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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1323/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. AZZANO CANTARUTTI LUCA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. AZZANO CANTARUTTI LUCA ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
e (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'avv. CASONATO DIEGO elettivamente domiciliato in VIALE XV LUGLIO N. 83 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. CASONATO DIEGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 qualità di procuratrice del padre ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di CP_1 Controparte_2 CP_3 sentire accertare la proprietà esclusiva in capo al padre del cortile interno di cui al mapp. 1176.
Ha dedotto, in fatto, che, a seguito del decesso della sig.ra R_
, è divenuto erede unitamente a
[...] Parte_1 ER
, madre degli odierni convenuti.
[...]
Ha dedotto che in forza delle attribuzioni effettuate a Pt_1
debba riconoscersi altresì, alla luce dell'interpretazione
[...] fornita in merito al testamento oggetto di causa, anche la proprietà esclusiva di quest'ultimo in relazione all'area cortilizia interna di cui al mappale 1176.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto violata la propria titolarità esclusiva sul bene in questione in forza della condotta tenuta dai convenuti che utilizzerebbero l'area in questione non solo per il transito ma anche per il parcheggio dei veicoli.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della diversa lettura fornita al testamento in oggetto che non indicherebbe alcuna attribuzione in tal senso in favore di parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione or5ale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
A fronte della scheda testamentaria redatta da in Persona_1 favore di e questione centrale, Parte_1 Persona_2 oggetto del presente giudizio, attiene, in via prioritaria, alla verifica dell'inclusione dell'area cortiliza di cui al mapp 1176 in una delle disposizioni testamentarie redatte in favore di parte attrice.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 e ss c.c. sono da ritenersi applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria (C. 4110/1985; C. 24637/2010; C. 24163/2013).
Ne consegue che nell'interpretare la scheda testamentaria, le cui condizioni sono predisposte unilateralmente dal de cuius, occorre muovere il ragionamento giuridico dal combinato disposto degli artt. 1362, co. 1 e 1363 c.c. che prevede testualmente che
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” di talché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (C. 19299/2016).
Il dato testuale, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'atto, atteso che le espressioni utilizzate, ancorché prima facie chiare, assumono significato giuridico solo al termine di un processo ermeneutico che si estenda alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuale ed extratestuali, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti. (ex multis C. 12120/2005; C. 17020/2015; C. 98/1979).
Ciò posto, nel caso di specie, dovendo muovere il ragionamento logico giuridico dalla interpretazione complessiva/sistematica della scheda pagina 2 di 5 testamentaria, sotto il profilo del tenore letterale, è da ritenersi evidente come la volontà esplicata nell'atto in questione sia rappresentata dall'unica intenzione di individuare i beni da assegnare in via esclusiva ai singoli beneficiari.
Quanto testé dedotto trova espressa consacrazione nello stesso tenore letterale della specifica disposizione che viene in rilievo nel caso in esame (i.e. quelle specificamente concernente i beni immobili oggetto successione), essendo la stessa articolate in due autonome e distinte statuizioni principali, una per ciascun beneficiario, volte ad individuare i beni da assegnare in via esclusiva a Persona_2
e i beni da assegnare a Parte_1
Le due statuizioni, invero, facenti parte della medesima disposizione testamentaria, sono strutturate in un elenco dettagliato e articolato di tutti i beni oggetto di disposizione in favore dei beneficiari corredate da una sia pur sintetica descrizione degli stessi e, per alcuni, anche con una specifica indicazione dimensionale, a dimostrazione, stante il grado di dettaglio mostrato, della volontà di specificamente delimitare i beni da assegnare in via esclusiva.
I suddetti elementi testuali, lungi dal costituire mere formule di stile, trovano ulteriore riscontro nella relazione planimetrica allegata alla disposizione testamentaria che si preoccupa di colorare le diverse aree oggetto di assegnazione esclusiva in favore dei beneficiari e nella quale, per come accertato dal nominato CTU,
“Nonostante l'attenta descrizione di ogni porzione di fabbricato ed aree scoperte, non viene fatta menzione del cortile interno oggetto di causa”.
Sulla scorta di ciò appare evidente, dal tenore letterale della disposizione testamentaria che viene in rilievo, che la mancata indicazione del cortile interno nello stesso testamento e nelle aree oggetto di colore, in ragione del grado di dettaglio delle stesse disposizioni impartite che elencano con dovizia di particolari i beni oggetto di proprietà esclusiva, rende evidente l'intenzione di non assegnare in via esclusiva il bene in questione ad un soggetto anziché ad un altro.
Tale concetto, evincibile, come detto, dalla disamina della specifica disposizione sopra indicata, risulta meglio esplicata alla luce di una lettura sistematica della scheda testamentaria che consenta di inquadrare e di coordinare la disposizione in questione con le altre redatte dalla testatrice.
Nel resto delle disposizioni testamentarie contenute, invero, in piena coerenza con quella oggetto di causa, la testatrice assegna in via esclusiva a ciascuno dei beneficiari anche denaro, oggetti d'oro, mobilia, arredi e quadri, preoccupandosi, anche in questo caso, di specificamente indicare i beni da destinare in via esclusiva ad un pagina 3 di 5 soggetto anziché ad un altro, con tanto di proporzioni tra gli stessi in relazione ai beni c.d. fungibili.
Anche volendo prescindere dall'inequivocità delle suddette pattuizioni, occorre ulteriormente rilevare che l'operazione ermeneutica, avviata con la ricostruzione sopra operata dell'intento pratico perseguito dalla testatrice ai sensi dell'art 1362 co. 1 e 1363 c.c., trova ulteriore riscontro negli stessi elementi extratestuali, e quindi nello stesso stato dei luoghi che viene in rilievo.
Ed invero, per come riscontrato dallo stesso CTU, il cortile in questione rappresenta una area dove si affacciano gli accessi carrabili e pedonali delle proprietà esclusive di entrambi i beneficiari unitamente alla scala che porta al piano primo della porzione destinata a (oggi . Persona_2 CP_1
Ne consegue che appare ancora più evidente che ove il testatore avesse voluto destinare in via esclusiva il bene ad uno solo dei beneficiari ne avrebbe fatto cenno ed eventualmente, stante il grado dettaglio rappresentato dal testamento, avrebbe fatto cenno anche alla servitù di passaggio da mantenere nei confronti dell'altro o comunque ad una regolamentazione nell'utilizzo dell'area.
Di contro, niente di tutto ciò è stato fatto con riferimento all'area cortilizia in questione rispetto a tutti gli altri beni oggetto di disposizione testamentaria, di talché deve ritenersi che, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui agli art 1362 e ss c.c., non sia condivisibile la lettura di parte attrice volta ad accertare la proprietà esclusiva dell'area di cui alla mappale 1176, in forza della scheda testamentaria oggetto di causa.
Priva di pregio, in questo contesto, si appalesa la deduzione di parte attrice in merito alla intestazione catastale del bene in suo favore.
Sul punto è sufficiente rammentare che “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali” (ex multis C. 22339/2019; C. 9096/1991).
Inoltre, per come rilevato dalla Suprema Corte, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la pagina 4 di 5 cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore (C. 24637/2010).
Nel caso di specie, per come espressamente indicato dalla stessa testatrice, nell'effettuare le suddette disposizioni la stessa ha dichiarato di sentirsi “in dovere maggiormente verso la nipote ER per le cure prestatemi affettuosamente”, manifestando pertanto l'intendo favorire quest'ultima nelle disposizioni testamentarie e di giustificare le assegnazioni in via esclusiva alla stessa effettuata.
Orbene, tale essendo la volontà testamentaria, appare evidente che una interpretazione nel senso prospettata da parte attrice si appalesa gravemente lesiva nei confronti proprio della nipote ER che, di contro, nel cortile in questione, avrebbe l'accesso carrabile e pedonale proprio del fabbricato alla stessa assegnato in via esclusiva.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza con riferimento al merito del presente giudizio, dovendo di contro ritenersi compensate le spese di lite tra le parti in relazione ai due cautelari in corso di causa articolati, atteso che, all'iniziale accoglimento del provvedimento cautelare, ha fatto seguito il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dello stesso.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1323/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. AZZANO CANTARUTTI LUCA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. AZZANO CANTARUTTI LUCA ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
e (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'avv. CASONATO DIEGO elettivamente domiciliato in VIALE XV LUGLIO N. 83 31100 TREVISO presso lo studio dell'avv. CASONATO DIEGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 qualità di procuratrice del padre ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine di CP_1 Controparte_2 CP_3 sentire accertare la proprietà esclusiva in capo al padre del cortile interno di cui al mapp. 1176.
Ha dedotto, in fatto, che, a seguito del decesso della sig.ra R_
, è divenuto erede unitamente a
[...] Parte_1 ER
, madre degli odierni convenuti.
[...]
Ha dedotto che in forza delle attribuzioni effettuate a Pt_1
debba riconoscersi altresì, alla luce dell'interpretazione
[...] fornita in merito al testamento oggetto di causa, anche la proprietà esclusiva di quest'ultimo in relazione all'area cortilizia interna di cui al mappale 1176.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto violata la propria titolarità esclusiva sul bene in questione in forza della condotta tenuta dai convenuti che utilizzerebbero l'area in questione non solo per il transito ma anche per il parcheggio dei veicoli.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della diversa lettura fornita al testamento in oggetto che non indicherebbe alcuna attribuzione in tal senso in favore di parte attrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione or5ale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
A fronte della scheda testamentaria redatta da in Persona_1 favore di e questione centrale, Parte_1 Persona_2 oggetto del presente giudizio, attiene, in via prioritaria, alla verifica dell'inclusione dell'area cortiliza di cui al mapp 1176 in una delle disposizioni testamentarie redatte in favore di parte attrice.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 e ss c.c. sono da ritenersi applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria (C. 4110/1985; C. 24637/2010; C. 24163/2013).
Ne consegue che nell'interpretare la scheda testamentaria, le cui condizioni sono predisposte unilateralmente dal de cuius, occorre muovere il ragionamento giuridico dal combinato disposto degli artt. 1362, co. 1 e 1363 c.c. che prevede testualmente che
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” di talché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (C. 19299/2016).
Il dato testuale, pertanto, non è di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'atto, atteso che le espressioni utilizzate, ancorché prima facie chiare, assumono significato giuridico solo al termine di un processo ermeneutico che si estenda alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuale ed extratestuali, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti. (ex multis C. 12120/2005; C. 17020/2015; C. 98/1979).
Ciò posto, nel caso di specie, dovendo muovere il ragionamento logico giuridico dalla interpretazione complessiva/sistematica della scheda pagina 2 di 5 testamentaria, sotto il profilo del tenore letterale, è da ritenersi evidente come la volontà esplicata nell'atto in questione sia rappresentata dall'unica intenzione di individuare i beni da assegnare in via esclusiva ai singoli beneficiari.
Quanto testé dedotto trova espressa consacrazione nello stesso tenore letterale della specifica disposizione che viene in rilievo nel caso in esame (i.e. quelle specificamente concernente i beni immobili oggetto successione), essendo la stessa articolate in due autonome e distinte statuizioni principali, una per ciascun beneficiario, volte ad individuare i beni da assegnare in via esclusiva a Persona_2
e i beni da assegnare a Parte_1
Le due statuizioni, invero, facenti parte della medesima disposizione testamentaria, sono strutturate in un elenco dettagliato e articolato di tutti i beni oggetto di disposizione in favore dei beneficiari corredate da una sia pur sintetica descrizione degli stessi e, per alcuni, anche con una specifica indicazione dimensionale, a dimostrazione, stante il grado di dettaglio mostrato, della volontà di specificamente delimitare i beni da assegnare in via esclusiva.
I suddetti elementi testuali, lungi dal costituire mere formule di stile, trovano ulteriore riscontro nella relazione planimetrica allegata alla disposizione testamentaria che si preoccupa di colorare le diverse aree oggetto di assegnazione esclusiva in favore dei beneficiari e nella quale, per come accertato dal nominato CTU,
“Nonostante l'attenta descrizione di ogni porzione di fabbricato ed aree scoperte, non viene fatta menzione del cortile interno oggetto di causa”.
Sulla scorta di ciò appare evidente, dal tenore letterale della disposizione testamentaria che viene in rilievo, che la mancata indicazione del cortile interno nello stesso testamento e nelle aree oggetto di colore, in ragione del grado di dettaglio delle stesse disposizioni impartite che elencano con dovizia di particolari i beni oggetto di proprietà esclusiva, rende evidente l'intenzione di non assegnare in via esclusiva il bene in questione ad un soggetto anziché ad un altro.
Tale concetto, evincibile, come detto, dalla disamina della specifica disposizione sopra indicata, risulta meglio esplicata alla luce di una lettura sistematica della scheda testamentaria che consenta di inquadrare e di coordinare la disposizione in questione con le altre redatte dalla testatrice.
Nel resto delle disposizioni testamentarie contenute, invero, in piena coerenza con quella oggetto di causa, la testatrice assegna in via esclusiva a ciascuno dei beneficiari anche denaro, oggetti d'oro, mobilia, arredi e quadri, preoccupandosi, anche in questo caso, di specificamente indicare i beni da destinare in via esclusiva ad un pagina 3 di 5 soggetto anziché ad un altro, con tanto di proporzioni tra gli stessi in relazione ai beni c.d. fungibili.
Anche volendo prescindere dall'inequivocità delle suddette pattuizioni, occorre ulteriormente rilevare che l'operazione ermeneutica, avviata con la ricostruzione sopra operata dell'intento pratico perseguito dalla testatrice ai sensi dell'art 1362 co. 1 e 1363 c.c., trova ulteriore riscontro negli stessi elementi extratestuali, e quindi nello stesso stato dei luoghi che viene in rilievo.
Ed invero, per come riscontrato dallo stesso CTU, il cortile in questione rappresenta una area dove si affacciano gli accessi carrabili e pedonali delle proprietà esclusive di entrambi i beneficiari unitamente alla scala che porta al piano primo della porzione destinata a (oggi . Persona_2 CP_1
Ne consegue che appare ancora più evidente che ove il testatore avesse voluto destinare in via esclusiva il bene ad uno solo dei beneficiari ne avrebbe fatto cenno ed eventualmente, stante il grado dettaglio rappresentato dal testamento, avrebbe fatto cenno anche alla servitù di passaggio da mantenere nei confronti dell'altro o comunque ad una regolamentazione nell'utilizzo dell'area.
Di contro, niente di tutto ciò è stato fatto con riferimento all'area cortilizia in questione rispetto a tutti gli altri beni oggetto di disposizione testamentaria, di talché deve ritenersi che, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui agli art 1362 e ss c.c., non sia condivisibile la lettura di parte attrice volta ad accertare la proprietà esclusiva dell'area di cui alla mappale 1176, in forza della scheda testamentaria oggetto di causa.
Priva di pregio, in questo contesto, si appalesa la deduzione di parte attrice in merito alla intestazione catastale del bene in suo favore.
Sul punto è sufficiente rammentare che “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali” (ex multis C. 22339/2019; C. 9096/1991).
Inoltre, per come rilevato dalla Suprema Corte, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la pagina 4 di 5 cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore (C. 24637/2010).
Nel caso di specie, per come espressamente indicato dalla stessa testatrice, nell'effettuare le suddette disposizioni la stessa ha dichiarato di sentirsi “in dovere maggiormente verso la nipote ER per le cure prestatemi affettuosamente”, manifestando pertanto l'intendo favorire quest'ultima nelle disposizioni testamentarie e di giustificare le assegnazioni in via esclusiva alla stessa effettuata.
Orbene, tale essendo la volontà testamentaria, appare evidente che una interpretazione nel senso prospettata da parte attrice si appalesa gravemente lesiva nei confronti proprio della nipote ER che, di contro, nel cortile in questione, avrebbe l'accesso carrabile e pedonale proprio del fabbricato alla stessa assegnato in via esclusiva.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza con riferimento al merito del presente giudizio, dovendo di contro ritenersi compensate le spese di lite tra le parti in relazione ai due cautelari in corso di causa articolati, atteso che, all'iniziale accoglimento del provvedimento cautelare, ha fatto seguito il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dello stesso.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5