Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 152
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Ente dai termini di notifica

    I termini di decadenza sono stati sospesi a seguito della normativa sul terremoto. Pertanto, la notifica rientra nei termini legali.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto ed insufficiente motivazione in relazione alla contestazione relativa alla determinazione della base imponibile ICI per l'anno 2011

    L'atto di accertamento è sufficientemente motivato in quanto ha posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. I criteri di determinazione della base imponibile erano noti al contribuente, essendo contenuti nel piano di lottizzazione e richiamati nell'avviso di accertamento tramite delibere comunali. La perizia di parte è considerata insufficiente a provare un valore inferiore.

  • Rigettato
    Vizio di omessa/insufficiente motivazione della sentenza di primo grado

    La sentenza di primo grado rende percepibile il fondamento della decisione, basata sulla legittimità dell'atto impositivo e sull'irrilevanza della perizia di parte e del provvedimento amministrativo. Le argomentazioni del giudice di primo grado derivano da un legittimo percorso logico-giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 152
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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