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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 11/02/2025, innanzi al giudice dr.ssa Maddalena Ciccone,
è stata chiamata la causa iscritta al n. 952/2023 r.g. , e sono comparsi:
1. nessuno per;
Controparte_1
2. l'avv. CIOTTA VALERIA per;
CP_2
Il giudice
Invita alla discussione orale della lite.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
Il procuratore di parte convenuta si riporta agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze (anche istruttorie) e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio. Chiede che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 20:10 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza, e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
Maddalena Ciccone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Maddalena Ciccone, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art.281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 952/2023 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Legnano
(MI), via C. Battisti n. 33, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Grillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Passerini n.
2, presso lo studio degli avv.ti Valeria Ciotta e Ilaria Ronchi, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsi di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lite trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 4273/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 05/12/22 su istanza di per il CP_2 pagamento della somma di €38.768,21, portata dalla fattura in dettaglio indicata nel corpo del ricorso, quale corrispettivo delle opere di manutenzione straordinaria e di rifacimento della centrale termica effettuate presso l'edificio in Ceriano Leghetto - via Stra Meda 34/B, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con citazione notificata in data 26/01/2023 il Controparte_1
ha svolto opposizione e ha eccepito: (a) di avere commissionato a
[...] [...]
opere di “installazione cappotto, isolamento del sottotetto, rifacimento della centrale CP_2
termica e realizzazione del sistema di contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti”, rientranti nel bonus 110%, oltre alla “sistemazione dei balconi e dei parapetti”, rientranti nel bonus facciate al 90%; (b) che queste opere non venivano correttamente eseguite, atteso che la convenuta realizzava i lavori di sostituzione della caldaia ed installazione della contabilizzazione del calore, ma non dava
“mai seguito nè ai lavori di riqualificazione energetica dello stabile, nè al rifacimento dei balconi, nonostante gli fosse stata regolarmente corrisposta la quota a carico del CP_1
per i predetti lavori, pari ad €6.887,36”; (c) che, dunque, nessun pagamento poteva essere preteso da “avendo la stessa omesso di dar corso ai lavori pattuiti”; (d) CP_2
che, inoltre, l'inadempimento dell'opposta aveva causato “al condominio un danno enorme, in quanto lo stesso si trova ora nell''impossibilità di poter appaltare ad altre ditte i lavori di riqualificazione dello stabile, mediante la formula dello sconto in fattura, stante il blocco delle cessioni dei crediti che rendono tale strada non più percorribile”; (e) che, in ogni caso, i costi esposti in fattura erano del tutto “sproporzionati rispetto all'effettiva entità del lavoro svolto”, non avendo parte convenuta, fornito alcuna prova della realizzazione a regola d'arte dei lavori, oltreché relativi a opere non eseguite da
(f) che, pertanto, il credito vantato dall'opposta e oggetto di CP_2
ingiunzione doveva ritenersi compensato, posto che le prestazioni di CP_2
“devono essere fatte rientrare in un contratto con pagamento tramite sconto in fattura soggetto alla normativa del superbonus, ma neppure i lavori fatti sono stati correttamente eseguiti, posto che gli stessi sono affetti da vizi e difetti e eseguiti parzialmente”. Per tali ragioni, ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, di limitare quanto dovuto alle opere effettivamente svolte e correttamente quantificate in sede di c.t.u. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento di un “indennizzo forfettario per la mancata CP_2
esecuzione delle opere di riqualificazione dello stabile, avendo fatto perdere al condominio tale possibilità a seguito del proprio comportamento”. Da ultimo, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'ex amministratore di condominio, per essere da questo tenuto indenne di quanto eventualmente tenuto a versare in favore di il tutto con il favore delle spese della lite. CP_2
Attivato il contraddittorio, ha contestato l'opposizione CP_2
avversaria, deducendo di aver eseguito l'opera commissionata in maniera conforme a quanto pattuito e a regola d'arte, mentre le inadempienze lamentate dalla controparte si riferiscono ad un'altra commessa e ad opere oggetto di una diversa proposta contrattuale, mi accettata dal , che nulla hanno a CP_1
che vedere con il credito azionato in giudizio, e oltretutto non provate.
Per tali ragioni ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il tribunale ha assegnato i termini consecutivi di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'odierna udienza;
in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale della lite e, all'esito, ha emesso la presente sentenza.
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In via pregiudiziale, va qui ribadito il rigetto della chiamata in causa del terzo, atteso che: a) la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale (cfr. Cass. 1112/2015; 7406/2014); b) nella specie, non sussiste, né è stata prospettata, un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto al soggetto di cui si chiede la chiamata in giudizio;
c) nel caso di specie, la chiamata del terzo si risolverebbe in un ingiustificato aggravamento del processo, in spregio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in ragione del fatto che la chiamata in causa trae ragione (causa petendi) da fatti e circostanze del tutto diversi dal titolo dedotto a fondamento dell'azione principale, la cui istruttoria implicherebbe la dilatazione dei tempi di definizione del presente giudizio (v. sul punto Cass., sez. un., 4309/2010); d) l'opponente ben distingue l'inadempimento imputabile al terzo e quello imputabile a sicché CP_2
l'eventuale vittoria della causa contro il primo non varrebbe in ogni caso a paralizzare la pretesa creditoria della seconda.
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Nel merito, l'opposizione proposta dal CP_1 Controparte_1
nei confronti di va respinta per le considerazioni di seguito esposte. CP_2
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n.25584 del
12/10/2018).
Ciò posto, va soggiunto che l'opponente non contesta l'esecuzione delle prestazioni di alla fattura n. 278/2022, allegata al ricorso monitorio, avendo ammesso l'avvenuta conclusione di un contratto di appalto, seppure in forma verbale;
né tantomeno nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue che l'ingiungente (attore sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria Come detto l'opponente non ha messo in dubbio che i lavori di manutenzione straordinaria siano stati effettivamente eseguiti ed ultimati (art. 115 c.p.c.), anzi ammette esplicitamente di aver beneficiato delle prestazioni di cui alla fattura azionata nel giudizio monitorio, né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante il mancato rispetto dei termini indicati in contratto per i lavori di efficientamento energetico 110% e la presenza, nelle lavorazioni, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo, peraltro sproporzionato rispetto alle lavorazioni eseguite.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così (implicitamente) sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (sempre implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre formulato la seguente domanda: “condannare a CP_2
rifondere al un indennizzo forfettario per la mancata Controparte_1
esecuzione delle opere di riqualificazione dello stabile, avendo fatto perdere al condominio tale possibilità a seguito del proprio comportamento”.
Orbene, il credito vantato dall'opponente non trova adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'ulteriore domanda riconvenzionale dell'opponente.
Pur essendo incontestata, tra le parti, la mancata realizzazione delle opere di efficientamento energetico 110%, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di accertamento dell'inadempimento dal committente.
Infatti, è alquanto dubbio che possa dirsi validamente concluso un contratto di appalto relativo alle opere edili soggette al bonus 110% ed idoneo a produrre gli effetti sperati dall'attore, atteso che, per espressa ammissione di parte opponente, trattasi di accordo concluso in forma verbale. L'attore, infatti, non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, perché le parti non hanno convenuto un preciso termine, né iniziale, né finale, per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate, non avendo l'opponente, per sua stessa ammissione, sottoscritto la proposta contrattuale allegata alla citazione.
Inoltre, parte attrice ha dedotto del tutto genericamente – e peraltro solo nel presente giudizio – il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) delle modalità di affidamento delle opere di efficientamento energetico soggette al bonus 110%, della data di inizio lavori, del contenuto dell'accordo verbale e delle modalità di pagamento
(v. pagg.
2-3 della citazione: “Dopo un'ampia discussione i condomini approvavano gli interventi proposti e affidano l'incarico per eseguire gli stessi a la quale presenta la CP_2
propria offerta”), né dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato, non potendosi, a tal fine, fare riferimento ad un testo contrattuale pacificamente non sottoscritto dall'opponente, né rinvenendosi comportamenti delle parti incompatibili con una volontà diversa da quella di dare attuazione al richiamato testo contrattuale;
sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del comportamento dell'impresa convenuta, tutta la vicenda inerente al ritardo nell'esecuzione delle opere di efficientamento energetico soggette al bonus
110%.
Peraltro, laddove si volesse ritenere, la proposta, sottoscritta “per facta concludentia”, parte attrice non ha dato prova dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 2 punto 2 (“Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei lavori in appalto è risolutivamente condizionato all'esito delle verifiche, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti economico-finanziari, tecnici ed urbanistico-edilizi per usufruire degli incentivi fiscali nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative generali e di settore per l'esecuzione dei lavori”) e, quindi, di avere effettivamente diritto al beneficio fiscale che lamenta perduto. Muovendo da tale principio, rileva il Tribunale che la posizione attiva di parte attrice non assume neanche la consistenza della chance, dal che consegue di necessità anche la reiezione di tale profilo di domanda.
Inoltre, e con valenza assorbente, l'allegazione del contenuta CP_1
in citazione riporta una descrizione dei vizi e difetti talmente generica e sommaria da essere del tutto inconcludente allo scopo avuto di mira dall'opponente, ossia di paralizzare l'azione di adempimento a cagione dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata (artt. 1667, 1668 e 1453 c.c.). In tale contesto, si ritiene superfluo istruire la causa mediante espletamento di una
CTU, la quale si palesa del tutto esplorativa, oltre che inutile, atteso che, come ammesso dalla stessa opponente, vi è stato un mutamento dello stato dei luoghi, così determinandosi l'impossibilità di accertare i vizi lamentati.
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Conclusivamente, nessun credito di risarcitorio può riconoscersi in favore dell'attrice; l'accertamento del credito vantato dall'opposta comporta la conferma del decreto ingiuntivo già reso in fase monitoria.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa dal Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4273/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 05/12/22 in favore di CP_2 - condanna il al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €3.809,00 per compensi, oltre IVA, CP_2
CPA e spese generali come per legge.
Monza, 11/02/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone