Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 126/2022
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 126 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti con ordinanza del
18.10.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
elett.te domiciliato presso lo Parte 1 C.F. 1 '
studio dell'avv. PARTENOPE MARIA LUISA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
,elett.te domiciliato presso lo studio CP 1 C.F. 2 dell'avv. TORRE ANTONIO che lo ha rappresentato e difeso fino alla rinuncia al mandato intervenuta in data 23.02.2023;
resistente
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del 18.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/01/2022 Parte 1 ha chiesto dichiararsi eCP_1la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato in Foggia in data 1° agosto 2016 (atto n. 246, p.II, serie A, anno 2016).
Con sentenza parziale n. 2524/2022, il Tribunale, pronunciando sullo status, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudizio è poi proseguito per le questioni accessorie.
All'udienza del 18.09.2025, la sola ricorrente, avendo aderito alla trattazione scritta della causa, ha depositato note scritte con cui ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore Per 1 e la conferma delle restanti statuizioni dell'ordinanza presidenziale, emessa in data 11.06.2022, per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo - del Pubblico Ministero.
*****
La domanda di divorzio è stata accolta con sentenza parziale n. 2524/2022.
Devono, pertanto, essere decise le sole questioni accessorie.
AFFIDO E DIRITTO DI VISITA.
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia Persona_2 Ascoltata all'udienza presidenziale del 07.06.2022, la bambina, all'epoca di dieci anni, ha rappresentato tutta la sua sofferenza per il disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti. Il racconto accorato delle inutili attese anche solo di un messaggio telefonico da parte del genitore è stato accompagnato da pianto quando la minore ha descritto il sentimento di solitudine provato soprattutto nel corso della pandemia a causa della totale assenza del CP 1 già precedentemente perdonato dalla figlia a cui aveva raccontato di essere sparito a causa degli impegni lavorativi.
A fronte del detto ascolto e della mancata comparizione personale del padre, il
Presidente, pur prevedendo l'affido condiviso di Per 1 ad entrambi i genitori, aveva sospeso per quattro mesi il diritto di visita paterno, attesa la sofferenza e a ferma volontà manifestate dalla minore in tal senso. Tanto, a parere del Tribunale, avrebbe dovuto indurre il CP_1 ad un diverso comportamento teso al recupero del rapporto genitoriale. È invece stata registrata nel corso del giudizio una perdurante indifferenza in ordine alle sorti della figlia minorenne, divenuta definitiva, anche sul piano processuale, a seguito della rinuncia al mandato intervenuta in data 23.02.2023 da parte dell'avv.
Antonio Torre che lo aveva rappresentato e difeso fino a quel momento.
Tanto rilevato in fatto, deve ricordarsi, in diritto, come la regola dell'affido condiviso possa essere derogata allorquando uno dei genitori dimostri un disinteresse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile dalla sua continua violazione degli obblighi genitoriali, sia morali che materiali come nel caso di specie - che dia contezza della inidoneità al ruolo genitoriale.
A tal proposito, ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, all'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure - alternativamente - stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore
– di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008;
Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Ebbene, nel caso di specie, non può esserci dubbio in merito alla ricorrenza di un disinteresse del padre nei confronti di Per 1 che non solo giustifica l'affido esclusivo alla madre, ma lo rende necessario anche per non paralizzare la macchina rappresentativa della minore.
Quanto al diritto di visita, Per 1 ha ormai 13 anni e mezzo e dall'udienza presidenziale all'attualità il padre non si è mai attivato per riprendere le frequentazioni con la minore, rinunciando anche a partecipare al processo ormai da due anni. In ragione di tanto, deve ritenersi suo onere attivarsi per il ripristino di un rapporto con la figlia, previamente sottoponendosi ad un percorso di recupero della capacità genitoriale.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia minore, merita conferma l'ordinanza presidenziale che ha onerato il resistente di contribuire al mantenimento di
Per 1, versando alla madre la somma mensile di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. AUU al 100% alla madre
Parte 2
Le spese di lite, applicato il principio della soccombenza, devono essere poste a carico del resistente, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dà atto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP 1 e celebrato in Foggia in data 1° agosto 2016 (atto n. 246,
p.II, serie A, anno 2016), con sentenza parziale n. 2524/2022; affida la figlia minore Persona_2 in via esclusiva alla madre;
. pone a carico di CP_1 l'obbligo del versamento a Parte 1 ed in favore della figlia Per 1 di € 400,00 mensili a titolo di concorso al suo mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat e che dovrà continuare ad essere corrisposta il giorno 1° di ogni mese, oltre spese extra nella misura del 50%, come da protocollo in vigore nel
Tribunale di Foggia;
autorizza la madre alla riscossione del 100% dell'Assegno Unico Universale;
pone le spese di lite a carico del resistente liquidandole per compenso professionale in €
•
3.397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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