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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5488/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5488/2021 tra
PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. PALERMO Parte_1 Pt_2
CONTRO CP_1
ATTORE/I
e
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. PALERMO Parte_3 CONTRO l'avv. GARRETTO DAVIDE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Emanuele CP_1
Maria Naimo
Per l'avv. MARTORANA FABIO , Controparte_2
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive, si riportano ai propri atti difensivi e chiedono che la causa venga decisa
Il G.I. alle ore 15,40, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5488/2021 promossa da:
PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. Parte_3
PALERMO CONTRO (C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. GARRETTO DAVIDE , elettivamente domiciliato in VIA VILLAREALE N.
59 90141 PALERMO presso il difensore avv. GARRETTO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MARTORANA FABIO , elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO
BORRELLI 50 PALERMO presso il difensore avv. MARTORANA FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 17.04.2021 l'avv. , in Parte_3
n.q. di Custode giudiziario degli immobili pignorati nella procedura n. 328/2016
R.G.Es.Imm. del Tribunale di Palermo contro + 3, adiva il Controparte_2
Tribunale di Palermo e, premesso di essere stato nominato custode in sostituzione del debitore pignorato, giusta provvedimento del 18.06.2018, in seno al procedimento n.
328/2016 R.G.Es.Imm. , relativamente al pignoramento attivato da nei CP_3
confronti di avente ad oggetto l'immobile commerciale, sito in Controparte_4
Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, categoria catastale e destinazione effettiva “C1 – negozi e botteghe”, di consistenza di 138 metri quadri, di aver dato comunicazione della propria nomina, in vista del primo accesso del 16.10.2018, giusta racc.te del 24/25.09.2018, che in sede di accesso il custode aveva rinvenuto CP_5
l'immobile occupato dalla “ Controparte_6
(P.I.: )” di che con
[...] P.IVA_1 Controparte_2
provvedimento del 7.06.2019, il G.Es. aveva autorizzato il Custode ad acquisire l'indennità di occupazione sine titulo nella misura di €. 940,50, così come quantificata dall'esperto stimatore, dedotto che si era rifiutato di Controparte_2 corrispondere l'indennità di occupazione dal mese di ottobre 2018 fino al rilascio, che con decreto del 3.02.2020 l'immobile era stato trasferito all'aggiudicatario, chiedeva di dichiarare che il resistente aveva occupato l'immobile sito in Palermo, via Oreto n.
336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 74,
particella 569, subalterno 1, senza valido titolo opponibile alla Custodia ricorrente, dal
16.10.2018 e fino al decreto di trasferimento del 3.02.2020 e conseguentemente condannare il resistente al risarcimento dei danni per aver impedito a parte ricorrente di conseguire la piena utilità, anche solo potenziale, dell'immobile, e dunque al pagamento di una indennità, per ogni singolo mese di occupazione, dalla data di immissione in possesso (16.10.2018) fino all'effettivo rilascio, per l'importo determinato nella perizia dall'Arch. pari ad €. 940,50 mensili da ottobre 2018 a febbraio 2020, e Persona_1 dunque per un totale di complessivi €. 15.988,50, o per quell'importo, anche maggiore, determinato in corso di causa o ritenuto equo dal Giudice.
Chiedeva, altresì, di condannare il resistente al pagamento degli accessori sulla sorte pagina 3 di 9 sopra indicata e, dunque, trattandosi di credito di valore, in aggiunta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1284 co. IV c.c., con l'ulteriore riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dalla data della odierna domanda giudiziale e fino al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte attrice e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Eccepiva che l'indennità doveva essere richiesta dal giugno 2019, ossia dalla data del provvedimento del 7.06.2019 con cui il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato la
Custodia ad acquisire l'indennità per l'occupazione del bene pignorato e individuava come termine finale il mese di settembre 2019, data di aggiudicazione del bene all'incanto, giusta verbale di aggiudicazione del 9.9.2019.
Contestava la misura dell'indennità mensile liquidata dal ctu in € 940,50 e chiedeva che venisse dichiarata congrua la proposta di pagamento formulata con nota al Custode del
7/02/2020, per complessivi € 4.232,25 e di respingere integralmente le maggiori pretese di credito avanzate dalla Custodia in ricorso, in quanto infondate, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 6.12.2021 veniva fissata l'udienza ex art. 183 cpc.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la ctu, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad accertare che abbia Controparte_2
occupato per il periodo che va dal 16.10.2018 fino al 3.02.2020 l'immobile sito in
Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, senza valido titolo opponibile alla
Custodia ricorrente e ad ottenere la condanna del resistente al risarcimento dei danni per aver impedito a parte ricorrente di conseguire la piena utilità, anche solo potenziale, dell'immobile, e dunque al pagamento di una indennità, per ogni singolo mese di occupazione, dalla data di immissione in possesso (16.10.2018) fino all'effettivo rilascio.
Parte convenuta costituendosi non ha contestato il diritto della custodia ad ottenere pagina 4 di 9 l'indennità di occupazione, ma piuttosto il periodo di riferimento e la misura dell'indennità.
Ciò posto, deve ritenersi che l'occupazione da parte di Controparte_2 dell'immobile pignorato va qualificata come occupazione senza titolo.
Ed, invero, "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non
opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è
configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile,
che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla
difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato;
risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art.2912 c.c. " (Cass.
civ., 16.1.2013 n. 924).
"La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti,
correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a
lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, n. 8695 del 29.04.2015)
Va, anche, ricordato che dall'ordinamento si ricava (art. 560 c.p.c. prima della modifica del 2005, ed oggi ancora più rigoroso) il divieto di detenere l'immobile fuori dai casi consentiti con autorizzazione e, conseguentemente, il divieto di cederne la detenzione.
Nella specie, il convenuto possedeva l'immobile senza autorizzazione e dunque senza alcun titolo valido da opporre alla Custodia.
Il custode chiede i danni subiti dalla custodia, e, quindi dai creditori, a causa dell'occupazione; danno derivante dall'impossibilità per i creditori pignoranti, e per essi del custode, di percepire i frutti dell'immobile; danno da riconoscersi sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione senza titolo di immobile altrui già per il solo fatto dell'occupazione ed indipendentemente da un'autorizzazione del giudice ad acquisirne l'indennità nella misura liquidata.
La configurabilità del risarcimento a favore della procedura esecutiva (e del custode pagina 5 di 9 giudiziario, che la rappresenta), da parte de detentore senza titolo dell'immobile pignorato, trova nelle suddette ragioni il suo fondamento.
In altri termini, va ricordato che per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori: a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a comporre la somma da distribuire, mentre la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più
proficua utilizzazione del bene pignorato;
a che il bene sia venduto quanto prima, al suo effettivo valore di mercato, mentre l'occupazione del bene ne rende difficile la vendita e, comunque, ne riduce il valore economico.
Così, come in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (secondo la giurisprudenza costante, Cass. 8
maggio 2006, n. 10498); così, in caso di occupazione senza titolo di un cespite pignorato, il danno subito dalla procedura esecutiva (dai creditori procedenti) e, per essa, dal custode che la rappresenta, discende dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto quanto prima al suo effettivo valore di mercato.
Né può rilevare, come invece assume il ricorrente, che sia necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per locare, essendo ovvio che il custode non chiede neanche l'autorizzazione in presenza di un bene occupato.
Ne consegue che il diritto della Custodia ad ottenere dal convenuto l'indennità di occupazione decorre dal 16.10.2018 ossia dalla comunicazione al convenuto della nomina , proprio in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice fino al 3.02.2020, data del decreto di trasferimento.
Tale indennità, contestata dal convenuto nella misura liquidata dal ctu in seno alla procedura esecutiva, va liquidata in € 24.230,19 per il periodo 18.6.2018 (data dell'ordinanza ex art. 560 c.p.c.) fino al 3.2.2020 (data di rilascio del cespite pignorato), così determinata: (8,43 x 6 per le mensilità di giugno-dicembre 2018) + (8,45 x 6 per il primo semestre dell'anno 2019) + (8,42 x 8 per il secondo semestre dell'anno 2019 e i pagina 6 di 9 mesi di gennaio e febbraio 2020)] il tutto moltiplicato x mq 143,68, così come accertato dal ctu ing. Persona_2
va, indi, condannato a corrispondere in favore della custodia Controparte_2
l'importo di € 24230,19 a titolo di indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 18.06.2018 ed il 3.02.2020, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
La domanda di rivalutazione monetaria è assorbita dal fatto che il valore del cespite è
stato liquidato in valuta in data 17.02.2024, poiché nella valutazione il ctu ha tenuto conto dell'aggiornamento dell'indennità ai parametri correnti al tempo della stima.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (€15988,50 , scaglione di valore fino ad euro
26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria, minimi relativamente alla fase decisionale in ragione dell'attività concretamente espletata)
vanno poste a carico di parte convenuta, così come le spese di ctu, liquidate con decreto del 31.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta che ha occupato senza titolo l'immobile commerciale, Controparte_2
sito in Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, categoria catastale e destinazione effettiva “C1 – negozi e botteghe”, di consistenza di 138 metri quadri;
condanna a corrispondere a parte attrice l'importo di € Controparte_2
24230,19 a titolo di indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 18.06.2018
ed il 3.02.2020, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si pagina 7 di 9 liquidano in € 4227,00 per compensi, € 152,75 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, liquidate con decreto del 31.1.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5488/2021 tra
PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. PALERMO Parte_1 Pt_2
CONTRO CP_1
ATTORE/I
e
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. PALERMO Parte_3 CONTRO l'avv. GARRETTO DAVIDE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Emanuele CP_1
Maria Naimo
Per l'avv. MARTORANA FABIO , Controparte_2
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive, si riportano ai propri atti difensivi e chiedono che la causa venga decisa
Il G.I. alle ore 15,40, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5488/2021 promossa da:
PROC. N. 328/2016 R.G.ES.IMM. TRIB. Parte_3
PALERMO CONTRO (C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. GARRETTO DAVIDE , elettivamente domiciliato in VIA VILLAREALE N.
59 90141 PALERMO presso il difensore avv. GARRETTO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MARTORANA FABIO , elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO
BORRELLI 50 PALERMO presso il difensore avv. MARTORANA FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 17.04.2021 l'avv. , in Parte_3
n.q. di Custode giudiziario degli immobili pignorati nella procedura n. 328/2016
R.G.Es.Imm. del Tribunale di Palermo contro + 3, adiva il Controparte_2
Tribunale di Palermo e, premesso di essere stato nominato custode in sostituzione del debitore pignorato, giusta provvedimento del 18.06.2018, in seno al procedimento n.
328/2016 R.G.Es.Imm. , relativamente al pignoramento attivato da nei CP_3
confronti di avente ad oggetto l'immobile commerciale, sito in Controparte_4
Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, categoria catastale e destinazione effettiva “C1 – negozi e botteghe”, di consistenza di 138 metri quadri, di aver dato comunicazione della propria nomina, in vista del primo accesso del 16.10.2018, giusta racc.te del 24/25.09.2018, che in sede di accesso il custode aveva rinvenuto CP_5
l'immobile occupato dalla “ Controparte_6
(P.I.: )” di che con
[...] P.IVA_1 Controparte_2
provvedimento del 7.06.2019, il G.Es. aveva autorizzato il Custode ad acquisire l'indennità di occupazione sine titulo nella misura di €. 940,50, così come quantificata dall'esperto stimatore, dedotto che si era rifiutato di Controparte_2 corrispondere l'indennità di occupazione dal mese di ottobre 2018 fino al rilascio, che con decreto del 3.02.2020 l'immobile era stato trasferito all'aggiudicatario, chiedeva di dichiarare che il resistente aveva occupato l'immobile sito in Palermo, via Oreto n.
336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 74,
particella 569, subalterno 1, senza valido titolo opponibile alla Custodia ricorrente, dal
16.10.2018 e fino al decreto di trasferimento del 3.02.2020 e conseguentemente condannare il resistente al risarcimento dei danni per aver impedito a parte ricorrente di conseguire la piena utilità, anche solo potenziale, dell'immobile, e dunque al pagamento di una indennità, per ogni singolo mese di occupazione, dalla data di immissione in possesso (16.10.2018) fino all'effettivo rilascio, per l'importo determinato nella perizia dall'Arch. pari ad €. 940,50 mensili da ottobre 2018 a febbraio 2020, e Persona_1 dunque per un totale di complessivi €. 15.988,50, o per quell'importo, anche maggiore, determinato in corso di causa o ritenuto equo dal Giudice.
Chiedeva, altresì, di condannare il resistente al pagamento degli accessori sulla sorte pagina 3 di 9 sopra indicata e, dunque, trattandosi di credito di valore, in aggiunta alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1284 co. IV c.c., con l'ulteriore riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, dalla data della odierna domanda giudiziale e fino al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva contestando le domande di parte attrice e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Eccepiva che l'indennità doveva essere richiesta dal giugno 2019, ossia dalla data del provvedimento del 7.06.2019 con cui il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato la
Custodia ad acquisire l'indennità per l'occupazione del bene pignorato e individuava come termine finale il mese di settembre 2019, data di aggiudicazione del bene all'incanto, giusta verbale di aggiudicazione del 9.9.2019.
Contestava la misura dell'indennità mensile liquidata dal ctu in € 940,50 e chiedeva che venisse dichiarata congrua la proposta di pagamento formulata con nota al Custode del
7/02/2020, per complessivi € 4.232,25 e di respingere integralmente le maggiori pretese di credito avanzate dalla Custodia in ricorso, in quanto infondate, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 6.12.2021 veniva fissata l'udienza ex art. 183 cpc.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la ctu, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte ricorrente è volta ad accertare che abbia Controparte_2
occupato per il periodo che va dal 16.10.2018 fino al 3.02.2020 l'immobile sito in
Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, senza valido titolo opponibile alla
Custodia ricorrente e ad ottenere la condanna del resistente al risarcimento dei danni per aver impedito a parte ricorrente di conseguire la piena utilità, anche solo potenziale, dell'immobile, e dunque al pagamento di una indennità, per ogni singolo mese di occupazione, dalla data di immissione in possesso (16.10.2018) fino all'effettivo rilascio.
Parte convenuta costituendosi non ha contestato il diritto della custodia ad ottenere pagina 4 di 9 l'indennità di occupazione, ma piuttosto il periodo di riferimento e la misura dell'indennità.
Ciò posto, deve ritenersi che l'occupazione da parte di Controparte_2 dell'immobile pignorato va qualificata come occupazione senza titolo.
Ed, invero, "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non
opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è
configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile,
che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla
difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato;
risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art.2912 c.c. " (Cass.
civ., 16.1.2013 n. 924).
"La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti,
correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a
lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, n. 8695 del 29.04.2015)
Va, anche, ricordato che dall'ordinamento si ricava (art. 560 c.p.c. prima della modifica del 2005, ed oggi ancora più rigoroso) il divieto di detenere l'immobile fuori dai casi consentiti con autorizzazione e, conseguentemente, il divieto di cederne la detenzione.
Nella specie, il convenuto possedeva l'immobile senza autorizzazione e dunque senza alcun titolo valido da opporre alla Custodia.
Il custode chiede i danni subiti dalla custodia, e, quindi dai creditori, a causa dell'occupazione; danno derivante dall'impossibilità per i creditori pignoranti, e per essi del custode, di percepire i frutti dell'immobile; danno da riconoscersi sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di occupazione senza titolo di immobile altrui già per il solo fatto dell'occupazione ed indipendentemente da un'autorizzazione del giudice ad acquisirne l'indennità nella misura liquidata.
La configurabilità del risarcimento a favore della procedura esecutiva (e del custode pagina 5 di 9 giudiziario, che la rappresenta), da parte de detentore senza titolo dell'immobile pignorato, trova nelle suddette ragioni il suo fondamento.
In altri termini, va ricordato che per tutta la durata del processo di esecuzione perdura il diritto dei creditori: a che i proventi della utilizzazione del bene entrino a comporre la somma da distribuire, mentre la tardiva riconsegna impedisce in loro danno una più
proficua utilizzazione del bene pignorato;
a che il bene sia venduto quanto prima, al suo effettivo valore di mercato, mentre l'occupazione del bene ne rende difficile la vendita e, comunque, ne riduce il valore economico.
Così, come in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (secondo la giurisprudenza costante, Cass. 8
maggio 2006, n. 10498); così, in caso di occupazione senza titolo di un cespite pignorato, il danno subito dalla procedura esecutiva (dai creditori procedenti) e, per essa, dal custode che la rappresenta, discende dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto quanto prima al suo effettivo valore di mercato.
Né può rilevare, come invece assume il ricorrente, che sia necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per locare, essendo ovvio che il custode non chiede neanche l'autorizzazione in presenza di un bene occupato.
Ne consegue che il diritto della Custodia ad ottenere dal convenuto l'indennità di occupazione decorre dal 16.10.2018 ossia dalla comunicazione al convenuto della nomina , proprio in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice fino al 3.02.2020, data del decreto di trasferimento.
Tale indennità, contestata dal convenuto nella misura liquidata dal ctu in seno alla procedura esecutiva, va liquidata in € 24.230,19 per il periodo 18.6.2018 (data dell'ordinanza ex art. 560 c.p.c.) fino al 3.2.2020 (data di rilascio del cespite pignorato), così determinata: (8,43 x 6 per le mensilità di giugno-dicembre 2018) + (8,45 x 6 per il primo semestre dell'anno 2019) + (8,42 x 8 per il secondo semestre dell'anno 2019 e i pagina 6 di 9 mesi di gennaio e febbraio 2020)] il tutto moltiplicato x mq 143,68, così come accertato dal ctu ing. Persona_2
va, indi, condannato a corrispondere in favore della custodia Controparte_2
l'importo di € 24230,19 a titolo di indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 18.06.2018 ed il 3.02.2020, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.
La domanda di rivalutazione monetaria è assorbita dal fatto che il valore del cespite è
stato liquidato in valuta in data 17.02.2024, poiché nella valutazione il ctu ha tenuto conto dell'aggiornamento dell'indennità ai parametri correnti al tempo della stima.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (€15988,50 , scaglione di valore fino ad euro
26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria, minimi relativamente alla fase decisionale in ragione dell'attività concretamente espletata)
vanno poste a carico di parte convenuta, così come le spese di ctu, liquidate con decreto del 31.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
accerta che ha occupato senza titolo l'immobile commerciale, Controparte_2
sito in Palermo, via Oreto n. 336/C, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Palermo al foglio 74, particella 569, subalterno 1, categoria catastale e destinazione effettiva “C1 – negozi e botteghe”, di consistenza di 138 metri quadri;
condanna a corrispondere a parte attrice l'importo di € Controparte_2
24230,19 a titolo di indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 18.06.2018
ed il 3.02.2020, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si pagina 7 di 9 liquidano in € 4227,00 per compensi, € 152,75 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, liquidate con decreto del 31.1.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Palermo, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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