte dei testi in questione, a dispetto dell'enfatizzazione che ne offre la parte appellante, riguardino elementi marginali dei rispettivi racconti e comunque non influiscano in alcun modo sulla attendibilità dei testi stessi e sulla credibilità delle circostanze che hanno riferito.
In particolare, le censure mosse dal si appuntano su alcuni fatti specifici che Parte_1 possono essere riassunti come segue:
• “la in sede di deposizione testimoniale all'udienza del 04/04/2024 Per_1 riferisce di non ricordare se la le avesse fornito spiegazioni sulle sue CP_3 supposizioni in merito al contenuto del [p]acco; nelle dichiarazioni rese in
Pag. 17 di 23 precedenza al proprio datore di lavoro mette per iscritto che la era certa CP_3 di cosa contenesse il pacco per[chè] vi aveva inserito una mano all'interno rendendosi conto del contenuto”. L'affermazione non corrisponde al vero, infatti, la ha piuttosto riferito in udienza di non ricordare se la e avesse Per_1 CP_3 spiegato come faceva a sapere che il pacco non conteneva quei tappi dei quali aveva parlato con sicurezza il ciò che costituisce circostanza del tutto Parte_1 diversa. Ha comunque confermato che la carrellista le aveva riferito che il pacco non conteneva quanto affermato dal ma piuttosto strumenti plancia, Parte_1 come avrebbe ella stessa constatato di lì a poco
• quanto alla forma del pacco, “Una testimone la nella descrizione della CP_3 forma, lo rappresenta come un pacco di cartone, privo del lato superiore ricoperto solo da cellophan;
la parla espressamente di coperchio (la Per_1 cui presenza è, invece, esclusa con altrettanta convinzione dalla tanto da CP_3 poter dichiarare di aver tastato il pacco e di aver sentito al tatto che il contenuto all'interno aveva una forma ricurva), coperchio su cui la invece Per_1 avrebbe addirittura operato un taglio per poterlo ispezionare all'interno e comprenderne il contenuto”. Nemmeno questa affermazione trova riscontro negli atti, se solo si considera che la ha messo per iscritto che il pacco era di CP_3 caratteristiche diverse rispetto a quelle abituali e confezionato e sigillato con cellophane nero e nastro marrone;
ha dichiarato in udienza, conformemente, che si trattava di una scatola avvolta in un cellophane nero, anche ricordando “che aveva anche un nastro adesivo marrone”. Per parte sua, la ha scritto Per_1 che trattavasi di pacco imballato in una plastica nera sigillato con nastro adesivo marrone lucido e ha riferito in sede di deposizione testimoniale di un pacco di dimensione standard, ma che aveva una pellicola nera, con il che non si ravvede alcuna discrepanza di rilievo
• quanto al contenuto della telefonata che la aveva fatto per informare la CP_3 del rinvenimento del pacco, è vero che la prima ha messo per iscritto Per_1 genericamente di avere chiesto alla propria superiore gerarchica di venire ad eseguire un controllo, senza specificare l'oggetto della verifica, e ha dichiarato in sede testimoniale di averle chiesto l'intervento perché, altrettanto genericamente, aveva rinvenuto dei pezzi diversi da quelli da caricare. È ugualmente vero che la
Pag. 18 di 23 ha dapprima dichiarato per iscritto, in maniera più dettagliata, che la Per_1 aveva notato un pacco imballato che non la convinceva e in udienza ha CP_3 riferito di nuovo in maniera generica che la carrellista aveva notato “una cosa strana”. Tuttavia, a parte il rilievo che la è stata pur sempre con Per_1 certezza allertata dalla perché quest'ultima aveva notato qualcosa di CP_3 inusuale nei pressi del fabbricato 12, come del resto confermato dalla stessa narrazione del che non nega di essersi recato in quel luogo unitamente Parte_1 alla lì trovando la ciò che costituisce il nucleo fattuale di Per_1 CP_3 rilievo, palese conferma della circostanza che la ragione della chiamata fosse costituita dal pacco più volte menzionato è fornita proprio dai fatti avvenuti dopo e ugualmente non contestati dal vale a dire che l'argomento di Parte_1 conversazione tra i tre lavoratori ivi radunati fosse rappresentato proprio da quel pacco, dall'aspetto pacificamente non conforme alle consuetudini aziendali
• quanto alle circostanze dell'arrivo del e della sul luogo ove Parte_1 Per_1 si trovava il pacco, l'appellante non riporta fedelmente il contenuto delle deposizioni testimoniali, in quanto la ha riferito chiaramente che il CP_3 ha preceduto la sul luogo ove il pacco era stato ritrovato, ciò Parte_1 Per_1 che ha trovato piena conferma nella dichiarazione scritta e orale della stessa il che non è affatto smentito o in contrasto con la generica frase Per_1 contenuta nella dichiarazione scritta della secondo la quale “dopo qualche CP_3 minuto si sono presentati entrambi”
• quanto alle circostanze del ritrovamento del pacco, in disparte il rilievo che esse costituiscono un postfatto rispetto a quelli ascritti al e che questi non Parte_1 ha neppure allegato che il proprio licenziamento sia fondato su una macchinazione ordita ai suoi danni e quindi da un motivo illecito, sia la che il Materiale Per_1 hanno concordemente riferito che esso fu rinvenuto nei pressi del fabbricato 12, lievemente occultato rispetto al percorso di passaggio, a ben poco rilevando se sia stato reperito nel corso di ricerche a tanto deputate o nel corso di ordinarie attività di verifica delle giacenze, atteso che le caratteristiche del pacco stesso, come già rilevato in precedenza, sono state riferite non solo dalla ma anche dalla Per_1
e risultano identiche a quelle riscontrate su quello infine ritrovato. CP_3
Pag. 19 di 23 Come si nota agevolmente, le lievi discrepanze tra le dichiarazioni rese non assumono alcun reale rilievo ai fini della dimostrazione dei fatti in questione per come in precedenza riassunti, non senza dover spendere qualche ulteriore considerazione su altre argomentazioni formulate dal seppure non costituenti effettive doglianze. Parte_1
Osserva dunque la Corte che, se davvero il fosse stato invitato dalla Parte_1 Per_1 ad aiutarlo a sollevare il pacco (si leggano in tal senso le pagine 4 e 5 dell'atto di appello), del quale secondo la sua tesi fino a quel momento ignorava non solo la collocazione, ma la stessa esistenza, non si comprenderebbe come mai fosse così sicuro del suo contenuto, atteso che pacificamente non si trattava di un confezionamento tipico dell'azienda e quindi non poteva essere ricondotto ad alcuna attività ordinaria di impacchettamento.
Appare infatti logico che il pacco fosse imballato in maniera diversa rispetto a quelli movimentati nello stabilimento, onde evitare che potesse essere prelevato da qualche carrellista, plausibilmente anche perché non avrebbe dovuto stazionare molto tempo all'esterno, come confermato dalla circostanza che nelle immediatezze del suo ritrovamento da parte della si è avvicinato un camioncino, il cui conducente ha CP_3 confabulato col in maniera ugualmente plausibile per prelevarlo. Parte_1
Risulta altresì illogico ipotizzare (si legga la pagina 19 dell'atto di appello) o, meglio, insinuare, che sia stata la a portare il pacco nel luogo ove ha riferito di averlo CP_3 ritrovato, perché costei non avrebbe avuto nessun motivo di informare il proprio supervisor di una circostanza che, in tale prospettiva criminosa, avrebbe avuto Per_1 viceversa tutto l'interesse a tenere nascosta.
Costituisce una pura illazione, questa sì, da parte dell'appellante l'affermazione (si legga nuovamente la pagina 19 dell'atto di appello) che la non avesse “mai perso Per_1 contezza di dove era collocato materialmente il pacco, neanche quando ha asserito che era sparito, sapendo che lo avrebbe ritrovato nell'area di pertinenza della , dove CP_8 si recava il giorno dopo con il Materiale proprio per prenderlo”, in quanto nessun elemento in tal senso è emerso nel corso dell'istruttoria, né il , al di là di una Parte_1 tale apodittica insinuazione, ha spiegato su cosa sarebbe fondata una asserzione del genere. Costituisce ugualmente un'illazione l'affermazione secondo la quale “la
“incrociava” non certo casualmente il : ciò accadeva perché la Per_1 Parte_1
faceva in modo di passare vicino alla sua postazione in quanto Per_1 intenzionalmente ed in maniera preordinata voleva coinvolgerlo nel fatto” (sempre pag.
Pag. 20 di 23 19 dell'atto di appello), non avendo fornito la complessa istruttoria svolta il minimo spunto in tal senso e non comprendendosi la ragione per la quale il si sia fatto Parte_1 coinvolgere in fatti ai quali, nella sua prospettazione, risultava del tutto indifferente ed estraneo. Appare infatti opportuno rammentare che l'appellante, nel colloquiare animatamente con la ha fatto esplicito riferimento ad un suo possibile Per_1 licenziamento in relazione al ritrovamento del pacco, così dimostrando di essere coinvolto nella questione e di avere qualcosa da nascondere. Si aggiunga, come già osservato in precedenza che, se proprio il non avesse chiesto conto alla del Parte_1 Per_1 motivo della sua presenza nei pressi del fabbricato n. 12 e non si fosse quindi intromesso nel tentativo di sviare le indagini e di mettere a tacere la faccenda, non sarebbe emerso nessun elemento per collegarlo con la presenza del pacco in questione.
Infine, la circostanza che né la né altri abbiano subito chiamato la Per_1 sorveglianza, comunque avvisata durante il colloquio con il non implica affatto CP_4 alcuna conseguenza sotto il profilo probatorio, non comportando che le circostanze riferite da e non siano veritiere. Peraltro, la ha comunque CP_3 Per_1 Per_1 fornito una spiegazione del tutto plausibile in ordine al fatto che si sia rivolta in prima battuta al suo superiore atteso che si era sentita minacciata dall'atteggiamento CP_4 aggressivo mantenuto dal sia nel primo momento del rinvenimento del pacco Parte_1
(circostanza confermata dalla , sia nel momento successivo, quando ella lo aveva CP_3 ispezionato aprendone un lembo, come poi confermato dal materiale fotografico scattato all'atto del rinvenimento.
Tanto complessivamente esposto, resta solo da ribadire la piena utilizzabilità in termini di prova nel presente procedimento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare a carico dello stesso emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parte_1
Cassino e acquisita agli atti sub n. 16 della produzione documentale di . CP_1
Tale atto è pienamente valutabile in quanto, come è noto – e come correttamente ricordato dal Tribunale – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche – tra le quali rientrano anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale – se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art.
Pag. 21 di 23 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (per tutte, Cass. n.
9507/2023; Cass. n. 26042/2023).
Inoltre, nel giudizio civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca ex se – per il suo modo di essere – lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo – né potendo essere censurato in cassazione – alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità tipizzate di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (si veda in tal senso Cass. n. 5947/2023; già in precedenza,
Cass. n. 8459/2020).
In conclusione, l'appello deve respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n.
808/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie generali e accessori di legge;
Pag. 22 di 23 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF LA VI SC TI
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC TI Presidente dott. RI GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Sandro Salera Parte_1
APPELLANTE
E con gli avv. Italico Perlini e Gaetano Cappucci Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 808/2024 del Tribunale del lavoro di Cassino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro (successivamente Controparte_2 divenuta esponendo di avere lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
1° gennaio 2004, inquadrato in un primo momento nel V livello del c.c.n.l. Industria metalmeccanica privata e successivamente nel III gruppo professionale, fascia I (scatti
06) del c.c.s.l., infine denominato II Area professionale, presso lo stabilimento sito in
Piedimonte San Germano;
di avere svolto ininterrottamente dal 2011 attività di
Responsabile UTE in qualità di supervisor, vedendosi attribuita la responsabilità di
Pag. 1 di 23 un'unità operativa;
di avere presentato nel 2020 un ricorso giudiziario volto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;
che il 6 aprile 2023 la società gli aveva contestato quanto segue: “Ai sensi di legge e di contratto provvediamo con la presente a contestarLe a fini disciplinari, il comportamento da LA tenuto sul luogo di lavoro e durante l'orario lavorativo, consistente nell'aver posto in essere condotte in aperto contrasto con gli interessi dell e tali da concretare ipotesi di illecito Pt_2 penale. A tal fine, Le contestiamo quanto segue: il giorno 29 marzo 2023, alle 12:00 circa, il Supervisor Area del Magazzino Unità Plastica, signora , veniva Persona_1 contattata telefonicamente dalla carrellista, signora che si trovava CP_3 posizionata all'asservimento linea serbatoi del fabbricato n. 12. ln particolare, la sig.ra omunicava alla sua interlocutrice di essersi recata sotto la tettoia del magazzino CP_3 del fabbricato n. 12 per prelevare una pedana di cassette e di aver notato un pacco imballato in una busta di plastica nera e sigillato con nastro marrone lucido. A fronte di tale rinvenimento, la signora richiedeva l'intervento della Supervisor al fine, CP_3 appunto, di verificare la natura del pacco. Dal fabbricato n. 13, in cui la signora
si trovava al momento della chiamata, questa prontamente si dirigeva verso il Per_1 fabbricato n. 12 e, così, giungeva dinanzi al portone d'ingresso dell'Area di imballaggio ricambi. Fuori dal suddetto portone, la Supervisor trovava LA seduto appoggiandosi su un idrante. Alla vista della signora , LA le domandava dove stesse andando e Per_1 continuando a camminare, la signora Le rispondeva che si stava dirigendo Per_1 presso la tettoia del magazzino del fabbricato n. 12, in quanto aveva ricevuto una segnalazione da parte della carrellista di linea. Improvvisamente, Lei si alzava dall'idrante ed a passo spedito si dirigeva sul luogo in cui era collocato il pacco e, dopo essersi impossessato dello stesso, intimava alla Supervisor di non interessarsi di tale pacco poiché conteneva “tappi imballati per la ricambi pronti per la partenza”. A fronte della Sua reazione, la Supervisor raggiungeva la carrellista la quale – attonita CP_3 dalla Sua risposta – riferiva alla signora che, in realtà, il pacco non poteva Per_1 contenere quanto da LA riferito. Difatti, prima che la chiamasse la Supervisor, CP_3 questa aveva tastato il pacco ed aveva constatato che si trattava di materiale duro di forma ricurva. Nel frattempo, Lei aveva spostato il pacco su uno scaffale e rimaneva nei pressi dello stesso, verosimilmente, per sorvegliarlo. A questo punto, mentre la signora tornava sulla propria postazione lavorativa, la Supervisor – fingendo di parlare CP_3
Pag. 2 di 23 al telefono – si incamminava lungo il viale che costeggia il fabbricato n. 12 e, fermatasi vicino ad un'aiuola, notava che un furgoncino lentamente si stava muovendo verso il fabbricato n. 12. Pochi istanti dopo, il furgoncino si arrestava dinanzi a Lei, all'angolo del fabbricato 12. LA e l'autista scambiavate delle frasi e, subito dopo, il furgoncino faceva inversione per tornare indietro. Stante l'anomalia di tale situazione, la Sig.ra
rimaneva in attesa che LA si allontanasse dal fabbricato n. 12 per poter Per_1 finalmente controllare il contenuto del pacco, ed infatti, non appena LA si allontanava dal fabbricato, la Supervisor, prelevava il pacco dallo scaffale e con un cutter tagliava un angolo del pacco e verificava che all'interno del pacco effettivamente vi erano degli strumenti plancia. In quell'istante, LA sopraggiungeva alle spalle della signora
e con un fare agitato e alquanto nervoso inveiva contro la stessa: “Cosa stai Per_1 facendo?!?” “Fatti gli affari tuoi” “tu non hai visto niente”. A questo punto la signora
Le diceva che sia lei che la carrellista avevano visto il reale contenuto Per_1 CP_3 del pacco e che, contrariamente a quanto da LA asserito, non si trattava di tappi per ricambi. Allora, Lei in modo sempre più agitato inveiva alla Supervisor di andare via – che avrebbe parlato con la carrellista – che avrebbe fatto sparire tutto e, inoltre. CP_3 intimava alla signora di non dire niente a nessuno di quanto era accaduto. Per_1
Ancora una volta, la signora si opponeva alle Sue richieste dicendoLe che non Per_1 sarebbe stata Sua complice. LA, quindi, prendeva il pacco dallo scaffale e diceva alla
Sua interlocutrice “Mica mi vuoi far licenziare?” In quel frangente, visto che LA si faceva sempre più nervoso e i suoi modi sempre più agitati, la signora si Per_1 allontanava e telefonava al Gestore Operativo dell'Area per raccontargli l'accaduto. Da quel momento, Lei insistentemente iniziava a telefonare alla signora e si Per_1 spingeva a cercarla, addirittura, presso la propria postazione lavorativa. Poco dopo la telefonata il Gestore Operativo unitamente al collega Controparte_4 Tes_1
raggiungevano la signora sul luogo dei fatti e qui trovavano la
[...] Per_1 signora , il Supervisor di Officina Sig. (il quale cercava di Per_1 Persona_2 tranquillizzare la Sig.ra che era fortemente scossa) e la carrellista Per_1 CP_3
(la quale, in evidente stato di agitazione, spiegava telefonicamente alla superiore
[...]
quanto era accaduto). Appresa l'importanza e la gravità di tali fatti, il Persona_3 signor tempestivamente informava il Capo dell'Unità Plastica e, Testimone_1 al contempo, la Sig.ra contattava telefonicamente la Sorveglianza di Per_1
Pag. 3 di 23 stabilimento. Successivamente, il gestore operativo e la signora si recavano Per_1 sul luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi il pacco, lo stesso tuttavia era sparito. Alle ore
13:15 circa, giungeva sul luogo il Capo Turno di Sorveglianza cui la Sig.ra Per_1 raccontava quanto accaduto. Alle ore 13:20, dietro sollecitazione del Capo Turno di sorveglianza, il gestore operativo tentava di mettersi in contatto con LA, ma il Suo cellulare risultava irraggiungibile. ln data 31 marzo 2023, alle ore 12:15 circa, mentre il signor e la effettuavano dei controlli Testimone_1 Controparte_5 nell'area in cui erano avvenuti i fatti, questi ultimi rivenivano all'interno dell'area CSC, dalla parte del fabbricato 12, un pacco riconosciuto dai presenti proprio come il pacco oggetto dei fatti sopra narrati. ln particolare, il pacco rivenuto dai signori e Tes_1
era imballato nella busta di plastica nera e ancora sigillato con nastro adesivo Per_1 marrone lucido ed aveva una apertura all'angolo e al suo interno erano presenti n 4 quadri strumento. I fatti che Le vengono contestati appaiono di estrema gravità, si pongono in aperto conflitto con i doveri legali e contrattuali, integrano un'ipotesi di delitto ai sensi di legge, sono idonei a provocare all'azienda grave nocumento morale e patrimoniale, e, per il loro contenuto oggettivo nonché per l'intensità dell'elemento soggettivo, sono tali da ledere in radice il vincolo fiduciario su cui fonda il contratto di lavoro. Sue giustificazioni al riguardo potranno essere fornite alla Direzione del personale entro 5 giorni dal ricevimento della presente, nel frattempo, stante la gravità dei fatti contestati, disponiamo la Sua sospensione cautelare non disciplinare sino al completamento della presente procedura. L'azienda si riserva inoltre ogni tutela nelle opportune sedi”; che nonostante le sue giustificazioni l'azienda ne aveva disposto il licenziamento, impugnato tempestivamente;
che la sua retribuzione mensile netta in quel momento ammontava a € 2.200,00.
Premesso di non essere mai stato in precedenza destinatario di alcuna contestazione disciplinare e che la non era nuova a tali episodi di denunce rivelatesi poi Per_1 infondate, deduceva che il giorno 29 marzo 2023 alle ore 12:00 si trovava nell'area imballaggi ricambi di propria competenza, nella zona del capannone cui si accedeva dall'ingresso collocato nel lato opposto rispetto a quello in cui sarebbe stato trovato il pacco, costituita da un'area di transito per il carico e lo scarico dei materiali che egli non aveva alcun motivo di frequentare;
che “nel corso della mattinata, circa un'ora prima aveva stazionato nel vialetto in questione con gli operai e Persona_4 Per_5
Pag. 4 di 23 , entrambi carrellisti, i quali avevano provveduto a caricare su un mezzo in Per_6 partenza materiali di ricambio” provenienti dalla sua area di competenza, posta in zona opposta rispetto a quella nella quale la carrellista asseriva di avere rinvenuto il CP_3 pacco in esame, area ove era rientrato al termine di detta operazione;
che durante tale operazione nessun pacco “si trovava a terra sul vialetto”; di avere visto transitare la
“che soffermandosi gli diceva che si stava dirigendo verso il Fabbricato 12 e Per_1
– contrariamente a quanto asserito nella contestazione di addebito – lo invitava a seguirlo”; che durante il tragitto la lo aveva messo “a conoscenza del fatto che Per_1 era stata contattata telefonicamente da la quale la informava di aver CP_3 rinvenuto a terra un pacco sul vialetto che stava percorrendo a bordo del muletto”; che insieme alle colleghe aveva ipotizzato che all'interno del pacco potessero trovarsi tappi per ricambi probabilmente persi da un camion di scarico;
che aveva aiutato la Per_1
a sollevare il pacco per liberare il viale e consentire il transito dei mezzi;
che il pacco era costituito da “una scatola di cartone rigida inesplorabile dall'esterno, non tastabile, imballata completamente con plastica nera e chiusa con nastro adesivo, materiali non in Cont dotazione dei dipendenti della e che dall'esterno era impossibile verificarne il contenuto, neanche con il tatto;
che, collocato il pacco su uno scaffale e lasciatolo incustodito, si erano allontanati dal luogo per poi separarsi;
che in quel mentre aveva incrociato un furgone che marciava in direzione opposta alla sua fornendo informazioni al conducente;
che la non aveva seguito il protocollo aziendale previsto per Per_1 casi del genere omettendo di dare comunicazione immediata dei fatti al proprio superiore e che questi avrebbe dovuto contattare immediatamente il Capo-turno del Servizio di sorveglianza restando “lì dove è stata riscontrata la “situazione anomala”, senza rimuovere o asportare il materiale, in attesa dell'arrivo in loco della Sorveglianza”, la quale avrebbe poi dovuto redigere un verbale dei fatti riscontrati;
di avere successivamente avuto “necessità di contattare telefonicamente la per Per_1 rappresentarle l'esigenza di avere un carrellista” senza ricevere risposta;
di non avere ricevuto nessuna telefonata da parte del personale di sorveglianza e/o da parte del gestore operativo, né di essere stato intercettato presso la sua postazione o in uscita alla fine del turno, di avere anzi incontrato alcuni colleghi nei pressi del vicino magazzino;
di avere appreso nei giorni successivi che era considerato responsabile della “vicenda relativa al pacco ritrovato” e del comportamento sfuggente della di guisa che aveva cercato CP_3
Pag. 5 di 23 di incontrarla per chiarire gli eventi, ma che la stessa gli aveva dichiarato testualmente
“Io non so niente. Io ho solo chiamato perché io dovevo prendere materiale mio ed Per_1 ho trovato materiale non conforme alla mia lavorazione. Dopodiché finito io non so più niente”, aggiungendo che la scatola era sigillata ed escludendo che essa fosse stata presa dal Parte_1
Tanto premesso ha argomentato ampiamente in ordine all'insussistenza della giusta causa di licenziamento siccome basato su una ricostruzione incongruente ed infondata, basata su mere impressioni soggettive e stati d'animo attribuiti ai vari soggetti ascoltati dalla società al solo scopo di precostituire in maniera artificiosa un quadro fattuale del tutto ipotetico, volutamente costruito per far apparire il come un dipendente Parte_1 infedele, che agiva con sotterfugi ed in danno dell'azienda.
Ha quindi concluso come segue: “accertata la invalidità e/o illegittimità del licenziamento disposto a suo carico, ordinare alla Società la reintegrazione nel posto di lavoro e condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso fino alla effettiva reintegra per effetto di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, l. 300/1970, ovvero nella misura massima di mensilità stabilite dal successivo co. 4; in subordine, qualora non si ritenga applicabile la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. 1, e, gradatamente, co. 4, dichiarare risolto il rapporto e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno nella misura massima di trentasei mensilità della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 18, co. 5, l. 300/1970, o altra somma maggiore o minore di giustizia;
il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura di legge e versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e complementari se dovuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio deducendo Controparte_1 che i fatti contestati trovavano fondamento nelle convergenti dichiarazioni raccolte dai dipendenti, con particolare riferimento alla dinamica dei fatti;
che successivamente al licenziamento di cui si discute il ricorrente era stato nuovamente licenziato – insieme ad un altro dipendente – con lettera datata 19 maggio 2023, per fatti commessi nel periodo dal novembre 2020 all'aprile 2021 così come accertati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, con il quale gli era stata contestata la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata
Pag. 6 di 23 al compimento di furti all'interno dello stabilimento di Cassino di;
che in merito CP_1
a quest'ultimo licenziamento assumeva rilievo la posizione del che impartiva Parte_1 gli ordini all'altro dipendente sulle modalità con le quali effettuare il furto;
che gli ammanchi di materiale all'interno dello stabilimento di Cassino erano stati già oggetto di denuncia agli organi competenti in tre distinte occasioni, negli anni 2020 e 2021; che anche nella contestazione disciplinare prodromica al secondo licenziamento irrogato, le modalità con le quali il pacco del materiale da sottrarre era stato predisposto e le modalità con le quali il materiale sottratto doveva uscire dallo stabilimento, vale a dire con un furgone di un trasportatore, erano le medesime.
Tanto premesso in fatto, affermava in diritto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per essere i fatti oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente riconducibili al tentativo di furto di materiale aziendale sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, dovendosi fare applicazione di consolidata e copiosa giurisprudenza di legittimità in ordine al ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. nell'ambito di giudizi concernenti provvedimenti di licenziamento per giusta causa, così concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita anche a mezzo dell'esame di numerosi testimoni, la causa è stata decisa con la sentenza n. 808/2024, depositata il 16 ottobre 2024, che ha respinto il ricorso condannando il al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Parte_1
Tribunale ha ritenuto confermata dall'istruttoria la contestazione disciplinare mossa dalla società, ravvisando l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la responsabilità del ricorrente ed evidenziando “che:
• il ricorrente, in qualità di responsabile settore logistica, aveva la possibilità di muoversi liberamente nell'area e di conoscere la dislocazione e la tipologia del materiale, come anche i tempi di arrivo dello stesso;
• il giorno in cui il materiale è stato rinvenuto dalla signora sotto la tettoia CP_3 del fabbricato 12, il ricorrente era seduto su un idrante in attesa, a pochi metri da dove si trovava il pacco (bastava invero girare l'angolo del Fabbricato 12 per rinvenirlo);
• resosi conto dell'arrivo della , senza che lei specificasse il motivo della Per_1 sua presenza presso il Fabbricato 12, avendo solo informato il ricorrente di volersi recare presso la tettoia, egli si è alzato subitaneamente ed ha preceduto
Pag. 7 di 23 la Supervisor, al fine di arrivare per primo ad interloquire con la cosa CP_3 che poi è avvenuta;
• senza stupirsi della non conformità del pacco e senza quindi chiedersi la ragione della irrituale collocazione dello stesso, ha subito dichiarato, peraltro senza che nessuno glielo chiedesse, che il pacco era del suo reparto e che conteneva tappi per la ricambi, quando, invece, la teste aveva già proceduto ad un CP_3 controllo tattile e concluso che lo stesso contenesse strumenti plancia per le vetture in produzione, contenuto questo confermato anche dalla teste Per_1
(la testimone ha poi riconosciuto il pacco che ha trovato ed ispezionato, esaminando le foto prodotte dalla resistente - doc. 11 e 12 - come anche CP_6 il particolare rappresentato dal quadro strumenti, raffigurato anch'esso nella foto allegata ed esibita nel corso della testimonianza - doc. 13);
• ha quindi preso materialmente il pacco e lo ha collocato poco più avanti, “pronto per la spedizione” (cfr. teste ); Per_1
• è poi tornato sul luogo del ritrovamento e, resosi conto che la stava Per_1 ispezionando il contenuto del pacco, con l'ausilio di un taglierino, chiedeva conto alla di cosa stesse facendo, intimandole di farsi gli affari suoi ed Per_1 esortandola a chiudere lì la faccenda senza riferire ad altri di aver visto alcunché, riferendole che con la ci avrebbe parlato lui;
CP_3
• nei giorni successivi il ha infatti raggiunto telefonicamente la Parte_1 CP_3 cercando di capire se LA avesse riferito qualcosa in merito al suo coinvolgimento nel ritrovamento del pacco (file audio 8 ric.);
• a fronte della posizione assunta dalla sulle richieste del ricorrente, Per_1 manifestata dalla ferma volontà di riferire dell'accaduto al proprio superiore gerarchico, il esordiva con un “mica mi vuoi far licenziare?”, in tal Parte_1 modo lasciando intendere, neanche tanto velatamente, che la collocazione del pacco, come anche il suo contenuto erano a lui imputabili, indirettamente fornendo anche una spiegazione logica dell'essersi trovato in attesa proprio nelle vicinanze, molto probabilmente per tenere l'area sotto controllo in attesa di poter consegnare il pacco all'autista del furgone bianco;
• dopo aver invero ricevuto il netto rifiuto della sulla richiesta di coprire Per_1
l'accaduto, [questa ha ulteriormente riferito di avere] “…visto un furgoncino
Pag. 8 di 23 bianco che andava verso l'angolo del fabbrico dove, girato l'angolo avevamo trovato il pacco: questo quando sono tornata indietro per “prendere tempo” e capire cosa fare. Il furgoncino si è fermato all'angolo del fabbricato dove era il ricorrente: il ricorrente si è avvicinato, hanno parlato e poi il furgoncino ha fatto retromarcia e se ne è andato, ripassando davanti a me. Lo scambio è stato veloce”;
• diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, il teste ha Tes_1 dichiarato di aver tentato di contattare il , su precisa indicazione del Parte_1 capoturno della sorveglianza medio tempore intervenuto, ma senza successo;
• il ricorrente è stato altresì licenziato per furto per fatti accaduti precedentemente
a quelli oggetto del presente giudizio, ma scoperti con l'intervento dell'autorità giudiziaria, successivamente agli stessi ed eseguiti con le medesime modalità: si legge invero nell'ordinanza applicativa di misura cautelare non custodiale in atti per i reati p. e p. dagli artt. 416 c.p. – con e Parte_3 CP_7
– e dagli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 5) e 61 n. 5 e 6 c.p., in concorso
[...] con e (doc. 16 res.), che il contestato Parte_3 Persona_7 furto di componenti stoccati presso lo stabilimento Stellantis Europe S.p.A. di
Piedimonte San Germano, a partire dal 2020, “con diffusione del contagio del
COVID 19 e la conseguente massiccia presenza in strada di pattuglie delle onché a motivo delle misure adottate nello stabilimento per evitare la Pt_4 reiterazione dei furti, i partecipi erano costretti, dapprima, ad interrompere
l'attività criminosa, e successivamente a modificare la strategia operativa. In particolare, il coinvolgeva nell'attività delittuosa un autotrasportatore Parte_1 di sua conoscenza, che, in data 11 febbraio e 22 aprile 2021, Parte_5
Cont presentandosi alla guida di automezzi al Gate 4 del Plan dello stabilimento ed ottenendo l'autorizzazione ad accedervi, caricava il materiale indicatogli dal
, abbandonando il sito produttivo”. Tale documento, le cui risultanza Parte_1 sono fondate su intercettazioni telefoniche ed operazioni di diretta osservazione della p.g. procedente, è valutabile come prova atipica di rilevante valore indiziario ex art. 116 c.p.c., in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova: invero, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” – tra cui anche le risultanze
Pag. 9 di 23 di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale consacrate in una ordinanza cautelare – se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ. n.
5947/2023; Cass. civ. 9507/2023)”.
Così ragionevolmente ricostruito il fatto ignoto, non risultava rilevante la circostanza che la avesse “reso una dichiarazione testimoniale contrastante con quanto da lei Per_1 stessa dichiarato in sede pre processuale al proprio datore di lavoro, con particolare riferimento a quanto successo dopo aver notiziato dell'accaduto il gestore operativo
posto che, una eventuale parziale inattendibilità della testimone su un Controparte_4 fatto secondario (è invero stato acclarato che il pacco non è stato ritrovato nell'immediatezza) non è idonea a minarne la complessiva credibilità”, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Con atto depositato presso questa Corte l'11 aprile 2025 il ha interposto Parte_1 tempestivo appello avverso la decisione.
A sostegno, con un primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 5 della legge n.
604/1966 e dell'art. 2697 c.c. Segnatamente, ha contestato il ricorso da parte del Tribunale alla prova per presunzioni al fine di pervenire alla declaratoria di legittimità del licenziamento in esame, incombendo sul datore di lavoro la prova certa di tutti gli elementi della fattispecie e non potendocisi basare solo ed esclusivamente su prove indiziarie, soprattutto quando queste non siano adeguatamente verificate, atteso il limite imposto dalla legge alla ammissibilità e alla utilizzabilità della prova per presunzioni in tale caso. Invero, la prova indiretta poteva essere ammessa solo a condizione che il fatto noto fosse accertato ed univoco, mentre nel caso di specie la prova documentale e quella testimoniale raccolte si sconfessavano reciprocamente, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese all'azienda dai soggetti escussi come testimoni, che erano incorsi in numerose contraddizioni, con particolare riferimento alla teste e alla teste Per_1
così non risultando raggiunta alcuna prova diretta dei fatti posti a fondamento del CP_3 licenziamento da parte della società.
Pag. 10 di 23 Con un secondo motivo si è doluto della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2727 c.c. atteso che nel caso di specie il Tribunale aveva fatto ricorso a presunzioni pur in assenza dell'antefatto noto essenziale. Invero, nel ragionamento del primo giudice il Parte_1 non era considerato “né come colui che ha furtivamente sottratto alla azienda i pezzi contenuti nel pacco, né come colui che ha confezionato l'involucro e tantomeno come colui che lo avrebbe posto nel luogo di ritrovamento”. Anzi, risultava indiziante nel senso contrario a quello ipotizzato in sentenza il fatto che “il materiale utilizzato per il pacco non era tra quello in uso nel reparto del , che i pezzi rinvenuti al suo interno Parte_1 non erano di pertinenza del settore del ricorrente e che il luogo in cui il pacco era rinvenuto era posto in una zona di passaggio, tra diverse pertinenze ed accessibile a tutti, addirittura anche a corrieri e trasportatori esterni, senza particolari limitazioni”.
Pertanto, difettava “un tassello indispensabile per ritenere il fatto noto come indice presuntivo inequivocabile: il Giudicante, concentrando unicamente il proprio ragionamento sul momento del prelievo del pacco (quello in cui avrebbe dovuto essere portato fuori dallo stabilimento), non ha mai fatto accenno a chi avrebbe trafugato i pezzi, confezionato il pacco e posizionato lo stesso nel luogo del ritrovamento”, basando la responsabilità del lavoratore sulla circostanza che “si sarebbe interessato al pacco in sede di suo rinvenimento ed avrebbe interloquito con il conducente di un furgone presente sul viale”. Tanto era confermato dalla ricostruzione mantenuta in forma ipotetica e indeterminata da parte dello stesso datore di lavoro, che tuttavia era divenuta una certezza nel convincimento del primo giudice. Ne discendeva che difettavano radicalmente i presupposti per compiere un ragionamento presuntivo, mancando “agli atti del giudizio ogni possibilità di ritenere che il ricorrente avrebbe commesso il furto, o che avrebbe compartecipato ad esso”. Infatti, i fatti noti emersi nel corso del giudizio non possedevano alcun valore probatorio in ordine alla propria responsabilità, non trattandosi di fatti commessi dal che non era stato visto sottrare il materiale aziendale o Parte_1 appropriarsi indebitamente di esso;
ha evidenziato che la detenzione di materiale per la produzione avrebbe costituito un fatto giustificato dalla sua posizione aziendale e non già arbitrario;
ha osservato di non avere preso, né confezionato materiale che non era compreso tra quello che poteva detenere per il suo ruolo.
Con un terzo motivo ha dedotto l'erroneità dell'affermazione secondo la quale sarebbe stata raggiunta la prova per presunzioni semplici in quanto in istruttoria sarebbero emersi
Pag. 11 di 23 indizi plurimi, gravi e concordanti, sostenendo l'assenza dei caratteri di legge alla luce delle incongruenze tra le dichiarazioni rese alla società nell'imminenza dei fatti e le medesime circostanze riferite dai medesimi dichiaranti in sede di escussione testimoniale.
Ha dunque censurato la decisione evidenziando che non era comprensibile quale fosse il fatto noto qualificante ravvisato dal Tribunale e da attribuirsi inequivocamente al ciò che non poteva essere integrato dalla semplice vicinanza della sua Parte_1 postazione rispetto a quella di rinvenimento del pacco. Gli elementi valorizzati dal primo giudice costituivano dunque delle mere illazioni, atteso che era restato oscuro quello che sarebbe stato il momento del ritiro e quello che sarebbe stato il momento del rinvenimento, né era stato chiarito il motivo per il quale il pacco avrebbe dovuto essere reso visibile. Ha ricordato che nel giudizio di inferenza, il fatto noto deve condurre ad una sola ipotesi o, quantomeno, alla ipotesi probabile che non può essere avvinta con pari grado di probabilità dalla ipotesi contraria. Ciò difettava nel caso di specie, in particolare in considerazione delle evidenziate contraddizioni nelle quali era caduta la in Per_1 ordine al contenuto del pacco, alle modalità con le quali ne sarebbe stato accertato il contenuto e alla sua forma. Ha sostenuto che in nessuno degli atti del giudizio si individuava il fatto essenziale, costituito da ciò che sarebbe “avvenuto prima che la rinvenisse il pacco in questione, che evidentemente ivi poteva essere stato CP_3 collocato da chiunque essendo l'area di accesso libero”, il che non poteva ricondurre ragionevolmente al Ha ribadito che non erano state osservate le procedure Parte_1 aziendali da seguirsi in casi del genere, ciò che costituiva piuttosto indizio in senso contrario rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, così come la circostanza che il pacco non fosse più stato rinvenuto dopo l'allontanamento del nuovamente Parte_1 deducendo che si trattava di suggestioni nelle quali erano cadute le testimoni e fatte proprie prima dall'azienda e quindi dal Tribunale. Ha infine censurato la valutazione quale prova atipica dell'ordinanza cautelare applicatagli, atteso che i relativi fatti erano ancora sub iudice e si riferivano a un periodo temporale del tutto diverso, anche lamentando violazione del principio del contraddittorio nella loro formazione al di fuori del presente giudizio.
Ha quindi concluso richiedendo la riforma della sentenza e di “accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
per l'effetto voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, accertata la invalidità e/o illegittimità del
Pag. 12 di 23 licenziamento disposto a carico dell'odierno appellante, ordinare alla Società appellata la reintegrazione nel posto di lavoro di e condannare la medesima al Parte_1 risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso fino alla effettiva reintegra per effetto di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, l. 300/1970, ovvero nella misura massima di mensilità stabilite dal successivo co.
4; in subordine, qualora non si ritenga applicabile la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18, co. 1, e, gradatamente, co. 4, dichiarare risolto il rapporto e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno nella misura massima di trentasei mensilità della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 18, co. 5, l. 300/1970, o altra somma maggiore o minore di giustizia;
il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura di legge e versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie e complementari. Con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio”.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle censure e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si espongono a seguire.
I motivi di impugnazione possono essere esaminati unitariamente in quanto vertenti tutti sulla valutazione della prova ad opera del Tribunale, sia sotto il profilo della violazione di legge in riferimento all'applicazione della prova per presunzioni, sia sotto il profilo della inattendibilità dei testi esaminati e comunque della insufficienza degli elementi raccolti, sia documentali, sia testimoniali ai fini dell'affermazione di fondatezza degli addebiti ascritti all'appellante.
Orbene, sotto il primo profilo, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, nessuna norma esclude che la prova dei fatti disciplinarmente rilevanti ai fini del licenziamento possa essere raggiunta attraverso l'utilizzo di presunzioni (per un'applicazione in tal senso, per tutte, si veda Cass. n. 19845/2020).
Pag. 13 di 23 Si è infatti affermato che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit ed il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (in tal senso anche Cass. n. 3153/2019; Cass n.
1163/2020). Si è ulteriormente chiarito che tra il fatto noto e quello ignoto non deve sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia conseguenza ragionevolmente possibile del fatto noto, secondo un criterio di normalità. In sostanza, il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (già Cass SS.UU. n. 9961/1996 e in seguito Cass.
n. 22656/2011).
Tanto precisato in linea generale, osserva la Corte che il incorre in un equivoco Parte_1 di fondo nel punto in cui censura il ragionamento presuntivo operato in sentenza, affermando che egli non era considerato “né come colui che ha furtivamente sottratto alla azienda i pezzi contenuti nel pacco, né come colui che ha confezionato l'involucro e tantomeno come colui che lo avrebbe posto nel luogo di ritrovamento”.
Infatti, la contestazione disciplinare, seppure in essa tale circostanza non sia stata del tutto esplicitata, non verte su una condotta diretta di sottrazione e appropriativa da parte del e neppure su una condotta di materiale confezionamento da parte sua del pacco Parte_1
e di collocamento dello stesso per mano sua in un luogo dal quale avrebbe potuto essere più agevolmente prelevato dai complici. Piuttosto, ciò che è contestato al è di Parte_1 avere compartecipato – tramite la sua condotta che si è quantomeno manifestata in un'attività di sorveglianza del luogo ove il pacco era stato collocato e in un'attività volta ad evitare l'intervento della della – alla complessiva attività di tentata CP_3 Per_1 sottrazione di attrezzature da assemblarsi nel montaggio di autovetture (segnatamente parti di apparecchiature di cruscotto), sottrazione non potutasi realizzare per via del fortuito rinvenimento del pacco in questione ad opera della carrellista e del CP_3 successivo intervento della Per_1
Pag. 14 di 23 Invero, al contrario di quanto sostiene l'appellante, al fine di fondare la sua responsabilità per il tentato furto addebitatogli, non è necessario che la condotta materiale di sottrazione dei componenti, del loro imballaggio nel pacco infine rinvenuto e ancora della concreta collocazione del pacco stesso nel luogo ove la lo avrebbe rinvenuto sia stata CP_3 compiuta direttamente da lui. È infatti sufficiente che egli abbia fornito un contributo causalmente rilevante a tale scopo, vale a dire nello specifico la sorveglianza del pacco fino all'arrivo del furgone che lo avrebbe dovuto prelevare, ciò che avrebbe consentito la sottrazione finale dei componenti se il pacco stesso non fosse stato casualmente individuato dalla e se questa non avesse prontamente richiesto l'intervento della CP_3
e se, ancora, quest'ultima non si fosse altrettanto prontamente recata sul posto Per_1 per verificare l'accaduto.
Dunque, il Tribunale non ha affatto dato per scontata la riferibilità al delle Parte_1 condotte materiali anteriori, ma sulla base del contegno estremamente sospetto da costui mantenuto nei frangenti del ritrovamento del pacco, unitamente al rilievo che per numerosi ulteriori episodi consumatisi in maniera analoga rispetto a quello oggetto del giudizio, a comprova dell'esistenza di un collaudato modus operandi, lo stesso lavoratore
è stato colpito da ordinanza di misura cautelare basata su numerose intercettazioni telefoniche, ha fondatamente ritenuto che l'appellante fosse pienamente coinvolto nella complessiva attività volta alla sottrazione delle attrezzature e nell'organizzazione del loro prelievo da parte di ignoti per trasportarle al di fuori dello stabilimento.
Infatti, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare in atti – in disparte la circostanza che il non ha fornito alcun ulteriore dettaglio sulle vicende processuali penali Parte_1 che lo hanno coinvolto al di là del rinvio a giudizio, potendosi dunque desumere che allo stato non si siano verificati sviluppi favorevoli per la sua posizione – emerge come il rivestisse piuttosto un ruolo direttivo e organizzativo delle attività di Parte_1 sottrazione di componenti, demandate ad altro personale di , tra cui CP_1 Parte_6
la legittimità del cui licenziamento è stata recentemente confermata da questa
[...] stessa Corte di appello con la sentenza n. 2598/2025 prodotta in atti dalla società.
Pertanto, le argomentazioni riguardanti gli antefatti concreti rispetto al rinvenimento del fatto risultano scarsamente rilevanti, se solo si considera che è sufficiente che la condotta compiuta dal costituisse un antecedente rispetto alla finale attività di Parte_1 sottrazione delle componenti.
Pag. 15 di 23 Ciò chiarito, rileva la Corte che i fatti storici emersi all'esito dell'istruttoria e che costituiscono quei fatti noti dai quali è consentito, con ragionamento presuntivo, risalire a fatti ignoti in questo caso precedenti, sono costituiti dai seguenti:
• rinvenimento di un pacco con imballaggio radicalmente differente rispetto a quelli abitualmente adoperati in azienda
• collocamento del pacco nei pressi del fabbricato 12 dello stabilimento
• presenza del nelle vicinanze del luogo di rinvenimento del pacco, senza Parte_1 che la sua presenza sia stata giustificata in alcun modo, specie alla luce della circostanza che lo stesso appellante ha paradossalmente ammesso di non avere nessuna ragione per frequentare quel luogo, come meglio si evidenzierà in seguito
• innaturale attivismo del nel sostenere che un tale pacco non conforme Parte_1 agli standard aziendali contenesse materiale diverso da quello poi riscontrato non solo dalla e dalla ma anche all'atto del suo successivo CP_3 Per_1 rinvenimento
• suo atteggiamento aggressivo sia nei confronti della sia nei confronti della CP_3
segnatamente Per_1
o affermazione, rivelatasi falsa, riguardo al contenuto del pacco, che egli non aveva nessuna ragione per conoscere, specie alla luce della circostanza che si trattava di un imballaggio diverso rispetto a quelli usualmente utilizzati in azienda o indebita intromissione nelle attività di verifica del contenuto del pacco, specie se si considera che, se effettivamente egli fosse stato estraneo al suo confezionamento e al suo collocamento, non avrebbe avuto alcuna ragione per interessarsene o contegno minaccioso nei confronti di e con animata e CP_3 Per_1 ripetuta esortazione a farsi gli affari propri e con chiaro riferimento ad un suo eventuale licenziamento per tali fatti, comportamento nuovamente illogico ed incongruo nell'ipotesi della asserita completa estraneità del rispetto ai fatti in questione Parte_1
• presenza nei pressi del luogo di ritrovamento del pacco di un furgone in attesa con il cui autista l'appellante ebbe a scambiare delle parole.
Pag. 16 di 23 Da tali fatti, è ben più che logico far discendere che il che, ripetesi, non solo Parte_1 non aveva alcuna ragione per trovarsi all'aperto nei pressi del fabbricato 12 – come da egli stesso ammesso nel ricorso introduttivo del giudizio (in particolare, alla pag. 6, dove si legge testualmente: “5) Il ricorrente, fuori dalle strette necessità di servizio, come di seguito specificato al punto 7), non aveva motivo di recarsi sul vialetto ove si sarebbero verificati i fatti oggetto di causa ed ove la sig.ra alla guida del muletto, CP_3 avrebbe rinvenuto il pacco. 6) D'altra parte non vi era alcun motivo per il ricorrente di
“frequentare” quell'area di lavoro, in quanto trattavasi di un'area di transito per il carico e lo scarico materiali, percorsa soprattutto da operatori, interni ed esterni, alla guida di camion, carrelli e mezzi simili”) – ma non avrebbe neanche dovuto avere alcuna conoscenza della presenza di un pacco non conforme nei pressi dello stesso fabbricato e nemmeno del suo ipotetico contenuto, né avrebbe dovuto interessarsene in alcun modo, fosse pienamente coinvolto nella complessiva organizzazione della sua (tentata) sottrazione dallo stabilimento. Infatti, se il non avesse richiesto alla Parte_1 Per_1 le ragioni della sua presenza nei pressi del fabbricato n. 12 e non si fosse attivato in quel modo per mettere a tacere la faccenda, non sarebbe emerso alcun elemento per ricondurre a lui la presenza del pacco in questione.
Parte appellante tenta allora di screditare le deposizioni dei testi e CP_3 Per_1 insistendo particolarmente su quelle che in più occasioni definisce come eclatanti o macroscopiche contraddizioni nelle quali sarebbero incorse le testi citate non solo tra loro, ma anche rispetto a quanto avevano messo per iscritto nelle immediatezze dei fatti su richiesta di . CP_1
Orbene, in continuità con quanto affermato nella sentenza impugnata, ritiene la Corte che le difformità esistenti tra le dichiarazioni orali e scritte dei testi in questione, a dispetto dell'enfatizzazione che ne offre la parte appellante, riguardino elementi marginali dei rispettivi racconti e comunque non influiscano in alcun modo sulla attendibilità dei testi stessi e sulla credibilità delle circostanze che hanno riferito.
In particolare, le censure mosse dal si appuntano su alcuni fatti specifici che Parte_1 possono essere riassunti come segue:
• “la in sede di deposizione testimoniale all'udienza del 04/04/2024 Per_1 riferisce di non ricordare se la le avesse fornito spiegazioni sulle sue CP_3 supposizioni in merito al contenuto del [p]acco; nelle dichiarazioni rese in
Pag. 17 di 23 precedenza al proprio datore di lavoro mette per iscritto che la era certa CP_3 di cosa contenesse il pacco per[chè] vi aveva inserito una mano all'interno rendendosi conto del contenuto”. L'affermazione non corrisponde al vero, infatti, la ha piuttosto riferito in udienza di non ricordare se la e avesse Per_1 CP_3 spiegato come faceva a sapere che il pacco non conteneva quei tappi dei quali aveva parlato con sicurezza il ciò che costituisce circostanza del tutto Parte_1 diversa. Ha comunque confermato che la carrellista le aveva riferito che il pacco non conteneva quanto affermato dal ma piuttosto strumenti plancia, Parte_1 come avrebbe ella stessa constatato di lì a poco
• quanto alla forma del pacco, “Una testimone la nella descrizione della CP_3 forma, lo rappresenta come un pacco di cartone, privo del lato superiore ricoperto solo da cellophan;
la parla espressamente di coperchio (la Per_1 cui presenza è, invece, esclusa con altrettanta convinzione dalla tanto da CP_3 poter dichiarare di aver tastato il pacco e di aver sentito al tatto che il contenuto all'interno aveva una forma ricurva), coperchio su cui la invece Per_1 avrebbe addirittura operato un taglio per poterlo ispezionare all'interno e comprenderne il contenuto”. Nemmeno questa affermazione trova riscontro negli atti, se solo si considera che la ha messo per iscritto che il pacco era di CP_3 caratteristiche diverse rispetto a quelle abituali e confezionato e sigillato con cellophane nero e nastro marrone;
ha dichiarato in udienza, conformemente, che si trattava di una scatola avvolta in un cellophane nero, anche ricordando “che aveva anche un nastro adesivo marrone”. Per parte sua, la ha scritto Per_1 che trattavasi di pacco imballato in una plastica nera sigillato con nastro adesivo marrone lucido e ha riferito in sede di deposizione testimoniale di un pacco di dimensione standard, ma che aveva una pellicola nera, con il che non si ravvede alcuna discrepanza di rilievo
• quanto al contenuto della telefonata che la aveva fatto per informare la CP_3 del rinvenimento del pacco, è vero che la prima ha messo per iscritto Per_1 genericamente di avere chiesto alla propria superiore gerarchica di venire ad eseguire un controllo, senza specificare l'oggetto della verifica, e ha dichiarato in sede testimoniale di averle chiesto l'intervento perché, altrettanto genericamente, aveva rinvenuto dei pezzi diversi da quelli da caricare. È ugualmente vero che la
Pag. 18 di 23 ha dapprima dichiarato per iscritto, in maniera più dettagliata, che la Per_1 aveva notato un pacco imballato che non la convinceva e in udienza ha CP_3 riferito di nuovo in maniera generica che la carrellista aveva notato “una cosa strana”. Tuttavia, a parte il rilievo che la è stata pur sempre con Per_1 certezza allertata dalla perché quest'ultima aveva notato qualcosa di CP_3 inusuale nei pressi del fabbricato 12, come del resto confermato dalla stessa narrazione del che non nega di essersi recato in quel luogo unitamente Parte_1 alla lì trovando la ciò che costituisce il nucleo fattuale di Per_1 CP_3 rilievo, palese conferma della circostanza che la ragione della chiamata fosse costituita dal pacco più volte menzionato è fornita proprio dai fatti avvenuti dopo e ugualmente non contestati dal vale a dire che l'argomento di Parte_1 conversazione tra i tre lavoratori ivi radunati fosse rappresentato proprio da quel pacco, dall'aspetto pacificamente non conforme alle consuetudini aziendali
• quanto alle circostanze dell'arrivo del e della sul luogo ove Parte_1 Per_1 si trovava il pacco, l'appellante non riporta fedelmente il contenuto delle deposizioni testimoniali, in quanto la ha riferito chiaramente che il CP_3 ha preceduto la sul luogo ove il pacco era stato ritrovato, ciò Parte_1 Per_1 che ha trovato piena conferma nella dichiarazione scritta e orale della stessa il che non è affatto smentito o in contrasto con la generica frase Per_1 contenuta nella dichiarazione scritta della secondo la quale “dopo qualche CP_3 minuto si sono presentati entrambi”
• quanto alle circostanze del ritrovamento del pacco, in disparte il rilievo che esse costituiscono un postfatto rispetto a quelli ascritti al e che questi non Parte_1 ha neppure allegato che il proprio licenziamento sia fondato su una macchinazione ordita ai suoi danni e quindi da un motivo illecito, sia la che il Materiale Per_1 hanno concordemente riferito che esso fu rinvenuto nei pressi del fabbricato 12, lievemente occultato rispetto al percorso di passaggio, a ben poco rilevando se sia stato reperito nel corso di ricerche a tanto deputate o nel corso di ordinarie attività di verifica delle giacenze, atteso che le caratteristiche del pacco stesso, come già rilevato in precedenza, sono state riferite non solo dalla ma anche dalla Per_1
e risultano identiche a quelle riscontrate su quello infine ritrovato. CP_3
Pag. 19 di 23 Come si nota agevolmente, le lievi discrepanze tra le dichiarazioni rese non assumono alcun reale rilievo ai fini della dimostrazione dei fatti in questione per come in precedenza riassunti, non senza dover spendere qualche ulteriore considerazione su altre argomentazioni formulate dal seppure non costituenti effettive doglianze. Parte_1
Osserva dunque la Corte che, se davvero il fosse stato invitato dalla Parte_1 Per_1 ad aiutarlo a sollevare il pacco (si leggano in tal senso le pagine 4 e 5 dell'atto di appello), del quale secondo la sua tesi fino a quel momento ignorava non solo la collocazione, ma la stessa esistenza, non si comprenderebbe come mai fosse così sicuro del suo contenuto, atteso che pacificamente non si trattava di un confezionamento tipico dell'azienda e quindi non poteva essere ricondotto ad alcuna attività ordinaria di impacchettamento.
Appare infatti logico che il pacco fosse imballato in maniera diversa rispetto a quelli movimentati nello stabilimento, onde evitare che potesse essere prelevato da qualche carrellista, plausibilmente anche perché non avrebbe dovuto stazionare molto tempo all'esterno, come confermato dalla circostanza che nelle immediatezze del suo ritrovamento da parte della si è avvicinato un camioncino, il cui conducente ha CP_3 confabulato col in maniera ugualmente plausibile per prelevarlo. Parte_1
Risulta altresì illogico ipotizzare (si legga la pagina 19 dell'atto di appello) o, meglio, insinuare, che sia stata la a portare il pacco nel luogo ove ha riferito di averlo CP_3 ritrovato, perché costei non avrebbe avuto nessun motivo di informare il proprio supervisor di una circostanza che, in tale prospettiva criminosa, avrebbe avuto Per_1 viceversa tutto l'interesse a tenere nascosta.
Costituisce una pura illazione, questa sì, da parte dell'appellante l'affermazione (si legga nuovamente la pagina 19 dell'atto di appello) che la non avesse “mai perso Per_1 contezza di dove era collocato materialmente il pacco, neanche quando ha asserito che era sparito, sapendo che lo avrebbe ritrovato nell'area di pertinenza della , dove CP_8 si recava il giorno dopo con il Materiale proprio per prenderlo”, in quanto nessun elemento in tal senso è emerso nel corso dell'istruttoria, né il , al di là di una Parte_1 tale apodittica insinuazione, ha spiegato su cosa sarebbe fondata una asserzione del genere. Costituisce ugualmente un'illazione l'affermazione secondo la quale “la
“incrociava” non certo casualmente il : ciò accadeva perché la Per_1 Parte_1
faceva in modo di passare vicino alla sua postazione in quanto Per_1 intenzionalmente ed in maniera preordinata voleva coinvolgerlo nel fatto” (sempre pag.
Pag. 20 di 23 19 dell'atto di appello), non avendo fornito la complessa istruttoria svolta il minimo spunto in tal senso e non comprendendosi la ragione per la quale il si sia fatto Parte_1 coinvolgere in fatti ai quali, nella sua prospettazione, risultava del tutto indifferente ed estraneo. Appare infatti opportuno rammentare che l'appellante, nel colloquiare animatamente con la ha fatto esplicito riferimento ad un suo possibile Per_1 licenziamento in relazione al ritrovamento del pacco, così dimostrando di essere coinvolto nella questione e di avere qualcosa da nascondere. Si aggiunga, come già osservato in precedenza che, se proprio il non avesse chiesto conto alla del Parte_1 Per_1 motivo della sua presenza nei pressi del fabbricato n. 12 e non si fosse quindi intromesso nel tentativo di sviare le indagini e di mettere a tacere la faccenda, non sarebbe emerso nessun elemento per collegarlo con la presenza del pacco in questione.
Infine, la circostanza che né la né altri abbiano subito chiamato la Per_1 sorveglianza, comunque avvisata durante il colloquio con il non implica affatto CP_4 alcuna conseguenza sotto il profilo probatorio, non comportando che le circostanze riferite da e non siano veritiere. Peraltro, la ha comunque CP_3 Per_1 Per_1 fornito una spiegazione del tutto plausibile in ordine al fatto che si sia rivolta in prima battuta al suo superiore atteso che si era sentita minacciata dall'atteggiamento CP_4 aggressivo mantenuto dal sia nel primo momento del rinvenimento del pacco Parte_1
(circostanza confermata dalla , sia nel momento successivo, quando ella lo aveva CP_3 ispezionato aprendone un lembo, come poi confermato dal materiale fotografico scattato all'atto del rinvenimento.
Tanto complessivamente esposto, resta solo da ribadire la piena utilizzabilità in termini di prova nel presente procedimento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare a carico dello stesso emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parte_1
Cassino e acquisita agli atti sub n. 16 della produzione documentale di . CP_1
Tale atto è pienamente valutabile in quanto, come è noto – e come correttamente ricordato dal Tribunale – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche – tra le quali rientrano anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale – se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art.
Pag. 21 di 23 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (per tutte, Cass. n.
9507/2023; Cass. n. 26042/2023).
Inoltre, nel giudizio civile le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca ex se – per il suo modo di essere – lesione di un diritto fondamentale della persona) dipendendo la loro rilevanza esclusivamente in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal giudice di merito, non sussistendo – né potendo essere censurato in cassazione – alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità tipizzate di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (si veda in tal senso Cass. n. 5947/2023; già in precedenza,
Cass. n. 8459/2020).
In conclusione, l'appello deve respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 aprile 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n.
808/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre al 15% per spese forfettarie generali e accessori di legge;
Pag. 22 di 23 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 1° ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF LA VI SC TI
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