Art. 3.
Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 .
NOTE
Nota all'art. 3, comma secondo.
Il testo dell' art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) e' il seguente:
"Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato".
Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 .
NOTE
Nota all'art. 3, comma secondo.
Il testo dell' art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) e' il seguente:
"Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51 , e' abrogato".