Decreto cautelare 9 novembre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10563 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10958/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10958 del 2021, proposto da
Re.Al.Soc. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Banfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal G.S.E. in data 13 luglio 2021 “comunicazione di esito del procedimento ai sensi degli arti. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la rimodulazione della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 30, comma, lett. b del D.M. 6 luglio 2012”, notificato alla ricorrente in data 15 luglio 2021, in riferimento all'impianto denominato “HOTEL DELLE FIERE”, identificato dal codice IAFR 7522
- di ogni altro atto preparatorio e conseguente, presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli contenuti nel compendio impugnatorio ivi compresa 1) la comunicazione del GSE di avvio del procedimento ex art. 2, l. 241/90 del 24/03/2021; 2) comunicazione GSE richiesta restituzione incentivi del 16/09/2021.
PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA RICONVENZIONALE PRESENTATA DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. IL 13/12/2021:
- accertare il diritto del GSE Spa a ottenere la ripetizione dell'importo di € 112.683,22 indebitamente corrisposto alla RE.AL.SOC. Srl. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. per le motivazioni esposte in atti;
- per l'effetto condannare la RE.AL.SOC Srl., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del GSE Spa dell'importo di € 112.683,22 per le motivazioni esposte oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RE.AL.SOC s.r.l., odierna ricorrente, è titolare di un impianto termoelettrico sito nel Comune di Mozzate (CO), in relazione al quale ha richiesto, in data 20 luglio 2012, il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi e per gli effetti del D.M. 18 dicembre 2008.
Con nota prot. GSE/120186199 del 23 ottobre 2012, il GSE ha accolto la richiesta, attribuendo il codice IAFR 7522.
A ciò ha fatto seguito la stipulazione, in data 25 luglio 2014, della « CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL’ENERGIA ELETTRICA DICUI ALL’ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETOLEGISLATIVO N. 387/03 E ALL’ARTICOLO 16 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18 DICEMBRE 2008 », contrassegnata dal numero TO102999.
1.1. Con nota prot. GSE/P20210009328 del 25 marzo 2021 il GSE ha comunicato l’« avvio del procedimento ai sensi degli artt. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 di svolgimento dell’attività di controllo relativa all’attribuzione del parametro di decurtazione per entrata in esercizio di cui al Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, Art. 30 comma 1b, in riferimento all’impianto denominato “HOTEL DELLE FIERE”, identificato dal codice IAFR 7522 », rilevando che, « alla tariffa base spettante di 0,18 €/KWh ed alla tariffa premio per utilizzo di OVP di 0,28€/KWh, definita ai sensi della Deliberazione ARERA 01/2009, aggiornata dalla Legge 99/2009, va applicata una decurtazione pari al 6% prevista dall’art. 30 comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012, poiché l’impianto in oggetto risulta essere entrato in esercizio in data 27/02/2013 » e che « a seguito di controlli, in riferimento all’applicazione del parametro di decurtazione previsto dal Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012, è emerso che per gli anni dal 2014 al 2017 è stato riconosciuto un corrispettivo economico superiore a quanto effettivamente spettante »; ha perciò invitando il Titolare a presentare le proprie controdeduzioni.
Queste ultime sono state presentate ma il Gestore, con provvedimento prot. GSE/P20210019006 del 13 luglio 2021, ha ritenuto non superate le criticità rilevate e ha concluso nel senso che « il Titolare dell’impianto è tenuto a restituire al GSE gli importi non spettanti nella misura indicata nella tabella alla voce “Differenziale” ».
Con successivo provvedimento prot. GSE/P20210023477 del 16 settembre 2021, il GSE ha richiesto la restituzione degli incentivi erogati in eccesso, ribadendone la quantificazione in € 112.683,25.
2. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2021 (al GSE e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quali Amministrazioni intimate) e depositato l'8 novembre 2021, la RE.AL.SOC ha impugnato in questa Sede i richiamati provvedimenti, affidandosi ai motivi di gravame così rubricati:
- « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 56 D.L. 76/2020, DELL’ART. 48/2011 E DEL- L’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA’ E TIPICITA’ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ILLEGITTIMITA’. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. ILLEGITTIMITA’. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO »;
- « VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITA’ ».
2.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
3. Quest’ultima domanda è stata respinta con decreto n. 6172/2021 pubblicato il 9 novembre 2021, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 24 novembre 2021 per la trattazione collegiale.
4. Il GSE e il Ministero si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.
5. Con ordinanza n. 6674/2021 pubblicata il 25 novembre 2021, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto di fumus boni juris .
6. Con memoria notificata il 10 dicembre 2021 e depositata il 13 dicembre 2021, il GSE ha - tra l’altro - proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della ricorrente al pagamento degli incentivi indebitamente percepiti, quantificati come nel provvedimento di richiesta di restituzione.
7. Fissata l’udienza di discussione, il GSE ha depositato memoria con cui ha insistito nel rigetto del ricorso e nell’accoglimento della domanda riconvenzionale.
8. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, il procuratore del GSE ha rappresentato che il procuratore del ricorrente gli avrebbe manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, esibendo al Collegio copia di una dichiarazione in tal senso trasmessagli; la volontà è stata ribadita e confermata da un altro difensore, comparso in dichiarata sostituzione del procuratore del ricorrente; il procuratore del GSE ha inoltre insistito per la decisione sulla domanda riconvenzionale.
Così discusso, il ricorso è stato spedito in decisione.
9. Si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che il difensore debba essere munito di mandato speciale per poter procedere a rinunzia e che questa debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza ditali formalità, l’ultimo comma della medesima disposizione processuale consente comunque di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370).
Ciò considerato, il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato, in quanto alcun atto è stato formalmente notificato al GSE né versato in atti, ma può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, risultando inequivoco (sulla base delle dichiarazioni rese in udienza) il venir meno dell’interesse della ricorrente all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918;Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Il Collegio deve invece pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dal GSE, anche alla luce del ribadito interesse manifestato in tal senso dal suo procuratore in udienza.
10.1. La desistenza di parte ricorrente nella sua impugnazione degli atti inizialmente gravati fa sì che risulti non (più) controversa la debenza della somma richiesta dal GSE con il provvedimento prot. GSE/P20210023477 del 16 settembre 2021, pari ad € 112.683,25.
Sussistendo l’interesse del GSE, in quanto i suoi provvedimenti non sono muniti di esecutorietà (cfr. art. 21-ter L. 241/1990), la domanda riconvenzionale deve trovare accoglimento, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento della suddetta somma.
11. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, alla luce del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
- dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal GSE e, per l'effetto, condanna la società RE.AL.SOC. s.r.l. al pagamento in favore dello stesso GSE di € 112.683,25 (centododicimilaseicentottantatre/25) oltre interessi legali maturati e maturandi sul capitale sino al saldo.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO