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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507DE03102 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe meglio emarginato, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Vicenza accertava le ritenute non versate per l'anno 2018 in relazione ad un precedente avviso di accertamento, con il quale il maggior reddito già accertato in capo alla società, derivante da operazioni considerate inesistenti, era stato imputato al socio unico per complessivi € 25.697,00, in virtù della presunzione di avvenuta distribuzione derivante dalla ristretta base sociale. La ricorrente eccepiva preliminarmente la mancanza di prova della delega di firma del funzionario firmatario e la nullità della notifica per mancanza di autorizzazione del messo e per essere stata la relata semplicemente spillata all'atto. Contestava poi la mancanza di prova della distribuzione ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992; l'inapplicabilità della presunzione alle operazioni inesistenti, nelle quali, per definizione, vi è una retrocessione di somme di denaro, con conseguente assenza di maggiori utili da distribuire;
la doppia imposizione, in quanto i medesimi importi erano stati tassati sia in capo alla società, sia al socio;
la non irrogabilità delle sanzioni per mancanza di colpa. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva premettendo che l'atto presupposto era stato definito in adesione, producendo la delega di firma, osservando che le eccezioni sulla notifica risultavano dalla “trasposizione decontestualizzata di eccezioni seriali”, essendo la stessa avvenuta via pec ex art. 60 ter D.P.R. 600/1973, e deducendo nel merito l'applicabilità della presunzione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 (Cass. 26473/2024), la conformità alla legge della doppia imposizione (“L'Ufficio, muovendo dall'imputazione al socio del maggior utile accertato in capo alla società, si è limitato alla piana applicazione dell'art. 27 D.P.R. 600/1973 e del comma 1004 articolo unico L. 205/2017, che ha previsto per gli utili percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 la soggezione del dividendo all'imposta sostitutiva del 26 % mediante ritenuta operata dalla società erogante. Nel caso di società di capitali il sistema prevede una doppia soggettività giuridica e, pertanto, un'autonoma tassazione che si realizza sia in capo alla società che in capo ai soci.”) e la sussistenza del requisito della colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Le eccezioni formali risultano superate dalla produzione della delega di firma e dalla constatazione che la notifica è stata effettuata via pec, risultando perciò inconferenti le doglianze di parte ricorrente. Nel merito, appare opportuno precisare come la presunzione in parola si muova sul piano finanziario, non su quello economico, giacché la distribuzione di utili è ontologicamente possibile laddove si postuli la materiale disponibilità, in capo alla società, degli importi che si assumano essere stati distribuiti, e non soltanto una variazione economica o meramente fiscale dei risultati dell'esercizio in questione. Tale situazione si può però verificare non soltanto in presenza di utili extra contabili, ipotesi che pure rappresenta il terreno d'elezione dell'operatività della presunzione, ma anche di costi inesistenti, in quanto ad essi corrisponderanno evidentemente esborsi minori di quelli risultanti dalle scritture e, di conseguenza, maggiori utili distribuibili. Rimane esclusa, viceversa, esclusivamente la mera indeducibilità di costi ritenuti comunque effettivi, dal momento che, in tale ipotesi, la variazione economica non trova rispondenza sul piano finanziario, sicché ai maggiori utili accertati non corrisponderanno analoghi maggiori importi suscettibili di essere distribuiti. Ipotesi che non ricorre nella fattispecie che ci occupa. Allorché risulti applicabile, “rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società” (Cass. 10004/2025), neppure prospettate nel caso di specie. Inoltre, nel solco di una costante giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all'entrata in vigore del nuovo comma 5-bis aggiunto all'art. 7 D.Lgs. 546/1992, Cass. 26473/2024 ha ribadito che “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022; in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024, n. 12575), sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024)”. Anche la doglianza relativa alla doppia imposizione non merita accoglimento, essendo stato applicato il trattamento tributario previsto dalla legge, che tiene già conto della differente soggettività della società e del socio. Infondata risulta infine la doglianza in punto di sanzioni, posto che la prova (anche presuntiva) della distribuzione occulta di utili implica la piena consapevolezza della condotta illecita posta in essere. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore della resistente, ai sensi dell'art. 15 c. 2-sexies D.Lgs. 546/1992, in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 1.000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507DE03102 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 533/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe meglio emarginato, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Vicenza accertava le ritenute non versate per l'anno 2018 in relazione ad un precedente avviso di accertamento, con il quale il maggior reddito già accertato in capo alla società, derivante da operazioni considerate inesistenti, era stato imputato al socio unico per complessivi € 25.697,00, in virtù della presunzione di avvenuta distribuzione derivante dalla ristretta base sociale. La ricorrente eccepiva preliminarmente la mancanza di prova della delega di firma del funzionario firmatario e la nullità della notifica per mancanza di autorizzazione del messo e per essere stata la relata semplicemente spillata all'atto. Contestava poi la mancanza di prova della distribuzione ex art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992; l'inapplicabilità della presunzione alle operazioni inesistenti, nelle quali, per definizione, vi è una retrocessione di somme di denaro, con conseguente assenza di maggiori utili da distribuire;
la doppia imposizione, in quanto i medesimi importi erano stati tassati sia in capo alla società, sia al socio;
la non irrogabilità delle sanzioni per mancanza di colpa. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva premettendo che l'atto presupposto era stato definito in adesione, producendo la delega di firma, osservando che le eccezioni sulla notifica risultavano dalla “trasposizione decontestualizzata di eccezioni seriali”, essendo la stessa avvenuta via pec ex art. 60 ter D.P.R. 600/1973, e deducendo nel merito l'applicabilità della presunzione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 (Cass. 26473/2024), la conformità alla legge della doppia imposizione (“L'Ufficio, muovendo dall'imputazione al socio del maggior utile accertato in capo alla società, si è limitato alla piana applicazione dell'art. 27 D.P.R. 600/1973 e del comma 1004 articolo unico L. 205/2017, che ha previsto per gli utili percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 la soggezione del dividendo all'imposta sostitutiva del 26 % mediante ritenuta operata dalla società erogante. Nel caso di società di capitali il sistema prevede una doppia soggettività giuridica e, pertanto, un'autonoma tassazione che si realizza sia in capo alla società che in capo ai soci.”) e la sussistenza del requisito della colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Le eccezioni formali risultano superate dalla produzione della delega di firma e dalla constatazione che la notifica è stata effettuata via pec, risultando perciò inconferenti le doglianze di parte ricorrente. Nel merito, appare opportuno precisare come la presunzione in parola si muova sul piano finanziario, non su quello economico, giacché la distribuzione di utili è ontologicamente possibile laddove si postuli la materiale disponibilità, in capo alla società, degli importi che si assumano essere stati distribuiti, e non soltanto una variazione economica o meramente fiscale dei risultati dell'esercizio in questione. Tale situazione si può però verificare non soltanto in presenza di utili extra contabili, ipotesi che pure rappresenta il terreno d'elezione dell'operatività della presunzione, ma anche di costi inesistenti, in quanto ad essi corrisponderanno evidentemente esborsi minori di quelli risultanti dalle scritture e, di conseguenza, maggiori utili distribuibili. Rimane esclusa, viceversa, esclusivamente la mera indeducibilità di costi ritenuti comunque effettivi, dal momento che, in tale ipotesi, la variazione economica non trova rispondenza sul piano finanziario, sicché ai maggiori utili accertati non corrisponderanno analoghi maggiori importi suscettibili di essere distribuiti. Ipotesi che non ricorre nella fattispecie che ci occupa. Allorché risulti applicabile, “rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società” (Cass. 10004/2025), neppure prospettate nel caso di specie. Inoltre, nel solco di una costante giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente all'entrata in vigore del nuovo comma 5-bis aggiunto all'art. 7 D.Lgs. 546/1992, Cass. 26473/2024 ha ribadito che “In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31878 del 27/10/2022; in senso conforme, tra le ultime, Sez. 5, 8/5/2024, n. 12575), sicché il principio innanzi indicato mantiene intatta la sua valenza, poiché la legge n. 130 del 2022 si è limitata a registrare una ricorrente modalità di valutazione, in applicazione dei principi generali, degli elementi presuntivi che devono essere comunque essere accertati in relazione alla vicenda concreta (di recente, Sez. 5, Sentenze n. 19409 e n. 19357 del 15/7/2024)”. Anche la doglianza relativa alla doppia imposizione non merita accoglimento, essendo stato applicato il trattamento tributario previsto dalla legge, che tiene già conto della differente soggettività della società e del socio. Infondata risulta infine la doglianza in punto di sanzioni, posto che la prova (anche presuntiva) della distribuzione occulta di utili implica la piena consapevolezza della condotta illecita posta in essere. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte ricorrente ed in favore della resistente, ai sensi dell'art. 15 c. 2-sexies D.Lgs. 546/1992, in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 1.000,00.