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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico LE AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1774/2024 r.g. e vertente tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Giuliana Miraglia che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv. Giuseppe Denaro che la rappresenta e difende, per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024 adiva questo giudice del lavoro CP_1
(proc. n. 894/2024 r.g.) e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_1
21 maggio 2014 al novembre 2019, con la qualifica di cuoca, e di non aver percepito le mensilità di novembre e dicembre 2018, né quelle di gennaio, febbraio, ottobre e novembre 2019, oltre alla C tredicesima e quattordicesima mensilità e al , chiedeva di ingiungere all'ex datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della complessiva somma netta di 16.628 euro maturate per i superiori titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
La domanda veniva accolta con decreto n. 159/2024 del 20 febbraio 2024, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 28 marzo 2024. Nella resistenza dell'opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente alla minor somma di 12.682 euro, oltre accessori, sostituita l'udienza del 23 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente occorre precisare che parte opponente ha allegato e provato di aver già corrisposto alcune somme richieste dalla e in particolare la tredicesima mensilità 2018, CP_1 nonchè le retribuzioni di gennaio, febbraio e ottobre 2019, tramite bonifici bancari rispettivamente di dicembre 2018, febbraio, marzo e novembre 2019, per un totale di 3.946,00 euro (cfr. estratti conto allegati).
Alle suddette risultanze ha aderito parte opposta, insistendo per il pagamento del credito residuo.
3.- Nel merito si rileva che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Inoltre, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro, che nel caso di specie non è in contestazione, “la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore” (v. Cass. n. 10663/2024).
Nel caso di specie l'opponente, avendo affermato espressamente di aver corrisposto parzialmente le retribuzioni richieste dalla lavoratrice (“… alcune mensilità richieste col decreto ingiuntivo che oggi si oppone”), non ha tuttavia specificamente contestato la debenza degli ulteriori emolumenti richiesti, né ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli stessi, limitandosi ad eccepire sul punto l'intervenuta prescrizione presuntiva annuale/triennale.
La prescrizione presuntiva, abbreviata rispetto a quella ordinaria, trova previsione normativa negli artt. 2955 e 2966 c.c. i quali, rispettivamente prevedono che si prescrive in un anno il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (quali le retribuzioni ordinarie) e in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (quali le mensilità aggiuntive).
E' ormai principio consolidato che “Al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale, trattandosi di una retribuzione differita, ma soprattutto … di un'indennità … che non viene erogata o corrisposta periodicamente, solo essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato” (v. Cass. n. 15157/2019).
L'eccezione, pertanto, risulta inammissibile, certamente, per la domanda volta al recupero del
Tfr.
La stessa, poi, non può essere accolta neanche in ordine alle retribuzioni ordinarie e alle mensilità aggiuntive richieste all'opponente.
Va evidenziato, infatti, che per costante giurisprudenza della S.C. “con riguardo alle retribuzioni periodiche (salari, stipendi, ma anche mensilità aggiuntive, gratifiche annuali) vale il richiamo a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi contenuto nell'art.
2948 c.c. E' bene altresì rimarcare che i crediti di lavoro relativi ai singoli emolumenti retributivi periodici, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 e n.5 c.c. (riferito quest'ultimo alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro), sono sottoposti anche alla concorrente prescrizione presuntiva prevista dagli artt. 2955 c.c. n.2 (un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese) e n. 2956 c.c. (tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese). Tale istituto, incontestabilmente ritenuto applicabile, anche se decisamente in via residuale, ai crediti di lavoro, non costituisce prescrizione in senso proprio, non comportando l'estinzione del diritto, giacché si limita ad integrare – a fronte del decorso del tempo stabilito ex lege – una presunzione legale del suo soddisfacimento, che può essere superata fornendo in giudizio la prova contraria nei limiti ammessi dallo stesso codice civile. La presunzione può essere, infatti, vinta sia attraverso la confessione giudiziale del datore di lavoro, sia attraverso il deferimento al medesimo datore di lavoro del giuramento decisorio (ex artt. 2959 e 2960 c.c., ferme restando le implicazioni di carattere penale ed anche risarcitorio a carico del datore che abbia giurato il falso
(ex art. 2738 c.c.). Ed in tal senso rinviene, quindi, ragione la coesistenza fra le due tipologie di prescrizione dei diritti di credito scaturenti dal contratto di lavoro. Sulla scia di tali principi, è stato quindi osservato (vedi Cass. 9/4/2003 n. 5535) come le prescrizioni contemplate dagli artt. 2954 e ss.
c.c. trovino il loro fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza sicché il decorso di un breve periodo di tempo
(sei mesi, un anno o tre anni) fa presumere l'estinzione del debito…. in ordine al riconoscimento delle cd. mensilità aggiuntive, deve ritenersi che l'ordinamento anche con riferimento a tale categoria di crediti – onde assicurare una fondamentale esigenza di certezza nella gestione dei rapporti commerciali e di lavoro fra privati – abbia inteso consentire l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art. 2956 c.c.. Si versa, infatti, in ipotesi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese. Deve, quindi, concludersi che la prescrizione presuntiva triennale disciplinata dalla disposizione da ultimo richiamata, può essere invocata anche in relazione alle mensilità aggiuntive, fermo restando che resta escluso che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro” (cfr. Cass. n.
4687/2019).
Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che “la prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza, a norma dell'art. 2959 cod. civ.,
l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda
(v. Cass. n. 3255272024, n.15665/2023, n. 23751/2018).
Ebbene nella specie detta presunzione è stata smentita dall'affermazione dell'adempimento parziale delle obbligazioni. Parte opponente ha dato prova infatti dell'avvenuto pagamento di alcune mensilità, ma lo stesso avrebbe potuto fare anche per le altre.
Inoltre, dagli atti di causa emerge una irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni, soprattutto per l'anno 2018, nel corso del quale la ha provveduto a corrispondere le Parte_1 mensilità di agosto e settembre rispettivamente nei mesi di novembre e dicembre, quindi, oltre il termine previsto per legge per le retribuzioni ordinarie, e, pertanto, in violazione di una prassi di presunta regolarità.
L'eccezione va, pertanto, integralmente disattesa.
In ogni caso, non risulta perfezionata neanche la prescrizione quinquennale ordinaria di cui all'art. 2948 c.c. posto che il rapporto di lavoro è cessato in data 30 novembre 2019 e la diffida, avente contenuto idoneo a produrre effetti interruttivi contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, è stata inoltrata in data 2 novembre 2023.
4.- In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna della Parte_1 alla corresponsione in favore di della residua somma di 12.682 euro, oltre
[...] CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo …” (v. Cass. n. 21432/2011).
5.- Va quindi senz'altro disattesa la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente, attesa la fondatezza seppur non integrale della domanda avversaria.
6.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di 1/5 delle complessive spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.382 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istante disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la a pagare in favore di la residua somma Parte_1 CP_1 di 12.682 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, la società opponente a rimborsare all'opposta 4/5 delle spese processuali, liquidati in 2.382 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 24.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LE AR