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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DONADON LUCA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONADON LUCA
ATTORE/I contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEL VASCELLO 5 33100 UDINE presso il difensore avv. PELLEGRINI ANDREA
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione Controparte_1 avverso il precetto allo stesso notificato.
Ha dedotto l'infondatezza del credito intimato in forza del disconoscimento apposto alla sottoscrizione della cambiale depositata nonché in ragione dell'intervenuto pagamento in contanti della somma pretesa ed eccependo in ogni caso l'intervenuta estinzione del credito in ragione della transazione intercorsa.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione della documentazione attestante l'esistenza del debito residuo e dell'insussistenza di qualsivoglia accordo estintivo della totalità dei rapporti intercorsi tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 Maggio 2025
DIRITTO
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 5 Per quel che concerne la pretesa creditoria fatta valere da
[...]
, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di CP_1 essa gravante, tramite produzione in atti del titolo cambiario emesso in suo favore da parte opponente a garanzia della pretesa creditoria azionata nel presente giudizio.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che tale titolo è idoneo ad assurgere a promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico di parte debitrice, atteso che, in tal caso, l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, ossia fino a che l'emittente o il girante non abbia fornito la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. 18259/2006; 7787/2010).
Al riguardo va inoltre precisato, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, che la richiesta di decreto ingiuntivo in forza di un titolo di credito utilizzato quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., unitamente alla conseguente astrazione processuale che ne deriva in termini probatori (C. 7262/2006) racchiude altresì la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante (Cass. n. 22898/2005), in ragione dell'espressa indicazione del titolo azionato nel ricorso monitorio.
Ne consegue, pertanto, che: "poiché, ai sensi dell'art. 1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art. 1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa - non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (Cass. n. 7262/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta, con il proprio atto costitutivo nel giudizio di opposizione ha allegato l'esistenza, con parte opponente, degli specifici rapporti, in conseguenza dei quali sono stati consegnati i titoli cambiari a garanzia dell'importo preteso in conseguenza delle prestazioni rese.
In presenza dell'inversione dell'onere della prova conseguente a tutto quanto testé dedotto, sarebbe stato onere del debitore/emittente provare l'inesistenza, invalidità ovvero estinzione di tale rapporto (Cass. n. 19929/11; Cass. n. 2816/06), per come specificato anche dalle fatture in atti.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi meritevole di accoglimento la pretesa creditoria di non CP_1
pagina 2 di 5 essendosi rivelato fondato il disconoscimento operato nel presente giudizio.
Le risultanze peritali in atti hanno infatti conclusivamente accertato che “la firma apposta sul documento: Cambiale “paghero'” del 7.8.2017 è stata con ogni certezza tecnica vergata di pugno dal sig. , quindi è da ritenersi autentica”. Parte_1
Tale accertamento è da ritenersi condivisibile in quanto esente da vizi logici e motivazionali, essendo stata, la verifica in oggetto, condotta tramite l'esame incrociato della documentazione in atti, alla stregua di una pluralità di tecniche adottate.
La pluralità dei suddetti canali di indagine ha, infatti, consentito allo stesso ausiliario tecnico di accertare la convergenza della sottoscrizione apposta dall'opponente, rispetto alle scritture di comparazione, non soltanto sotto il profilo letterale ma anche per quel che concerne le sfumature prassiche, la distribuzione del quantum pressorio e le micro-motricità.
Tanto premesso in relazione all'autenticità della sottoscrizione, nel presente giudizio non è stata fornita la benché minima prova dell'inesistenza e/o sopravvenuta estinzione del rapporto su cui si fonda il titolo in questione.
Priva di pregio, invero, si appalesa l'eccezione di intervenuto pagamento del credito residuo asseritamente intervenuto in forza di un pagamento in contanti di euro 1000,00 al mese.
Di tale circostanza parte opponente non fornisce il benché minimo principio di prova a supporto, pretendendo di provare tale fatto storico tramite una inammissibile richiesta di escussione testi, posto che i capitoli di prova all'uopo formulati vertono su circostanze inidonee, in virtù dell'espresso divieto normativo di cui all'art 2726 c.c., ad essere provate attraverso prova testimoniale.
Non e' inutile ricordare, infatti, che, in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova del pagamento (cosi' come della remissione del debito) soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate, come noto, ad un giudizio di generale sfiducia dell'ordinamento verso la prova non documentale.
Il legislatore vieta l'ammissione della prova testimoniale ove finalizzata alla dimostrazione della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento per il quale si alleghi che la stipulazione sia stata antecedente o contestuale ad esso, quale e' l'accordo di simulazione in ordine all'ammontare del canone locatizio (art. 2722 c.c.), e tanto e' cio' che le conduttrici affermano, adducendo che sin dall'inizio della locazione la somma mensilmente corrisposta fosse di € 750,00.
Per di piu', nel caso di specie, non ricorrono le circostanze indicate in seno all'art. 2724 c.c. (atte a derogare al suddetto divieto normativo), non essendosi offerto alcun principio di prova pagina 3 di 5 scritta tale da supportare la verosimiglianza dell'avvenuto pagamento (e consentire alla prova orale di assolvere ad una funzione di mero completamento e arricchimento del quadro probatorio), ne' essendo stata dedotta l'ipotesi del patto posteriore alla formazione del contratto (art. 2723 c.c.).
In forza di tutto cio', e' di tutta evidenza che le convenute non hanno assolto all'onere della prova su di loro incombente, non avendo fornito alcun elemento utile a provare l'avvenuto pagamento del credito residuo di cui parte opposta lamenta il mancato adempimento.
Nessuna ricevuta di consegna e/o documento giustificativo risulta essere stato prodotto né tantomeno parte opponente ha mai avanzato richiesta stragiudiziale di restituzione della cambiale rilasciata. Di contro è stata fornita prova documentale dei pagamenti intervenuti in corso di rapporto ad opera di parte opponente da cui è possibile evincere l'esistenza proprio del debito residuo di euro 8984,01 oltre interessi e spese.
Ne consegue che è del tutto infondata l'eccezione di pagamento formulata.
Del tutto destituita del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico si appalesa l'ulteriore eccezione di intervenuta estinzione del credito in forza di accordo intervenuto tra le parti in causa in relazione ad altro giudizio.
Parte opponente intenderebbe dimostrare tali circostanze tramite il censurabile comportamento processuale rappresentato dalla produzione in giudizio di comunicazione riservata tra i legali delle parti.
Orbene, prescindendo da tale condotta (suscettibile di essere valutata in sede deontologica) appare evidente dalla stessa corrispondenza in atti come la transazione non rivesta affatto carattere novativo/estintivo della totalità dei rapporti intercorsi tra le parti, assumendo esclusivo rilievo ai soli fini della composizione bonaria della diversa controversia intercorsa tra le parti in causa.
Ciò appare evidente dall'inequivoco tenore letterale dell'accordo intercorso tra le parti ove espressamente si fa evidenzia che “tutto è definito […] in relazione alla procedura in oggetto”, ulteriormente precisando, con mail del 9.11.2020, la posizione creditoria residua dello stesso opponente.
L'inequivoco tenore letterale dell'accordo è ulteriormente suffragato dalla stessa contraddittoria posizione processuale di parte opponente che, pur sostenendo la non debenza delle somme in forza dell'accordo intercorso tra le parti, dall'altro lato, ne sostiene altresì il pagamento asseritamente avvenuto in contanti.
Ne consegue per tutte le ragioni sopra esposte l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 4 di 5 La manifesta infondatezza delle pretese creditorie azionate nel presente giudizio, incentrate su erronei e inappropriati assunti giuridici e destituite di alcun supporto probatorio, in quanto manifestazione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di diligenza che avrebbe consentito all'odierno ricorrente di avvertire notevolmente l'ingiustizia della propria domanda (ex multis Cass. Civ. S.U., 22 marzo 1972, n. 879; Cass. 21 Settembre 1974, n. 2404; Cass. 18 Febbraio 1994, n. 1592), impone l'applicazione officiosa della sanzione prevista dall'art 96 co. 3, c.p.c., il cui importo appare equo determinare in euro 850,50, pari alla metà dell'ammontare complessivo delle spese di lite (ex multis Cass. Ord. 30 Novembre 2012, n. 21570; Cass. Ord. 11 Febbraio 2014, n. 3003).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente
- condanna al pagamento in favore di parte opposta, Parte_1 della somma di euro 850,50, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c.
- dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di valutare la condotta processuale dell'avv. Donadon in relazione alla violazione dell'art 48 del Codice deontologico.
Pordenone, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DONADON LUCA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DONADON LUCA
ATTORE/I contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEL VASCELLO 5 33100 UDINE presso il difensore avv. PELLEGRINI ANDREA
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio proponendo opposizione Controparte_1 avverso il precetto allo stesso notificato.
Ha dedotto l'infondatezza del credito intimato in forza del disconoscimento apposto alla sottoscrizione della cambiale depositata nonché in ragione dell'intervenuto pagamento in contanti della somma pretesa ed eccependo in ogni caso l'intervenuta estinzione del credito in ragione della transazione intercorsa.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione della documentazione attestante l'esistenza del debito residuo e dell'insussistenza di qualsivoglia accordo estintivo della totalità dei rapporti intercorsi tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 Maggio 2025
DIRITTO
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 5 Per quel che concerne la pretesa creditoria fatta valere da
[...]
, parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di CP_1 essa gravante, tramite produzione in atti del titolo cambiario emesso in suo favore da parte opponente a garanzia della pretesa creditoria azionata nel presente giudizio.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che tale titolo è idoneo ad assurgere a promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico di parte debitrice, atteso che, in tal caso, l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, ossia fino a che l'emittente o il girante non abbia fornito la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. 18259/2006; 7787/2010).
Al riguardo va inoltre precisato, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, che la richiesta di decreto ingiuntivo in forza di un titolo di credito utilizzato quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., unitamente alla conseguente astrazione processuale che ne deriva in termini probatori (C. 7262/2006) racchiude altresì la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante (Cass. n. 22898/2005), in ragione dell'espressa indicazione del titolo azionato nel ricorso monitorio.
Ne consegue, pertanto, che: "poiché, ai sensi dell'art. 1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art. 1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria;
pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa - non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere della prova" (Cass. n. 7262/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta, con il proprio atto costitutivo nel giudizio di opposizione ha allegato l'esistenza, con parte opponente, degli specifici rapporti, in conseguenza dei quali sono stati consegnati i titoli cambiari a garanzia dell'importo preteso in conseguenza delle prestazioni rese.
In presenza dell'inversione dell'onere della prova conseguente a tutto quanto testé dedotto, sarebbe stato onere del debitore/emittente provare l'inesistenza, invalidità ovvero estinzione di tale rapporto (Cass. n. 19929/11; Cass. n. 2816/06), per come specificato anche dalle fatture in atti.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi meritevole di accoglimento la pretesa creditoria di non CP_1
pagina 2 di 5 essendosi rivelato fondato il disconoscimento operato nel presente giudizio.
Le risultanze peritali in atti hanno infatti conclusivamente accertato che “la firma apposta sul documento: Cambiale “paghero'” del 7.8.2017 è stata con ogni certezza tecnica vergata di pugno dal sig. , quindi è da ritenersi autentica”. Parte_1
Tale accertamento è da ritenersi condivisibile in quanto esente da vizi logici e motivazionali, essendo stata, la verifica in oggetto, condotta tramite l'esame incrociato della documentazione in atti, alla stregua di una pluralità di tecniche adottate.
La pluralità dei suddetti canali di indagine ha, infatti, consentito allo stesso ausiliario tecnico di accertare la convergenza della sottoscrizione apposta dall'opponente, rispetto alle scritture di comparazione, non soltanto sotto il profilo letterale ma anche per quel che concerne le sfumature prassiche, la distribuzione del quantum pressorio e le micro-motricità.
Tanto premesso in relazione all'autenticità della sottoscrizione, nel presente giudizio non è stata fornita la benché minima prova dell'inesistenza e/o sopravvenuta estinzione del rapporto su cui si fonda il titolo in questione.
Priva di pregio, invero, si appalesa l'eccezione di intervenuto pagamento del credito residuo asseritamente intervenuto in forza di un pagamento in contanti di euro 1000,00 al mese.
Di tale circostanza parte opponente non fornisce il benché minimo principio di prova a supporto, pretendendo di provare tale fatto storico tramite una inammissibile richiesta di escussione testi, posto che i capitoli di prova all'uopo formulati vertono su circostanze inidonee, in virtù dell'espresso divieto normativo di cui all'art 2726 c.c., ad essere provate attraverso prova testimoniale.
Non e' inutile ricordare, infatti, che, in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., la prova del pagamento (cosi' come della remissione del debito) soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate, come noto, ad un giudizio di generale sfiducia dell'ordinamento verso la prova non documentale.
Il legislatore vieta l'ammissione della prova testimoniale ove finalizzata alla dimostrazione della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento per il quale si alleghi che la stipulazione sia stata antecedente o contestuale ad esso, quale e' l'accordo di simulazione in ordine all'ammontare del canone locatizio (art. 2722 c.c.), e tanto e' cio' che le conduttrici affermano, adducendo che sin dall'inizio della locazione la somma mensilmente corrisposta fosse di € 750,00.
Per di piu', nel caso di specie, non ricorrono le circostanze indicate in seno all'art. 2724 c.c. (atte a derogare al suddetto divieto normativo), non essendosi offerto alcun principio di prova pagina 3 di 5 scritta tale da supportare la verosimiglianza dell'avvenuto pagamento (e consentire alla prova orale di assolvere ad una funzione di mero completamento e arricchimento del quadro probatorio), ne' essendo stata dedotta l'ipotesi del patto posteriore alla formazione del contratto (art. 2723 c.c.).
In forza di tutto cio', e' di tutta evidenza che le convenute non hanno assolto all'onere della prova su di loro incombente, non avendo fornito alcun elemento utile a provare l'avvenuto pagamento del credito residuo di cui parte opposta lamenta il mancato adempimento.
Nessuna ricevuta di consegna e/o documento giustificativo risulta essere stato prodotto né tantomeno parte opponente ha mai avanzato richiesta stragiudiziale di restituzione della cambiale rilasciata. Di contro è stata fornita prova documentale dei pagamenti intervenuti in corso di rapporto ad opera di parte opponente da cui è possibile evincere l'esistenza proprio del debito residuo di euro 8984,01 oltre interessi e spese.
Ne consegue che è del tutto infondata l'eccezione di pagamento formulata.
Del tutto destituita del benché minimo fondamento logico oltre che giuridico si appalesa l'ulteriore eccezione di intervenuta estinzione del credito in forza di accordo intervenuto tra le parti in causa in relazione ad altro giudizio.
Parte opponente intenderebbe dimostrare tali circostanze tramite il censurabile comportamento processuale rappresentato dalla produzione in giudizio di comunicazione riservata tra i legali delle parti.
Orbene, prescindendo da tale condotta (suscettibile di essere valutata in sede deontologica) appare evidente dalla stessa corrispondenza in atti come la transazione non rivesta affatto carattere novativo/estintivo della totalità dei rapporti intercorsi tra le parti, assumendo esclusivo rilievo ai soli fini della composizione bonaria della diversa controversia intercorsa tra le parti in causa.
Ciò appare evidente dall'inequivoco tenore letterale dell'accordo intercorso tra le parti ove espressamente si fa evidenzia che “tutto è definito […] in relazione alla procedura in oggetto”, ulteriormente precisando, con mail del 9.11.2020, la posizione creditoria residua dello stesso opponente.
L'inequivoco tenore letterale dell'accordo è ulteriormente suffragato dalla stessa contraddittoria posizione processuale di parte opponente che, pur sostenendo la non debenza delle somme in forza dell'accordo intercorso tra le parti, dall'altro lato, ne sostiene altresì il pagamento asseritamente avvenuto in contanti.
Ne consegue per tutte le ragioni sopra esposte l'infondatezza dell'opposizione proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 4 di 5 La manifesta infondatezza delle pretese creditorie azionate nel presente giudizio, incentrate su erronei e inappropriati assunti giuridici e destituite di alcun supporto probatorio, in quanto manifestazione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di diligenza che avrebbe consentito all'odierno ricorrente di avvertire notevolmente l'ingiustizia della propria domanda (ex multis Cass. Civ. S.U., 22 marzo 1972, n. 879; Cass. 21 Settembre 1974, n. 2404; Cass. 18 Febbraio 1994, n. 1592), impone l'applicazione officiosa della sanzione prevista dall'art 96 co. 3, c.p.c., il cui importo appare equo determinare in euro 850,50, pari alla metà dell'ammontare complessivo delle spese di lite (ex multis Cass. Ord. 30 Novembre 2012, n. 21570; Cass. Ord. 11 Febbraio 2014, n. 3003).
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1701,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente
- condanna al pagamento in favore di parte opposta, Parte_1 della somma di euro 850,50, ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c.
- dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di valutare la condotta processuale dell'avv. Donadon in relazione alla violazione dell'art 48 del Codice deontologico.
Pordenone, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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