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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5970/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.02.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 25.06.2025, da
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zauli presso il cui studio in Milano, via Cesare Battisti n. 8
è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Carsaniga e Paoloalberto Polizzi, presso il cui studio in Milano
Via Gustavo Modena, 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (con rito concordatario) dai coniugi e a Milano il 17 dicembre 1994 (doc. 1); Parte_1 CP_1 b) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_1
, maggiorenne non economicamente indipendente e convivente con la madre ,
[...] CP_1 mediante il versamento dell'importo di €/mese 800,00 da corrispondersi come segue: • quanto a €. / mese 400,00 a favore di quale contributo per le spese che la stessa madre affronta tenuto CP_1 conto che tutt'ora vive con la madre;
• quanto a €. /mese 400,00 direttamente a favore del Per_1 figlio su conto corrente allo stesso intestato, oltre rivalutazione istat come per legge, Persona_1 a decorrere dall'anno successivo dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio. c) relativamente alle spese extra assegno il ricorrente chiede l'applicazione delle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 con ripartizione delle stesse secondo la percentuale del 50 % a carico di ciascun genitore;
d) assegnare la casa familiare a in quanto genitore con cui convive il figlio secondo quanto CP_1 precisato ai paragrafi 3 e 4 del ricorso introduttivo e in base alle norme e ai principi in tema di assegnazione;
e) condannare a restituire il box assegnato nel procedimento di separazione per i motivi di CP_1 cui alle difese svolte al paragrafo 4 del ricorso introduttivo;
f) respingere qualsiasi eventuale domanda di contributo per il mantenimento di a carico del CP_1 sig. , non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto per i motivi di cui ai Parte_1 paragrafi 5 e 6 (tutti i sotto paragrafi compresi) del ricorso introduttivo e alle ulteriori difese svolte nel corso del giudizio;
g) respingere ogni diversa domanda svolta da in contrasto con le conclusioni formulate da CP_2 ; Parte_1 h) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio di cui al documento 1 prodotto;
i) con vittoria di spese e onorari di causa;
j) in via istruttoria, il ricorrente reitera le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. che si trascrivono di seguito con il carattere in corsivo:
1) Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che l'ill.mo Tribunale adito ordini alla resistente ex art. 210 c.p.c. di produrre i
CP_1 seguenti documenti peraltro già richiesti (in parte) dal Tribunale di Milano nel procedimento di separazione e dalla stessa non prodotti: • Modello dichiarazione Unico 2021; • Certificazioni uniche complete (ad eccezione certificazione unica 2021 già in atti) relative anni 2023-2022-2020 (la resistente ha prodotto solo alcune certificazioni parziali ed incomplete che non consentono l'esame di dati rilevanti ai fini del decidere); • Estratti conti corrente cointestati a anni 2021 e 2022
CP_1 completi. Agli atti c'è solo ultimo trimestre. In quegli anni sono scadute alcune polizze intestate alla resistente . • Estratti conti corrente intestati o cointestati a anni 2015-2016
CP_1 CP_1 (periodo in cui è stata versata alla resistente la liquidazione della . • Dichiarazione Controparte_3 Isee presentate per il pagamento delle tasse universitarie. • Buste paga anno 2024 (da
CP_1 gennaio ad oggi).
2) Prova contraria reitera le contestazioni e le opposizioni si oppone all'ammissione Parte_1 dei capitoli dedotti dalla resistente per i motivi dedotti in atti. In via subordinata chiede essere ammesso a prova contraria.
pagina 2 di 12 Si indica come testimoni a prova contraria su tutti i capitoli formulati dalla resistente: - Tes_1
, residente a [...]; - , via Rosellini Milano - via
[...] Testimone_2 Persona_2 Rosellini, Milano - viale Argonne 30” Controparte_4
Per : CP_1
“➢ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor , in Milano il 17 dicembre 1994 con conseguente annotazione presso Parte_1 l'Ufficio di Stato civile competente
➢ Si chiede la conferma dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione 539/2022 del Tribunale di Milano
➢ L'assegnazione della casa familiare a favore di , sita in Milano via Melchiorre Gioia CP_1
110, costituita da due unità immobiliari, con il box doppio pertinenziale, a , affinchè vi CP_1 viva con il figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, , nato il Persona_1 1.9.2002 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
➢ Confermare a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio , nato il [...], maggiorenne, non economicamente indipendente e Persona_1 convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 930.-, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione febbraio 2024, ovvero quella somma maggiore che si riterrà di giustizia, oltre al pagamento nella misura del 100%, in subordine del 70% delle spese extra assegno, ivi comprese le spese universitarie della Università Cattolica di Milano scelta e frequentata dal figlio;
In ogni caso, porre a carico dei genitori, nella diversa quota richiesta le spese straordinarie del figlio, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e successive modifiche ,
➢ Confermare a carico di , l'obbligo di contribuire a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento di separazione, a favore della moglie, mediante il versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 470, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio 2024 ;
➢ Porre a carico di , l'obbligo di contribuire a titolo di assegno di divorzio, Parte_1 a favore della moglie, mediante il versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 2.000.- somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio 2024 o quella somma maggiore o inferiore che si riterrà di giustizia
➢ Con condanna alle spese e onorari del giudizio
➢ In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 183 nr. 2 cpc, qui integralmente richiamata, ed altresi ammettersi prova contraria in caso di ammissione delle prove di controparte nonché ammettersi gli ordini di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla memoria ex art. 183 cpc nr 3.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Milano il 17 dicembre 1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, all'Anno
1995 R01 N0006 P2 S.A.
Dall'unione è nato il figlio - maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1 pagina 3 di 12 Le parti si sono separate con sentenza non definitiva n. 6671/2020 pubblicata il 26 ottobre 2020 del Tribunale di Milano. La sentenza definitiva n. 539/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, ha assegnato la casa familiare a , ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della Persona_1 somma mensile € 800,00, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno, e ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie della somma mensile € 400,00. Pt_1
Con ricorso depositato il 10.02.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e di determinare il contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente e convivente con la madre , della somma di € 800,00 – per € CP_1
400,00 da versare direttamente a favore del figlio Per_1
In data 22.09.2023 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva l'assegnazione della casa familiare, la conferma del contributo al mantenimento del figlio in favore della madre nell'importo mensile di € 930,00 – come rivalutata all'attualità - oltre al 100%, o in subordine del 70% delle spese extra-assegno, e domandava un assegno divorzile per sé di € 2.000,00, mensili.
Con ordinanza del 27 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta all'esito delle udienze tenutesi innanzi al GOT delegato in cui le parti non sono riuscite ad addivenire a un accordo, il
Presidente, provvedendo in sostituzione del Giudice assegnatario, confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.05.2024, il G.I. assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 15.11.2024, il G.I., lette le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate dalle parti, ammetteva tutte le produzioni documentali delle parti, rigettava le domande istruttorie di prova orale di parte resistente e la richiesta di CTU patrimoniale-contabile e di indagini della Guardia di Finanza formulate da parte resistente rispetto alla gestione della società del sig. Pt_1
e ordinava alle parti di esibire in giudizio la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
pagina 4 di 12 Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 15.11.2024 del Giudice istruttore.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti e richiesta ad integrazione da questo Tribunale, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 17 dicembre
1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1995 R01 N0006 P2 S.A, e si sono separate con sentenza non definitiva n. 6671/2020 pubblicata il 26 ottobre 2020 del Tribunale di
Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che debba esser disattesa la domanda di parte resistente diretta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, di cui non ricorrono i presupposti né con riferimento alla funzione assistenziale, nè rispetto alla componente perequativo – compensativa di detto assegno, di cui pure la resistente non ha assolto relativo onere della prova, come di seguito indicato.
Le parti hanno documentato in atti la rispettiva condizioni economico – patrimoniale, dalle quali emerge un'evidente disparità reddituale che tuttavia non è da sola sufficiente come noto, per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto alla situazione economico - patrimoniale del ricorrente, si rileva il svolge l'attività Pt_1 lavorativa autonoma di perito assicurativo ed è titolare del 67% delle quote della S.G.S., partecipata anche dalla moglie per le rimanenti quote (doc. 40 ricorrente).
pagina 5 di 12 Come risulta dalla documentazione fiscale agli atti, il ricorrente ha dichiarato redditi sostanzialmente in crescita, sia pur se stabilizzatisi nell'arco dell'ultimo biennio - cfr. PF 2022 relativo all'anno 2021: reddito annuo lordo € 49.723,00, corrispondente a un netto di €. 24.474,00; PF 2023 relativo al 2022, da cui risulta un reddito annuo lordo € 41.485,00, pari a un netto di € 19.573,00; PF 2024 relativo al
2023, da cui risulta un reddito annuo lordo € 44.955,00; netto € 22.633,00).
Vive con la madre nell'appartamento di Milano, in via Argonne, che detiene in comproprietà con quest'ultima; ha ereditato nell'aprile 2012 in seguito della morte del padre, una somma pari a € 205.333
- Importo sostanzialmente corrispondente ai risparmi detenuti presso Banca Mediolanum, in parte investiti (doc. 123). È titolare altresì dell'abitazione familiare assegnata alla moglie, oltre a un ulteriore immobile in San Colombano al Lambro allo stato non messo a reddito, oltre alla quota di 1/6 sulla casa del padre sita in Milano, entrata in successione, in cui attualmente vive con la madre.
Il ricorrente sostiene le spese di mutuo (con rata di € 509,19 mensili contratto per l'acquisto del box assegnato alla ricorrente, prossimo all'estinzione) ed è gravato delle spese straordinarie condominiali per l'importo di € 18.874,00 dell'immobile assegnato a (docc. 20, 78, 79, 80, CP_1
81), di cui tuttavia il ricorrente non ha fornito prova del pagamento. CP_
La signora lavora come interprete e traduttrice per la società di famiglia CONSULTASS srl dal 1994. Nell'agosto 2018 ha ridotto i propri tempi lavorativi passando a un contratto part-time, con conseguente diminuzione delle sue entrate. E' inoltre, socia al 33%, insieme al marito, della società
SGS sas. CP_
Anche i redditi della signora sono risultati in crescita (cfr. PF 2020 relativo al 2019: reddito annuo lordo complessivo € 14.89,00, netto € 13.253,00 euro;
CU 2021 relativo all'anno 2020: reddito annuo lordo € 13.362,87, netto € 11.745,49; CU 2022 relativo all'anno 2021: reddito annuo lordo €
11.770,97, netto € 10.629,00; PF 2023 relativo all'anno 2022: reddito lordo complessivo € 21.859,00; netto 19.655,00), sebbene abbiano appunto osservato un decremento nell'ultimo biennio (cfr. PF 2024 relativo all'anno 2023: reddito annuo lordo complessivo € 26.579,00 euro, netto € 22.689,00 e CU
2025 relativo all'anno 2024: reddito annuo lordo € 16.796,93 euro, netto € 15.869,06, sub doc. 96 ss.).
La signora è titolare, altresì, di una quota del 10% della società (doc. 25b Parte_2 ricorrente), socia a sua volta della società Torre di TE srl (doc. 25a ricorrente), entrambe società della sua famiglia.
Quanto alle disponibilità mobiliari, risulta un saldo al 31.12.2024 sul conto corrente Intesa San
Paolo alla stessa intestato pari ad € 8.314,31 (doc. 100). CP_
Anche la , a seguito del decesso della madre, il 31 dicembre 2024, ha ricevuto in eredità la quota di 1/6 della casa coniugale dei genitori, sita a Milano, Corso Indipendenza, in nuda proprietà, in pagina 6 di 12 quanto sulla stessa insiste il diritto di abitazione del padre (doc. 95), quote delle proprietà della villa sita a Casale Monferrato in via Milano 35 e dei contigui terreni (doc. 130 ricorrente), oltre alle partecipazione delle quote societarie che facevano capo alla madre (20 % della , il Controparte_5 cui Amministratore unico è il padre della resistente;
40 % di il CP_6 Controparte_7 cui Amministratore unico è sempre il padre della resistente;
il 30% della vecchia CP_6
Consultass, il cui CDA è composto da , dal proprio padre e dal proprio CP_1 CP_6 fratello).
La signora vive nella casa coniugale costituita da due unità immobiliari di cui una di proprietà del marito e l'altra di proprietà della sig.ra (madre del ricorrente), assegnatale in Controparte_4 virtù della convivenza con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Così ricostruita la situazione economico – patrimoniale delle parti, deve anzitutto premettersi che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito a partire dalla nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser riscontrato uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti;
dovendo successivamente valutarsi se il richiedente possiede mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); ovvero, se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endo-familiare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo) – aspetto di cui il richiedente è tenuto a dare prova.
Ciò posto, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti sopra riassunta, la disparità reddituale sussistente in favore del ricorrente sino ad oggi ha giustificato il permanere di un assegno di mantenimento a favore della moglie. CP_
Purtuttavia, la possiede mezzi ampiamente adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita
– essendo dotata di capacità lavorativa specifica e di un proprio patrimonio – anche quando dovrà far fronte alle proprie esigenze abitative una volta cessata la convivenza con il figlio maggiorenne.
Non ricorre quindi neppure il profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, atteso che la resistente non dimostrato alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito: in primo luogo deve sul punto rilevarsi che la riduzione dell'orario di lavoro è avvenuta ad agosto 2018, e, quindi, non in ragione di un sacrificio volto all'accudimento del figlio, all'epoca già 16enne; né dalla documentazione pagina 7 di 12 depositata in atti dalla resistente può desumersi l'esistenza di patologie invalidanti che le impediscano di continuare a lavorare per la società di famiglia (cfr. doc. da 40 a 46 e 49 ss, nonchè 62/68 e 71/84 attestanti al più problematiche di cervicalgie, emicranie e cefalee); né infine la resistente ha fornito provo della pretesa riduzione della propria capacità lavorativa in conseguenza del sinistro subito nel
1988 – che ad ogni modo non sarebbe rilevante di per sé rispetto all'attribuzione dell'assegno divorzile, in assenza di prova di un sacrificio professionale sopportato dalla resistente a favore dell'accrescimento del patrimonio del marito che necessita di perequazione/compensazione; tanto più che a fronte del pur grave incidente subito (doc. 4 resistente), la resistente ha continuato a lavorare a tempo pieno sino al
2018.
D'altro canto, la circostanza allegata dalla resistente che il di lei padre, broker assicurativo, abbia originariamente aiutato i coniugi ad aprire la società SGS sas, e che abbia loro indirizzato diversi e facoltosi clienti, non rileva nella valutazione dei criteri preposti all'attribuzione dell'assegno divorzile.
Il supporto professionale fornito dai genitori non può essere traslato e trasformato in un asserito sacrificio professionale della moglie, necessario per la sussistenza del requisito perequativo – compensativo. Gli apporti delle rispettive famiglie, elargiti in costanza di matrimonio, non possono essere tenuti in considerazione per fondare una domanda di assegno divorzile, che riguarda esclusivamente il rapporto tra le parti.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Melchiorre
Gioia 110, alla madre, al fine di tutelare il diritto del figlio maggiorenne con lei convivente a mantenere intatto l'ambiente domestico. Assieme alla casa devono essere assegnate alla signora tutte le pertinenze, incluso il box doppio (doc. 4 ricorrente), come stabilito nella sentenza di separazione, in quanto destinato durante il matrimonio alla rimessa delle autovetture della famiglia.
Il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Considerato il quadro sopra ricostruito e la complessiva capacità economico-reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di separazione per il mantenimento del ragazzo risulta tuttora adeguata, a fronte peraltro delle corrispondenti richieste delle parti – essendosi la resistente limitata a chiederne la rivalutazione - , nonché tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, nonché delle esigenze del figlio in relazione pagina 8 di 12 all'età e al tenore di vita a lui assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez.
VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto esser integralmente confermato, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2019,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nato il [...], maggiorenne, Persona_1 studente universitario non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 800,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione novembre 2020.
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di versare il contributo al mantenimento di per la metà dell'importo direttamente allo stesso, in assenza di una domanda avanzata Per_1 direttamente dall'avente diritto in tal senso, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100) e in assenza di accordo delle parti.
Le spese straordinarie per il ragazzo continueranno ad essere ripartite tra i genitori nelle quote del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, stante la disparità reddituale e patrimoniale sussistente tra gli ex coniugi.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, tenuto conto della soccombenza della resistente sulla domanda di assegno divorzile e della soccombenza del ricorrente in punto di versamento del mantenimento al figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , a Milano il 17 dicembre 1994, trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Milano, all'Anno 1995 R01 N0006 P2 S.A.;
2. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
4. Assegna la casa familiare, sita in Milano via Melchiorre Gioia 110, costituita da due unità immobiliari, di cui una di proprietà esclusiva di e una di proprietà Parte_1 di sua madre, con il box doppio pertinenziale, di proprietà esclusiva di Parte_1
pagina 9 di 12 , a in quanto genitore con cui convive il figlio , nato il Per_1 CP_1 Persona_1
1.9.2002, maggiorenne e non economicamente indipendente, dando atto che le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa sono a carico del coniuge assegnatario, le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico dei proprietari e le imposte e le tasse sono soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione al godimento-uso dell'immobile e alla proprietà dello stesso;
5. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre Parte_1
2019, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nato il [...], Persona_1 maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(Foi), prima rivalutazione novembre 2020, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 10 di 12 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 11 di 12 7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.02.2023, discussa nella Camera di Consiglio del 25.06.2025, da
[...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zauli presso il cui studio in Milano, via Cesare Battisti n. 8
è elettivamente domiciliato,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Carsaniga e Paoloalberto Polizzi, presso il cui studio in Milano
Via Gustavo Modena, 3, è elettivamente domiciliata,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (con rito concordatario) dai coniugi e a Milano il 17 dicembre 1994 (doc. 1); Parte_1 CP_1 b) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_1
, maggiorenne non economicamente indipendente e convivente con la madre ,
[...] CP_1 mediante il versamento dell'importo di €/mese 800,00 da corrispondersi come segue: • quanto a €. / mese 400,00 a favore di quale contributo per le spese che la stessa madre affronta tenuto CP_1 conto che tutt'ora vive con la madre;
• quanto a €. /mese 400,00 direttamente a favore del Per_1 figlio su conto corrente allo stesso intestato, oltre rivalutazione istat come per legge, Persona_1 a decorrere dall'anno successivo dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio. c) relativamente alle spese extra assegno il ricorrente chiede l'applicazione delle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 con ripartizione delle stesse secondo la percentuale del 50 % a carico di ciascun genitore;
d) assegnare la casa familiare a in quanto genitore con cui convive il figlio secondo quanto CP_1 precisato ai paragrafi 3 e 4 del ricorso introduttivo e in base alle norme e ai principi in tema di assegnazione;
e) condannare a restituire il box assegnato nel procedimento di separazione per i motivi di CP_1 cui alle difese svolte al paragrafo 4 del ricorso introduttivo;
f) respingere qualsiasi eventuale domanda di contributo per il mantenimento di a carico del CP_1 sig. , non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto per i motivi di cui ai Parte_1 paragrafi 5 e 6 (tutti i sotto paragrafi compresi) del ricorso introduttivo e alle ulteriori difese svolte nel corso del giudizio;
g) respingere ogni diversa domanda svolta da in contrasto con le conclusioni formulate da CP_2 ; Parte_1 h) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio di cui al documento 1 prodotto;
i) con vittoria di spese e onorari di causa;
j) in via istruttoria, il ricorrente reitera le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. che si trascrivono di seguito con il carattere in corsivo:
1) Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che l'ill.mo Tribunale adito ordini alla resistente ex art. 210 c.p.c. di produrre i
CP_1 seguenti documenti peraltro già richiesti (in parte) dal Tribunale di Milano nel procedimento di separazione e dalla stessa non prodotti: • Modello dichiarazione Unico 2021; • Certificazioni uniche complete (ad eccezione certificazione unica 2021 già in atti) relative anni 2023-2022-2020 (la resistente ha prodotto solo alcune certificazioni parziali ed incomplete che non consentono l'esame di dati rilevanti ai fini del decidere); • Estratti conti corrente cointestati a anni 2021 e 2022
CP_1 completi. Agli atti c'è solo ultimo trimestre. In quegli anni sono scadute alcune polizze intestate alla resistente . • Estratti conti corrente intestati o cointestati a anni 2015-2016
CP_1 CP_1 (periodo in cui è stata versata alla resistente la liquidazione della . • Dichiarazione Controparte_3 Isee presentate per il pagamento delle tasse universitarie. • Buste paga anno 2024 (da
CP_1 gennaio ad oggi).
2) Prova contraria reitera le contestazioni e le opposizioni si oppone all'ammissione Parte_1 dei capitoli dedotti dalla resistente per i motivi dedotti in atti. In via subordinata chiede essere ammesso a prova contraria.
pagina 2 di 12 Si indica come testimoni a prova contraria su tutti i capitoli formulati dalla resistente: - Tes_1
, residente a [...]; - , via Rosellini Milano - via
[...] Testimone_2 Persona_2 Rosellini, Milano - viale Argonne 30” Controparte_4
Per : CP_1
“➢ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il CP_1 signor , in Milano il 17 dicembre 1994 con conseguente annotazione presso Parte_1 l'Ufficio di Stato civile competente
➢ Si chiede la conferma dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione 539/2022 del Tribunale di Milano
➢ L'assegnazione della casa familiare a favore di , sita in Milano via Melchiorre Gioia CP_1
110, costituita da due unità immobiliari, con il box doppio pertinenziale, a , affinchè vi CP_1 viva con il figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, , nato il Persona_1 1.9.2002 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
➢ Confermare a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio , nato il [...], maggiorenne, non economicamente indipendente e Persona_1 convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 930.-, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione febbraio 2024, ovvero quella somma maggiore che si riterrà di giustizia, oltre al pagamento nella misura del 100%, in subordine del 70% delle spese extra assegno, ivi comprese le spese universitarie della Università Cattolica di Milano scelta e frequentata dal figlio;
In ogni caso, porre a carico dei genitori, nella diversa quota richiesta le spese straordinarie del figlio, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e successive modifiche ,
➢ Confermare a carico di , l'obbligo di contribuire a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento di separazione, a favore della moglie, mediante il versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 470, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio 2024 ;
➢ Porre a carico di , l'obbligo di contribuire a titolo di assegno di divorzio, Parte_1 a favore della moglie, mediante il versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di Euro 2.000.- somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione febbraio 2024 o quella somma maggiore o inferiore che si riterrà di giustizia
➢ Con condanna alle spese e onorari del giudizio
➢ In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 183 nr. 2 cpc, qui integralmente richiamata, ed altresi ammettersi prova contraria in caso di ammissione delle prove di controparte nonché ammettersi gli ordini di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla memoria ex art. 183 cpc nr 3.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Milano il 17 dicembre 1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, all'Anno
1995 R01 N0006 P2 S.A.
Dall'unione è nato il figlio - maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1 pagina 3 di 12 Le parti si sono separate con sentenza non definitiva n. 6671/2020 pubblicata il 26 ottobre 2020 del Tribunale di Milano. La sentenza definitiva n. 539/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, ha assegnato la casa familiare a , ha posto a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della Persona_1 somma mensile € 800,00, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno, e ha posto a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della moglie della somma mensile € 400,00. Pt_1
Con ricorso depositato il 10.02.2023, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e di determinare il contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente e convivente con la madre , della somma di € 800,00 – per € CP_1
400,00 da versare direttamente a favore del figlio Per_1
In data 22.09.2023 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva l'assegnazione della casa familiare, la conferma del contributo al mantenimento del figlio in favore della madre nell'importo mensile di € 930,00 – come rivalutata all'attualità - oltre al 100%, o in subordine del 70% delle spese extra-assegno, e domandava un assegno divorzile per sé di € 2.000,00, mensili.
Con ordinanza del 27 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta all'esito delle udienze tenutesi innanzi al GOT delegato in cui le parti non sono riuscite ad addivenire a un accordo, il
Presidente, provvedendo in sostituzione del Giudice assegnatario, confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 22.05.2024, il G.I. assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 15.11.2024, il G.I., lette le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate dalle parti, ammetteva tutte le produzioni documentali delle parti, rigettava le domande istruttorie di prova orale di parte resistente e la richiesta di CTU patrimoniale-contabile e di indagini della Guardia di Finanza formulate da parte resistente rispetto alla gestione della società del sig. Pt_1
e ordinava alle parti di esibire in giudizio la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.04.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
pagina 4 di 12 Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 15.11.2024 del Giudice istruttore.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti e richiesta ad integrazione da questo Tribunale, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alle questioni economiche.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 17 dicembre
1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1995 R01 N0006 P2 S.A, e si sono separate con sentenza non definitiva n. 6671/2020 pubblicata il 26 ottobre 2020 del Tribunale di
Milano. Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge 898/70 e successive modifiche. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegno divorzile
Ritiene il Collegio che debba esser disattesa la domanda di parte resistente diretta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, di cui non ricorrono i presupposti né con riferimento alla funzione assistenziale, nè rispetto alla componente perequativo – compensativa di detto assegno, di cui pure la resistente non ha assolto relativo onere della prova, come di seguito indicato.
Le parti hanno documentato in atti la rispettiva condizioni economico – patrimoniale, dalle quali emerge un'evidente disparità reddituale che tuttavia non è da sola sufficiente come noto, per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Quanto alla situazione economico - patrimoniale del ricorrente, si rileva il svolge l'attività Pt_1 lavorativa autonoma di perito assicurativo ed è titolare del 67% delle quote della S.G.S., partecipata anche dalla moglie per le rimanenti quote (doc. 40 ricorrente).
pagina 5 di 12 Come risulta dalla documentazione fiscale agli atti, il ricorrente ha dichiarato redditi sostanzialmente in crescita, sia pur se stabilizzatisi nell'arco dell'ultimo biennio - cfr. PF 2022 relativo all'anno 2021: reddito annuo lordo € 49.723,00, corrispondente a un netto di €. 24.474,00; PF 2023 relativo al 2022, da cui risulta un reddito annuo lordo € 41.485,00, pari a un netto di € 19.573,00; PF 2024 relativo al
2023, da cui risulta un reddito annuo lordo € 44.955,00; netto € 22.633,00).
Vive con la madre nell'appartamento di Milano, in via Argonne, che detiene in comproprietà con quest'ultima; ha ereditato nell'aprile 2012 in seguito della morte del padre, una somma pari a € 205.333
- Importo sostanzialmente corrispondente ai risparmi detenuti presso Banca Mediolanum, in parte investiti (doc. 123). È titolare altresì dell'abitazione familiare assegnata alla moglie, oltre a un ulteriore immobile in San Colombano al Lambro allo stato non messo a reddito, oltre alla quota di 1/6 sulla casa del padre sita in Milano, entrata in successione, in cui attualmente vive con la madre.
Il ricorrente sostiene le spese di mutuo (con rata di € 509,19 mensili contratto per l'acquisto del box assegnato alla ricorrente, prossimo all'estinzione) ed è gravato delle spese straordinarie condominiali per l'importo di € 18.874,00 dell'immobile assegnato a (docc. 20, 78, 79, 80, CP_1
81), di cui tuttavia il ricorrente non ha fornito prova del pagamento. CP_
La signora lavora come interprete e traduttrice per la società di famiglia CONSULTASS srl dal 1994. Nell'agosto 2018 ha ridotto i propri tempi lavorativi passando a un contratto part-time, con conseguente diminuzione delle sue entrate. E' inoltre, socia al 33%, insieme al marito, della società
SGS sas. CP_
Anche i redditi della signora sono risultati in crescita (cfr. PF 2020 relativo al 2019: reddito annuo lordo complessivo € 14.89,00, netto € 13.253,00 euro;
CU 2021 relativo all'anno 2020: reddito annuo lordo € 13.362,87, netto € 11.745,49; CU 2022 relativo all'anno 2021: reddito annuo lordo €
11.770,97, netto € 10.629,00; PF 2023 relativo all'anno 2022: reddito lordo complessivo € 21.859,00; netto 19.655,00), sebbene abbiano appunto osservato un decremento nell'ultimo biennio (cfr. PF 2024 relativo all'anno 2023: reddito annuo lordo complessivo € 26.579,00 euro, netto € 22.689,00 e CU
2025 relativo all'anno 2024: reddito annuo lordo € 16.796,93 euro, netto € 15.869,06, sub doc. 96 ss.).
La signora è titolare, altresì, di una quota del 10% della società (doc. 25b Parte_2 ricorrente), socia a sua volta della società Torre di TE srl (doc. 25a ricorrente), entrambe società della sua famiglia.
Quanto alle disponibilità mobiliari, risulta un saldo al 31.12.2024 sul conto corrente Intesa San
Paolo alla stessa intestato pari ad € 8.314,31 (doc. 100). CP_
Anche la , a seguito del decesso della madre, il 31 dicembre 2024, ha ricevuto in eredità la quota di 1/6 della casa coniugale dei genitori, sita a Milano, Corso Indipendenza, in nuda proprietà, in pagina 6 di 12 quanto sulla stessa insiste il diritto di abitazione del padre (doc. 95), quote delle proprietà della villa sita a Casale Monferrato in via Milano 35 e dei contigui terreni (doc. 130 ricorrente), oltre alle partecipazione delle quote societarie che facevano capo alla madre (20 % della , il Controparte_5 cui Amministratore unico è il padre della resistente;
40 % di il CP_6 Controparte_7 cui Amministratore unico è sempre il padre della resistente;
il 30% della vecchia CP_6
Consultass, il cui CDA è composto da , dal proprio padre e dal proprio CP_1 CP_6 fratello).
La signora vive nella casa coniugale costituita da due unità immobiliari di cui una di proprietà del marito e l'altra di proprietà della sig.ra (madre del ricorrente), assegnatale in Controparte_4 virtù della convivenza con il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Così ricostruita la situazione economico – patrimoniale delle parti, deve anzitutto premettersi che i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile si differenziano da quelli relativi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, posto che – come statuito a partire dalla nota pronuncia Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 – per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di uno dei coniugi deve, in primo luogo, esser riscontrato uno squilibrio nelle condizioni economiche delle parti;
dovendo successivamente valutarsi se il richiedente possiede mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze di vita (profilo assistenziale); ovvero, se l'eventuale disparità reddituale esistente tra i coniugi risulti causalmente attribuibile al maggiore impegno endo-familiare assunto da uno di essi, il quale – sacrificando le proprie aspettative professionali sulla base di scelte di vita concordate per le comuni esigenze familiari in costanza di matrimonio – ha così contribuito a formare il patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche avuto riguardo alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (profilo compensativo) – aspetto di cui il richiedente è tenuto a dare prova.
Ciò posto, alla luce della situazione economico-patrimoniale delle parti sopra riassunta, la disparità reddituale sussistente in favore del ricorrente sino ad oggi ha giustificato il permanere di un assegno di mantenimento a favore della moglie. CP_
Purtuttavia, la possiede mezzi ampiamente adeguati per sostenere le proprie esigenze di vita
– essendo dotata di capacità lavorativa specifica e di un proprio patrimonio – anche quando dovrà far fronte alle proprie esigenze abitative una volta cessata la convivenza con il figlio maggiorenne.
Non ricorre quindi neppure il profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile, atteso che la resistente non dimostrato alcuno specifico sacrificio delle proprie aspettative professionali per fare fronte alle esigenze familiari e in tal modo contribuire al patrimonio del marito: in primo luogo deve sul punto rilevarsi che la riduzione dell'orario di lavoro è avvenuta ad agosto 2018, e, quindi, non in ragione di un sacrificio volto all'accudimento del figlio, all'epoca già 16enne; né dalla documentazione pagina 7 di 12 depositata in atti dalla resistente può desumersi l'esistenza di patologie invalidanti che le impediscano di continuare a lavorare per la società di famiglia (cfr. doc. da 40 a 46 e 49 ss, nonchè 62/68 e 71/84 attestanti al più problematiche di cervicalgie, emicranie e cefalee); né infine la resistente ha fornito provo della pretesa riduzione della propria capacità lavorativa in conseguenza del sinistro subito nel
1988 – che ad ogni modo non sarebbe rilevante di per sé rispetto all'attribuzione dell'assegno divorzile, in assenza di prova di un sacrificio professionale sopportato dalla resistente a favore dell'accrescimento del patrimonio del marito che necessita di perequazione/compensazione; tanto più che a fronte del pur grave incidente subito (doc. 4 resistente), la resistente ha continuato a lavorare a tempo pieno sino al
2018.
D'altro canto, la circostanza allegata dalla resistente che il di lei padre, broker assicurativo, abbia originariamente aiutato i coniugi ad aprire la società SGS sas, e che abbia loro indirizzato diversi e facoltosi clienti, non rileva nella valutazione dei criteri preposti all'attribuzione dell'assegno divorzile.
Il supporto professionale fornito dai genitori non può essere traslato e trasformato in un asserito sacrificio professionale della moglie, necessario per la sussistenza del requisito perequativo – compensativo. Gli apporti delle rispettive famiglie, elargiti in costanza di matrimonio, non possono essere tenuti in considerazione per fondare una domanda di assegno divorzile, che riguarda esclusivamente il rapporto tra le parti.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Melchiorre
Gioia 110, alla madre, al fine di tutelare il diritto del figlio maggiorenne con lei convivente a mantenere intatto l'ambiente domestico. Assieme alla casa devono essere assegnate alla signora tutte le pertinenze, incluso il box doppio (doc. 4 ricorrente), come stabilito nella sentenza di separazione, in quanto destinato durante il matrimonio alla rimessa delle autovetture della famiglia.
Il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Considerato il quadro sopra ricostruito e la complessiva capacità economico-reddituale delle parti, la misura del contributo paterno stabilito in sede di separazione per il mantenimento del ragazzo risulta tuttora adeguata, a fronte peraltro delle corrispondenti richieste delle parti – essendosi la resistente limitata a chiederne la rivalutazione - , nonché tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, nonché delle esigenze del figlio in relazione pagina 8 di 12 all'età e al tenore di vita a lui assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez.
VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto esser integralmente confermato, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2019,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nato il [...], maggiorenne, Persona_1 studente universitario non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 800,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione novembre 2020.
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di versare il contributo al mantenimento di per la metà dell'importo direttamente allo stesso, in assenza di una domanda avanzata Per_1 direttamente dall'avente diritto in tal senso, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100) e in assenza di accordo delle parti.
Le spese straordinarie per il ragazzo continueranno ad essere ripartite tra i genitori nelle quote del
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, stante la disparità reddituale e patrimoniale sussistente tra gli ex coniugi.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, tenuto conto della soccombenza della resistente sulla domanda di assegno divorzile e della soccombenza del ricorrente in punto di versamento del mantenimento al figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , a Milano il 17 dicembre 1994, trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello stato civile del Comune di Milano, all'Anno 1995 R01 N0006 P2 S.A.;
2. Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta;
4. Assegna la casa familiare, sita in Milano via Melchiorre Gioia 110, costituita da due unità immobiliari, di cui una di proprietà esclusiva di e una di proprietà Parte_1 di sua madre, con il box doppio pertinenziale, di proprietà esclusiva di Parte_1
pagina 9 di 12 , a in quanto genitore con cui convive il figlio , nato il Per_1 CP_1 Persona_1
1.9.2002, maggiorenne e non economicamente indipendente, dando atto che le spese condominiali ordinarie e le utenze della casa sono a carico del coniuge assegnatario, le spese condominiali straordinarie e il mutuo sono a carico dei proprietari e le imposte e le tasse sono soggette al regime tributario fiscale previsto in relazione al godimento-uso dell'immobile e alla proprietà dello stesso;
5. Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di novembre Parte_1
2019, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nato il [...], Persona_1 maggiorenne, non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(Foi), prima rivalutazione novembre 2020, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 10 di 12 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 11 di 12 7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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