Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.08.2024 iscritta al n. 298/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
13.02.2025
d a
in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Greco del foro di Roma,
OGGETTO: domiciliatario giusta delega in atti retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Mattiozzi
del foro di Bergamo, domiciliataria giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
n e i c o n f r o n t i d i
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Raffaele Greco del foro di Roma, domiciliatario giusta
delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
n e i c o n f r o n t i d i
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 840 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 840/2024 pubbl. il Tribunale di Bergamo
sezione lavoro, decidendo sul ricorso proposto dal nei Parte_2
confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2
ha dichiarato illegittimità delle trattenute sulla retribuzione
[...]
operate dalla datrice di lavoro sulla base Parte_1
delle delibere dello stato di crisi dalla stessa adottate e, per l'effetto,
ha condannato quest'ultima, in solido con il e CP_1 CP_2
corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive la
[...]
somma di € 4.615,08 oltre ad € 2.643, 65 per trattenute illegittime con - 3 -
relativa incidenza sul tfr;
ha altresì condannato le convenute in solido a rimborsare la ricorrente le spese di lite, il a tenere CP_1
indenne da quanto quest'ultima forse tenuta a Controparte_2
corrispondere al ricorrente in forza della sentenza e, infine, ha compensato tra le convenute le spese di lite.
Il giudice, preliminarmente, dava atto che il ricorrente e la
Cooperativa Bergamasca scarl, inizialmente convenuta in giudizio unitamente alle altre resistenti, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale e che il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della stessa e delle altre convenute in solido in relazione al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Cooperativa Bergamasca.
Con riguardo, invece, all'ulteriore domanda proposta dal lavoratore in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze di dal 14 febbraio 2019 al 7 novembre 2022, Parte_1
il giudice accertava la legittimità delle trattenute sulla retribuzione operate da in forza della delibera Parte_1
dichiarativa dello stato di crisi del 27 aprile 2018, che il ricorrente aveva dichiarato di accettare nella domanda di associazione alla cooperativa, nonché delle trattenute effettuate in forza della delibera assunta nel 2019 essendovi prova della convocazione del ricorrente all'assemblea ed essendo ormai decorso il termine di legge per la impugnativa della delibera da parte del lavoratore;
il giudice, invece,
aveva ritenuto inapplicabili nei confronti del ricorrente le trattenute imposte dalle delibere dichiarative dello stato di crisi adottate da - 4 -
Sardegna Servizi a decorrere dal 29 giugno 2020 rispetto alle quali,
non essendo stata provata dalla cooperativa la regolare convocazione
- il ricorrente era risultato sconosciuto all'indirizzo di destinazione –,
alcun termine di impugnazione poteva ritenersi decorso.
Il giudice, quindi, recependo il conteggio depositato dalla parte ricorrente, ha condannato la datrice di lavoro e il CP_1
di appartenenza della cooperativa, in solido con quale Controparte_2
committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento delle differenze tabellari e alla restituzione delle trattenute illegittime nella misura sopra indicata e ha accolto, come detto, la domanda di manleva avanzata da nei confronti del Controparte_2
sulla base di quanto previsto nel contratto di appalto CP_1
tra le due società.
Ha impugnato la sentenza sulla Parte_1
base di plurimi motivi di gravame chiedendone la riforma con il rigetto del ricorso o, in subordine, con riduzione dell'importo riconosciuto.
Si è costituita che ha proposto, a sua volta, Controparte_2
appello incidentale avverso la sentenza al quale ha poi dichiarato di volere rinunciare all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025.
Con memoria di costituzione ha contestato Parte_2
l'appello chiedendo la conferma della sentenza.
Si è infine costituito con separata comparsa anche il dichiarando di aderire integralmente all'appello CP_1
proposto da Parte_1 - 5 -
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è pacifico che la società e il Controparte_2 CP_1
hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto lo
[...]
svolgimento di servizi di logistica presso il deposito di AS (MI)
(v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado di . Controparte_2
Il Consorzio ha affidato alla cooperativa Parte_1
l'esecuzione dell'appalto.
L'odierno appellato, per quanto pacifico, è stato assunto a tempo pieno dalla in data 14 febbraio Parte_1
2019 con inquadramento nel livello 4° del CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio svolgendo attività lavorativa presso il magazzino di AS di fino alla data della Controparte_2
cessazione del rapporto di lavoro del 7 novembre 2022 per dimissioni.
Come accennato nelle premesse, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal pagamento di un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal CCNL applicato, lamentando la mancata applicazione da parte di degli aumenti Parte_1
retributivi previsti dal CCNL a maggio 2019 e ad ottobre 2021 con - 6 -
conseguente maturazione di differenze sul lavoro ordinario, sul lavoro notturno, sullo straordinario, sul festivo e sulle ferie;
ha domandato altresì il pagamento delle trattenute illegittimamente operate dalla cooperativa sulla retribuzione.
Va precisato che non è più in discussione la legittimità delle
“trattenute” relative al periodo dall'assunzione dell'appellato fino al giugno del 2020 poiché l'accertamento della decadenza del lavoratore dall'impugnazione delle delibere dichiarative dello stato di crisi adottate nel periodo precedente, incidenti in maniera sfavorevole sul trattamento retributivo dei soci, non è stato oggetto di impugnazione.
Rimane controversa, invece, alla luce dei motivi di gravame proposti da la legittimità della Parte_1
retribuzione erogata dall'appellato in forza delle delibere assembleari del 29 giugno 2020, del 28 luglio 2021e del 26 luglio 2022.
In dettaglio, l'appellante con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittime le delibere assembleari dichiarative dello stato di crisi adottate nel periodo successivo al 29 giugno 2020.
L'appellante afferma di avere prodotto in primo grado gli avvisi di convocazione e le delibere depositate presso il registro delle imprese e ritiene che, non avendole il lavoratore impugnate entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 2377 c.c., egli sia definitivamente decaduto dalla possibilità di contestarle.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato la nullità - 7 -
delle delibere assembleari successive al 29 giugno 2020 per la omessa convocazione del socio.
Sostiene, in senso opposto, che, avendo la cooperativa dimostrato documentalmente di avere spedito le raccomandate contenenti l'avviso di convocazione, il giudice avrebbe dovuto rilevare la mera annullabilità delle delibere e che, stante il decorso del termine perentorio di 90 giorni per l'impugnazione, avrebbe dovuto dichiarare il ricorrente decaduto.
I primi due motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, a parere del Collegio, possono essere trattati congiuntamente.
L'odierna appellante ha prodotto nel primo grado del giudizio le delibere sociali dichiarative dello stato di crisi;
per quel che qui rileva, ha prodotto : la delibera del 29 giugno 2020 con cui è stato stabilito un conferimento da parte dei soci tramite trattenute in busta paga pari ad una quota di 0,53 euro per ogni ora lavorata;
la delibera del 28 luglio 2021 con cui è stata decisa la proroga delle trattenute sulla retribuzione e la delibera del 26 luglio 2022 con cui è stata decisa la proroga delle trattenute sulla retribuzione attuate nel 2021
nonché il congelamento degli aumenti retributivi previsti dal CCNL e la rinuncia alle maggiorazioni per il lavoro straordinario (v. doc. n. 5
fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'appellante ha prodotto in primo grado anche gli esiti dell'informativa richiesta a tramite il servizio Controparte_3
Posta on Line, che attestano l'avvenuta spedizione da parte della cooperativa di raccomandate all'appellato all'indirizzo di via Verdi di - 8 -
Trezzo sull'Adda, ove il lavoratore è risultato “sconosciuto” (v. esito spedizione della raccomanda contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del 26 luglio 2022 di cui al doc. n. 10); tale indirizzo,
come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è diverso da quello -piazza 10 di Trezzo sull'Adda- indicato dal CP_4
lavoratore nella domanda di associazione (v. doc. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'appellante) e presso cui era stata inviata la raccomanda contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea del
2019, che risulta ricevuta e sottoscritta dal lavoratore il 21 aprile 2019
(v. doc. n. 7 fascicolo di primo grado dell'appellante).
Non solo, dunque, non vi è documentazione che dimostri l'effettiva ricezione delle comunicazioni (contestata sin dalla prima udienza da parte della difesa ricorrente), ma, in difetto della prova da parte della cooperativa della spedizione delle raccomandate all'indirizzo corretto del lavoratore, che attesti che tali avvisi siano pervenuti quantomeno nella sfera di conoscibilità del ricorrente, non opera neppure il principio di presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui gi atti unilaterali recettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Così stando le cose, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto le delibere dichiarative dello stato di crisi degli anni 2020,
2021 e 2022 affette dal vizio più grave della nullità ex art. 2379 c.c. e non semplicemente annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..
E opportuno rammentare, infatti, che l'articolo 2377 c.c.,
applicabile alle cooperative in forza del rimando dell'art. 2519 c.c., - 9 -
prevede che le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto sono annullabili e possono essere impugnate dai soci nel termine di 90 giorni;
l'articolo 2379 comma 1 c.c., invece,
stabilisce che nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla iscrizione o deposito nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea; nei casi e nei termini previsti dal comma 1, inoltre, l'invalidità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice mentre possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, invero,
l'omessa convocazione del socio dà luogo a nullità, rilevabile anche d'ufficio, da far valere nel termine di decadenza di tre anni ex art. 2379 c.c.; essa va distinta dai casi di mera irregolarità della convocazione effettuata, che determinano l'annullabilità della deliberazione ex art. 2377 c.c. che può essere impugnata, come detto,
nel termine più breve di 90 giorni (v. Cass. civ. n. 22987 del 16
settembre 2019; Cass. S.U. 23218 del 2013); ciò che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 2379 c.c. può essere impugnato senza limiti di tempo,
sono solo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Sulla base di tali principi, dunque, la valutazione del giudice che ha inquadrato il vizio delle delibere del periodo 2020-2022 nella - 10 -
fattispecie della nullità si reputa corretta.
La motivazione della sentenza va invece modificata nel punto in cui il giudice ha affermato che in assenza di convocazione non può
dirsi decorso alcun termine di impugnazione posto che, come detto, la nullità della delibera può essere fatta valere dal socio o dichiarata d'ufficio a pena di decadenza entro il termine di tre anni, decorrenti dall'iscrizione della delibera nel libro delle adunanze o, se la società
vi è soggetta, dalla trascrizione della stessa nel registro delle imprese;
e tale termine non è decorso nel caso di specie posto che tra l'adozione della delibera più risalente del 2020 e il deposito del ricorso di primo grado in data 28 novembre 2022 è passato un periodo inferiore a tre anni con la conseguenza che le delibere in questione,
stante la nullità delle stesse, sono improduttive di effetti nei confronti dell'appellato e le trattenute operate in esecuzione delle stesse risultano illegittime.
***
Quanto sopra accertato rende superfluo l'esame del terzo motivo, con cui l'appellante, ritenendo la delibera annullabile, ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che partecipando all'assemblea avrebbe potuto modificarne l'esito (cd.
prova di resistenza).
L'accertamento della nullità, rilevabile anche d'ufficio, delle delibere rende superfluo l'esame anche del quarto motivo con cui l'appellante lamenta l'omessa motivazione sul difetto di legittimazione del ricorrente ad impugnare le delibere assembleari in - 11 -
conseguenza della perdita della qualità di socio a decorrere dal 7
novembre 2022.
***
Con il quinto motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice, pur avendo ritenuto legittime le delibere antecedenti al 29 giugno 2020, ha condannato l'appellante al pagamento delle differenze retributive calcolate dal ricorrente fin dal mese di marzo 2019.
Con il sesto ed ultimo motivo, infine, l'appellante contesta la sentenza per avere utilizzato i conteggi depositati dal ricorrente lamentando che : non è dato comprendere la modalità di calcolo utilizzata dal ricorrente e i valori utilizzati;
la giornata del sabato è
stata considerata giornata lavorativa straordinaria con maggiorazione del 50% mentre l'orario lavorativo contrattuale è di sei giorni alla settimana sabato compreso;
manca un prospetto dettagliato di quanto rivendicato a titolo di quote sociali;
il ricorrente chiede le differenze retributive senza tenere conto delle trattenute che vengono richieste sia come somme dovute nell'ambito delle differenze retributive sia come restituzione di quote sociali con conseguente duplicazione degli importi richiesti.
Anche tali motivi, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.
In ordine al fatto che il giudice abbia recepito il conteggio predisposto dal ricorrente reputandolo corretto circa le modalità della relativa elaborazione, la scelta del giudice si reputa condivisibile - 12 -
stante la genericità delle contestazioni sollevate in primo grado dalle parti resistenti e tenuto conto anche dei chiarimenti che erano stati forniti dal teste funzionario di di Bergamo, Tes_1 CP_5
redattore del conteggio prodotto dal lavoratore, il quale, sentito dal giudice sulle modalità di elaborazione del calcolo delle differenze retributive, ha affermato di avere preso come riferimento le ore risultanti dalle buste paga e di avere calcolato le differenze prendendo in considerazione la retribuzione tabellare, tenendo conto degli aumenti stabiliti dal rinnovo del maggio 2019; ha aggiunto, infine,
che laddove nelle buste paga era indicato lo straordinario conteggiato come ordinario, egli ha applicato la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario.
Ciò detto, è fondata la censura con cui l'appellante lamenta l'erroneità dell'importo liquidato per differenze retributive in sentenza in quanto il giudice avrebbe dovuto ridurre la somma chiesta in ricorso, riportata nel conteggio depositato, poichè per il periodo antecedente al giugno 2020 le trattenute erano state ritenute legittime essendo il lavoratore incorso nella decadenza dall'impugnazione delle delibere.
La censura è fondata.
Come già detto, le trattenute operate sul trattamento retributivo percepito dall'appellato in forza delle delibere dichiarative dello stato di crisi sono legittime fino al giugno 2020 (data in cui è
stata adottata la prima delibera nulla) essendo l'appellato,
regolarmente convocato all'assemblea, decaduto dalla relativa - 13 -
impugnazione.
Ne consegue che l'appellato non può vantare alcun credito per differenze retributive dall'assunzione fino a giugno 2020 e che la somma calcolata a titolo di differenze sulla retribuzione per tale periodo deve essere esclusa dalle differenze retributive spettanti all'appellato.
Sulla base del conteggio prodotto dall'appellato in primo grado risulta una differenza tra la retribuzione dovuta e quella in concreto percepita dal lavoratore nel periodo da marzo a giugno 2020
di € 1.106,93; dedotto tale importo dalla somma complessiva richiesta per differenze retributive di € 4.615,08, residua la somma di €
3.508,15 che deve essere riconosciuta in favore dell'appellato.
Alcuna ulteriore somma va liquidata all'appellato a titolo di restituzione di trattenute illegittime risultando fondato anche il rilievo sollevato dall'appellante sulla duplicazione degli importi richiesti dal lavoratore.
Ed infatti, le differenze retributive che vengono riconosciute in favore dell'appellato tengono già conto delle trattenute essendo la retribuzione dovuta stata calcolata nel conteggio prodotto in giudizio al lordo delle trattenute le quali, quindi, vengono indebitamente richieste sia come somme dovute nell'ambito delle differenze retributive sia come restituzione di importi decurtati illegittimamente dalla retribuzione con conseguente duplicazione degli importi richiesti.
Sulla base delle considerazioni esposte, la sentenza va allora - 14 -
parzialmente riformata dovendo essere riconosciuto in favore dell'appellato un credito per differenze retributive pari al complessivo importo di € 3.508,15, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi.
Va precisato, da ultimo, che la sentenza rimane ferma con riguardo al capo che ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti del nei limiti della minor Controparte_2 CP_1
somma spettante all'appellato all'esito del presente giudizio.
***
La parziale riforma della sentenza rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite per ciascun grado di giudizio che, tenuto conto dell'esito del giudizio,
seguono la soccombenza e vengono calcolate come in dispositivo nel rapporto tra il lavoratore e Parte_1 CP_1
e ..
[...] Controparte_2
Le spese tra e CP_1 Parte_1
stante la sostanziale convergenza delle rispettive Controparte_2
posizioni, vengono invece compensate integralmente per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 840/2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, condanna CP_1
e in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_2
in favore del ricorrente della somma di € 3.508,15 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive, oltre incidenza sul TFR;
- 15 -
2) condanna le predette società, in solido, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.315,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 970,00, oltre accessori di legge, per il presente grado del giudizio;
3) compensa le spese di primo e di secondo grado tra e Controparte_1 Pt_1 Parte_1 Controparte_2
Brescia, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)