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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1928/2016 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Antonio Parte_1 C.F._1
Serra e Paola Serra
PARTE ATTRICE
CONTRO
CF e P.IVA ), in persona PA P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
Nino Vargiu e Domenico Putzolu
PARTE CONVENUTA
E
1 (c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (c.f. ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Controparte_5
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e C.F._5 Parte_2 C.F._6 difesi dall'avv. Nino Vargiu
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ex art. 2287 c.c., conveniva Parte_1 in giudizio la in persona dell'amministratore e legale Controparte_6
rappresentante p.t., , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
e , chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via cautelare: Controparte_5 Parte_2
1) disporre con decreto inaudita altera parte o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, la sospensione della delibera impugnata in forza del presente atto, con la quale il sig.
[...]
è stato escluso dalla società In via subordinata Parte_1 Controparte_6
e preliminare 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad adottare la deliberazione di esclusione del socio in capo agli eredi del defunto socio per le Parte_1 PA ragioni di cui in motivazione e per l'effetto annullare /o dichiarare priva di efficacia la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016, comunicata a mezzo r.a.r. in data 12 agosto 2016; sempre in via preliminare 3) dichiarare illegittimo e/o inammissibile e/o nullo il provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 2287 c.c. ult. co, per i motivi di cui in narrativa e l'effetto dichiarare nulla
e/o inefficace la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016, comunicata a mezzo r.a.r. in data 12 agosto 2016; in via subordinata e nel merito 4) accertare l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento del socio ai doveri a lui imposti dalla legge e dal contratto sociale Parte_1 della e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace la deliberazione di esclusione in CP_1 data 10 agosto 2016; 5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che i sigg. , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Pt_2
, quali eredi del socio defunto erano carenti della legittimazione a
[...] PA deliberare l'esclusione del socio;
Parte_1
2 che il riconoscimento di tale qualità non risultava accertato giudizialmente ed, anzi, la stessa era oggetto di altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1905/2015);
- che il provvedimento di esclusione era stato assunto in aperto contrasto con l'art. 2287 ultimo comma c.c. a norma del quale “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale”;
- che nessun inadempimento era stato posto in essere con la messa in liquidazione della CP_1
atteso che non era stata ricostituita la compagine sociale, e dunque si era verificata una causa di scioglimento della società;
- che la delibera di esclusione era illegittima, atteso che l'esclusione del socio può essere deliberata soltanto in presenza di gravi inadempienze, vale a dire di comportamenti in assoluto contrasto con l'interesse della società;
- che la messa in liquidazione della società, pertanto, era stata compiuta nell'esercizio delle funzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'unico socio amministratore di una società personale (artt.
2272 e 2274 c.c.) nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della società;
- che, nel caso di specie, l'accertamento del presupposto della grave inadempienza imputata al socio, ovvero l'omesso accertamento dell'intervenuta ricostituzione della compagine sociale, non era provata, atteso che l'accertamento della relativa circostanza era oggetto di altro giudizio attualmente pendente dinanzi a codesto Tribunale (R.G. 1905/2015);
- che tutta l'attività descritta nell'atto di esclusione era stata posta in essere dal liquidatore nel legittimo esercizio delle sue funzioni e competenze, rispetto al quale il sig. era Parte_1
rimasto del tutto estraneo;
- che, in ogni caso, si trattava di atti e scelte gestorie che non potevano essere sindacate da parte del
Tribunale, cui compete solo un controllo di mera legittimità;
- che, pertanto, il socio non poteva essere chiamato a rispondere dei danni in ipotesi Parte_1
derivati alla società, in quanto essi sarebbero stati conseguenza di scelte operative del liquidatore e non del socio;
Si costituivano in giudizio la Controparte_6 Controparte_3
, e , chiedendo accogliersi le Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Parte_2 seguenti conclusioni: “1) In via principale rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e confermare il provvedimento di esclusione dell'attore dalla Società Controparte_6
ritenendo sussistenti e provati tutti i fatti nell'atto di esclusione dedotti. 2) In via riconvenzionale e
3 subordinata secondo quanto specificato in narrativa: a) Dichiarare che i convenuti persone fisiche sono in forza della scrittura privata del 30 gennaio 2012 soci della Società b) Controparte_6
Dichiarare e disporre l'esclusione dalla Società per grave Controparte_7 inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2286 c.c. essendo l'inadempimento costituito dalle condotte e dai fatti di cui alla delibera di esclusione comunicata il 12.08.2016 e per cui è giudizio come richiamati e specificati con il presente atto. 3) Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In data 12.01.2017, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della delibera di esclusione proposta da . Parte_1
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di parte attrice relativa alla carenza di legittimazione degli eredi del defunto socio a deliberare l'esclusione dalla società di parte attrice. PA
Sul punto, ha asserito che, al momento dell'assunzione della delibera di esclusione Parte_1
dalla società, gli eredi del socio defunto non rivestivano la qualità di soci, atteso che tale qualità era espressamente contestata e non risultava, in alcun modo, accertata giudizialmente, né i provvedimenti cautelari agli atti potevano costituire titolo per l'accertamento della qualità di socio in capo agli eredi del defunto . PA
Deduceva, ancora, parte attrice che la scrittura privata del 30.01.2012, invocata dai convenuti quale titolo comprovante la qualità di soci, non rappresentava altro che una serie di accordi preliminari tra le parti in causa, ai quali i convenuti non avevano mai dato seguito.
Tale argomentazione non è condivisa da questo Giudice.
Invero, nel caso di specie, nella scrittura privata datata 30.01.2012, che non è stata disconosciuta da parte attrice: 1) si dà atto della richiesta della convocazione dell'assemblea societaria “al fine di ricostituire la nuova compagine societaria” e dell'intenzione di definire i rapporti societari e gestori della società; 2) si riconosce agli eredi la qualità di soci subentrati nella quota del PA de cuius; 3) si nomina un rappresentante comune;
4) viene nominato l'amministratore della società;
5) vengono disciplinati gli anticipi sugli utili della società.
Dalla lettura dell'atto suddetto può, pertanto, evincersi che le parti abbiano chiaramente manifestato la reciproca volontà di ricostituire la società e di proseguire nell'esercizio dell'attività sociale.
4 Non è rilevante la circostanza che gli accordi di cui alla scrittura privata dovessero essere poi formalizzati con atto notarile, atteso che il raggiungimento dell'accordo e l'incontro della volontà in ordine alla continuazione della società è già di per sé sufficiente per ritenere ricostituita la pluralità dei soci.
A conferma di quanto sopra, e dunque dell'univoca volontà delle parti di dare continuazione alla società, vi è la copiosa documentazione agli atti, ovvero: il “verbale di riunione dei soci” del
10.06.2013, da cui si evince che l'accordo era stato già raggiunto;
il verbale di assemblea del
03.07.2013 in cui, alla presenza di tutte le parti, si discuteva della presentazione del rendiconto societario della gestione 2012 e relativi adempimenti fiscali (tra l'altro, in detto verbale si legge testualmente: “Al termine dell'illustrazione l'amministratore ( ) invita i soci a fare Parte_1 le proprie considerazioni…); la missiva del 05.07.2013 a firma di con cui si Parte_1 autorizza “il rappresentante comune dei soci ” a visionare le scritture CP_1 PA
contabili e la documentazione fiscale della la missiva del 05.07.2013, indirizzata da CP_1 [...]
a quale “rappresentante comune dei soci ”, con Parte_1 Controparte_4 PA
la quale si mettono a disposizione dello stesso gli utili del 2012; il “verbale di riunione dei soci della
” del 18.01.2013. CP_6
Ma v'è di più.
Sempre in ordine alla composizione della compagine sociale, , nel verbale di Parte_1
assunzione di altre sommarie informazioni presso la Guardia di Finanza il giorno 09.12.2013, alla domanda “Può riferire la sua posizione all'interno della società Controparte_6
P.I.: ”, rispondeva: “sono socio amministratore dal 2005. Poi dal
[...] P.IVA_1
2011, quando è morto mio fratello sono diventato socio unico. Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”.
Per tutto quanto esposto, la domanda di parte attrice volta ad accertare la carenza di legittimazione, in capo agli eredi del defunto socio , ad adottare la delibera di esclusione del socio PA
, deve essere respinta. Parte_1
Quanto all'eccezione d'illegittimità, inammissibilità e/o nullità del provvedimento di esclusione, in quanto in contrasto con l'art. 2287, ultimo comma, c.c., secondo cui, “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale”, la parte attrice ha dedotto che, al momento del decesso, intervenuto il 30.7.2011, era socio della in PA CP_1
quanto titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, e era titolare Parte_1
di una partecipazione pari al residuo 50% del capitale.
5 L'attore ha pertanto sostenuto che i soci della al momento dell'esclusione, erano PA soltanto due, ovvero, da un lato, il socio superstite e, dall'altro, la comunione degli Parte_1
eredi del socio defunto , cosicchè, in applicazione dell'art. 2287, comma 3, c.c., PA poiché la società si componeva soltanto di due soci, l'esclusione di uno di essi – nella fattispecie il socio – poteva essere pronunciata esclusivamente dal Tribunale, su domanda Parte_1 dell'altro socio.
Tale prospettazione non può essere condivisa, atteso che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'esplicito riferimento al “numero” dei soci nell'art. 2287 c.c. deve condurre ad un computo meramente numerico dei voti (cd. “voto per teste”), con la conclusione che, nella fattispecie, con la morte del socio ed il subentro degli eredi PA Controparte_3 [...]
e i soci della erano, CP_4 CP_2 Controparte_5 Parte_2 CP_1
al momento della delibera di esclusione, in numero superiore a due.
Inoltre, sia dalla scrittura privata del 30.01.2012 che dai verbali di assemblea successivi e, segnatamente, da quello del 03.07.2013, emerge che i soci venivano indicati singolarmente e non cumulativamente: infatti, nel verbale della predetta assemblea si legge: “Sono presenti i sig.
[...]
, i signori e ed i signori , Parte_1 CP_2 Controparte_4 Parte_2 CP_5
e per delega rappresentati dal signor ”.
[...] CP_3 Controparte_4
Ciò conferma che gli eredi agivano singolarmente essendo, peraltro, le singole quote specificamente indicate nella scrittura del 30.01.2012.
Non vi è dubbio, pertanto, che, sebbene inizialmente la società fosse composta solamente da due soci,
e , a seguito del decesso di quest'ultimo, siano subentrati gli eredi, Parte_1 PA odierni convenuti, con la conseguenza che, al momento dell'adozione della delibera di esclusione del socio, la compagine sociale era composta, oltre che da , anche dagli eredi di Parte_1 [...]
, subentrati uti singoli e non come gruppo unico all'interno della società. CP_1
Quanto alla domanda volta ad “accertare l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento del socio ai doveri a lui imposti dalla legge e dal contratto sociale della e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016”, si osserva che l'art. 2286 c.c. individua tassative cause di esclusione del socio, tra le quali rileva, nella fattispecie, quella relativa a “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”.
Occorre dunque valutare, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione dell'attore, se i singoli addebiti oggetto di contestazione siano tali da far ritenere
6 che l'affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone.
Ebbene, l'inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l'art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell'esecuzione del contratto associativo.
Nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, non sussistevano i presupposti per lo scioglimento della società e la sua liquidazione, attesa la natura della scrittura privata stipulata in data
30.01.2012, con la quale era stata ricostituita la pluralità dei soci, ed in considerazione della successiva condotta delle parti, da considerarsi certamente attuativa dell'accordo formalizzato nella scrittura privata.
Non vi è dubbio, pertanto, che fosse perfettamente a conoscenza della ricostituita Parte_1 pluralità dei soci, avendo egli partecipato all'adozione degli atti con i quali la pluralità dei soci era stata ricostituita ed avendo agito di conseguenza, finanche riconoscendo gli utili ai singoli soci. In tal senso depongono, a definitiva conferma della circostanza, le dichiarazioni rese dall'attore alla
Guardia di Finanza, secondo cui “…Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che , nel porre in liquidazione la società per difetto dei Parte_1 presupposti, si è reso inadempiente anche rispetto agli accordi stipulati con la scrittura privata del
30.01.2012, ove, al punto 5 (atti eccedenti l'ordinaria amministrazione), era previsto che la messa in liquidazione della società dovesse essere deliberata all'unanimità e che lo scioglimento della società non potesse essere disposto prima del 31.12.2016.
L'aver posto in liquidazione la società in mancanza dei presupposti, e l'aver agito in violazione dei patti sociali costituiscono condotte atte ad integrare il grave inadempimento previsto dall'art. 2286
c.c.. Deve aggiungersi in proposito che, nella consulenza di parte convenuta a firma del dott.
le cui risultanze non sono state specificamente contestate da parte attrice, emerge che Per_1
l'aver posto in liquidazione la ha comportato un danno per la società stessa, concretatosi CP_1 nella perdita dell'avviamento commerciale costruito in decenni di attività nel settore del commercio dei materiali per l'edilizia, nel sostenimento di costi connessi alla messa in liquidazione, come documentati agli atti (costi notaio, compenso del liquidatore e periti nominati dal quest'ultimo, costi
7 per lavori di ristrutturazione dei locali al fine di ottenere l'agibilità e consentirne l'uso alla società conduttrice).
A nulla rileva che gli ulteriori addebiti, ovvero la concessione in locazione del locale in cui veniva esercitata l'attività aziendale, la quantificazione del canone, l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature della società, siano stati posti in essere dal liquidatore, così come argomentato da parte attrice, atteso che essi costituiscono la diretta conseguenza del primo addebito, la messa in liquidazione della società in mancanza dei presupposti, la quale integra peraltro, di per sé, il grave inadempimento agli obblighi di legge ed al contratto sociale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 di “valore indeterminabile complessità media”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara valida ed efficace, e conferma, la deliberazione di esclusione del 10 agosto 2016;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si Parte_1 liquidano in €. 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.1.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1928/2016 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Antonio Parte_1 C.F._1
Serra e Paola Serra
PARTE ATTRICE
CONTRO
CF e P.IVA ), in persona PA P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
Nino Vargiu e Domenico Putzolu
PARTE CONVENUTA
E
1 (c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (c.f. ), C.F._3 CP_2 C.F._4 Controparte_5
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati e C.F._5 Parte_2 C.F._6 difesi dall'avv. Nino Vargiu
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ex art. 2287 c.c., conveniva Parte_1 in giudizio la in persona dell'amministratore e legale Controparte_6
rappresentante p.t., , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
e , chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via cautelare: Controparte_5 Parte_2
1) disporre con decreto inaudita altera parte o, in via subordinata, previa convocazione delle parti, la sospensione della delibera impugnata in forza del presente atto, con la quale il sig.
[...]
è stato escluso dalla società In via subordinata Parte_1 Controparte_6
e preliminare 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad adottare la deliberazione di esclusione del socio in capo agli eredi del defunto socio per le Parte_1 PA ragioni di cui in motivazione e per l'effetto annullare /o dichiarare priva di efficacia la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016, comunicata a mezzo r.a.r. in data 12 agosto 2016; sempre in via preliminare 3) dichiarare illegittimo e/o inammissibile e/o nullo il provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 2287 c.c. ult. co, per i motivi di cui in narrativa e l'effetto dichiarare nulla
e/o inefficace la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016, comunicata a mezzo r.a.r. in data 12 agosto 2016; in via subordinata e nel merito 4) accertare l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento del socio ai doveri a lui imposti dalla legge e dal contratto sociale Parte_1 della e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace la deliberazione di esclusione in CP_1 data 10 agosto 2016; 5) sempre con vittoria di spese, diritti e onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che i sigg. , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Pt_2
, quali eredi del socio defunto erano carenti della legittimazione a
[...] PA deliberare l'esclusione del socio;
Parte_1
2 che il riconoscimento di tale qualità non risultava accertato giudizialmente ed, anzi, la stessa era oggetto di altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1905/2015);
- che il provvedimento di esclusione era stato assunto in aperto contrasto con l'art. 2287 ultimo comma c.c. a norma del quale “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale”;
- che nessun inadempimento era stato posto in essere con la messa in liquidazione della CP_1
atteso che non era stata ricostituita la compagine sociale, e dunque si era verificata una causa di scioglimento della società;
- che la delibera di esclusione era illegittima, atteso che l'esclusione del socio può essere deliberata soltanto in presenza di gravi inadempienze, vale a dire di comportamenti in assoluto contrasto con l'interesse della società;
- che la messa in liquidazione della società, pertanto, era stata compiuta nell'esercizio delle funzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'unico socio amministratore di una società personale (artt.
2272 e 2274 c.c.) nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della società;
- che, nel caso di specie, l'accertamento del presupposto della grave inadempienza imputata al socio, ovvero l'omesso accertamento dell'intervenuta ricostituzione della compagine sociale, non era provata, atteso che l'accertamento della relativa circostanza era oggetto di altro giudizio attualmente pendente dinanzi a codesto Tribunale (R.G. 1905/2015);
- che tutta l'attività descritta nell'atto di esclusione era stata posta in essere dal liquidatore nel legittimo esercizio delle sue funzioni e competenze, rispetto al quale il sig. era Parte_1
rimasto del tutto estraneo;
- che, in ogni caso, si trattava di atti e scelte gestorie che non potevano essere sindacate da parte del
Tribunale, cui compete solo un controllo di mera legittimità;
- che, pertanto, il socio non poteva essere chiamato a rispondere dei danni in ipotesi Parte_1
derivati alla società, in quanto essi sarebbero stati conseguenza di scelte operative del liquidatore e non del socio;
Si costituivano in giudizio la Controparte_6 Controparte_3
, e , chiedendo accogliersi le Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Parte_2 seguenti conclusioni: “1) In via principale rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e diritto e confermare il provvedimento di esclusione dell'attore dalla Società Controparte_6
ritenendo sussistenti e provati tutti i fatti nell'atto di esclusione dedotti. 2) In via riconvenzionale e
3 subordinata secondo quanto specificato in narrativa: a) Dichiarare che i convenuti persone fisiche sono in forza della scrittura privata del 30 gennaio 2012 soci della Società b) Controparte_6
Dichiarare e disporre l'esclusione dalla Società per grave Controparte_7 inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2286 c.c. essendo l'inadempimento costituito dalle condotte e dai fatti di cui alla delibera di esclusione comunicata il 12.08.2016 e per cui è giudizio come richiamati e specificati con il presente atto. 3) Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
In data 12.01.2017, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione della delibera di esclusione proposta da . Parte_1
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di parte attrice relativa alla carenza di legittimazione degli eredi del defunto socio a deliberare l'esclusione dalla società di parte attrice. PA
Sul punto, ha asserito che, al momento dell'assunzione della delibera di esclusione Parte_1
dalla società, gli eredi del socio defunto non rivestivano la qualità di soci, atteso che tale qualità era espressamente contestata e non risultava, in alcun modo, accertata giudizialmente, né i provvedimenti cautelari agli atti potevano costituire titolo per l'accertamento della qualità di socio in capo agli eredi del defunto . PA
Deduceva, ancora, parte attrice che la scrittura privata del 30.01.2012, invocata dai convenuti quale titolo comprovante la qualità di soci, non rappresentava altro che una serie di accordi preliminari tra le parti in causa, ai quali i convenuti non avevano mai dato seguito.
Tale argomentazione non è condivisa da questo Giudice.
Invero, nel caso di specie, nella scrittura privata datata 30.01.2012, che non è stata disconosciuta da parte attrice: 1) si dà atto della richiesta della convocazione dell'assemblea societaria “al fine di ricostituire la nuova compagine societaria” e dell'intenzione di definire i rapporti societari e gestori della società; 2) si riconosce agli eredi la qualità di soci subentrati nella quota del PA de cuius; 3) si nomina un rappresentante comune;
4) viene nominato l'amministratore della società;
5) vengono disciplinati gli anticipi sugli utili della società.
Dalla lettura dell'atto suddetto può, pertanto, evincersi che le parti abbiano chiaramente manifestato la reciproca volontà di ricostituire la società e di proseguire nell'esercizio dell'attività sociale.
4 Non è rilevante la circostanza che gli accordi di cui alla scrittura privata dovessero essere poi formalizzati con atto notarile, atteso che il raggiungimento dell'accordo e l'incontro della volontà in ordine alla continuazione della società è già di per sé sufficiente per ritenere ricostituita la pluralità dei soci.
A conferma di quanto sopra, e dunque dell'univoca volontà delle parti di dare continuazione alla società, vi è la copiosa documentazione agli atti, ovvero: il “verbale di riunione dei soci” del
10.06.2013, da cui si evince che l'accordo era stato già raggiunto;
il verbale di assemblea del
03.07.2013 in cui, alla presenza di tutte le parti, si discuteva della presentazione del rendiconto societario della gestione 2012 e relativi adempimenti fiscali (tra l'altro, in detto verbale si legge testualmente: “Al termine dell'illustrazione l'amministratore ( ) invita i soci a fare Parte_1 le proprie considerazioni…); la missiva del 05.07.2013 a firma di con cui si Parte_1 autorizza “il rappresentante comune dei soci ” a visionare le scritture CP_1 PA
contabili e la documentazione fiscale della la missiva del 05.07.2013, indirizzata da CP_1 [...]
a quale “rappresentante comune dei soci ”, con Parte_1 Controparte_4 PA
la quale si mettono a disposizione dello stesso gli utili del 2012; il “verbale di riunione dei soci della
” del 18.01.2013. CP_6
Ma v'è di più.
Sempre in ordine alla composizione della compagine sociale, , nel verbale di Parte_1
assunzione di altre sommarie informazioni presso la Guardia di Finanza il giorno 09.12.2013, alla domanda “Può riferire la sua posizione all'interno della società Controparte_6
P.I.: ”, rispondeva: “sono socio amministratore dal 2005. Poi dal
[...] P.IVA_1
2011, quando è morto mio fratello sono diventato socio unico. Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”.
Per tutto quanto esposto, la domanda di parte attrice volta ad accertare la carenza di legittimazione, in capo agli eredi del defunto socio , ad adottare la delibera di esclusione del socio PA
, deve essere respinta. Parte_1
Quanto all'eccezione d'illegittimità, inammissibilità e/o nullità del provvedimento di esclusione, in quanto in contrasto con l'art. 2287, ultimo comma, c.c., secondo cui, “se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale”, la parte attrice ha dedotto che, al momento del decesso, intervenuto il 30.7.2011, era socio della in PA CP_1
quanto titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, e era titolare Parte_1
di una partecipazione pari al residuo 50% del capitale.
5 L'attore ha pertanto sostenuto che i soci della al momento dell'esclusione, erano PA soltanto due, ovvero, da un lato, il socio superstite e, dall'altro, la comunione degli Parte_1
eredi del socio defunto , cosicchè, in applicazione dell'art. 2287, comma 3, c.c., PA poiché la società si componeva soltanto di due soci, l'esclusione di uno di essi – nella fattispecie il socio – poteva essere pronunciata esclusivamente dal Tribunale, su domanda Parte_1 dell'altro socio.
Tale prospettazione non può essere condivisa, atteso che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'esplicito riferimento al “numero” dei soci nell'art. 2287 c.c. deve condurre ad un computo meramente numerico dei voti (cd. “voto per teste”), con la conclusione che, nella fattispecie, con la morte del socio ed il subentro degli eredi PA Controparte_3 [...]
e i soci della erano, CP_4 CP_2 Controparte_5 Parte_2 CP_1
al momento della delibera di esclusione, in numero superiore a due.
Inoltre, sia dalla scrittura privata del 30.01.2012 che dai verbali di assemblea successivi e, segnatamente, da quello del 03.07.2013, emerge che i soci venivano indicati singolarmente e non cumulativamente: infatti, nel verbale della predetta assemblea si legge: “Sono presenti i sig.
[...]
, i signori e ed i signori , Parte_1 CP_2 Controparte_4 Parte_2 CP_5
e per delega rappresentati dal signor ”.
[...] CP_3 Controparte_4
Ciò conferma che gli eredi agivano singolarmente essendo, peraltro, le singole quote specificamente indicate nella scrittura del 30.01.2012.
Non vi è dubbio, pertanto, che, sebbene inizialmente la società fosse composta solamente da due soci,
e , a seguito del decesso di quest'ultimo, siano subentrati gli eredi, Parte_1 PA odierni convenuti, con la conseguenza che, al momento dell'adozione della delibera di esclusione del socio, la compagine sociale era composta, oltre che da , anche dagli eredi di Parte_1 [...]
, subentrati uti singoli e non come gruppo unico all'interno della società. CP_1
Quanto alla domanda volta ad “accertare l'insussistenza di qualsiasi grave inadempimento del socio ai doveri a lui imposti dalla legge e dal contratto sociale della e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace la deliberazione di esclusione in data 10 agosto 2016”, si osserva che l'art. 2286 c.c. individua tassative cause di esclusione del socio, tra le quali rileva, nella fattispecie, quella relativa a “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”.
Occorre dunque valutare, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione dell'attore, se i singoli addebiti oggetto di contestazione siano tali da far ritenere
6 che l'affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone.
Ebbene, l'inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l'art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell'esecuzione del contratto associativo.
Nella fattispecie, per le ragioni in precedenza esposte, non sussistevano i presupposti per lo scioglimento della società e la sua liquidazione, attesa la natura della scrittura privata stipulata in data
30.01.2012, con la quale era stata ricostituita la pluralità dei soci, ed in considerazione della successiva condotta delle parti, da considerarsi certamente attuativa dell'accordo formalizzato nella scrittura privata.
Non vi è dubbio, pertanto, che fosse perfettamente a conoscenza della ricostituita Parte_1 pluralità dei soci, avendo egli partecipato all'adozione degli atti con i quali la pluralità dei soci era stata ricostituita ed avendo agito di conseguenza, finanche riconoscendo gli utili ai singoli soci. In tal senso depongono, a definitiva conferma della circostanza, le dichiarazioni rese dall'attore alla
Guardia di Finanza, secondo cui “…Alla morte di mio fratello, sono subentrati i figli e la moglie come soci non amministratori in forza di una scrittura privata”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che , nel porre in liquidazione la società per difetto dei Parte_1 presupposti, si è reso inadempiente anche rispetto agli accordi stipulati con la scrittura privata del
30.01.2012, ove, al punto 5 (atti eccedenti l'ordinaria amministrazione), era previsto che la messa in liquidazione della società dovesse essere deliberata all'unanimità e che lo scioglimento della società non potesse essere disposto prima del 31.12.2016.
L'aver posto in liquidazione la società in mancanza dei presupposti, e l'aver agito in violazione dei patti sociali costituiscono condotte atte ad integrare il grave inadempimento previsto dall'art. 2286
c.c.. Deve aggiungersi in proposito che, nella consulenza di parte convenuta a firma del dott.
le cui risultanze non sono state specificamente contestate da parte attrice, emerge che Per_1
l'aver posto in liquidazione la ha comportato un danno per la società stessa, concretatosi CP_1 nella perdita dell'avviamento commerciale costruito in decenni di attività nel settore del commercio dei materiali per l'edilizia, nel sostenimento di costi connessi alla messa in liquidazione, come documentati agli atti (costi notaio, compenso del liquidatore e periti nominati dal quest'ultimo, costi
7 per lavori di ristrutturazione dei locali al fine di ottenere l'agibilità e consentirne l'uso alla società conduttrice).
A nulla rileva che gli ulteriori addebiti, ovvero la concessione in locazione del locale in cui veniva esercitata l'attività aziendale, la quantificazione del canone, l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature della società, siano stati posti in essere dal liquidatore, così come argomentato da parte attrice, atteso che essi costituiscono la diretta conseguenza del primo addebito, la messa in liquidazione della società in mancanza dei presupposti, la quale integra peraltro, di per sé, il grave inadempimento agli obblighi di legge ed al contratto sociale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 di “valore indeterminabile complessità media”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara valida ed efficace, e conferma, la deliberazione di esclusione del 10 agosto 2016;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si Parte_1 liquidano in €. 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.1.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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