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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2024, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9973/2022
TRA
– nella qualità di socio della ” – Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni
Tramontano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Indipendenza, n. 5
– attore –
CONTRO
- iscritto al n°55/2015 RGF – Tribunale di Controparte_2
Salerno, in persona del curatore pro tempore dott.ssa – rappresentato e Controparte_3
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
1 Barberio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Francesco
Paolo Volpe, n. 8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Controparte_4
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Michele
Rosati ed Angelamaria Scarpa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Eboli
(SA) alla Via Mattero Ripa, n. 46
– convenute –
– nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_5
” – rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1
all'atto di intervento volontario, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola
Matonti e Giovanni Tramontano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Tramontano in Salerno alla Via Indipendenza, n. 5
– terzo intervenuto –
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30 gennaio 2024 all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con termine per il deposito delle comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. – nella qualità di socio Parte_1
e nell'interesse della – conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
2 Tribunale di Salerno il Fallimento ” iscritto al Controparte_6
n. 55/2015 R.G.F. - Tribunale di Salerno – nella persona del curatore pro tempore Avv.
, nonché la – aggiudicataria della vendita – per Controparte_3 Controparte_4
sentire: 1) dichiarare la nullità o l'annullabilità dell'atto di compravendita del 13 settembre
2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di
Salerno - Servizio di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154 R.G. e al
31020 R.P., per il mancato rispetto delle condizioni della vendita del 11 febbraio 2022; 2)
dichiarare la nullità o l'annullabilità dell'atto di compravendita del 13 settembre 2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno - Servizio
di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154 R.G. e al 31020 R.P., per essere stato eseguito in divieto della vendita a mezzo trattativa privata di immobili sottoposti a liquidazione fallimentare;
3) contestualmente alla declaratoria di nullità o annullabilità,
ordinare, ai sensi dell'art. 2562 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità, al Dirigente
dell'Agenzia – di trascrivere la Controparte_7
sentenza conclusiva del presente giudizio a margine della trascrizione dell'atto di compravendita oggetto di impugnativa;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
A fondamento della domanda l'attore assumeva sostanzialmente la nullità dell'atto di compravendita del 13.09.2022, n°33163 rep. e n°14860 racc. (avente ad oggetto i seguenti beni della procedura concorsuale: Lotto due costituito dal diritto di piena proprietà del
Terreno sito in MO AN (SA) alla Via Bach, identificato al Catasto Terreni
NCT foglio 12, particella 1349, seminativo irriguo, classe 3, superficie are 14,19, reddito dom. €. 10,26 e reddito agr. €. 12,09; Terreno sito in MO AN (SA) alla Via
Bach, identificato al Catasto Terreni NCT foglio 12 particella 1350, seminativo irriguo,
classe 3, superficie are 11,08, reddito dom. €. 8,01 e reddito agr. 9,44) siccome stipulato
3 senza il rispetto delle disposizioni di trasparenza e correttezza della vendita forzata disposte nell'ordinanza e nell'avviso di vendita, tant'è che il cespite oggetto di vendita sarebbe stato definitivamente aggiudicato e trasferito in virtù di una proposta irrevocabile d'acquisto presentata solo il 1° agosto 2022, e dunque non nell'ambito del procedimento di vendita tenutosi originariamente l'11 febbraio 2022 ma mediante illegittimo ricorso ad una trattativa privata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – deducendo Controparte_4
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore siccome socio non munito di rappresentanza ed il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita.
Nel merito, ferma l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, deduceva l'infondatezza della stessa, instando conclusivamente per il rigetto nonché per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ, nella formulazione applicabile ratione temporis, ed al pagamento delle spese di giudizio.
Provvedeva altresì a costituirsi il instando preliminarmente Controparte_2
per la declaratoria di difetto di giurisdizione del tribunale adito nonché di carenza di legittimazione dell'attore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione della quale chiedeva il rigetto con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
cod. proc. civ. ed al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc.
civ., interveniva volontariamente nel giudizio il Sig. – nella qualità di Controparte_5
liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
” –, aderendo alle ragioni ed alla domanda formulata da parte attrice.
[...]
4 All'udienza del 14 novembre 2023, fissata all'esito della scadenza dei termini ex art. 183,
VI comma, cod. proc. civ., la causa era rinviata per la decisione al 30 gennaio 2024 ed ivi assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti.
Va in proposito rilevato che parte attrice non ha proposto azione ai sensi dell'art. 26 della
Legge Fallimentare, ovvero reclamo avverso gli atti del Giudice Delegato, ma ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto di compravendita dei beni della procedura concorsuale del 13 settembre 2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Salerno - Servizio di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154
R.G. e al 31020 R.P., per il mancato rispetto delle condizioni della vendita del 11 febbraio
2022.
Deve altresì precisarsi che, anche nell'ipotesi, nella fattispecie non ricorrente, di reclamo avverso gli atti del Giudice Delegato, non si configurerebbe alcun difetto di giurisdizione,
come erroneamente prospettato da entrambe le difese dei convenuti, ma di violazione della competenza funzionale ed inderogabile ed esclusiva del Tribunale Fallimentare sancita dall'art. 24 della legge fallimentare.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione, formulata da entrambi i convenuti, concernente il difetto di legittimazione dell'attore, – nella qualità di socio della Parte_1 [...]
” –, trattandosi di soggetto portatore di interesse ed attesa altresì la Controparte_1
successiva costituzione del liquidatore e legale rappresentante pro tempore della
[...]
” – Sig. – non risultando altresì Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5
suffragata da alcun riscontro probatorio la decadenza di quest'ultimo dalla carica eccepita dal procuratore del convenuto . CP_2
5 Nel merito, la domanda è inammissibile.
Giova premettere che la fase della vendita liquidatoria non vive di vita propria, ma è
funzionalmente dipendente dal corretto espletamento della procedura fallimentare,
costituendo il segmento terminale di quest'ultima e trovando il suo antecedente logico-
giuridico nel provvedimento di aggiudicazione emesso dal Giudice Delegato. Ciò posto,
nella fattispecie, parte attrice, pur agendo per l'annullamento dell'atto di compravendita dei beni della procedura fallimentare, non denuncia vizi dell'atto in sé ma il mancato rispetto delle condizioni previste nell'ordinanza di vendita e l'illegittima aggiudicazione del cespite a mezzo trattativa privata.
Le doglianze espresse dall'attore, cui ha aderito la parte intervenuta, riguardano dunque il provvedimento di autorizzazione all'aggiudicazione in favore della reso Controparte_4
dal Giudice Delegato in data 6 agosto 2022, presupposto indefettibile sulla cui base è stato redatto il rogito del 13 settembre 2022.
Orbene il provvedimento di autorizzazione all'aggiudicazione, siccome atto di natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario che diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all'asta, è soggetto al regime di impugnativa delineato dall'art. 26 legge fallimentare e deve essere conseguentemente impugnato entro il termine perentorio di dieci giorni.
Il terzo comma dell'art. 26 della legge fallimentare dispone, infatti : “Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal
6 tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione”.
A mente del comma 4 del medesimo articolo 26, inoltre, “Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”.
Orbene, nella fattispecie, non avendo il curatore dato dimostrazione, com'era suo onere, di avere provveduto alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento reso dal
Giudice Delegato in data 6 agosto 2022, parte attrice avrebbe comunque dovuto proporre l'impugnativa entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento del Giudice Delegato. Il che, nella fattispecie, non è avvenuto atteso che il presente giudizio risulta iscritto a ruolo in data 28 novembre 2022.
La domanda proposta dinanzi al Tribunale è conseguentemente inammissibile poiché
involgendo provvedimenti decisori del Giudice Delegato, in assenza di comunicazione da parte del curatore, avrebbe dovuto essere formulata dinanzi al Tribunale Fallimentare nel termine di giorni 90 dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Va poi rigettata la richiesta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. non ravvisandosi nella fattispecie la mala fede o la colpa grave coincidente con la violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 20 aprile
2018, n. 9912).
7 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice e dell'interventore (cfr. Cass. Civ,
Sezioni Unite, 30 Ottobre 2019, n. 27846) solidalmente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore della convenuta e del procuratore costituito Controparte_4
del -, stante l'espressa dichiarazione di Controparte_2
anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula,
giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva eseguita (con esclusione della fase istruttoria siccome non svolta) con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9973/2022 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attore;
2) condanna solidalmente – nella qualità di socio della “ Parte_1 [...]
” – e – nella qualità di liquidatore e legale Controparte_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore della ” – al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio nei confronti della – in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore – che liquida complessivamente in € 5.493,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna solidalmente – nella qualità di socio della “ Parte_1 [...]
” – e – nella qualità di liquidatore e legale Controparte_1 Controparte_5
8 rappresentante pro tempore della ” – al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio nei confronti del - Controparte_2
iscritto al n°55/2015 RGF – Tribunale di Salerno, in persona del curatore pro tempore dott.ssa – che liquida complessivamente in € 5.493,00 per competenze Controparte_3
professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Barberio per l'anticipo fattone.
Così deciso in Salerno, lì 22 luglio 2024
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 9973/2022
TRA
– nella qualità di socio della ” – Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni
Tramontano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
Indipendenza, n. 5
– attore –
CONTRO
- iscritto al n°55/2015 RGF – Tribunale di Controparte_2
Salerno, in persona del curatore pro tempore dott.ssa – rappresentato e Controparte_3
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
1 Barberio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Francesco
Paolo Volpe, n. 8
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Controparte_4
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Michele
Rosati ed Angelamaria Scarpa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Eboli
(SA) alla Via Mattero Ripa, n. 46
– convenute –
– nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_5
” – rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1
all'atto di intervento volontario, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola
Matonti e Giovanni Tramontano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Tramontano in Salerno alla Via Indipendenza, n. 5
– terzo intervenuto –
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30 gennaio 2024 all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con termine per il deposito delle comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. – nella qualità di socio Parte_1
e nell'interesse della – conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
2 Tribunale di Salerno il Fallimento ” iscritto al Controparte_6
n. 55/2015 R.G.F. - Tribunale di Salerno – nella persona del curatore pro tempore Avv.
, nonché la – aggiudicataria della vendita – per Controparte_3 Controparte_4
sentire: 1) dichiarare la nullità o l'annullabilità dell'atto di compravendita del 13 settembre
2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di
Salerno - Servizio di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154 R.G. e al
31020 R.P., per il mancato rispetto delle condizioni della vendita del 11 febbraio 2022; 2)
dichiarare la nullità o l'annullabilità dell'atto di compravendita del 13 settembre 2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno - Servizio
di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154 R.G. e al 31020 R.P., per essere stato eseguito in divieto della vendita a mezzo trattativa privata di immobili sottoposti a liquidazione fallimentare;
3) contestualmente alla declaratoria di nullità o annullabilità,
ordinare, ai sensi dell'art. 2562 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità, al Dirigente
dell'Agenzia – di trascrivere la Controparte_7
sentenza conclusiva del presente giudizio a margine della trascrizione dell'atto di compravendita oggetto di impugnativa;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
A fondamento della domanda l'attore assumeva sostanzialmente la nullità dell'atto di compravendita del 13.09.2022, n°33163 rep. e n°14860 racc. (avente ad oggetto i seguenti beni della procedura concorsuale: Lotto due costituito dal diritto di piena proprietà del
Terreno sito in MO AN (SA) alla Via Bach, identificato al Catasto Terreni
NCT foglio 12, particella 1349, seminativo irriguo, classe 3, superficie are 14,19, reddito dom. €. 10,26 e reddito agr. €. 12,09; Terreno sito in MO AN (SA) alla Via
Bach, identificato al Catasto Terreni NCT foglio 12 particella 1350, seminativo irriguo,
classe 3, superficie are 11,08, reddito dom. €. 8,01 e reddito agr. 9,44) siccome stipulato
3 senza il rispetto delle disposizioni di trasparenza e correttezza della vendita forzata disposte nell'ordinanza e nell'avviso di vendita, tant'è che il cespite oggetto di vendita sarebbe stato definitivamente aggiudicato e trasferito in virtù di una proposta irrevocabile d'acquisto presentata solo il 1° agosto 2022, e dunque non nell'ambito del procedimento di vendita tenutosi originariamente l'11 febbraio 2022 ma mediante illegittimo ricorso ad una trattativa privata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – deducendo Controparte_4
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attore siccome socio non munito di rappresentanza ed il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita.
Nel merito, ferma l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, deduceva l'infondatezza della stessa, instando conclusivamente per il rigetto nonché per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ, nella formulazione applicabile ratione temporis, ed al pagamento delle spese di giudizio.
Provvedeva altresì a costituirsi il instando preliminarmente Controparte_2
per la declaratoria di difetto di giurisdizione del tribunale adito nonché di carenza di legittimazione dell'attore. Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'azione della quale chiedeva il rigetto con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
cod. proc. civ. ed al pagamento delle spese processuali con attribuzione.
Svolta l'udienza di comparizione, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc.
civ., interveniva volontariamente nel giudizio il Sig. – nella qualità di Controparte_5
liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
” –, aderendo alle ragioni ed alla domanda formulata da parte attrice.
[...]
4 All'udienza del 14 novembre 2023, fissata all'esito della scadenza dei termini ex art. 183,
VI comma, cod. proc. civ., la causa era rinviata per la decisione al 30 gennaio 2024 ed ivi assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti.
Va in proposito rilevato che parte attrice non ha proposto azione ai sensi dell'art. 26 della
Legge Fallimentare, ovvero reclamo avverso gli atti del Giudice Delegato, ma ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto di compravendita dei beni della procedura concorsuale del 13 settembre 2022 avente n. 33163 rep. e n. 14860 racc., trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate di Salerno - Servizio di pubblicità immobiliare - il 16 settembre 2022 al n. 39154
R.G. e al 31020 R.P., per il mancato rispetto delle condizioni della vendita del 11 febbraio
2022.
Deve altresì precisarsi che, anche nell'ipotesi, nella fattispecie non ricorrente, di reclamo avverso gli atti del Giudice Delegato, non si configurerebbe alcun difetto di giurisdizione,
come erroneamente prospettato da entrambe le difese dei convenuti, ma di violazione della competenza funzionale ed inderogabile ed esclusiva del Tribunale Fallimentare sancita dall'art. 24 della legge fallimentare.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione, formulata da entrambi i convenuti, concernente il difetto di legittimazione dell'attore, – nella qualità di socio della Parte_1 [...]
” –, trattandosi di soggetto portatore di interesse ed attesa altresì la Controparte_1
successiva costituzione del liquidatore e legale rappresentante pro tempore della
[...]
” – Sig. – non risultando altresì Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5
suffragata da alcun riscontro probatorio la decadenza di quest'ultimo dalla carica eccepita dal procuratore del convenuto . CP_2
5 Nel merito, la domanda è inammissibile.
Giova premettere che la fase della vendita liquidatoria non vive di vita propria, ma è
funzionalmente dipendente dal corretto espletamento della procedura fallimentare,
costituendo il segmento terminale di quest'ultima e trovando il suo antecedente logico-
giuridico nel provvedimento di aggiudicazione emesso dal Giudice Delegato. Ciò posto,
nella fattispecie, parte attrice, pur agendo per l'annullamento dell'atto di compravendita dei beni della procedura fallimentare, non denuncia vizi dell'atto in sé ma il mancato rispetto delle condizioni previste nell'ordinanza di vendita e l'illegittima aggiudicazione del cespite a mezzo trattativa privata.
Le doglianze espresse dall'attore, cui ha aderito la parte intervenuta, riguardano dunque il provvedimento di autorizzazione all'aggiudicazione in favore della reso Controparte_4
dal Giudice Delegato in data 6 agosto 2022, presupposto indefettibile sulla cui base è stato redatto il rogito del 13 settembre 2022.
Orbene il provvedimento di autorizzazione all'aggiudicazione, siccome atto di natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario che diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all'asta, è soggetto al regime di impugnativa delineato dall'art. 26 legge fallimentare e deve essere conseguentemente impugnato entro il termine perentorio di dieci giorni.
Il terzo comma dell'art. 26 della legge fallimentare dispone, infatti : “Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal
6 tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione”.
A mente del comma 4 del medesimo articolo 26, inoltre, “Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”.
Orbene, nella fattispecie, non avendo il curatore dato dimostrazione, com'era suo onere, di avere provveduto alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento reso dal
Giudice Delegato in data 6 agosto 2022, parte attrice avrebbe comunque dovuto proporre l'impugnativa entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento del Giudice Delegato. Il che, nella fattispecie, non è avvenuto atteso che il presente giudizio risulta iscritto a ruolo in data 28 novembre 2022.
La domanda proposta dinanzi al Tribunale è conseguentemente inammissibile poiché
involgendo provvedimenti decisori del Giudice Delegato, in assenza di comunicazione da parte del curatore, avrebbe dovuto essere formulata dinanzi al Tribunale Fallimentare nel termine di giorni 90 dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Va poi rigettata la richiesta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. non ravvisandosi nella fattispecie la mala fede o la colpa grave coincidente con la violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'inammissibilità della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 20 aprile
2018, n. 9912).
7 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte attrice e dell'interventore (cfr. Cass. Civ,
Sezioni Unite, 30 Ottobre 2019, n. 27846) solidalmente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore della convenuta e del procuratore costituito Controparte_4
del -, stante l'espressa dichiarazione di Controparte_2
anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula,
giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva eseguita (con esclusione della fase istruttoria siccome non svolta) con riferimento ai parametri previsti dal
D.M. 147 del 13 Agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9973/2022 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attore;
2) condanna solidalmente – nella qualità di socio della “ Parte_1 [...]
” – e – nella qualità di liquidatore e legale Controparte_1 Controparte_5
rappresentante pro tempore della ” – al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio nei confronti della – in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore – che liquida complessivamente in € 5.493,00 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna solidalmente – nella qualità di socio della “ Parte_1 [...]
” – e – nella qualità di liquidatore e legale Controparte_1 Controparte_5
8 rappresentante pro tempore della ” – al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio nei confronti del - Controparte_2
iscritto al n°55/2015 RGF – Tribunale di Salerno, in persona del curatore pro tempore dott.ssa – che liquida complessivamente in € 5.493,00 per competenze Controparte_3
professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo Barberio per l'anticipo fattone.
Così deciso in Salerno, lì 22 luglio 2024
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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