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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 596/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 596/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IG LU , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via san vito n.48 in Agrigento;
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
rappr. e dif dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto a fruire della c.d. carta elettronica
MOTIVI Con ricorso depositato in data 13-04-2023, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Enna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. CP_2
Esponeva di aver prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni.
Segnatamente la ricorrente è stata destinataria di incarichi a tempo determinato per i seguenti anni scolastici:
2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021
2021/2022 dal
06.09.2021 al
30.06.2022
per l'anno scolastico
2022/2023 dal
14.09.2022 al
30.06.2023
I predetti servizi erano stati prestati con incarichi annuali (con termine al 31 agosto) o comunque fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o fino al termine delle lezioni.
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del
23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedeva che il Tribunale di Enna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa,
accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00
tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente,
e conseguentemente condannasse il convenuto alla corresponsione al ricorrente del CP_1
suddetto beneficio. Il tutto oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, CP_2
per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122.
Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato,
pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica,
destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29- 11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE,
che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo
di effettuare attività professionali a distanza”.
Il resistente ritiene che il mancato riconoscimento del c.d. bonus della Carta dei Docenti CP_1
agli insegnanti con contratto a tempo determinato sia legittimo, tanto alla luce della Costituzione che della normativa unionale, attese le differenti condizioni di lavoro rispetto agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato, ritenendo che i docenti a tempo determinato non siano comparabili a quelli a tempo determinato per quanto attiene all'aspetto della formazione in servizio, atteso che per i primi la formazione è intesa quale obbligo, mentre per i secondi è un diritto.
Sul punto è stato correttamente rilevato che “i docenti a tempo determinato hanno le medesime
esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i
compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi.
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un
diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire
un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-
pedagogica.
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto
dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e
all'innovazione didattico-pedagogica”. L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti
dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale
in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle
sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la
qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili
professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”
L'art. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità”.
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale
docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. D'altro canto, dovendo
l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere
dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che
l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti.
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata
dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione,
mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal
ruolo”.
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle
competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione
in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Allo stesso modo non è dirimente il disposto
dell'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri
di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il
dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una
discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo
dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche
dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata.
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro Persona_1 Persona_2
sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-
307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza Persona_3
7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica (Tribunale di Ancona, 21.3.2023).
Recentemente la Corte di Cassazione, in subjecta materia, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass. Sez. L. sent. n. 29961 del 04/10/2023).
Alla luce del citato quadro giurisprudenziale formatosi sulla questione da cui non vi è ragione per discostarsi, e' quindi fondata la domanda giudiziale proposta dal ricorrente.
Va riconosciuto dunque il diritto alla carta elettronica per ogni contratto a tempo determinato stipulato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico anche in assenza di espressa richiesta (
Cass 29961/2023) e non essendo decorsa alcuna prescrizione. Il termine è infatti quinquennale e decorre dal momento dell'attribuzione dell'incarico (Cass 29961/2023), termine nella specie non decorso alla data del deposito o notifica del ricorso tenuto conto che il primo incarico è stato conferito con contratto del 2020.
Rileva infine il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì modalità di concorso alla formazione dei docenti, con la conseguenza che sullo stesso, non possono essere riconosciuti accessori.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Il Giudice del Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente,
per l'anno scolastico 2020/2021, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023
nella misura di Euro 500,00 cad.
Condanna il al riconoscimento ed alla erogazione tramite Carta Docente, del beneficio come CP_2
sopra indicato, per gli anni in oggetto nella misura di Euro 500,00 cad.
Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro CP_2
981,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore
Antistatario.
08-09-2025. CP_3
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 596/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IG LU , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via san vito n.48 in Agrigento;
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
rappr. e dif dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto a fruire della c.d. carta elettronica
MOTIVI Con ricorso depositato in data 13-04-2023, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Enna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. CP_2
Esponeva di aver prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni.
Segnatamente la ricorrente è stata destinataria di incarichi a tempo determinato per i seguenti anni scolastici:
2020/2021 dal 07.10.2020 al 30.06.2021
2021/2022 dal
06.09.2021 al
30.06.2022
per l'anno scolastico
2022/2023 dal
14.09.2022 al
30.06.2023
I predetti servizi erano stati prestati con incarichi annuali (con termine al 31 agosto) o comunque fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o fino al termine delle lezioni.
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del
23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente. Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedeva che il Tribunale di Enna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa,
accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00
tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente,
e conseguentemente condannasse il convenuto alla corresponsione al ricorrente del CP_1
suddetto beneficio. Il tutto oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, CP_2
per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122.
Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato,
pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica,
destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29- 11-2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE,
che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo
di effettuare attività professionali a distanza”.
Il resistente ritiene che il mancato riconoscimento del c.d. bonus della Carta dei Docenti CP_1
agli insegnanti con contratto a tempo determinato sia legittimo, tanto alla luce della Costituzione che della normativa unionale, attese le differenti condizioni di lavoro rispetto agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato, ritenendo che i docenti a tempo determinato non siano comparabili a quelli a tempo determinato per quanto attiene all'aspetto della formazione in servizio, atteso che per i primi la formazione è intesa quale obbligo, mentre per i secondi è un diritto.
Sul punto è stato correttamente rilevato che “i docenti a tempo determinato hanno le medesime
esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i
compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi.
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un
diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire
un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-
pedagogica.
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto
dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari,
come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e
all'innovazione didattico-pedagogica”. L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti
dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale
in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle
sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la
qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili
professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”
L'art. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità”.
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale
docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. D'altro canto, dovendo
l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere
dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che
l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti.
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata
dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione,
mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal
ruolo”.
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle
competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione
in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Allo stesso modo non è dirimente il disposto
dell'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri
di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il
dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una
discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo
dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche
dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata.
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, ; né nel fatto che il datore di lavoro Persona_1 Persona_2
sia una Pubblica Amministrazione;
né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-
307/05, ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza Persona_3
7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica (Tribunale di Ancona, 21.3.2023).
Recentemente la Corte di Cassazione, in subjecta materia, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass. Sez. L. sent. n. 29961 del 04/10/2023).
Alla luce del citato quadro giurisprudenziale formatosi sulla questione da cui non vi è ragione per discostarsi, e' quindi fondata la domanda giudiziale proposta dal ricorrente.
Va riconosciuto dunque il diritto alla carta elettronica per ogni contratto a tempo determinato stipulato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico anche in assenza di espressa richiesta (
Cass 29961/2023) e non essendo decorsa alcuna prescrizione. Il termine è infatti quinquennale e decorre dal momento dell'attribuzione dell'incarico (Cass 29961/2023), termine nella specie non decorso alla data del deposito o notifica del ricorso tenuto conto che il primo incarico è stato conferito con contratto del 2020.
Rileva infine il Tribunale che tale beneficio non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì modalità di concorso alla formazione dei docenti, con la conseguenza che sullo stesso, non possono essere riconosciuti accessori.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Il Giudice del Tribunale di Enna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la ricorrente ha diritto ad usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente,
per l'anno scolastico 2020/2021, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023
nella misura di Euro 500,00 cad.
Condanna il al riconoscimento ed alla erogazione tramite Carta Docente, del beneficio come CP_2
sopra indicato, per gli anni in oggetto nella misura di Euro 500,00 cad.
Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro CP_2
981,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione al Procuratore
Antistatario.
08-09-2025. CP_3