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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 294/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE resistente
OGGETTO: Opposizione a richiesta di restituzione somme pensionistiche e ripetizione di somme indebitamente trattenute
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2015 il sig. impugnava la Parte_1 comunicazione ricevuta dall' con la quale l'ente previdenziale gli richiedeva la CP_1
restituzione di somme corrisposte a titolo di pensione per un presunto errore di calcolo, precisamente informandolo che relativamente alla pensione numero VO N. 14043356, nel periodo che va dal 1.3.2007 al 28.2.2010 sono stati pagati €20.267, 32 in più sulla pensione in oggetto per il seguente motivo: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta
1 2. Il ricorrente a sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del provvedimento per mancanza di motivazione e del responsabile del procedimento;
l'infondatezza nel merito;
3. L' , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'8.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ripetibilità delle somme erogate per errore dell'ente previdenziale
1.1 Dagli atti emerge che l' ha richiesto la restituzione di somme pensionistiche CP_1
corrisposte per errore, sostenendo infatti che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta, l'errore dell' nell'irrogare tale somma risulta evidente. CP_1
1.2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che: Le somme erogate per errore dell'ente previdenziale non sono ripetibili se il percettore ha agito in buona fede e non sussiste dolo (Cass. n. 482/2017, Cass. n. 18615/2021, Cass. n.
10337/2023); inoltre ha confermato che Il principio di affidamento tutela il pensionato, che legittimamente presume la correttezza degli importi liquidati dall' e non è in CP_1
grado di verificarne la conformità normativa (Cass. n. 13917/2021);
1.3 Il legislatore con l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989 ha escluso la ripetibilità dell'indebito previdenziale, salvo il caso di dolo del percettore;
1.4 La Corte Costituzionale (sentenza n. 8/2023) ha ribadito che la tutela dell'affidamento e della certezza del diritto impone di limitare il recupero delle somme solo ai casi di dolo
o di errore riconoscibile da parte del beneficiario.
1.5 Nel caso di specie, è pacifico che l''errore è esclusivamente imputabile all' , che ha CP_1 liquidato importi maggiorati per un'errata applicazione della normativa previdenziale, ne consegue che il ricorrente ha percepito tali somme in buona fede, senza rendersi conto della loro eventuale non spettanza;
1.6 Inoltre l' non ha fornito prova di un comportamento doloso o negligente da parte CP_1
del pensionato, rimanendo contumace.
1.7 Pertanto, la richiesta di ripetizione delle somme è illegittima e va annullata.
2. Ripetizione delle somme trattenute dall' CP_1
Sul punto si evidenzia che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge che l' , a partire da una data non contestata, ha effettuato trattenute mensili di € CP_1
2 400,00, al fine di recuperare il presunto indebito. Poiché è stato accertato che il recupero dell'indebito non era dovuto, anche le trattenute effettuate dall' risultano CP_1
illegittime: ai sensi dell'art. 2033 c.c., il pensionato ha diritto alla restituzione integrale delle somme indebitamente trattenute, con interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino all'effettivo pagamento.
3. In virtù del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona del gop dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione delle somme pensionistiche richieste dall' ; CP_1
2. Dichiara illegittime le trattenute di € 400,00 mensili effettuate dall' CP_1 sulla pensione del ricorrente e per effetto condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute, con interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino all'effettivo pagamento;
3. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc
Così deciso, 09/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 294/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE resistente
OGGETTO: Opposizione a richiesta di restituzione somme pensionistiche e ripetizione di somme indebitamente trattenute
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2015 il sig. impugnava la Parte_1 comunicazione ricevuta dall' con la quale l'ente previdenziale gli richiedeva la CP_1
restituzione di somme corrisposte a titolo di pensione per un presunto errore di calcolo, precisamente informandolo che relativamente alla pensione numero VO N. 14043356, nel periodo che va dal 1.3.2007 al 28.2.2010 sono stati pagati €20.267, 32 in più sulla pensione in oggetto per il seguente motivo: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta
1 2. Il ricorrente a sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del provvedimento per mancanza di motivazione e del responsabile del procedimento;
l'infondatezza nel merito;
3. L' , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'8.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ripetibilità delle somme erogate per errore dell'ente previdenziale
1.1 Dagli atti emerge che l' ha richiesto la restituzione di somme pensionistiche CP_1
corrisposte per errore, sostenendo infatti che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta, l'errore dell' nell'irrogare tale somma risulta evidente. CP_1
1.2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che: Le somme erogate per errore dell'ente previdenziale non sono ripetibili se il percettore ha agito in buona fede e non sussiste dolo (Cass. n. 482/2017, Cass. n. 18615/2021, Cass. n.
10337/2023); inoltre ha confermato che Il principio di affidamento tutela il pensionato, che legittimamente presume la correttezza degli importi liquidati dall' e non è in CP_1
grado di verificarne la conformità normativa (Cass. n. 13917/2021);
1.3 Il legislatore con l'art. 52, comma 2, della Legge n. 88/1989 ha escluso la ripetibilità dell'indebito previdenziale, salvo il caso di dolo del percettore;
1.4 La Corte Costituzionale (sentenza n. 8/2023) ha ribadito che la tutela dell'affidamento e della certezza del diritto impone di limitare il recupero delle somme solo ai casi di dolo
o di errore riconoscibile da parte del beneficiario.
1.5 Nel caso di specie, è pacifico che l''errore è esclusivamente imputabile all' , che ha CP_1 liquidato importi maggiorati per un'errata applicazione della normativa previdenziale, ne consegue che il ricorrente ha percepito tali somme in buona fede, senza rendersi conto della loro eventuale non spettanza;
1.6 Inoltre l' non ha fornito prova di un comportamento doloso o negligente da parte CP_1
del pensionato, rimanendo contumace.
1.7 Pertanto, la richiesta di ripetizione delle somme è illegittima e va annullata.
2. Ripetizione delle somme trattenute dall' CP_1
Sul punto si evidenzia che dalla documentazione prodotta dal ricorrente, emerge che l' , a partire da una data non contestata, ha effettuato trattenute mensili di € CP_1
2 400,00, al fine di recuperare il presunto indebito. Poiché è stato accertato che il recupero dell'indebito non era dovuto, anche le trattenute effettuate dall' risultano CP_1
illegittime: ai sensi dell'art. 2033 c.c., il pensionato ha diritto alla restituzione integrale delle somme indebitamente trattenute, con interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino all'effettivo pagamento.
3. In virtù del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona del gop dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione delle somme pensionistiche richieste dall' ; CP_1
2. Dichiara illegittime le trattenute di € 400,00 mensili effettuate dall' CP_1 sulla pensione del ricorrente e per effetto condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute, con interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta fino all'effettivo pagamento;
3. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc
Così deciso, 09/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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