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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3144/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3144 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 07.04.2025, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Castallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, unitamente alla quale elettivamente domicilia preso lo studio professionale dell'avv. Raimondo Giudice, sito in Nola alla via dei Mille, n. 48;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona dl Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla via A. Depetris n. 102;
– CP_2
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Caccavale, giusta procura a margine CP_3 dell'atto di costituzione in appello, unitamente al quale elettivamente domicilia in Casamarciano, alla via R. Mercogliano n. 61;
CP_4
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2 P.IVA_3
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5150/2017.
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025
Svolgimento del processo.
1. La società (già , in prosieguo per Parte_1 Controparte_5
brevità , con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la CP_6
sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5550/2017 con la quale era stata accolta la domanda proposta da avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 992,93, oltre interessi dalla CP_3
domanda stragiudiziale sino al soddisfo, da questa indebitamente versata a causa dell'applicazione alla propria utenza domestica della più onerosa “tariffa non residenziale” in luogo di quella
“residenziale”, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice vittoriosa e compensazione integrale delle spese intervenute tra e CP_6 Controparte_1
(di seguito, per brevità, .
[...] CP_7
Premesso che la vicenda trae origine dall'incasso di un assegno di traenza, n. 6073245814, non trasferibile avvenuto in data 30.04.2015 presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (cod.
ABI 3127, attuale - emesso e spedito a mezzo posta ordinaria dalla su ordine Parte_2 CP_7
di - da parte di persona diversa dall'intestataria (alla quale, invece, non CP_6 CP_3
è mai pervenuto), l'appellante ha fondato il gravame dolendosi sia dell'omesso esame delle risultanze documentali prodotte innanzi al giudice di prime cure, sia dell'erronea interpretazione della
Convenzione per il servizio “Emissioni Assegni di Traenza” per rimborsi ai clienti della società del gruppo stipulata con affermando l'inopponibilità nei propri confronti dell'accordo CP_5 CP_7
inter-bancario di check-truncation.
Ha chiesto, così, la riforma della sentenza impugnata con condanna della sola quale banca CP_7 trattaria, al pagamento diretto delle somme in favore dell' e contestuale restituzione, da parte CP_3 dell'attrice vittoriosa, di tutti gli importi complessivamente corrisposti in esecuzione dell'appellata sentenza. Ha domandato, altresì, di disporre a carico dell'Avv. Lucio Caccavale la restituzione, in favore della appellante degli importi complessivamente corrisposti a titolo di spese e CP_6
competenze di lite, oltre accessori di legge, in esecuzione della gravata pronuncia, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
1.1.Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi spiegati dall'appellante e CP_7 domandando l'integrale conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di lite della presente fase.
1.2. Si è costituita anche la quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto CP_3
di appello per genericità dei motivi;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza appellata, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
1.3. Integrato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti di la stessa non Parte_2
ha preso parte al processo.
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del procedimento per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 11.11.2021 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo – all'udienza del 24.10.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa è stata rinviata nuovamente all'udienza del 14.01.2025 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio a Parte_2
dispetto della ritualità della notifica nei suoi confronti dell'atto di appello e del provvedimento con il quale è stato disposta l'integrazione del contraddittorio in quanto litisconsorte processuale necessario.
2. Va poi rilevato che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha condannato l'odierna appellante alla restituzione delle somme indebitamente versate dall' quale controparte del contratto di somministrazione stipulato con con CP_3 CP_6 esclusione di responsabilità della , quale banca trattaria dell'assegno Controparte_1
originariamente intestato all'attrice e successivamente manomesso, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Sempre in via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
4.1 Come ha puntualizzato la Suprema di Cassazione con la sentenza a S.U. 26/06/2007 n.14712, il cosiddetto assegno di traenza è quello che una banca autorizza taluno a sottoscrivere sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario/ND del titolo, che lo sottoscriverà, appunto, "per traenza". La circolazione ed il pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità, è regolata dalla disciplina in materia di assegno bancario non trasferibile di cui all'art. 43 L.A., il cui comma 1 stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al ND (o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente); il ND non può, perciò, girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate.
Il comma 2 prosegue espressamente prevedendo che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal ND o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento", ove l'espressione "colui che paga", è da intendersi riferita sia alla banca trattaria che alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione: infatti, in questo caso la banca negoziatrice è tenuta – essendo la sola in condizioni concretamente di farlo – a identificare e controllare, vuoi l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, vuoi la regolarità formale del titolo;
mentre la banca emittente/trattaria può effettuare un controllo del titolo girato per l'incasso (numero dell'assegno, corrispondenza della somma indicata e del nome del ND effettivo con quello del beneficiario a favore del quale l'assegno è stato emesso).
Atteso, infatti, che in caso di pagamento di un c.d. assegno di traenza ad un soggetto non legittimato occorre tenere in considerazione le caratteristiche della fattispecie concreta e gli oneri di diligenza che si assumono violati, nel caso di incasso fraudolento presso un istituto diverso da quello della banca emittente-trattaria, proprio in ragione degli oneri di diligenza – come sopra specificati – esigibili dalla banca emittente un assegno di traenza, sia nel caso in cui si assuma che il ND non fosse il beneficiario, ed abbia, quindi, apposto falsamente la firma di questi, sia nel caso si assuma che l'assegno presenti segni di "irregolarità formale", quali, come nel caso di specie, la manomissione materiale, trattasi di aspetti che formano oggetto dei compiti di verifica che competono solo alla negoziatrice, essendo, logicamente, esigibili solo dalla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
15.07.2024, n. 19392)
5. Donde, sulla scorta di quanto innanzi esposto, il Tribunale ritiene che la banca Controparte_1 non possa ritenersi responsabile del fraudolento incasso dell'assegno che la stessa ha
[...] emesso ma non anche negoziato e, per l'effetto, rigetta l'appello proposto.
6. Resta assorbito dalla presente decisione sia l'argomento del primo motivo d'appello, attinente all'omesso esame della documentazione prodotta dall'appellante nel primo grado di giudizio;
sia il secondo motivo di gravame, fondato sull' interpretazione delle pattuizioni contenute nella specifica convenzione per il servizio di "Emissione assegni di traenza" per rimborsi ai clienti della società del gruppo e la dedotta inopponibilità della procedura di check-truncation (che, peraltro, come CP_5
affermato più volte dalla Corte di Cassazione, "rileva esclusivamente nei rapporti tra le banche" e, non comportando "una modificazione dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente" (cfr. Cass. I Sez. civ. Ord.n.32706/2022, Cass. I sez. civ Ord. n.9204/2020), non rileva rispetto ai terzi, e, in tal caso, a danno del soggetto traente).
7. Né può essere emessa una pronuncia nei confronti della banca negoziatrice, chiamata in causa in primo grado dalla banca trattaria e rimasta contumace in entrambe le fasi del giudizio.
E' noto che la chiamata in casa del terzo volta ad ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore comporti l'estensione automatica della domanda principale nei suoi confronti (vedi
Cass. 31066/2019, che ha affermato «il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso>>).
Tuttavia, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata (a pag. 7, cpv. 3) che imputa ad a mancata prova della responsabilità della banca negoziatrice attraverso la dimostrazione che CP_5 la stessa avesse posto il titolo all'incasso anche se contraffatto e/o senza verificare la identità del portatore, alcuna censura è stata mossa nell'atto di appello (tanto che nelle conclusioni è stata ribadita unicamente la richiesta di condanna della sola ) con conseguente Controparte_1
formazione del giudicato sul punto.
8. La integrale soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna dello stesso alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellati costituiti,
[...]
e ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei Controparte_1 CP_3
parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
8.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute ad devono essere distratte in favore CP_3 dell'avv. Lucio Caccavale, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
8.2. Nulla per le spese nel rapporto con stante la contumacia di questi. Parte_2
8.3. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
8.4. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Parte_2
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a rifondere in favore del difensore antistatario di avv. Lucio Caccavale, le spese CP_3
del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, (di cui euro 213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per quella istruttoria e decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, (di cui euro
213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per quella istruttoria e decisionale),00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3144 dell'anno 2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 07.04.2025, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Castallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, unitamente alla quale elettivamente domicilia preso lo studio professionale dell'avv. Raimondo Giudice, sito in Nola alla via dei Mille, n. 48;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona dl Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla via A. Depetris n. 102;
– CP_2
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Caccavale, giusta procura a margine CP_3 dell'atto di costituzione in appello, unitamente al quale elettivamente domicilia in Casamarciano, alla via R. Mercogliano n. 61;
CP_4
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2 P.IVA_3
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5150/2017.
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025
Svolgimento del processo.
1. La società (già , in prosieguo per Parte_1 Controparte_5
brevità , con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la CP_6
sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5550/2017 con la quale era stata accolta la domanda proposta da avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 992,93, oltre interessi dalla CP_3
domanda stragiudiziale sino al soddisfo, da questa indebitamente versata a causa dell'applicazione alla propria utenza domestica della più onerosa “tariffa non residenziale” in luogo di quella
“residenziale”, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice vittoriosa e compensazione integrale delle spese intervenute tra e CP_6 Controparte_1
(di seguito, per brevità, .
[...] CP_7
Premesso che la vicenda trae origine dall'incasso di un assegno di traenza, n. 6073245814, non trasferibile avvenuto in data 30.04.2015 presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (cod.
ABI 3127, attuale - emesso e spedito a mezzo posta ordinaria dalla su ordine Parte_2 CP_7
di - da parte di persona diversa dall'intestataria (alla quale, invece, non CP_6 CP_3
è mai pervenuto), l'appellante ha fondato il gravame dolendosi sia dell'omesso esame delle risultanze documentali prodotte innanzi al giudice di prime cure, sia dell'erronea interpretazione della
Convenzione per il servizio “Emissioni Assegni di Traenza” per rimborsi ai clienti della società del gruppo stipulata con affermando l'inopponibilità nei propri confronti dell'accordo CP_5 CP_7
inter-bancario di check-truncation.
Ha chiesto, così, la riforma della sentenza impugnata con condanna della sola quale banca CP_7 trattaria, al pagamento diretto delle somme in favore dell' e contestuale restituzione, da parte CP_3 dell'attrice vittoriosa, di tutti gli importi complessivamente corrisposti in esecuzione dell'appellata sentenza. Ha domandato, altresì, di disporre a carico dell'Avv. Lucio Caccavale la restituzione, in favore della appellante degli importi complessivamente corrisposti a titolo di spese e CP_6
competenze di lite, oltre accessori di legge, in esecuzione della gravata pronuncia, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
1.1.Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi spiegati dall'appellante e CP_7 domandando l'integrale conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di lite della presente fase.
1.2. Si è costituita anche la quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto CP_3
di appello per genericità dei motivi;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza appellata, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
1.3. Integrato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti di la stessa non Parte_2
ha preso parte al processo.
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del procedimento per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 11.11.2021 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo – all'udienza del 24.10.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa è stata rinviata nuovamente all'udienza del 14.01.2025 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio a Parte_2
dispetto della ritualità della notifica nei suoi confronti dell'atto di appello e del provvedimento con il quale è stato disposta l'integrazione del contraddittorio in quanto litisconsorte processuale necessario.
2. Va poi rilevato che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha condannato l'odierna appellante alla restituzione delle somme indebitamente versate dall' quale controparte del contratto di somministrazione stipulato con con CP_3 CP_6 esclusione di responsabilità della , quale banca trattaria dell'assegno Controparte_1
originariamente intestato all'attrice e successivamente manomesso, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Sempre in via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
4.1 Come ha puntualizzato la Suprema di Cassazione con la sentenza a S.U. 26/06/2007 n.14712, il cosiddetto assegno di traenza è quello che una banca autorizza taluno a sottoscrivere sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario/ND del titolo, che lo sottoscriverà, appunto, "per traenza". La circolazione ed il pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità, è regolata dalla disciplina in materia di assegno bancario non trasferibile di cui all'art. 43 L.A., il cui comma 1 stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al ND (o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente); il ND non può, perciò, girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate.
Il comma 2 prosegue espressamente prevedendo che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal ND o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento", ove l'espressione "colui che paga", è da intendersi riferita sia alla banca trattaria che alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione: infatti, in questo caso la banca negoziatrice è tenuta – essendo la sola in condizioni concretamente di farlo – a identificare e controllare, vuoi l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, vuoi la regolarità formale del titolo;
mentre la banca emittente/trattaria può effettuare un controllo del titolo girato per l'incasso (numero dell'assegno, corrispondenza della somma indicata e del nome del ND effettivo con quello del beneficiario a favore del quale l'assegno è stato emesso).
Atteso, infatti, che in caso di pagamento di un c.d. assegno di traenza ad un soggetto non legittimato occorre tenere in considerazione le caratteristiche della fattispecie concreta e gli oneri di diligenza che si assumono violati, nel caso di incasso fraudolento presso un istituto diverso da quello della banca emittente-trattaria, proprio in ragione degli oneri di diligenza – come sopra specificati – esigibili dalla banca emittente un assegno di traenza, sia nel caso in cui si assuma che il ND non fosse il beneficiario, ed abbia, quindi, apposto falsamente la firma di questi, sia nel caso si assuma che l'assegno presenti segni di "irregolarità formale", quali, come nel caso di specie, la manomissione materiale, trattasi di aspetti che formano oggetto dei compiti di verifica che competono solo alla negoziatrice, essendo, logicamente, esigibili solo dalla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
15.07.2024, n. 19392)
5. Donde, sulla scorta di quanto innanzi esposto, il Tribunale ritiene che la banca Controparte_1 non possa ritenersi responsabile del fraudolento incasso dell'assegno che la stessa ha
[...] emesso ma non anche negoziato e, per l'effetto, rigetta l'appello proposto.
6. Resta assorbito dalla presente decisione sia l'argomento del primo motivo d'appello, attinente all'omesso esame della documentazione prodotta dall'appellante nel primo grado di giudizio;
sia il secondo motivo di gravame, fondato sull' interpretazione delle pattuizioni contenute nella specifica convenzione per il servizio di "Emissione assegni di traenza" per rimborsi ai clienti della società del gruppo e la dedotta inopponibilità della procedura di check-truncation (che, peraltro, come CP_5
affermato più volte dalla Corte di Cassazione, "rileva esclusivamente nei rapporti tra le banche" e, non comportando "una modificazione dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente" (cfr. Cass. I Sez. civ. Ord.n.32706/2022, Cass. I sez. civ Ord. n.9204/2020), non rileva rispetto ai terzi, e, in tal caso, a danno del soggetto traente).
7. Né può essere emessa una pronuncia nei confronti della banca negoziatrice, chiamata in causa in primo grado dalla banca trattaria e rimasta contumace in entrambe le fasi del giudizio.
E' noto che la chiamata in casa del terzo volta ad ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore comporti l'estensione automatica della domanda principale nei suoi confronti (vedi
Cass. 31066/2019, che ha affermato «il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso>>).
Tuttavia, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata (a pag. 7, cpv. 3) che imputa ad a mancata prova della responsabilità della banca negoziatrice attraverso la dimostrazione che CP_5 la stessa avesse posto il titolo all'incasso anche se contraffatto e/o senza verificare la identità del portatore, alcuna censura è stata mossa nell'atto di appello (tanto che nelle conclusioni è stata ribadita unicamente la richiesta di condanna della sola ) con conseguente Controparte_1
formazione del giudicato sul punto.
8. La integrale soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna dello stesso alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellati costituiti,
[...]
e ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei Controparte_1 CP_3
parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
8.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute ad devono essere distratte in favore CP_3 dell'avv. Lucio Caccavale, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
8.2. Nulla per le spese nel rapporto con stante la contumacia di questi. Parte_2
8.3. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
8.4. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Parte_2
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a rifondere in favore del difensore antistatario di avv. Lucio Caccavale, le spese CP_3
del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, (di cui euro 213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per quella istruttoria e decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, (di cui euro
213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per quella istruttoria e decisionale),00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Nola, il 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo