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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STURLONI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via
Duomo, 5 43121 43121 Parma;
RICORRENTE contro
(GIA' ( ), in persona del l. r. p. CP_1 CP_2 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CAMPA MASSIMO e SORMANI MARCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA ROMA,48 LECCO;
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Giudice del Lavoro, previe le declaratorie del caso e di legge:
A) nel merito e in via principale: A) Dichiarare per i fatti e le ragioni di diritto sopra espresse, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig dalla per insussistenza del fatto Parte_1 Controparte_3 materiale contestato e per l'effetto, condannare la stessa alla reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro illegittimamente interrotto in data 30.03.2022
B) Per quanto sopra, condannare la resistente al pagamento in favore del CP_4 ricorrente, della somma di € € 14.924,43 lorde (ossia € 1.658,27 paga base X 9 Parte_1 mensilità- da aprile a dicembre 2022) per le indennità non percepite ad oggi oltre alle somme che andranno a maturare a titolo di retribuzione dalla presente domanda all' emissione del provvedimento, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre relativi contributi e addizionali, tutti compresi e ricalcolo del TFR
C) Condannare la resistente ai sensi dell'art 10 D.Lgs n 81/2015, al pagamento in CP_4 favore di della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni morali, Parte_1 biologici, di immagine, etc, tutti compresi, patiti e patiendi, e/o comunque nella somma minore maggior e che verrà ritenuta equa secondo giustizia e che non potrà essere inferiore ad €
6.500,00 ovvero a quanto stabilito dalla legge oltre oneri accessori se dovuti;
D) In subordine rispetto al punto A) : qualora il giudicante ritenesse esistente il fatto contestato, ma comunque illegittimo il licenziamento, condannare la al pagamento in favore CP_4 del ricorrente di una indennità risarcitoria, pari a ad € 6.600,00 (ossia due mensilità dell'ultima retribuzione, per ogni anno di servizio) ovvero in misura comunque non inferiore a 4 mensilità di legge, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia,
E) Sempre in via principale e in ogni caso: per i fatti espressi in premessa, condannare la soci età alla restituzione in favore del della somma complessiva di € 500,0 0 CP_4 Parte_1 illegittimamente ed indebitamente trattenuta oltre interessi di legge dalla contestazione all'effettivo pagamento (Pec del 05.07.2022);
F) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Spese di lite vinte».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma Sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1. rigettare tutte le domande svolte dal Sig. per tutti i motivi meglio esposti Parte_1 nel presente atto, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
2. derubricare il licenziamento irrogato per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per tutti i motivi meglio esposti in atto, con sola condanna di You Log al pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
Pag. 2 di 10 3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere condannata al CP_4 pagamento delle mensilità maturate dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra, ovvero in caso di condanna al pagamento di qualsiasi forma di indennità risarcitoria, rideterminare la retribuzione globale di fatto nella somma lorda di Euro
1.190,58 per tutto quanto sopra esposto in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 29.12.2022, Pt_1
ha chiesto al Tribunale di Parma di dichiarare l'illegittimità del
[...] licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro (ora CP_2
e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla sua reintegrazione CP_1 in servizio e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, è stata disposta la conversione dal rito di cui all'art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012 al rito ordinario del lavoro ex artt. 413 ss. c.p.c., essendo emerso dalle stesse allegazioni di parte che l'assunzione del ricorrente è avvenuta successivamente al 7.3.2015, con conseguente applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui al d.lgs. 23/2015 e non di quella di cui all'art. 18 st. lav.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
Pag. 3 di 10 8. Nel caso di specie, il ricorrente, assunto dalla convenuta in data 18.5.2020 con contratto a tempo determinato e a tempo parziale di 24 ore settimanali (doc. 1 ricorrente), poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 31.3.2021
(doc. 3 ricorrente), è stato licenziato per giusta causa con lettera del 29.4.2022
(doc. 7 ricorrente).
9. Il fatto addebitato al ricorrente è esposto nella lettera di contestazione disciplinare del 30.3.2022, del seguente tenore (doc. 4 ricorrente):
«In data 29/03/2022 la Direzione è venuta a conoscenza che ha utilizzato impropriamente l'applicazione Bloomfeet per far fronte a sue esigenze personali dopo l'orario di lavoro.
Da un controllo effettuato dai nostri incaricati, risulta una transazione effettuata in Strada
Provinciale 343 Asolana, n. 68, 43052 San Polo I, PR, Italia, 43056 – Torrile (PR) di seguito elencata: […]
Quanto sopra descritto è avvenuto senza preventiva richiesta di autorizzazione ai suoi diretti responsabili, atteggiamento che denota una totale mancanza di rispetto degli stessi e della Scrivente […]».
10. Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento.
11. Deve pertanto procedersi alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale per determinare se tale prova sia stata raggiunta.
12. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Lavoro per la convenuta dal gennaio 2020. Sono dispatcher, ossia responsabile del magazzino.
Confermo che ai dipendenti che svolgono attività di driver viene affidata una vettura della flotta aziendale. L'assegnazione avviene con una lettera di presa in carico, che è un giornale di bordo in cui vengono registrate le consegne e tutti i dati, come i km in entrata e in uscita, il modello del furgone, la targa, il giorno, il nome del driver, il nome del magazzino. Essa viene riconsegnata poi alla sera insieme al mezzo.
Confermo che ci sono i dati di cui al cap. 3.
Pag. 4 di 10 Confermo che usiamo un'app che si chiama Bloomfeet: su questa app c'è l'elenco delle targhe autorizzate e ci inseriamo le nuove targhe quando acquistiamo nuovi mezzi. Il rifornimento può essere fatto solo su queste targhe.
Confermo che in data 29.3.2022 era stato assegnato a il mezzo con targa i cui Pt_1 numeri centrali (che sono quelli che vediamo) era 154: un Peugeot Boxer. Risultò poi il rifornimento a un'altra targa;
mi pare che fosse un Ducato. Può essere che i numeri centrali della targa fossero 874. Il rifornimento era avvenuto dopo l'orario di chiusura, dopo che avevamo controllato che fossero tornati tutti i mezzi in circolazione. Anche il mezzo 874 risultava presso il parcheggio aziendale.
ADR non può succedere che la lettera venga compilata interamente già alla presa in carico perché devono essere indicati i km al rientro, che non si possono sapere prima, nonché i pacchi in consegna e quelli riportati indietro o resi.
ADR l'elenco delle targhe non viene rifatto ogni giorno;
si aggiungono le targhe quando acquisiamo nuovi mezzi e si bloccano le targhe quando non usiamo più un mezzo.
L'aggiunta e la rimozione delle targhe viene fatta mediante invio della segnalazione al team dell'app; loro provvedono di solito già entro il giorno successivo.
ADR ho avuto conoscenza del rifornimento presso una targa non in circolazione dal report che fa l'app. Il controllo del report è avvenuto il mattino dopo, anche perché alle
20.49 era già finita la giornata lavorativa. Io come referente non vado via più tardi delle
20.30, anche perché per vincoli commerciali con i ragazzi non possono stare via CP_5 più di un tot di ore, anche se non hanno finito il giro.
ADR preciso che controllo il report la mattina dopo, ma invece controllo il ritorno di tutti i mezzi e dei driver la sera stessa;
se non ritornano non posso andare via».
13. Il teste comune alle parti, ha reso le seguenti dichiarazioni in merito ai Tes_2
capitoli articolati nel ricorso:
«Lavoro per la convenuta da maggio 2021.
Seguo gli appalti che abbiamo per Ho svolto attività operativa fino a 8-9 mesi CP_5 fa, ossia controllo e responsabile dei driver; adesso faccio molto più attività di ufficio e di gestione delle relazioni commerciali con CP_5
Confermo che usiamo l'app Bloomfeet per i rifornimenti dei mezzi aziendali. L'accesso all'app avviene tramite codici personali forniti al singolo dipendente.
Pag. 5 di 10 Lo scopo è che i codici siano individuali: che io sappia non sono stati scambiati tra i dipendenti. Confermo che i dipendenti usano mezzi differenti per le consegne.
Nella schermata dell'applicazione comparivano i mezzi relativi all'appalto di Parma: circa
30-40 mezzi».
14. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati nella memoria della convenuta:
«Quando un driver parte la mattina viene dato al dipendente una lettera di presa in carico.
In questa lettera ci sono i seguenti dati: nominativo del dipendente, targa e modello del mezzo, km all'arrivo e alla partenza, pacchi consegnati e resi, orario di uscita e di ritorno.
Confermo che sull'app Bloomfeet ci sono solo le targhe riferibili a mezzi aziendali.
L'aggiunta di nuove targhe o la rimozione di targhe non più usate avviene centralmente mediante segnalazione al tecnico dell'app: i tempi sono quasi immediati, spesso entro mezz'ora hanno già provveduto.
In data 29.3.2022 risultò l'indomani, facendo l'export dei dati dall'applicazione, un rifornimento presso una targa non assegnata al dipendente in orario successivo a Pt_1 quando era tornato. Se non sbaglio la targa del furgone che era stata assegnata era 154 e la transazione era su un furgone che aveva targa 874.
Non ricordo i modelli dei furgoni.
Il mezzo su cui risultò il rifornimento era fermo al parcheggio all'orario del rifornimento;
io quel giorno avevo fatto il controllo del ritorno di tutti i mezzi.
ADR la rimozione delle targhe dall'app avviene quando non abbiamo più in uso il furgone. Se il veicolo è fermo per qualche giorno la targa rimane attiva sull'app.
ADR può capitare che al dipendente venga assegnato per due giorni di fila lo stesso furgone».
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_3
«Lavoro per You Log dal marzo 2018 o marzo 2019, non ricordo con precisione. Sono corriere, guido il furgone e consegno i pacchi.
Utilizzo l'applicazione Bloomfeet: si entra con il proprio username e password e c'è una mappa dove selezionare i distributori convenzionati;
si clicca la pompa di benzina a si cui vuole fare riferimento e si mettono i dati del furgone: targa e chilometraggio. Poi bisogna aspettare che l'app autorizzi il rifornimento, autorizzazione che di solito avviene in tempo immediato. Raramente accade che il furgone assegnato non sia presente nella flotta
Pag. 6 di 10 aziendale e riconosciuto da Bloomfeet;
quindi il rifornimento viene fatto sotto un'altra targa e ciò viene subito comunicato ai dispatcher.
Il singolo corriere può utilizzare mezzi differenti;
dipende se il furgone è assegnato al corriere. Io a esempio ho utilizzato spesso mezzi differenti. Non so se il ricorrente ne avesse uno a sé assegnato.
Nella schermata dell'applicazione compaiono tutti i mezzi immessi nell'app e quindi autorizzati all'utilizzo.
I codici personali non vengono di solito scambiati tra colleghi: è capitato in alcune occasioni che ci si scambiasse i codici perché magari si bloccava l'app, la si reinstallava e si accedeva con altri codici;
o magari perché si era finito il credito. Non direi che ciò accadeva frequentamene ma solo occasionalmente.
ADR può succedere che lo stesso mezzo venga assegnato più di una volta allo stesso dipendente nell'arco del mese a seconda di come si trova col mezzo e di altre esigenze aziendali.
ADR preciso che nell'app compare la mappa e si seleziona il distributore;
a quel punto compaiono le targhe autorizzate.
ADR ogni account del corriere ha un plafond aziendale, da cui viene decurtato il rifornimento che viene fatto».
16. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, nonché da quanto attestato dalle produzioni documentali delle parti, si ritengono accertate le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente svolgeva le mansioni di autista incaricato di consegnare pacchi per conto delle società committenti della società datrice di lavoro;
- in data 29.3.2022 è stato assegnato al ricorrente il furgone aziendale
Peugeot, targato GC154WD, come risulta dalla «lettera di presa in carico di automezzo e relativa autorizzazione alla guida»; il veicolo è stato assegnato alle ore 10:10 con un chilometraggio di 35.914 km e con 176 pacchi da consegnare (doc. 2 convenuta);
- al termine dell'attività lavorativa, alle ore 20:00, il furgone è stato posteggiato presso il parcheggio dell'azienda;
Pag. 7 di 10 - dall'estratto dell'app Bloomfeet, utilizzata dai dipendenti della convenuta per richiedere e registrare i rifornimenti di carburante dei mezzi utilizzati per l'espletamento della prestazione lavorativa, risulta che il ricorrente abbia effettuato un rifornimento alle ore 20:49 dello stesso giorno (dunque dopo la fine dell'orario di lavoro) a un mezzo targato GC874HS (doc. 3 convenuta);
- all'orario del rifornimento, il veicolo targato GC874HS non era in circolazione e risultava posteggiato presso il parcheggio aziendale.
17. Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia utilizzato l'app Bloomfeet per effettuare un rifornimento a uso personale, inserendo falsamente i dati di un mezzo della flotta aziendale – diverso da quello assegnatogli nella giornata lavorativa – affinché fosse autorizzato dall'app il rifornimento con addebito del relativo costo alla società convenuta.
18. Si tratta di un grave abuso dell'affidamento fiduciario riposto nel dipendente dal datore di lavoro, il quale ha messo a disposizione dei lavoratori uno strumento agile per provvedere ai rifornimenti confidando nella correttezza degli stessi e nel rispetto delle regole aziendali.
19. La condotta del dipendente risulta quindi in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà cui è tenuto il prestatore di lavoro sulla base degli artt. 2104 e 2105 c.c., non configurando un mero inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ma integrando una chiara negazione dell'essenziale rapporto di fiducia posto a fondamento del rapporto stesso.
20. A ciò si aggiunga che il dipendente, in tutte le proprie difese successive, ha pervicacemente negato gli addebiti contestati, rifiutando di assumersi la responsabilità del proprio operato.
21. Risultano quindi integrati nella fattispecie i presupposti della giusta causa ex art. 2119 c.c., con conseguente piena legittimità del licenziamento irrogato dalla convenuta.
Pag. 8 di 10 22. Né tale conclusione è inficiata dalla modesta misura del danno economico cagionato alla società: ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa, infatti, il fattore dirimente non consiste nel solo detrimento monetario arrecato al datore di lavoro, risultando invece decisiva l'idoneità della condotta a porre in dubbio il futuro corretto adempimento delle proprie obbligazioni da parte del lavoratore (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24014); idoneità che nel caso di specie, per i motivi già esposti, certamente sussiste.
23. È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno biologico formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni;
in particolare, il risarcimento è richiesto «ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 81/2015», il quale però riguarda il caso della violazione delle prescrizioni legali in tema di lavoro a tempo parziale, che nel caso di specie non sono neppure allegate.
24. Peraltro, se anche si interpretasse la domanda come richiesta di risarcimento dei danni eventualmente cagionati al dipendente dal licenziamento, essa sarebbe nondimeno infondata a motivo della legittimità del recesso datoriale.
25. Infine, è infondata la domanda di condanna della società convenuta alla restituzione della trattenuta di complessivi € 500,00 operata nelle buste paga da agosto 2021 a dicembre 2021 (doc. 9 ricorrente).
26. Risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta che, in data 31.8.2021, sia stato affidato al ricorrente il veicolo aziendale Mercedes targato FL928CM; nella lettera di presa in carico, sottoscritta dal dipendente, il ricorrente si è impegnato a sostenere in proprio, tra l'altro, la franchigia di € 500,00 per danni causati al mezzo senza coinvolgimento di terzi (doc. 7 convenuta).
27. Risulta altresì che, nella stessa giornata, il ricorrente abbia urtato un muro nella fiancata durante una svolta a destra mentre transitava in Quattro LL (RE), come riferito in una dichiarazione scritta sottoscritta dallo stesso ricorrente (doc.
8 convenuta).
28. Trattandosi di confessione stragiudiziale resa alla controparte del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c. essa fa piena prova in merito
Pag. 9 di 10 alla conseguente responsabilità risarcitoria del dipendente per i danni cagionati all'azienda.
29.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 08/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STURLONI SIMONA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via
Duomo, 5 43121 43121 Parma;
RICORRENTE contro
(GIA' ( ), in persona del l. r. p. CP_1 CP_2 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv. CAMPA MASSIMO e SORMANI MARCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA ROMA,48 LECCO;
CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Giudice del Lavoro, previe le declaratorie del caso e di legge:
A) nel merito e in via principale: A) Dichiarare per i fatti e le ragioni di diritto sopra espresse, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig dalla per insussistenza del fatto Parte_1 Controparte_3 materiale contestato e per l'effetto, condannare la stessa alla reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro illegittimamente interrotto in data 30.03.2022
B) Per quanto sopra, condannare la resistente al pagamento in favore del CP_4 ricorrente, della somma di € € 14.924,43 lorde (ossia € 1.658,27 paga base X 9 Parte_1 mensilità- da aprile a dicembre 2022) per le indennità non percepite ad oggi oltre alle somme che andranno a maturare a titolo di retribuzione dalla presente domanda all' emissione del provvedimento, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto oltre relativi contributi e addizionali, tutti compresi e ricalcolo del TFR
C) Condannare la resistente ai sensi dell'art 10 D.Lgs n 81/2015, al pagamento in CP_4 favore di della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni morali, Parte_1 biologici, di immagine, etc, tutti compresi, patiti e patiendi, e/o comunque nella somma minore maggior e che verrà ritenuta equa secondo giustizia e che non potrà essere inferiore ad €
6.500,00 ovvero a quanto stabilito dalla legge oltre oneri accessori se dovuti;
D) In subordine rispetto al punto A) : qualora il giudicante ritenesse esistente il fatto contestato, ma comunque illegittimo il licenziamento, condannare la al pagamento in favore CP_4 del ricorrente di una indennità risarcitoria, pari a ad € 6.600,00 (ossia due mensilità dell'ultima retribuzione, per ogni anno di servizio) ovvero in misura comunque non inferiore a 4 mensilità di legge, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia,
E) Sempre in via principale e in ogni caso: per i fatti espressi in premessa, condannare la soci età alla restituzione in favore del della somma complessiva di € 500,0 0 CP_4 Parte_1 illegittimamente ed indebitamente trattenuta oltre interessi di legge dalla contestazione all'effettivo pagamento (Pec del 05.07.2022);
F) in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Spese di lite vinte».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma Sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1. rigettare tutte le domande svolte dal Sig. per tutti i motivi meglio esposti Parte_1 nel presente atto, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
2. derubricare il licenziamento irrogato per giusta causa in un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per tutti i motivi meglio esposti in atto, con sola condanna di You Log al pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
Pag. 2 di 10 3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere condannata al CP_4 pagamento delle mensilità maturate dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra, ovvero in caso di condanna al pagamento di qualsiasi forma di indennità risarcitoria, rideterminare la retribuzione globale di fatto nella somma lorda di Euro
1.190,58 per tutto quanto sopra esposto in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012, depositato in data 29.12.2022, Pt_1
ha chiesto al Tribunale di Parma di dichiarare l'illegittimità del
[...] licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro (ora CP_2
e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla sua reintegrazione CP_1 in servizio e al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, è stata disposta la conversione dal rito di cui all'art. 1 co. 47 ss. l. 92/2012 al rito ordinario del lavoro ex artt. 413 ss. c.p.c., essendo emerso dalle stesse allegazioni di parte che l'assunzione del ricorrente è avvenuta successivamente al 7.3.2015, con conseguente applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui al d.lgs. 23/2015 e non di quella di cui all'art. 18 st. lav.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuna parte del rapporto di lavoro può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (c.d. giusta causa).
Pag. 3 di 10 8. Nel caso di specie, il ricorrente, assunto dalla convenuta in data 18.5.2020 con contratto a tempo determinato e a tempo parziale di 24 ore settimanali (doc. 1 ricorrente), poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 31.3.2021
(doc. 3 ricorrente), è stato licenziato per giusta causa con lettera del 29.4.2022
(doc. 7 ricorrente).
9. Il fatto addebitato al ricorrente è esposto nella lettera di contestazione disciplinare del 30.3.2022, del seguente tenore (doc. 4 ricorrente):
«In data 29/03/2022 la Direzione è venuta a conoscenza che ha utilizzato impropriamente l'applicazione Bloomfeet per far fronte a sue esigenze personali dopo l'orario di lavoro.
Da un controllo effettuato dai nostri incaricati, risulta una transazione effettuata in Strada
Provinciale 343 Asolana, n. 68, 43052 San Polo I, PR, Italia, 43056 – Torrile (PR) di seguito elencata: […]
Quanto sopra descritto è avvenuto senza preventiva richiesta di autorizzazione ai suoi diretti responsabili, atteggiamento che denota una totale mancanza di rispetto degli stessi e della Scrivente […]».
10. Ai sensi dell'art. 5 l. 604/1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento.
11. Deve pertanto procedersi alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale per determinare se tale prova sia stata raggiunta.
12. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Lavoro per la convenuta dal gennaio 2020. Sono dispatcher, ossia responsabile del magazzino.
Confermo che ai dipendenti che svolgono attività di driver viene affidata una vettura della flotta aziendale. L'assegnazione avviene con una lettera di presa in carico, che è un giornale di bordo in cui vengono registrate le consegne e tutti i dati, come i km in entrata e in uscita, il modello del furgone, la targa, il giorno, il nome del driver, il nome del magazzino. Essa viene riconsegnata poi alla sera insieme al mezzo.
Confermo che ci sono i dati di cui al cap. 3.
Pag. 4 di 10 Confermo che usiamo un'app che si chiama Bloomfeet: su questa app c'è l'elenco delle targhe autorizzate e ci inseriamo le nuove targhe quando acquistiamo nuovi mezzi. Il rifornimento può essere fatto solo su queste targhe.
Confermo che in data 29.3.2022 era stato assegnato a il mezzo con targa i cui Pt_1 numeri centrali (che sono quelli che vediamo) era 154: un Peugeot Boxer. Risultò poi il rifornimento a un'altra targa;
mi pare che fosse un Ducato. Può essere che i numeri centrali della targa fossero 874. Il rifornimento era avvenuto dopo l'orario di chiusura, dopo che avevamo controllato che fossero tornati tutti i mezzi in circolazione. Anche il mezzo 874 risultava presso il parcheggio aziendale.
ADR non può succedere che la lettera venga compilata interamente già alla presa in carico perché devono essere indicati i km al rientro, che non si possono sapere prima, nonché i pacchi in consegna e quelli riportati indietro o resi.
ADR l'elenco delle targhe non viene rifatto ogni giorno;
si aggiungono le targhe quando acquisiamo nuovi mezzi e si bloccano le targhe quando non usiamo più un mezzo.
L'aggiunta e la rimozione delle targhe viene fatta mediante invio della segnalazione al team dell'app; loro provvedono di solito già entro il giorno successivo.
ADR ho avuto conoscenza del rifornimento presso una targa non in circolazione dal report che fa l'app. Il controllo del report è avvenuto il mattino dopo, anche perché alle
20.49 era già finita la giornata lavorativa. Io come referente non vado via più tardi delle
20.30, anche perché per vincoli commerciali con i ragazzi non possono stare via CP_5 più di un tot di ore, anche se non hanno finito il giro.
ADR preciso che controllo il report la mattina dopo, ma invece controllo il ritorno di tutti i mezzi e dei driver la sera stessa;
se non ritornano non posso andare via».
13. Il teste comune alle parti, ha reso le seguenti dichiarazioni in merito ai Tes_2
capitoli articolati nel ricorso:
«Lavoro per la convenuta da maggio 2021.
Seguo gli appalti che abbiamo per Ho svolto attività operativa fino a 8-9 mesi CP_5 fa, ossia controllo e responsabile dei driver; adesso faccio molto più attività di ufficio e di gestione delle relazioni commerciali con CP_5
Confermo che usiamo l'app Bloomfeet per i rifornimenti dei mezzi aziendali. L'accesso all'app avviene tramite codici personali forniti al singolo dipendente.
Pag. 5 di 10 Lo scopo è che i codici siano individuali: che io sappia non sono stati scambiati tra i dipendenti. Confermo che i dipendenti usano mezzi differenti per le consegne.
Nella schermata dell'applicazione comparivano i mezzi relativi all'appalto di Parma: circa
30-40 mezzi».
14. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli articolati nella memoria della convenuta:
«Quando un driver parte la mattina viene dato al dipendente una lettera di presa in carico.
In questa lettera ci sono i seguenti dati: nominativo del dipendente, targa e modello del mezzo, km all'arrivo e alla partenza, pacchi consegnati e resi, orario di uscita e di ritorno.
Confermo che sull'app Bloomfeet ci sono solo le targhe riferibili a mezzi aziendali.
L'aggiunta di nuove targhe o la rimozione di targhe non più usate avviene centralmente mediante segnalazione al tecnico dell'app: i tempi sono quasi immediati, spesso entro mezz'ora hanno già provveduto.
In data 29.3.2022 risultò l'indomani, facendo l'export dei dati dall'applicazione, un rifornimento presso una targa non assegnata al dipendente in orario successivo a Pt_1 quando era tornato. Se non sbaglio la targa del furgone che era stata assegnata era 154 e la transazione era su un furgone che aveva targa 874.
Non ricordo i modelli dei furgoni.
Il mezzo su cui risultò il rifornimento era fermo al parcheggio all'orario del rifornimento;
io quel giorno avevo fatto il controllo del ritorno di tutti i mezzi.
ADR la rimozione delle targhe dall'app avviene quando non abbiamo più in uso il furgone. Se il veicolo è fermo per qualche giorno la targa rimane attiva sull'app.
ADR può capitare che al dipendente venga assegnato per due giorni di fila lo stesso furgone».
15. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_3
«Lavoro per You Log dal marzo 2018 o marzo 2019, non ricordo con precisione. Sono corriere, guido il furgone e consegno i pacchi.
Utilizzo l'applicazione Bloomfeet: si entra con il proprio username e password e c'è una mappa dove selezionare i distributori convenzionati;
si clicca la pompa di benzina a si cui vuole fare riferimento e si mettono i dati del furgone: targa e chilometraggio. Poi bisogna aspettare che l'app autorizzi il rifornimento, autorizzazione che di solito avviene in tempo immediato. Raramente accade che il furgone assegnato non sia presente nella flotta
Pag. 6 di 10 aziendale e riconosciuto da Bloomfeet;
quindi il rifornimento viene fatto sotto un'altra targa e ciò viene subito comunicato ai dispatcher.
Il singolo corriere può utilizzare mezzi differenti;
dipende se il furgone è assegnato al corriere. Io a esempio ho utilizzato spesso mezzi differenti. Non so se il ricorrente ne avesse uno a sé assegnato.
Nella schermata dell'applicazione compaiono tutti i mezzi immessi nell'app e quindi autorizzati all'utilizzo.
I codici personali non vengono di solito scambiati tra colleghi: è capitato in alcune occasioni che ci si scambiasse i codici perché magari si bloccava l'app, la si reinstallava e si accedeva con altri codici;
o magari perché si era finito il credito. Non direi che ciò accadeva frequentamene ma solo occasionalmente.
ADR può succedere che lo stesso mezzo venga assegnato più di una volta allo stesso dipendente nell'arco del mese a seconda di come si trova col mezzo e di altre esigenze aziendali.
ADR preciso che nell'app compare la mappa e si seleziona il distributore;
a quel punto compaiono le targhe autorizzate.
ADR ogni account del corriere ha un plafond aziendale, da cui viene decurtato il rifornimento che viene fatto».
16. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, nonché da quanto attestato dalle produzioni documentali delle parti, si ritengono accertate le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente svolgeva le mansioni di autista incaricato di consegnare pacchi per conto delle società committenti della società datrice di lavoro;
- in data 29.3.2022 è stato assegnato al ricorrente il furgone aziendale
Peugeot, targato GC154WD, come risulta dalla «lettera di presa in carico di automezzo e relativa autorizzazione alla guida»; il veicolo è stato assegnato alle ore 10:10 con un chilometraggio di 35.914 km e con 176 pacchi da consegnare (doc. 2 convenuta);
- al termine dell'attività lavorativa, alle ore 20:00, il furgone è stato posteggiato presso il parcheggio dell'azienda;
Pag. 7 di 10 - dall'estratto dell'app Bloomfeet, utilizzata dai dipendenti della convenuta per richiedere e registrare i rifornimenti di carburante dei mezzi utilizzati per l'espletamento della prestazione lavorativa, risulta che il ricorrente abbia effettuato un rifornimento alle ore 20:49 dello stesso giorno (dunque dopo la fine dell'orario di lavoro) a un mezzo targato GC874HS (doc. 3 convenuta);
- all'orario del rifornimento, il veicolo targato GC874HS non era in circolazione e risultava posteggiato presso il parcheggio aziendale.
17. Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia utilizzato l'app Bloomfeet per effettuare un rifornimento a uso personale, inserendo falsamente i dati di un mezzo della flotta aziendale – diverso da quello assegnatogli nella giornata lavorativa – affinché fosse autorizzato dall'app il rifornimento con addebito del relativo costo alla società convenuta.
18. Si tratta di un grave abuso dell'affidamento fiduciario riposto nel dipendente dal datore di lavoro, il quale ha messo a disposizione dei lavoratori uno strumento agile per provvedere ai rifornimenti confidando nella correttezza degli stessi e nel rispetto delle regole aziendali.
19. La condotta del dipendente risulta quindi in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà cui è tenuto il prestatore di lavoro sulla base degli artt. 2104 e 2105 c.c., non configurando un mero inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ma integrando una chiara negazione dell'essenziale rapporto di fiducia posto a fondamento del rapporto stesso.
20. A ciò si aggiunga che il dipendente, in tutte le proprie difese successive, ha pervicacemente negato gli addebiti contestati, rifiutando di assumersi la responsabilità del proprio operato.
21. Risultano quindi integrati nella fattispecie i presupposti della giusta causa ex art. 2119 c.c., con conseguente piena legittimità del licenziamento irrogato dalla convenuta.
Pag. 8 di 10 22. Né tale conclusione è inficiata dalla modesta misura del danno economico cagionato alla società: ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa, infatti, il fattore dirimente non consiste nel solo detrimento monetario arrecato al datore di lavoro, risultando invece decisiva l'idoneità della condotta a porre in dubbio il futuro corretto adempimento delle proprie obbligazioni da parte del lavoratore (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24014); idoneità che nel caso di specie, per i motivi già esposti, certamente sussiste.
23. È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno biologico formulata dal ricorrente nelle proprie conclusioni;
in particolare, il risarcimento è richiesto «ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 81/2015», il quale però riguarda il caso della violazione delle prescrizioni legali in tema di lavoro a tempo parziale, che nel caso di specie non sono neppure allegate.
24. Peraltro, se anche si interpretasse la domanda come richiesta di risarcimento dei danni eventualmente cagionati al dipendente dal licenziamento, essa sarebbe nondimeno infondata a motivo della legittimità del recesso datoriale.
25. Infine, è infondata la domanda di condanna della società convenuta alla restituzione della trattenuta di complessivi € 500,00 operata nelle buste paga da agosto 2021 a dicembre 2021 (doc. 9 ricorrente).
26. Risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta che, in data 31.8.2021, sia stato affidato al ricorrente il veicolo aziendale Mercedes targato FL928CM; nella lettera di presa in carico, sottoscritta dal dipendente, il ricorrente si è impegnato a sostenere in proprio, tra l'altro, la franchigia di € 500,00 per danni causati al mezzo senza coinvolgimento di terzi (doc. 7 convenuta).
27. Risulta altresì che, nella stessa giornata, il ricorrente abbia urtato un muro nella fiancata durante una svolta a destra mentre transitava in Quattro LL (RE), come riferito in una dichiarazione scritta sottoscritta dallo stesso ricorrente (doc.
8 convenuta).
28. Trattandosi di confessione stragiudiziale resa alla controparte del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c. essa fa piena prova in merito
Pag. 9 di 10 alla conseguente responsabilità risarcitoria del dipendente per i danni cagionati all'azienda.
29.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 08/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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