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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 404/2024 promossa da:
, nata a [...]á - BR) il 26.09.1952, C.P.F. 20231032900, Controparte_1 residente a ÃO TA do UL (San Paolo - BR), Avenida Doutor Rodrigues Alves n. 194, app.to
184; , nato a [...]á - BR) il 12.06.1956, C.P.F. Controparte_2
20628021968, residente a [...](Santa Catarina - BR), Rua Marcilio Dias n. 122/123; CP_3 [...]
nata a [...]á - BR) il 26.10.1960, C.P.F. 39334090987, residente a Parte_1
CU (Paraná - BR), Rua Professor José Nogueira dos Santos n. 854; Controparte_4
, nato a [...]á - BR) il 24.04.1981, C.P.F. 03113699959, residente a [...](Paraná
[...]
- BR), Rua João Bonat n. 49, app.to 21; , nata a [...]á - BR) Persona_1 CP_1
l'01.08.2012, C.P.F 10832592960, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, nata a [...]á - BR) il 13.05.1975, C.P.F. Persona_2
02654753921, e , nato a [...]á - BR) il 24.04.1981, C.P.F. Controparte_4
03113699959, tutti residenti in [...](Paraná - BR), Rua João Bonat n. 49, app.to 21; CP_5 nato a [...]á - BR) il 06.01.1985, C.P.F. , residente a ÃO TA do
[...] P.IVA_1
UL (San Paolo - BR), Avenida n. 194, app.to 184; Controparte_6 Controparte_7
nato a [...]á - BR) il 04.07.1994, C.P.F. 02637556145, residente a [...](Paraná
[...]
- BR), Rua Professor José Nogueira dos Santos n. 854; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano
Nitti (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. C.F._1
), nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina Sant'Anna C.F._2
1 (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Milano, C.F._3
Corso di Porta Nuova n. 46, giuste procure alle liti autenticate, tradotte e apostillate in foglio separato e allegato al presente atto. I ricorrenti, insieme ai loro difensori, hanno dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al n. fax 02.36723429 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
Email_3
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG AB (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - GG AB P.IVA_3
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GG AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Parte_2 comune in provincia di GG AB (RC), il 15.11.1873, figlio di e Parte_3 Pt_4
come da certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 8), il quale era emigrato in Brasile ove, in
[...] data 16.04.1898, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro Persona_3 unione era nato, in data 01.09.1900, il figlio (cfr. doc. in atti n. 10). Parte_5
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era morto in data 15.07.1944 (cfr. doc. in atti n. 25) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come da certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 26).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_5
- egli ha contratto matrimonio in data 29.01.1925 con (cfr. doc. in atti n. 11) e Controparte_9 dalla loro unione coniugale è nata la figlia , in data 30.04.1930 (cfr. doc. in atti n. Persona_4
12);
2 - quest'ultima ha contratto matrimonio con , in data 29.09.1949 (cfr. doc. Persona_5 in atti n. 13), e dalla loro unione sono nati i figli:
1. , in data 29.03.1955 (cfr. doc. in atti n. 14), il quale si è coniugato con Persona_6
in data 31.12.1979 (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione è nato l'odierno Persona_7 ricorrente , in data 24.04.1981 (cfr. doc. in atti n. 16). Controparte_4 Controparte_4
, in data 7.05.2004, si è unito in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.
[...] Controparte_10
17) e dalla loro unione è nata la ricorrente minorenne , in data 01.08.2012 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 18);
2. , in data 12.06.1956, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 19); Controparte_2
3. , in data 26.09.1952, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 20), la quale Controparte_1 ha dato i natali all'odierno ricorrente il 06.01.1985 (cfr. doc. in atti nn. 21 e 21.1), Controparte_5 da una relazione con Per_9
4. , in data 26.10.1960, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22), la quale si è Persona_10 coniugata con il 7.03.1987 (cfr. doc. in atti n. 23) e dalla loro unione è Persona_11 nato il ricorrente in data 04.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 24). Controparte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG AB, si costituiva in giudizio in data
19.07.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_8 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli non essendoci prova di quando l'avo italiano si sia trasferito in Brasile e, pertanto, presumendo che sia stato soggetto alla
Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 19.08.2024, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
3 In data 11.09.2024, la difesa di parte ricorrente depositava le note, contestando quanto affermato dal in ordine all'inammissibilità della domanda “in quanto dai documenti prodotti si evince CP_8 chiaramente che i ricorrenti hanno avviato il procedimento amministrativo innanzi al Parte_6
a San Paolo e al a CU” rappresentando che “nel novembre 2023,
[...] Parte_6 data di inizio del procedimento amministrativo, il Consolato di San Paolo stava provvedendo a chiamare, per la sola presentazione dei documenti, i richiedenti dell'anno 2011, cioè coloro che hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il
di San Paolo ben 12 anni prima rispetto ai ricorrenti odierni” deducendo, dunque, tempi Parte_6 di attesa superiori ai 10 anni;
viene descritta una situazione analoga anche per il Consolato di CU, dove “attualmente stanno provvedendo a chiamare coloro che hanno fatto richiesta addirittura antecedentemente all'istituzione dell'applicativo “Prenot@mi””. In merito poi all'infondatezza sollevata da parte resistente in considerazione della presunta perdita di cittadinanza da parte dell'avo italiano, in virtù della Grande Naturalizzazione, salvo espressa rinuncia, viene precisato che tale questione “è stata superata dalle sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite dell'agosto 2022, la n. 25317/2022 e la n. 25318/2022”, offrendo, altresì, in comunicazione una ordinanza del Tribunale di Roma con cui vengono riconosciuti cittadini iure sanguinis tutti i ricorrenti in quanto discendenti dello stesso avo del caso che ci occupa, Sig. . Parte_2
Con ordinanza del 08.10.2024 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, rinvia all'udienza del 13.03.2025, assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza per il deposito dei certificati di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate o dall'ambasciata o dal consolato competenti.
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Minniti Mariarosaria per delega dell'avv. Carretta Mattea, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente all'atto introduttivo e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GG
AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel
4 territorio di GG AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato Parte_2 generalizzato come o si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi CP_11 CP_11 della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_12 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_12
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato
5 come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Parte_2
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_8 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
6 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai Consolati brasiliani territorialmente competenti per le rispettive residenze, risultando la stessa del tutto inaccessibile a causa dei tempi decennali di definizione di tali procedimenti.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso le rappresentanze diplomatiche di San Paolo e di CU, allegando al presente ricorso le prove dei tentativi di prenotazione effettuati dal 20 novembre al 2 dicembre 2023 sul portale telematico consolare-servizio
7 PRENOT@MI al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la loro convocazione
(cfr. doc. in atti nn. da 27 a 32 - screenshot di accessi alla piattaforma) e la risposta automatica del portale che attesta l'impossibilità a fissare un appuntamento per il raggiungimento del limite massimo di iscrizioni.
Con nota di deposito del 7 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati in epoca recente – segnatamente dal 29 gennaio 2025 al 7 febbraio 2025 - da cui emerge che i ricorrenti hanno continuato ad effettuare tentativi di prenotazione al servizio, tutti senza successo (cfr. doc. in atti nn. 37 e 38).
Inoltre, hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso dette rappresentanze diplomatiche da cui emerge un tempo di evasione delle pratiche estremamente lungo, appalesandosi un ritardo ultradecennale dalla richiesta.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che, al momento della presentazione del ricorso, il di San Paolo stesse ancora trattando le istanze relative agli anni 2013 e 2014 (cfr. Parte_6 doc. in atti n. 35) mentre il a CU stesse provvedendo alla convocazione dei Parte_6 richiedenti secondo una programmazione degli appuntamenti a partire dall'08.05.2023 fino al
22.11.2023 (cfr. doc. in atti n. 36) per le istanze inviate precedentemente all'istituzione della nuova modalità di accesso tramite il servizio Prenot@mi; tale situazione è rimasta invariata dal settembre
2023.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della loro richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – destinata, dunque, ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato - dovuta alla condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole di domande presentate.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_8
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
8 La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario, da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
ULla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 8) ha trasmesso la cittadinanza al figlio , nato il Parte_4 Parte_5
01.09.1900 (cfr. doc. in atti n. 10), che sposatosi con (cfr. doc. in atti n. 11), ha Controparte_9 dato alla luce , in data 30.04.1930 (cfr. doc. in atti n. 12); quest'ultima ha contratto Persona_4 matrimonio con in data 29.09.1949 (cfr. doc. in atti n. 13), e da questa Persona_5 unione sono nati i figli: 1) , in data 29.03.1955 (cfr. doc. in atti n. 14), il Persona_6 quale si è coniugato con in data 31.12.1979 (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione Persona_7
è nato , in data [...] (cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente; Controparte_4 quest'ultimo, in data 7.05.2004, si è unito in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Controparte_10
17) e dalla loro unione è nata , in data [...] (cfr. doc. in atti n. 18) - Persona_8 odierna ricorrente - rappresentata in questo giudizio dai genitori;
2) , Controparte_2 in data 12.06.1956, (cfr. doc. in atti n. 19) - odierno ricorrente; 3) , in data Controparte_1
26.09.1952, (cfr. doc. in atti n. 20) - odierna ricorrente - la quale, da una relazione con , ha Per_12 generato il 6.01.1985 (cfr. doc. in atti nn. 21 e 21.1) - odierno ricorrente; 4) Controparte_5 [...]
, in data 26.10.1960, (cfr. doc. in atti n. 22) - odierna ricorrente - la quale si è coniugata Persona_10 con il 7.03.1987 (cfr. doc. in atti n. 23) e dalla loro unione è nato Persona_11 [...]
in data 04.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 24) – odierno ricorrente. Controparte_7
Successivamente, moriva in Brasile il 15.07.1944 (cfr. doc. in atti n. 25) senza aver Parte_2
9 mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
01.11.2023 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o o Persona_13 Persona_13
o o o o Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_11 CP_11
o o o oppure Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_11 CP_11
, figlio di e di originario dell , Persona_13 Parte_4 Persona_14 Pt_6 nato il [...]”(cfr. doc. in atti n. 26).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Parte_2 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. UL punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_8 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Controparte_1
a RI (Paraná - BR) il 26.09.1952; , nato a [...]á - Controparte_2
BR) il 12.06.1956; nata a [...]á - BR) il 26.10.1960; Parte_7 [...]
, nato a [...]á - BR) il 24.04.1981; , nata a Controparte_4 Persona_8
CU (Paraná - BR) il 01.08.2012, minore rappresentata in questo giudizio dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nata a [...], Paraná – BR, il 13.05.1975 e Persona_2 CP_4
10 , nato a [...], Paraná – BR, il 24.04.1981); nato a [...] Controparte_4 Controparte_5
(Paraná - BR) il 06.01.1985; nato a [...]á - BR) il Controparte_7
04.07.1994, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_13 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 404/2024 promossa da:
, nata a [...]á - BR) il 26.09.1952, C.P.F. 20231032900, Controparte_1 residente a ÃO TA do UL (San Paolo - BR), Avenida Doutor Rodrigues Alves n. 194, app.to
184; , nato a [...]á - BR) il 12.06.1956, C.P.F. Controparte_2
20628021968, residente a [...](Santa Catarina - BR), Rua Marcilio Dias n. 122/123; CP_3 [...]
nata a [...]á - BR) il 26.10.1960, C.P.F. 39334090987, residente a Parte_1
CU (Paraná - BR), Rua Professor José Nogueira dos Santos n. 854; Controparte_4
, nato a [...]á - BR) il 24.04.1981, C.P.F. 03113699959, residente a [...](Paraná
[...]
- BR), Rua João Bonat n. 49, app.to 21; , nata a [...]á - BR) Persona_1 CP_1
l'01.08.2012, C.P.F 10832592960, e per essa nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minorenne, nata a [...]á - BR) il 13.05.1975, C.P.F. Persona_2
02654753921, e , nato a [...]á - BR) il 24.04.1981, C.P.F. Controparte_4
03113699959, tutti residenti in [...](Paraná - BR), Rua João Bonat n. 49, app.to 21; CP_5 nato a [...]á - BR) il 06.01.1985, C.P.F. , residente a ÃO TA do
[...] P.IVA_1
UL (San Paolo - BR), Avenida n. 194, app.to 184; Controparte_6 Controparte_7
nato a [...]á - BR) il 04.07.1994, C.P.F. 02637556145, residente a [...](Paraná
[...]
- BR), Rua Professor José Nogueira dos Santos n. 854; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano
Nitti (C.F. ), unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. C.F._1
), nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina Sant'Anna C.F._2
1 (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Milano, C.F._3
Corso di Porta Nuova n. 46, giuste procure alle liti autenticate, tradotte e apostillate in foglio separato e allegato al presente atto. I ricorrenti, insieme ai loro difensori, hanno dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al n. fax 02.36723429 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
Email_3
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_8 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG AB (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - GG AB P.IVA_3
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GG AB.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_8 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Parte_2 comune in provincia di GG AB (RC), il 15.11.1873, figlio di e Parte_3 Pt_4
come da certificato di nascita (cfr. doc. in atti n. 8), il quale era emigrato in Brasile ove, in
[...] data 16.04.1898, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro Persona_3 unione era nato, in data 01.09.1900, il figlio (cfr. doc. in atti n. 10). Parte_5
L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era morto in data 15.07.1944 (cfr. doc. in atti n. 25) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come da certificato negativo di naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 26).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_5
- egli ha contratto matrimonio in data 29.01.1925 con (cfr. doc. in atti n. 11) e Controparte_9 dalla loro unione coniugale è nata la figlia , in data 30.04.1930 (cfr. doc. in atti n. Persona_4
12);
2 - quest'ultima ha contratto matrimonio con , in data 29.09.1949 (cfr. doc. Persona_5 in atti n. 13), e dalla loro unione sono nati i figli:
1. , in data 29.03.1955 (cfr. doc. in atti n. 14), il quale si è coniugato con Persona_6
in data 31.12.1979 (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione è nato l'odierno Persona_7 ricorrente , in data 24.04.1981 (cfr. doc. in atti n. 16). Controparte_4 Controparte_4
, in data 7.05.2004, si è unito in matrimonio con (cfr. doc. in atti n.
[...] Controparte_10
17) e dalla loro unione è nata la ricorrente minorenne , in data 01.08.2012 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 18);
2. , in data 12.06.1956, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 19); Controparte_2
3. , in data 26.09.1952, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 20), la quale Controparte_1 ha dato i natali all'odierno ricorrente il 06.01.1985 (cfr. doc. in atti nn. 21 e 21.1), Controparte_5 da una relazione con Per_9
4. , in data 26.10.1960, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22), la quale si è Persona_10 coniugata con il 7.03.1987 (cfr. doc. in atti n. 23) e dalla loro unione è Persona_11 nato il ricorrente in data 04.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 24). Controparte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG AB, si costituiva in giudizio in data
19.07.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_8 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli non essendoci prova di quando l'avo italiano si sia trasferito in Brasile e, pertanto, presumendo che sia stato soggetto alla
Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 19.08.2024, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
3 In data 11.09.2024, la difesa di parte ricorrente depositava le note, contestando quanto affermato dal in ordine all'inammissibilità della domanda “in quanto dai documenti prodotti si evince CP_8 chiaramente che i ricorrenti hanno avviato il procedimento amministrativo innanzi al Parte_6
a San Paolo e al a CU” rappresentando che “nel novembre 2023,
[...] Parte_6 data di inizio del procedimento amministrativo, il Consolato di San Paolo stava provvedendo a chiamare, per la sola presentazione dei documenti, i richiedenti dell'anno 2011, cioè coloro che hanno presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il
di San Paolo ben 12 anni prima rispetto ai ricorrenti odierni” deducendo, dunque, tempi Parte_6 di attesa superiori ai 10 anni;
viene descritta una situazione analoga anche per il Consolato di CU, dove “attualmente stanno provvedendo a chiamare coloro che hanno fatto richiesta addirittura antecedentemente all'istituzione dell'applicativo “Prenot@mi””. In merito poi all'infondatezza sollevata da parte resistente in considerazione della presunta perdita di cittadinanza da parte dell'avo italiano, in virtù della Grande Naturalizzazione, salvo espressa rinuncia, viene precisato che tale questione “è stata superata dalle sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite dell'agosto 2022, la n. 25317/2022 e la n. 25318/2022”, offrendo, altresì, in comunicazione una ordinanza del Tribunale di Roma con cui vengono riconosciuti cittadini iure sanguinis tutti i ricorrenti in quanto discendenti dello stesso avo del caso che ci occupa, Sig. . Parte_2
Con ordinanza del 08.10.2024 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, rinvia all'udienza del 13.03.2025, assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza per il deposito dei certificati di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate o dall'ambasciata o dal consolato competenti.
All'udienza del 13 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Minniti Mariarosaria per delega dell'avv. Carretta Mattea, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente all'atto introduttivo e chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GG
AB, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel
4 territorio di GG AB.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali l'avo capostipite in luogo di sia stato Parte_2 generalizzato come o si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi CP_11 CP_11 della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia tant'è che nell'attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza italiana si riportano tutti i nomi e i cognomi per come nel tempo sono stati riportati. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_12 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_12
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato
5 come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Parte_2
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_8 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità,
6 quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai Consolati brasiliani territorialmente competenti per le rispettive residenze, risultando la stessa del tutto inaccessibile a causa dei tempi decennali di definizione di tali procedimenti.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso le rappresentanze diplomatiche di San Paolo e di CU, allegando al presente ricorso le prove dei tentativi di prenotazione effettuati dal 20 novembre al 2 dicembre 2023 sul portale telematico consolare-servizio
7 PRENOT@MI al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la loro convocazione
(cfr. doc. in atti nn. da 27 a 32 - screenshot di accessi alla piattaforma) e la risposta automatica del portale che attesta l'impossibilità a fissare un appuntamento per il raggiungimento del limite massimo di iscrizioni.
Con nota di deposito del 7 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati in epoca recente – segnatamente dal 29 gennaio 2025 al 7 febbraio 2025 - da cui emerge che i ricorrenti hanno continuato ad effettuare tentativi di prenotazione al servizio, tutti senza successo (cfr. doc. in atti nn. 37 e 38).
Inoltre, hanno dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso dette rappresentanze diplomatiche da cui emerge un tempo di evasione delle pratiche estremamente lungo, appalesandosi un ritardo ultradecennale dalla richiesta.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che, al momento della presentazione del ricorso, il di San Paolo stesse ancora trattando le istanze relative agli anni 2013 e 2014 (cfr. Parte_6 doc. in atti n. 35) mentre il a CU stesse provvedendo alla convocazione dei Parte_6 richiedenti secondo una programmazione degli appuntamenti a partire dall'08.05.2023 fino al
22.11.2023 (cfr. doc. in atti n. 36) per le istanze inviate precedentemente all'istituzione della nuova modalità di accesso tramite il servizio Prenot@mi; tale situazione è rimasta invariata dal settembre
2023.
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della loro richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – destinata, dunque, ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato - dovuta alla condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole di domande presentate.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_8
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
8 La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario, da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
ULla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 8) ha trasmesso la cittadinanza al figlio , nato il Parte_4 Parte_5
01.09.1900 (cfr. doc. in atti n. 10), che sposatosi con (cfr. doc. in atti n. 11), ha Controparte_9 dato alla luce , in data 30.04.1930 (cfr. doc. in atti n. 12); quest'ultima ha contratto Persona_4 matrimonio con in data 29.09.1949 (cfr. doc. in atti n. 13), e da questa Persona_5 unione sono nati i figli: 1) , in data 29.03.1955 (cfr. doc. in atti n. 14), il Persona_6 quale si è coniugato con in data 31.12.1979 (cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione Persona_7
è nato , in data [...] (cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente; Controparte_4 quest'ultimo, in data 7.05.2004, si è unito in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Controparte_10
17) e dalla loro unione è nata , in data [...] (cfr. doc. in atti n. 18) - Persona_8 odierna ricorrente - rappresentata in questo giudizio dai genitori;
2) , Controparte_2 in data 12.06.1956, (cfr. doc. in atti n. 19) - odierno ricorrente; 3) , in data Controparte_1
26.09.1952, (cfr. doc. in atti n. 20) - odierna ricorrente - la quale, da una relazione con , ha Per_12 generato il 6.01.1985 (cfr. doc. in atti nn. 21 e 21.1) - odierno ricorrente; 4) Controparte_5 [...]
, in data 26.10.1960, (cfr. doc. in atti n. 22) - odierna ricorrente - la quale si è coniugata Persona_10 con il 7.03.1987 (cfr. doc. in atti n. 23) e dalla loro unione è nato Persona_11 [...]
in data 04.07.1994 (cfr. doc. in atti n. 24) – odierno ricorrente. Controparte_7
Successivamente, moriva in Brasile il 15.07.1944 (cfr. doc. in atti n. 25) senza aver Parte_2
9 mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
01.11.2023 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di o o Persona_13 Persona_13
o o o o Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_11 CP_11
o o o oppure Parte_2 Pt_2 Pt_2 CP_11 CP_11
, figlio di e di originario dell , Persona_13 Parte_4 Persona_14 Pt_6 nato il [...]”(cfr. doc. in atti n. 26).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Parte_2 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. UL punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_8 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG AB, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata Controparte_1
a RI (Paraná - BR) il 26.09.1952; , nato a [...]á - Controparte_2
BR) il 12.06.1956; nata a [...]á - BR) il 26.10.1960; Parte_7 [...]
, nato a [...]á - BR) il 24.04.1981; , nata a Controparte_4 Persona_8
CU (Paraná - BR) il 01.08.2012, minore rappresentata in questo giudizio dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nata a [...], Paraná – BR, il 13.05.1975 e Persona_2 CP_4
10 , nato a [...], Paraná – BR, il 24.04.1981); nato a [...] Controparte_4 Controparte_5
(Paraná - BR) il 06.01.1985; nato a [...]á - BR) il Controparte_7
04.07.1994, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_13 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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