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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Fallica;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale ON P.IVA_2 rappresentante pro tmpore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Valentina Fraggetta;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 483/2019 emesso il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di
Caltagirone, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della cooperativa sociale , dell'importo di €. 29.078,28, oltre ad interessi e spese, pretesa a titolo di CP_1 corrispettivo per il ricovero di persone affette da disabilità psichica, residenti nel detto
Comune.
L'opposta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 785 del 4 dicembre 2024 il Tribunale adito rigettava l'opposizione siccome tardivamente proposta, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di due Parte_1 motivi.
All'appellata, costituitasi, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere tardiva l'opposizione.
Il motivo è fondato.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che la notificazione dell'opposizione, eseguita via pec lunedì 2 dicembre 2019, fosse successiva alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., intervenuta sabato 30 novembre 2019, e ciò, in virtù dell'applicazione dell'art. 155, comma sesto, c.p.c., che considera il sabato giornata lavorativa.
Tuttavia, tale conclusione è errata dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, giusta il disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., trattandosi di attività da svolgersi fuori dell'udienza, tal che il termine per proporre opposizione, previsto dall'art. 641 c.p.c., con scadenza nella giornata di sabato, è stato prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 2 È conseguentemente tempestiva l'opposizione proposta dal . Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante assume che le somme ingiunte non sono dovute, perché già pagate in forza dell'esecuzione presso terzi promossa dai debitori della
, alla quale era subentrata la , Parte_2 ON che “ha operato in continuità con le precedenti assumendosene attività e passività così come riportato in seno ai decreti” in atti.
Inoltre, la Cooperativa attrice aveva prestato la propria opera “in virtù della stessa convenzione in essere con i propri danti causa che, però, si è ben guardata dal produrre in seno al giudizio monitorio e in seno al giudizio di opposizione. D'altra parte, non avrebbe potuto essere diversamente. Un autonomo affidamento avrebbe richiesto procedure amministrative diverse”.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Con riferimento ai Comuni siciliani, la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale in tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 l. reg. 9 maggio 1986 n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del Pt_1 nonché, ai sensi dell'art. 1, lett. i, l. reg. 11 dicembre 1991 n. 48, che richiama l'art. 55 l. 8 giugno 1990 n. 142, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate, trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di un diritto costituzionalmente protetto, la cui attuazione non è però incondizionata, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, e non potendo escludersi l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto dell'art. 6 l. 8 novembre 2000 n. 328, il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990 (v. Cass. nn. 14006/2010, 25376/2013, 24655/2016).
Tale principio vale anche per il caso dei disabili psichici.
In proposito, la Suprema Corte, nel ribadire quanto sopra illustrato, ha affermato che
“non v'è ragione di ritenere l'assistenza ai disabili psichici sottratta all'applicazione del ripetuto principio. Per tale tipologia di soggetti vengono difatti in questione analoghi diritti costituzionalmente presidiati (artt. 2 e 32 Cost.), sicché rileva pur sempre il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente locale può disporre (cfr. Cass. n. 26875-18).
3 Va ricordato che con la dianzi citata L.R. n. 22 del 1986 la regione Sicilia nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali devono essere attuati con tre modalità: (1) mediante gestione diretta, (2) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, (3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) cit. legge. Ed egualmente ha fatto, come si diceva, il legislatore nazionale con la richiamata L. n. 328 del 2000, art. 6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Proprio la legge nazionale ha peraltro specificato che le relative funzioni
"sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla L. 3 agosto 1999, n. 265".
Se ne desume che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese dalla società in favori di soggetti affetti da patologia psichiatrica rientrino tra quelle attribuite ai comuni non costituisce fonte di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei all'apparato organizzativo dell'ente deve avvenire attraverso specifiche convenzioni, la cui stipulazione non costituisce - neppure essa - un obbligo giuridico del comune: nel senso che essa deve essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento e sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
Tale è la ragione per cui l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, D.Lgs. n. 267 del 2000, ex artt. 183 e 191 recante l'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 ("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 ").
Da questo punto di vista niente differenzia, quanto alle spese sostenibili, la
4 situazione assistenziale dei disabili psichici da quella di altri soggetti in condizioni di vulnerabilità per motivi sociali o sanitari” (v. Cass. n. 32310/2018).
Ora, nel caso di specie, è pacifico che nessuna convenzione sia mai stata stipulata fra le parti in causa, assumendo, piuttosto, il che in ogni caso la Pt_1 [...]
sarebbe subentrata alla , in favore della quale ON Parte_2 sono intervenuti i pagamenti da parte del a seguito dell'ordinanza di Pt_1 assegnazione delle somme resa all'esito della procedura esecutiva presso terzi promossa nei confronti di . Pt_2
Epperò, se per un verso l'assenza della convenzione non può essere colmata dall'esistenza di facta concludentia, come nel caso dell'avvenuto pagamento di somme al detto titolo, che nel caso di specie sono state pure corrisposte in favore di altra ditta, per altro verso l'appellata nega perentoriamente di essere successore della
[...]
, né tale fenomeno successorio risulta dagli atti di causa, atteso che il Parte_2 decreto del dirigente dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana del 31 gennaio 2018 si limita a precisare che, essendo pervenuta istanza con la quale la comunicava di rinunciare alla gestione Parte_2 della comunità alloggio in favore della , veniva revocato il ON
DDR con il quale era stata iscritta all'albo regionale previsto e disciplinato dalla LR22/86 e veniva concessa solamente “l'autorizzazione a funzionare” alla ON
.
[...]
Ne discende la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 785/2024 in data 4 dicembre 2024 del Tribunale di
[...]
Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione formulata dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 483/2019 emesso il 18 ottobre 2019;
- Condanna la a rifondere, in favore dell'appellante, le ON
5 spese del doppio grado, che liquida in €. 4.500,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 5.000,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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