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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6441/2022 R.G.
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via GI Pica 48 presso lo studio degli avvocati Vincenzo
Vitagliano c.f. , c.f. ed C.F._2 Parte_2 C.F._3
c.f. che la rappresentano e difendono Parte_3 C.F._4
Ricorrente
CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.12.2022, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze del sig. titolare della ditta individuale Elettrotecnica CP_2 ed Elettronica di dal 29.05.2013 e fino al 30.12.2017 data in cui CP_2 il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento;
che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto mansioni di installatore di impianti con inquadramento a tempo pieno nel I livello del CCNL metalmeccanici piccola e media industria Confapi;
che non ha percepito la retribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017, corrispondenti alle ultime tre mensilità, nonché la tredicesima mensilità anno 2017; che in data 02.11.2018 il ricorrente depositava innanzi al Tribunale di Avellino - sezione lavoro ricorso ex art. 414 cpc;
in data 22.06.2020 il Tribunale di Avellino dichiarava il fallimento del sig.
titolare della ditta individuale Elettrotecnica ed Elettronica di IO CP_2
GI (procedura n. 20/2020); per effetto della dichiarazione di fallimento il giudizio rg Nr. 3919/2018 è stato interrotto;
in data 29.06.2021 il ricorrente è stata ammesso allo stato passivo del fallimento di titolare della CP_2 ditta individuale Elettrotecnica ed Elettronica di IO GI (procedura n.
20/2020 del Tribunale di Avellino, cfr cronologico n. 45)per l'importo complessivo di 6707,13 di cui €3.111,75 per retribuzioni ed in particolare:
€2.872,38 a titolo di ultime 3 mensilità comprensive di €957,46 per ottobre 2017, €957,46 per novembre 2017 ed €957,46 per dicembre 2017 €239,37 per ultimi tre ratei 13 ma mensilità; in data 30.05.2022 inoltrava all' con CP_1
1 modalità on-line l'istanza ex art. 2 L. 297/82 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR pari ad € 2.877,28 nonché l'istanza ex artt. 1 e 2 d.lg.s 80/92 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR maturati negli ultimi due mesi del rapporto di lavoro pari ad €2.110,50; in data 30.06.2022 la suddetta domanda di intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/82 e artt. 1 e 2 d.lgs. 80/92 è stata completata con il contestuale invio dei relativi allegati;
con provvedimento del
15.09.2022 l accoglieva la domanda per il pagamento del TFR 14. Con CP_1 provvedimento del 15.09.2022 l rigettava la domanda per il seguente CP_1 motivo: "le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo"; in data 16.12.2022 il ricorrente inoltrava telematicamente ricorso amministrativo.
Ha dunque così concluso: «Affinché il sig. Giudice Voglia così provvedere
A)Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €2.074,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. B)Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 seguente procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.».
Verificata la regolarità delle notifiche, il GL ha dichiarato la contumacia dell' e ha rinviato la causa per la discussione. CP_1
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale da comunicarsi.
Preliminarmente va rilevata l'insussistenza della decadenza ex D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. sent. N. 6331 del 2014).
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (v., ex multis, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 15531 del 08/07/2014) – può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine teste' indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
2 Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n.
438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decedenziale (di tre anni o di un anno).
Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5" (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la "fase amministrativa" (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti.
Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né
l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva.
Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della "fase amministrativa"
(procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un
3 provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
03/04/2019, n. 9276).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 30.5.2022, rigettata con provvedimento del 15.9.2022, esperito ricorso amministrativo il 16.12.2022
e nella medesima data si è rivolta al Tribunale (con la precisazione che alla data della prima udienza era spirato il termine per la definizione del procedimento amministrativo), sicché non è maturata alcuna decadenza.
Con riferimento al mancato pagamento delle ultime mensilità, si precisa che all'art. 2 D.L.vo 80/92 si legge: “Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.2971. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa peri lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa 'intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Sulla corretta perimetrazione dell'arco temporale rilevante entro il quale il Fondo di Garanzia ha l'obbligo di intervenire, la S.C. ha statuito che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l di pagare, ai sensi del CP_1
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della
Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - Maso ed altri, Gazzetta ed altri c. e Repubblica Italiana) e con interpretazione CP_1 costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata del
D.Lgs. cit. ex art. 1, comma 1, lett. b), va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., sez. lavoro, 22011/2008); e che "Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal medesimo gestito, ai CP_1 sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei
4 crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE'
10 luglio 1997, nella causa C - 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d'ingiunzione)" (Cass., sez. lavoro, 1885/2005; cfr anche Cass.,
12634/2008; Cass. 24891/2019; Cass. 40178/2021).
Pertanto, ai fini del computo a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti d'iniziativa giudiziaria volta a fare valere il proprio credito.
Nel caso in esame il rapporto cessava in data 30.12.2017 e il lavoratore agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il 2.11.2018 (v. ricorso e storico in atti) per l'accertamento dei crediti di lavoro, sicché alcuna decadenza è maturata per le mensilità di novembre e dicembre 2017, oggetto del petitum.
Non può essere invece vagliata la prescrizione del credito, in quanto eccezione CP_ in senso stretto, stante la contumacia dell' (v. Cass. n. 17643 del 2020).
Circa il quantum spettante, occorre rilevare che la parte era ammessa al passivo per per l'importo complessivo di 6707,13 di cui €3.111,75 per retribuzioni ed in particolare:
€2.872,38 a titolo di ultime 3 mensilità comprensive di €957,46 per ottobre 2017, €957,46 per novembre 2017 ed €957,46 per dicembre 2017 €239,37 per ultimi tre ratei 13 ma mensilità.
Sicché appaiono corretti i conteggi di parte ricorrente, risultando per le due ultime mensilità, comprensive di ratei di 13ma, per un complessivo importo di €
2.074,50.
Inoltre, l'art. 2, co. 2, del dlgs 80/1992 prevede che: “Il pagamento effettuato dal
Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Per l'anno 2012, per le retribuzioni di valore uguale o inferiore a € 2.102,24, l'importo netto era pari a € 914,96, mentre per quelle superiori a € 1.099,70. CP_ Non essendo, dunque, superato il suddetto limite, l va condannato al pagamento di € 2.074,50.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm
55/14 e ss.mm., utilizzando i parametri minimi stante la non complessità, espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale: CP_
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , quale Gestore del Fondo di Garanzia, a pagare in favore del ricorrente l'importo di €
2.074,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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