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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2021 depositato il 15/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severino Marche - Piazza Del Popolo 45 62027 San Severino Marche MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 06/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di San Severino Marche con richiesta di pagamento della somma di
€. 2.836,00 quale maggiore imposta, €. 850,80 quale sanzione irrogata, oltre interessi e spese di notifica,
e concernente l'anno 2011 su un'area edificabile per la quale, a seguito di provvedimenti amministrativi, era intervenuta, secondo detto signore, una sensibile riduzione del valore.
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'atto impugnato per alcuni motivi così compendiati:
-avvenuta decadenza dell'Ente dai termini per la notifica, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 27/5/2019 e dunque oltre il 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento;
-infondatezza della pretesa tributaria nel merito perché la base imponibile sarebbe stata costituita da un valore del quale non erano chiare le modalità di calcolo. Il ricorrente sosteneva che la determinazione dell'ICI da parte del Comune non era stata effettuata, come previsto dalla legge, sul valore venale in comune commercio dell'area, calcolato secondo legge, bensì su un valore che non teneva conto della svalutazione derivante dalla minore utilizzabilità dell'area a fini edificatori, come era attestato dal provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/2/2011 e come risultava dalla perizia di stima redatta dal geom.
Nominativo_1.
Sosteneva quindi il ricorrente che la base imponibile di calcolo dell'ICI per il 2011 ammontava ad € 163.266,00
(€. 81.633,00 quale quota di ½ di proprietà) e non a quella indicata nell'accertamento pari ad € 775.707,24.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di San Severino Marche si costituiva in giudizio, contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
In primo luogo l'Ente comunale puntualizzava che, comunque e in ogni caso, parte contribuente non aveva corrisposto l'ICI.
Inoltre, lo stesso Ente precisava che i termini di decadenza erano stati sospesi a seguito della normativa sul terremoto e dunque nessuna decadenza si era verificata.
Nel merito, il Comune resistente precisava altresì che la base imponibile dell'area edificabile era specificatamente indicata nell'avviso di accertamento e che la stessa era costituita dal valore di mercato al mq. determinato in base alle norme/disposizioni in vigore.
Infine, l'Ente comunale eccepiva che il ricorrente non aveva fornito la prova che l'area in questione avesse un valore inferiore rispetto a quello stabilito in base alla normativa in vigore. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con sentenza n. 139/2020 depositata in data 06/10/2020 ha respinto il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €.
800,00 oltre accessori di legge. Il Giudice di prime cure ha, si riporta un estratto, così statuito: “La C.T.P. adita, peraltro, qui osserva che la parte ricorrente nulla ha osservato in ordine alla imposta comunale propria, come dovuta su due fabbricati di proprietà, ed evidentemente tali due recuperi, come operati, sono da ritenere, comunque, definitivi;
ciò, principalmente, per mancata contestazione sul punto, come può ben evincersi dall'esame dello stesso ricorso. In relazione, poi, alla eccepita decadenza da parte del Comune di San Severino Marche dal potere di accertamento, qui il Collegio osserva che detto Ente territoriale rientra, comunque, tra i soggetti, che hanno la sede legale nel c.d. “cratere sismico” e, quindi, nel caso di specie, in realtà, non è intervenuta alcuna decadenza. Infatti, in base al disposto normativo di cui all'art. 49, D.L. n.189/2016, ed art. 11, D.L.
n.8/2017, il termine per effettuare l'accertamento in questione (Anno 2011) risulta essere quello del dì
06.08.2018. Pertanto il termine per procedere alla notifica del relativo avviso di accertamento per ICI 2011
è andato a scadere il dì 06.08.2018, e, quindi, la data del 23.05.2018 di notifica dell'atto impositivo, rientra nei termini legali, così sospesi ex lege, in base alla citata normativa. Infine, ma non certo da ultimo, l'art.11, comma 2, D.L. 09.02017, n. 8, come pure modificato dall'art. 2 bis, D.L. 16.10.2017, n.148, fa riprendere la decorrenza dei termini sospesi dal dì 01.06.2018, così spostando ancora in avanti la scadenza originaria relativa all'avviso di accertamento (Anno 2011) rispettivamente al dì 05.08.2019 e/o al dì 06.06.2019. In conclusione, quindi, la data di avvenuta notifica dell'atto impositivo del 24.05.2018 rientra, a buon diritto, nel termine di legge. E' evidente, altresì, che è certo da respingere la stessa eccezione di decadenza, come sollevata dalla difesa di parte ricorrente, con conferma del relativo atto impositivo. In ordine, poi, ad altro punto del gravame, così riferito al valore, come preso in considerazione dal Comune, appare destituita di fondamento, comunque, la stessa eccezione sul punto, così svolta dal soggetto contribuente. Infatti, nell'avviso di accertamento, qui oggetto della relativa impugnazione è stata indicata, chiaramente, la base imponibile, riferita all'area fabbricabile, anche se la difesa della nominata parte contribuente, in buona sostanza, qui ora lamenta, anche se in modo del tutto generico, il preteso non corretto comportamento da parte dell'Ente territoriale, che ha emesso l'avviso di accertamento, di cui in epigrafe. Il Collegio, qui afferma, altresì, che la motivazione dell'avviso di accertamento è completa e congrua, atteso che l'atto impositivo, già nella premessa riporta tutti gli elementi essenziali e necessari a renderlo pienamente legittimo;
ciò, in quanto viene richiamata la relativa normativa, i regolamenti approvati, le diverse delibere adottate e rese esecutive, nonché l'imposta dovuta, quella versata con la differenza qui riscontrata, nonché il criterio di determinazione dei valori. In ogni caso, poi, la c.d. perizia di stima, come atto di parte, in realtà, non ha alcunché di tecnico perché è solo un parere personale del geometra incaricato dalla parte contribuente;
tale atto, peraltro, è privo di qualsiasi riferimento, anche minimo, ai dati, ai criteri valutativi e, quindi, non ha alcuna valenza tecnica. Pertanto, anche tale punto del gravame, risultando privo di fondamento, deve essere qui disatteso e respinto. Inoltre, per quanto riguarda la lamentela, come avanzata dalla difesa di parte contribuente, con riferimento al mancato esperimento del contraddittorio tra la parte contribuente ed il
Comune, il Collegio qui osserva che la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la mancanza del contradditorio endoprocedimentale non è necessaria perché i tributi comunali, ICI ed
MU , non riguardano la imposizione riferita ai tributi armonizzati, che vengono presi in considerazione dalle norme comunitarie (Cfr. Cass, Civ. S.U. Sentenza 09 dicembre 2015 n. 2483, in CED ItalgiureWeb).
Conseguentemente, la domanda di annullamento dell'atto impositivo, quindi, deve essere qui respinta, con ogni conseguente statuizione in ordine alla piena conferma dello stesso avviso di accertamento, di cui in epigrafe, qui oggetto della relativa impugnazione.”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il data e residente a [...](CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Indirizzo_2
, come da procura in atti.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte nell'atto di appello.
Si è regolarmente costituito anche nel presente giudizio di appello il Comune San Severino Marche - CF e
PI P.IVA_1 - e per esso il Sindaco l.r. pro tempore - Nominativo_2, - rappresentati e difesi dall'Difensore_2, giusta procura depositata unitamente all'atto di controdeduzioni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Camerino - 62032 - Indirizzo_3, laddove ha contestato specificatamente le avverse deduzioni, rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti.
Con provvedimento del 16/11/2021, l'allora Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha così statuito:
“Visti gli artt. 92 e 283 c.p.c. e 15, 47,49 e 52 D.Lg.vo n. 546/1992, rigetta la domanda cautelare, proposta con l'atto di appello e, per l'effetto, non sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa in € 200,00 oltre IVA e CPA se e come dovuti per legge, le spese della presente fase cautelare che le pone a carico dell'appellante istante in favore del convenuto Comune resistente.”.
All'udienza del giorno 9 febbraio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, sono comparsi i rappresentanti delle parti i quali hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. Il rappresentante del contribuente ha depositato giurisprudenza.
Indi la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., principio ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte
(Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014; da ultimo Cass. SSUU sentenza n. 24172/2025).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei termini che seguono.
In primis, questo Collegio rileva che, a fronte della eccezione formulata da parte appellata in ordine al mancato versamento da parte contribuente appellante di alcuna somma per l'imposta locale dovuta sul valore dell'area edificabile di €. 163.266,00 così come indicato nella sua perizia di parte, parte contribuente appellante non ha controdedotto alcunché su tale circostanza.
Passando poi al merito della questione, quale primo motivo di appello parte contribuente appellante ha eccepito la “Errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto ed insufficiente motivazione in relazione alla contestazione relativa alla determinazione della base imponibile ICI per l'anno 2011.”
In sostanza, parte appellante sostiene che il Comune non avrebbe fornito nel suo atto di accertamento, né allegato allo stesso alcun documento dal quale il contribuente potesse trarre quelle informazioni costituenti il presupposto della tassazione e che avrebbero consentito a detto contribuente di poter contrastare efficacemente la pretesa erariale. Nella fattispecie, secondo parte contribuente l'atto impugnato non aveva permesso di comprendere come il Comune fosse pervenuto ad attribuire all'area fabbricabile quel valore alquanto superiore.
Parte appellante conclude per la sussistenza di un vizio della motivazione dell'accertamento, violazione che renderebbe la sentenza impugnata illegittima e affetta da nullità insanabile.
Il suddetto motivo tende quindi ad eccepire mancanze di allegazioni che secondo parte contribuente impedirebbero una efficace difesa in giudizio.
Siffatto motivo è infondato e da respingere per le sottoelencate ragioni.
In ordine alla eccepita violazione per omessa e/o carente motivazione dell'atto di accertamento questo
Collegio di seconda istanza osserva quanto appresso.
La funzione della motivazione negli atti impositivi è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare, se del caso, il suo diritto di difesa per il tramite della presentazione del ricorso.
La presenza della motivazione è obbligatoria in forza del disposto sia dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 (c.
d. legge sul procedimento amministrativo), per il quale tutti i provvedimenti amministrativi debbono indicare
“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, sia dell'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) per il quale ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato il contenuto.
In particolare, la Corte di Cassazione – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796 - ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare l'”an” ed il
“quantum” dell'imposta. I Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004) hanno statuito che qualora l'accertamento specifichi gli estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato "Ciò, pertanto, in coerenza con il carattere di riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass.
n. 14385 del 2010)”.
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 2017), per
“l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”.
Del resto, per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, all'uopo appare sufficiente il mero richiamo, in sede di avviso, degli atti pubblici (Delibera del Consiglio Comunale, Delibera di Giunta ecc.) e non anche la loro materiale allegazione, atteso che, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio
2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (Cass., sez. V sentenza n. 9601/2013). In ogni caso, da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5509, del 1° marzo 2024, ha chiaramente ribadito la sussistenza dei predetti principi laddove ha affermato che: “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'MU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva.”.
Orbene, nel caso di specie ritiene questo Collegio di seconda istanza, in conformità con quanto statuito dal
Primo giudice, che l'atto impositivo de-quo, trattasi di avviso di accertamento in tema di I.C.I., sia sufficientemente motivato contenendo, fra l'altro al suo interno, gli elementi essenziali che hanno determinato e giustificato la pretesa tributaria.
In effetti, l'atto impugnato riporta, seppure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ripresa erariale;
detto atto contiene altresì tutte le disposizioni normative e regolamentari di riferimento, disposizioni che non necessitano di allegazione in quanto atti giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell' avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione» (Cass. n. ord. 13105/12 e altre).
Questo Collegio concorda pienamente con quanto dedotto in proposito dalla difesa dell'Ente comunale laddove afferma che: “Detto motivo di appello è altresì infondato e pretestuoso perché i criteri di determinazione della base imponibile erano ben noti al contribuente essendo contenuti nel piano di lottizzazione del 25.6.2007, riunione a cui il ricorrente era rappresentato, come si evince dalla lettura del verbale medesimo prodotto in giudizio dal Comune (doc. n.6 allegato alla costituzione in CTP); Non solo, lo stesso avviso di accertamento a pag.1 faceva espresso richiamo alla Delibera di Giunta n. 209 del
10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili (doc. n.4). Si aggiunge che lo stesso Contribuente nella sua dichiarazione ICI, presentata con prot. n. 13 del 8.10.2008 (doc. n. 12), dà dimostrazione di ben conoscere i "criteri i determinazione" dell'area edificabile, avendo indicato il valore delle aree edificabili in accertamento in € 3.075.196,15, valore ben superiore rispetto al valore accertato dal comune in €. 775.707,24 (da dividere al 50% tra i due comproprietari) e in nota a detta dichiarazione ICI dimostra di ben conoscere la convenzione del 25.6.2007, tant'è che afferma: la "superficie considerata è di mq. 38.793 fino alla convenzione del 25.6. 2007, dopo mq. 27.568, zona Luogo_2......". Così a pag. 2 secondo capoverso del ricorso introduttivo, il contribuente attesta di conoscere i criteri di determinazione del valore dell'immobile - area edificabile - perché cosi scrive: "ai sensi dell'art. 5 c. 1,3,5 d.to Lgs 504/92".
Conseguentemente i motivi dell'eccepita "non chiarezza delle modalità di calcolo" e la contestazione dell'omessa motivazione della sentenza in relazione ai cd "criteri di determinazione della base imponibile
" [vd doc.11 lett. a)] sono strumentali, pretestuosi, generici, illegittimi ed infondati.”. Ed ancora sostiene correttamente la difesa dell'Ente comunale che “Già a pag. 4, 2°capoverso e segg. della costituzione in
Giudizio in Primo grado del Comune veniva eccepito che l'accertamento conteneva l'indicazione del metodo ed i criteri di calcolo della base imponibile ICI: "Nell 'avviso di accertamento, a pag. 2 dell'allegato, è indicata chiaramente la base imponibile dell'area edificabile: ben individuabile è la località Luogo_2; la zona Cl;
l'estensione di mq 27.566, il foglio di mappa n. 14 del Comune di San Severino Marche;
i mesi e la quota di possesso;
l'aliquota di imposta applicata 10,1 %0; il valore di mercato di 28,14 €/mq; determinato in base alle norme vigenti tra cui la delibera di Giunta n. 64 del 1.3.2007 (doc. n.3) e la Delibera di Giunta п. 209 del
10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili (doc. n.4). a) Il contribuente era, pertanto, ben a conoscenza del valore di mercato della sua area edificabile;
tra l'altro aveva partecipato alla convenzione del piano di Lottizzazione stilato in data 25.6.2007 relativo proprio al Foglio n. 14 oggetto di accertamento, di proprietà di Ricorrente_1 e Nominativo_3; detto piano di Lottizzazione prevedeva ai Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, la costruzione di ben 15.024,6 metri cubi di edilizia residenziale (m/cubi 2145+1997,98 +
2214,41 + 1799,37 +1784,97 + 2139, 99 + 1422,25 + 1520,63). b) La motivazione dell'atto è completa e congrua, atteso che l'atto richiama nella premessa (pag. 1) le norme e gli atti amministrativi che lo fondano ed illustra, nel paragrafo destinato specificamente all'area edificabile (pag. 2), il criterio di determinazione dei valori. Dovendosi ritenere che il contribuente ne avesse già integrale e legale conoscenza (Cass.
4.7.2014, n. 15327), sia per essere stati sottoposti alle regolari forme di pubblicazione (Cass. 24.10.2008,
n. 25731), che per la stessa partecipazione alla Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione. Tutto ciò a dimostrazione della sua piena giuridica conoscenza.”.
Si osserva che trattasi di argomentazioni condivisibili in quanto supportate, tra l'altro, da documentazione probatoria allegata in atti, argomentazioni che dimostrano la coerenza e la correttezza di comportamento assunta dall'Ente comunale e, per altro verso, la conoscenza da parte del contribuente dei criteri adottati per la determinazione delle aree fabbricabili comunali.
Oltretutto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità non può essere dichiarato illegittimo l' atto di accertamento di tributi locali con cui il comune determini il dovuto limitandosi a richiamare le delibere tariffarie approvate dallo stesso per il calcolo. Essendo queste ultime atti amministrativi pubblicati nell' albo pretorio sono conoscibili dal contribuente, pertanto non necessitano di essere allegati o trascritti negli atti impositivi che su di esse si fondano. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nelle motivazioni dell' ordinanza n. 21814/2019.
Si deve pertanto ritenere che l'atto impositivo abbia correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione come d'altronde dimostrato dalla presenza in atti di articolate censure proposte da parte del ricorrente specificatamente concernenti il puro “merito” della controversia.
Ne consegue che non è stato leso il “diritto alla difesa”, avendo, si ripete, parte contribuente potuto rappresentare compiutamente e nel dettaglio le ragioni addotte a sostegno del proprio comportamento sostanziale ed esporre diffusamente le ragioni poste a contestazione degli atti impugnati.
Di tal che, l'atto deve intendersi sul punto sufficientemente motivato e la relativa censura infondata e da respingere.
Parte appellante rileva anche una carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine ad alcune eccezioni dalla stessa sollevate.
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Dunque, in ordine all'eccepito vizio di omessa/insufficiente motivazione della sentenza di primo grado derivante dalla eccepita nullità dell'atto impositivo impugnato, osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il precedente insegnamento della massima giurisprudenza di legittimità, la motivazione è solo apparente/omessa, e la sentenza è nulla perché affetta da , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cassazione
n. 1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017, secondo cui ricorre il vizio di apparente/ omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
Con l'ordinanza n. 5927/2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto di essere in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito in quel caso dalla CTR (ora CGT di II° grado) nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale. Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più prossimi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa e/o meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, le sentenze che siano del tutto prive di motivazione o quelle che presentano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e presentano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sicché la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cassazione SS.UU., sentenza n. 22232/2016), essendo al di sotto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Costituzione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio di omessa/insufficiente motivazione della sentenza de-qua (motivo sub 1) in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla circostanza che l'avviso di accertamento risulta legittimo in quanto congruamente motivato e sulla ulteriore circostanza della ritenuta irrilevanza assunta ai fini della decisione dalla perizia di parte e dal provvedimento amministrativo entrambi prodotti da parte contribuente.
Trattasi di argomentazioni che, seppure non condivise da parte appellante, si appalesano derivanti, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che la eccepita nullità della sentenza soggetta ad appello e derivante da supposta carenza di motivazione si converte in motivo d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice ed altri casi tra i quali non è comunque ricompresa la mancanza ovvero incongruità di motivazione della sentenza. (Cass. civ. Sez. V, 31-05-2013, n. 13776).
Pertanto si conferma la infondatezza del suddetto motivo di appello dovendo questo giudice del gravame decidere “nel merito” la questione in esame.
Orbene, a fronte della rilevata legittimità dell'atto impositivo e della congruità di motivazione della sentenza di primo grado parte appellante ritiene di avere fornito adeguata dimostrazione del valore dell'area fabbricabile in questione, pari a €. 163.266,00 essendo tale valore confermato da una perizia di stima redatta dal Geom.
Nominativo_1.
Parte appellante richiama a sostegno delle prove tesi anche il Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.2.2011.
Dunque, in punto di diritto questo Collegio di seconda istanza osserva che in tema di ICI, ma anche in tema di MU, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale (art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 504/1992), deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (art. 36, co. 2, DL
223/2006).
Infatti, l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è verosimilmente sufficiente a far aumentare il valore venale dell'immobile.
In effetti, la potenzialità edificatoria dell'area fabbricabile sussiste comunque e in ogni caso costituendo un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di aumentata capacità contributiva derivante da una specifica posizione di vantaggio economico e la base imponibile è costituita per legge dal valore venale in comune commercio.
Sull'argomento, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato un condivisibile principio, ossia di ritenere sempre e comunque la “natura giuridica” di area fabbricabile del terreno inserito dal Comune nello “strumento urbanistico” come tale, a prescindere dalla sua effettiva edificabilità (cfr., fra le tante, Cass. n.5161/2014,
Cass. n.7340/2014 Cass. n.12499/2014, Cass. n.15737/2014, Cass. n.12377/2016, Cass. n.23845/2016,
Cass. n.14503/2016, Cass. 118853/2017, Cass. n.13063/2017, Cass. n.18429/2018, Cass. n.21761/2018,
Cass. n.27427/2018).
Sotto il profilo giuridico, quindi, il terreno è e rimane area fabbricabile nonostante la presenza di eventuali vincoli. Per la Suprema Corte “il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno”, ad esempio agricolo," poiché resta “ferma la destinazione edificabile dell'area attribuitale dallo strumento urbanistico generale e la conseguente imponibilità secondo il valore venale” (cfr.
Cass. ord. n.17427/2018).
Ne deriva che i suddetti arresti giurisprudenziali, in aderenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite della
Cassazione, stabiliscono che i terreni aventi tali caratteristiche sono qualificati quali “aree fabbricabili”, con la conseguenza che la base imponibile non può avere, ad esempio, quale parametro di riferimento il “valore catastale”, ma deve avere quale riferimento il “valore venale” applicato alle aree fabbricabili.
In sintesi, pertanto, il valore di un'area edificabile ai fini ICI/MU deriva dai criteri fissati dall'articolo 5 del D. lgs. 504/1992.
Occorre ricordare che con l'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, chiarendo definitivamente che " un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Ne consegue che ad ogni "trasformazione urbanistica" di un suolo corrisponde anche un parallelo processo di "trasformazione economica" dello stesso, che non consente più la valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale, criterio che viene superato da più concreti criteri di valutazione economica del bene. Detto ciò in punto di diritto osserva questo Collegio di seconda istanza che il Comune di San Severino
Marche ha correttamente determinato i valori venali in comune commercio, così come risulta in atti.
Infatti la difesa dell'Ente comunale ha correttamente precisato che: “Già a pag. 4, 2°capoverso e segg. della costituzione in Giudizio in Primo grado del Comune veniva eccepito che l'accertamento conteneva l'indicazione del metodo ed i criteri di calcolo della base imponibile ICI:
2 dell'allegato, è indicata chiaramente la base imponibile dell'area edificabile: ben individuabile è la località
Luogo_2; la zona Cl;
l'estensione di mq 27.566, il foglio di mappa n. 14 del Comune di San Severino Marche;
i mesi e la quota di possesso;
l'aliquota di imposta applicata 10,1 %0; il valore di mercato di 28,14
€/mq. determinato in base alle norme vigenti tra cui la delibera di Giunta n. 64 del 1.3.2007 (doc. n.3) e la
Delibera di Giunta п. 209 del 10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili
(doc. n.4).>”.
Nei propri scritti processuali in primo grado l'Ente comunale, anche attraverso il richiamo alle suddette delibere, ha dettagliatamente riportato l'iter logico seguito per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili e i criteri utilizzati.
Orbene, questo Collegio, esaminata nel dettaglio la metodologia utilizzata dal Comune per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili e, in particolare dell'area fabbricabile oggetto del presente contenzioso, ritiene condivisibile la metodologia applicata e, di conseguenza, ritiene corretto anche il valore venale attribuito nell'avviso alla suddetta area.
In effetti, quanto al valore in comune commercio dell'area fabbricabile in questione, il Comune si è legittimamente basato sulle richiamate delibere di Giunta che si sono, a sua volta, sicuramente basate su valutazioni tecniche analizzate e recepite dalla Giunta medesima.
Sull'argomento, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24589 del 11 agosto 2023 ha ribadito che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICi, lo stesso principio vale anche ai fini MU, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento.
Tuttavia, il contribuente può, anzi è gravato dall'onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi capaci di dimostrare il minor valore dell'area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali.
Nella fattispecie, è pacifico che l'Ente comunale ha individuato il valore venale dell'area fabbricabile in questione e parte contribuente, quanto meno è ciò che ha dichiarato detto Ente in atti, neppure ha provveduto a corrispondere l'imposta in base al valore ritenuto inferiore della propria area edificabile, di tal ché il Comune ha emesso l'atto impositivo sulla base del valore indicato dalla Giunta comunale.
Grava, dunque, su parte contribuente l'onere di provare che il valore indicato non è corretto, dimostrando che il valore venale delle aree ha un diverso (e inferiore) ammontare.
Come innanzi anticipato, parte appellante ritiene di avere fornito adeguata dimostrazione del valore dell'area fabbricabile in questione, pari a €. 163.266,00 essendo tale valore confermato in primis da una perizia di stima redatta dal Geom. Nominativo_1.
Orbene, ritiene il Collegio che siffatto elemento di prova portato dal contribuente a dimostrazione che il valore dato dalla Giunta non corrispondeva a quello venale dell'anno di imposizione sia insufficiente al fine di provare tale assunto.
L'Ente appellato richiama a sostegno delle proprie tesi la delibera di Giunta n. 209 del 10-06-2010.
Ivi la Giunta comunale ha indicato in modo analitico i criteri su cui ha basato l'attribuzione del valore ai terreni. Si legge fra l'altro in atti che era stata costituita una Commissione interna per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e che il territorio comunale era stato suddiviso in diverse zone, che erano state redatte le relative tabelle di riferimento e che, infine, sulla base di ciò era stato calcolato il valore venale delle varie aree.
In sostanza, l'Ente comunale, nella determinazione del valore delle aree fabbricabili ha correttamente utilizzato i criteri previsti dalla normativa di riferimento, ossia dall'art. 5 del D.L.g.vo 504/92, come d'altra parte specificato nella delibera di Giunta n. 209 del 10-06-2010.
Per superare la determinazione del valore fatta dal Comune parte contribuente produce una denominata perizia di stima e con ciò parte contribuente ne ha dedotto la congruità per quanto concerne il valore dell'area dalla medesima attribuito.
Questo Collegio, in conformità con quanto statuito dal giudice di prime cure, ritiene che siffatta produzione non sia sufficientemente esaustiva ai fini della prova della congruità attribuita da parte contribuente circa il valore dell'area fabbricabile in questione.
La perizia di parte, anche se fosse stata asseverata con il giuramento, non ha valore di prova ma di semplice indizio ed il suo apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (Cass. 22 aprile 2009 n. 9551, Cass. 19 maggio 1997 n. 4437). La perizia di parte, infatti, costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, senza una autonoma efficacia probatoria
( Cass. 18 marzo 1975 n. 1049.).
Il giudice è pertanto libero dal decidere in modo difforme dalla perizia di parte senza peraltro dover neanche motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni contenute in una perizia ancorché giurata (Cass. 29 luglio 2011 n. 16650, Cass. 11 febbraio 2002 n. 1902).
Correttamente e condivisibilmente la difesa del Comune ha eccepito nei propri scritti processuali che detta perizia nulla riporta in merito agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, non esplicita in alcun modo i criteri e l'iter seguito per la determinazione del valore di mercato, se trattasi di valori determinati per stima sintetica di tipo comparativo o altro, quali valori medi al mq. sono stati rilevati e se sono stati apportati correttivi, ma si limita invece alla mera indicazione del valore complessivo dell'area di
€. 163.266,00, scaturente da un valore attribuito al cespite di €. 6 al mq. senza indicare gli specifici criteri che hanno determinato tale valore.
In estrema sintesi la perizia di parte si limita a determinare il valore di mercato dell'area, richiamando genericamente le sue caratteristiche urbanistiche, senza un dettaglio di alcun tipo, senza alcuna misurazione e oggettivizzazione dei parametri presi a riferimento.
In proposito, questo Collegio condivide "in toto" quanto sostenuto innanzi dall'Ente comunale in ordine alla contestata genericità della perizia prodotta da parte contribuente, perizia che, tra l'altro, non contiene alcun riferimento ad indagini effettuate al fine di verificare i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche differenti da quanto rilevato dall'Ente comunale.
Per quanto concerne poi l'altro elemento di prova fornito da parte contribuente appellante, ossia il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/2/2011, questo Collegio di seconda istanza ritiene che siffatto elemento di prova sia altrettanto insufficiente ai fini della dimostrazione di un valore venale di molto inferiore rispetto a quello stabilito dal Comune.
Tale provvedimento è, in effetti, un atto amministrativo privo di efficacia vincolante per l'Ente locale e, a maggior ragione, risulta privo di efficacia vincolante per un organo giurisdizionale con funzione giudicante
(Corte di Giustizia Tributaria) il quale può tranquillamente discostarsene. Si concorda comunque con l'Ente comunale allorché afferma che “Il Provvedimento in argomento si richiama al parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, reso nell'ambito di una conferenza di servizi e che fa riferimento, per motivi paesaggistici e/o archeologici, ad una riduzione dei metri cubi di edificabilità di tutta l'area di lottizzazione;
ma non contiene alcun divieto di edificazione, né tanto meno l'indicazione di un prezzo di mercato a metro quadrato, né che detta “riduzione” di cubatura è ascrivibile ai terreni del ricorrente. Infatti, il contribuente non ha affatto dimostrato che detta proposta riduzione dei metri cubi, a cui indirettamente fa richiamo il menzionato Provvedimento amministrativo, sia riconducibile in tutto o in parte ai 15.024,6 metri cubi spettanti ai terreni del sig. Ricorrente_1 in base al citato piano di lottizzazione (vedasi pag. 6, capoverso della costituzione in giudizio del Comune in I grado e doc. n. 6 convenzione di lottizzazione).”.
In definitiva, questo Collegio di seconda istanza ritiene che siffatto provvedimento amministrativo non sia dirimente ai fini della decisione e sia incapace dal punto di vista probatorio di influenzare e determinare al ribasso il valore attribuito dal Comune di San Severino Marche all'area fabbricabile in questione così come richiesto dal parte contribuente appellante.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni il ricorso in appello va respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 900,00 oltre accessori come per legge nonché al apgamento delle spese liquidate per la fase cautelare qualora non siano state ancora corrisposte.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2026.
Il Presidente relatore ed estensore
IM ET
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2021 depositato il 15/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severino Marche - Piazza Del Popolo 45 62027 San Severino Marche MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 06/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata avverso l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di San Severino Marche con richiesta di pagamento della somma di
€. 2.836,00 quale maggiore imposta, €. 850,80 quale sanzione irrogata, oltre interessi e spese di notifica,
e concernente l'anno 2011 su un'area edificabile per la quale, a seguito di provvedimenti amministrativi, era intervenuta, secondo detto signore, una sensibile riduzione del valore.
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'atto impugnato per alcuni motivi così compendiati:
-avvenuta decadenza dell'Ente dai termini per la notifica, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 27/5/2019 e dunque oltre il 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento;
-infondatezza della pretesa tributaria nel merito perché la base imponibile sarebbe stata costituita da un valore del quale non erano chiare le modalità di calcolo. Il ricorrente sosteneva che la determinazione dell'ICI da parte del Comune non era stata effettuata, come previsto dalla legge, sul valore venale in comune commercio dell'area, calcolato secondo legge, bensì su un valore che non teneva conto della svalutazione derivante dalla minore utilizzabilità dell'area a fini edificatori, come era attestato dal provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/2/2011 e come risultava dalla perizia di stima redatta dal geom.
Nominativo_1.
Sosteneva quindi il ricorrente che la base imponibile di calcolo dell'ICI per il 2011 ammontava ad € 163.266,00
(€. 81.633,00 quale quota di ½ di proprietà) e non a quella indicata nell'accertamento pari ad € 775.707,24.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di San Severino Marche si costituiva in giudizio, contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
In primo luogo l'Ente comunale puntualizzava che, comunque e in ogni caso, parte contribuente non aveva corrisposto l'ICI.
Inoltre, lo stesso Ente precisava che i termini di decadenza erano stati sospesi a seguito della normativa sul terremoto e dunque nessuna decadenza si era verificata.
Nel merito, il Comune resistente precisava altresì che la base imponibile dell'area edificabile era specificatamente indicata nell'avviso di accertamento e che la stessa era costituita dal valore di mercato al mq. determinato in base alle norme/disposizioni in vigore.
Infine, l'Ente comunale eccepiva che il ricorrente non aveva fornito la prova che l'area in questione avesse un valore inferiore rispetto a quello stabilito in base alla normativa in vigore. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con sentenza n. 139/2020 depositata in data 06/10/2020 ha respinto il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €.
800,00 oltre accessori di legge. Il Giudice di prime cure ha, si riporta un estratto, così statuito: “La C.T.P. adita, peraltro, qui osserva che la parte ricorrente nulla ha osservato in ordine alla imposta comunale propria, come dovuta su due fabbricati di proprietà, ed evidentemente tali due recuperi, come operati, sono da ritenere, comunque, definitivi;
ciò, principalmente, per mancata contestazione sul punto, come può ben evincersi dall'esame dello stesso ricorso. In relazione, poi, alla eccepita decadenza da parte del Comune di San Severino Marche dal potere di accertamento, qui il Collegio osserva che detto Ente territoriale rientra, comunque, tra i soggetti, che hanno la sede legale nel c.d. “cratere sismico” e, quindi, nel caso di specie, in realtà, non è intervenuta alcuna decadenza. Infatti, in base al disposto normativo di cui all'art. 49, D.L. n.189/2016, ed art. 11, D.L.
n.8/2017, il termine per effettuare l'accertamento in questione (Anno 2011) risulta essere quello del dì
06.08.2018. Pertanto il termine per procedere alla notifica del relativo avviso di accertamento per ICI 2011
è andato a scadere il dì 06.08.2018, e, quindi, la data del 23.05.2018 di notifica dell'atto impositivo, rientra nei termini legali, così sospesi ex lege, in base alla citata normativa. Infine, ma non certo da ultimo, l'art.11, comma 2, D.L. 09.02017, n. 8, come pure modificato dall'art. 2 bis, D.L. 16.10.2017, n.148, fa riprendere la decorrenza dei termini sospesi dal dì 01.06.2018, così spostando ancora in avanti la scadenza originaria relativa all'avviso di accertamento (Anno 2011) rispettivamente al dì 05.08.2019 e/o al dì 06.06.2019. In conclusione, quindi, la data di avvenuta notifica dell'atto impositivo del 24.05.2018 rientra, a buon diritto, nel termine di legge. E' evidente, altresì, che è certo da respingere la stessa eccezione di decadenza, come sollevata dalla difesa di parte ricorrente, con conferma del relativo atto impositivo. In ordine, poi, ad altro punto del gravame, così riferito al valore, come preso in considerazione dal Comune, appare destituita di fondamento, comunque, la stessa eccezione sul punto, così svolta dal soggetto contribuente. Infatti, nell'avviso di accertamento, qui oggetto della relativa impugnazione è stata indicata, chiaramente, la base imponibile, riferita all'area fabbricabile, anche se la difesa della nominata parte contribuente, in buona sostanza, qui ora lamenta, anche se in modo del tutto generico, il preteso non corretto comportamento da parte dell'Ente territoriale, che ha emesso l'avviso di accertamento, di cui in epigrafe. Il Collegio, qui afferma, altresì, che la motivazione dell'avviso di accertamento è completa e congrua, atteso che l'atto impositivo, già nella premessa riporta tutti gli elementi essenziali e necessari a renderlo pienamente legittimo;
ciò, in quanto viene richiamata la relativa normativa, i regolamenti approvati, le diverse delibere adottate e rese esecutive, nonché l'imposta dovuta, quella versata con la differenza qui riscontrata, nonché il criterio di determinazione dei valori. In ogni caso, poi, la c.d. perizia di stima, come atto di parte, in realtà, non ha alcunché di tecnico perché è solo un parere personale del geometra incaricato dalla parte contribuente;
tale atto, peraltro, è privo di qualsiasi riferimento, anche minimo, ai dati, ai criteri valutativi e, quindi, non ha alcuna valenza tecnica. Pertanto, anche tale punto del gravame, risultando privo di fondamento, deve essere qui disatteso e respinto. Inoltre, per quanto riguarda la lamentela, come avanzata dalla difesa di parte contribuente, con riferimento al mancato esperimento del contraddittorio tra la parte contribuente ed il
Comune, il Collegio qui osserva che la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la mancanza del contradditorio endoprocedimentale non è necessaria perché i tributi comunali, ICI ed
MU , non riguardano la imposizione riferita ai tributi armonizzati, che vengono presi in considerazione dalle norme comunitarie (Cfr. Cass, Civ. S.U. Sentenza 09 dicembre 2015 n. 2483, in CED ItalgiureWeb).
Conseguentemente, la domanda di annullamento dell'atto impositivo, quindi, deve essere qui respinta, con ogni conseguente statuizione in ordine alla piena conferma dello stesso avviso di accertamento, di cui in epigrafe, qui oggetto della relativa impugnazione.”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il data e residente a [...](CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dal Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Indirizzo_2
, come da procura in atti.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte nell'atto di appello.
Si è regolarmente costituito anche nel presente giudizio di appello il Comune San Severino Marche - CF e
PI P.IVA_1 - e per esso il Sindaco l.r. pro tempore - Nominativo_2, - rappresentati e difesi dall'Difensore_2, giusta procura depositata unitamente all'atto di controdeduzioni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Camerino - 62032 - Indirizzo_3, laddove ha contestato specificatamente le avverse deduzioni, rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti.
Con provvedimento del 16/11/2021, l'allora Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha così statuito:
“Visti gli artt. 92 e 283 c.p.c. e 15, 47,49 e 52 D.Lg.vo n. 546/1992, rigetta la domanda cautelare, proposta con l'atto di appello e, per l'effetto, non sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Fissa in € 200,00 oltre IVA e CPA se e come dovuti per legge, le spese della presente fase cautelare che le pone a carico dell'appellante istante in favore del convenuto Comune resistente.”.
All'udienza del giorno 9 febbraio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, sono comparsi i rappresentanti delle parti i quali hanno insistito nelle rispettive tesi difensive. Il rappresentante del contribuente ha depositato giurisprudenza.
Indi la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., principio ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte
(Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014; da ultimo Cass. SSUU sentenza n. 24172/2025).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei termini che seguono.
In primis, questo Collegio rileva che, a fronte della eccezione formulata da parte appellata in ordine al mancato versamento da parte contribuente appellante di alcuna somma per l'imposta locale dovuta sul valore dell'area edificabile di €. 163.266,00 così come indicato nella sua perizia di parte, parte contribuente appellante non ha controdedotto alcunché su tale circostanza.
Passando poi al merito della questione, quale primo motivo di appello parte contribuente appellante ha eccepito la “Errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto ed insufficiente motivazione in relazione alla contestazione relativa alla determinazione della base imponibile ICI per l'anno 2011.”
In sostanza, parte appellante sostiene che il Comune non avrebbe fornito nel suo atto di accertamento, né allegato allo stesso alcun documento dal quale il contribuente potesse trarre quelle informazioni costituenti il presupposto della tassazione e che avrebbero consentito a detto contribuente di poter contrastare efficacemente la pretesa erariale. Nella fattispecie, secondo parte contribuente l'atto impugnato non aveva permesso di comprendere come il Comune fosse pervenuto ad attribuire all'area fabbricabile quel valore alquanto superiore.
Parte appellante conclude per la sussistenza di un vizio della motivazione dell'accertamento, violazione che renderebbe la sentenza impugnata illegittima e affetta da nullità insanabile.
Il suddetto motivo tende quindi ad eccepire mancanze di allegazioni che secondo parte contribuente impedirebbero una efficace difesa in giudizio.
Siffatto motivo è infondato e da respingere per le sottoelencate ragioni.
In ordine alla eccepita violazione per omessa e/o carente motivazione dell'atto di accertamento questo
Collegio di seconda istanza osserva quanto appresso.
La funzione della motivazione negli atti impositivi è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare, se del caso, il suo diritto di difesa per il tramite della presentazione del ricorso.
La presenza della motivazione è obbligatoria in forza del disposto sia dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 (c.
d. legge sul procedimento amministrativo), per il quale tutti i provvedimenti amministrativi debbono indicare
“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, sia dell'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) per il quale ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” che ne hanno determinato il contenuto.
In particolare, la Corte di Cassazione – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796 - ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare l'”an” ed il
“quantum” dell'imposta. I Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004) hanno statuito che qualora l'accertamento specifichi gli estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato "Ciò, pertanto, in coerenza con il carattere di riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass.
n. 14385 del 2010)”.
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 2017), per
“l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”.
Del resto, per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, all'uopo appare sufficiente il mero richiamo, in sede di avviso, degli atti pubblici (Delibera del Consiglio Comunale, Delibera di Giunta ecc.) e non anche la loro materiale allegazione, atteso che, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio
2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili” (Cass., sez. V sentenza n. 9601/2013). In ogni caso, da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5509, del 1° marzo 2024, ha chiaramente ribadito la sussistenza dei predetti principi laddove ha affermato che: “in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all'MU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità
a dare sostegno alla pretesa impositiva.”.
Orbene, nel caso di specie ritiene questo Collegio di seconda istanza, in conformità con quanto statuito dal
Primo giudice, che l'atto impositivo de-quo, trattasi di avviso di accertamento in tema di I.C.I., sia sufficientemente motivato contenendo, fra l'altro al suo interno, gli elementi essenziali che hanno determinato e giustificato la pretesa tributaria.
In effetti, l'atto impugnato riporta, seppure sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ripresa erariale;
detto atto contiene altresì tutte le disposizioni normative e regolamentari di riferimento, disposizioni che non necessitano di allegazione in quanto atti giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell' avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione» (Cass. n. ord. 13105/12 e altre).
Questo Collegio concorda pienamente con quanto dedotto in proposito dalla difesa dell'Ente comunale laddove afferma che: “Detto motivo di appello è altresì infondato e pretestuoso perché i criteri di determinazione della base imponibile erano ben noti al contribuente essendo contenuti nel piano di lottizzazione del 25.6.2007, riunione a cui il ricorrente era rappresentato, come si evince dalla lettura del verbale medesimo prodotto in giudizio dal Comune (doc. n.6 allegato alla costituzione in CTP); Non solo, lo stesso avviso di accertamento a pag.1 faceva espresso richiamo alla Delibera di Giunta n. 209 del
10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili (doc. n.4). Si aggiunge che lo stesso Contribuente nella sua dichiarazione ICI, presentata con prot. n. 13 del 8.10.2008 (doc. n. 12), dà dimostrazione di ben conoscere i "criteri i determinazione" dell'area edificabile, avendo indicato il valore delle aree edificabili in accertamento in € 3.075.196,15, valore ben superiore rispetto al valore accertato dal comune in €. 775.707,24 (da dividere al 50% tra i due comproprietari) e in nota a detta dichiarazione ICI dimostra di ben conoscere la convenzione del 25.6.2007, tant'è che afferma: la "superficie considerata è di mq. 38.793 fino alla convenzione del 25.6. 2007, dopo mq. 27.568, zona Luogo_2......". Così a pag. 2 secondo capoverso del ricorso introduttivo, il contribuente attesta di conoscere i criteri di determinazione del valore dell'immobile - area edificabile - perché cosi scrive: "ai sensi dell'art. 5 c. 1,3,5 d.to Lgs 504/92".
Conseguentemente i motivi dell'eccepita "non chiarezza delle modalità di calcolo" e la contestazione dell'omessa motivazione della sentenza in relazione ai cd "criteri di determinazione della base imponibile
" [vd doc.11 lett. a)] sono strumentali, pretestuosi, generici, illegittimi ed infondati.”. Ed ancora sostiene correttamente la difesa dell'Ente comunale che “Già a pag. 4, 2°capoverso e segg. della costituzione in
Giudizio in Primo grado del Comune veniva eccepito che l'accertamento conteneva l'indicazione del metodo ed i criteri di calcolo della base imponibile ICI: "Nell 'avviso di accertamento, a pag. 2 dell'allegato, è indicata chiaramente la base imponibile dell'area edificabile: ben individuabile è la località Luogo_2; la zona Cl;
l'estensione di mq 27.566, il foglio di mappa n. 14 del Comune di San Severino Marche;
i mesi e la quota di possesso;
l'aliquota di imposta applicata 10,1 %0; il valore di mercato di 28,14 €/mq; determinato in base alle norme vigenti tra cui la delibera di Giunta n. 64 del 1.3.2007 (doc. n.3) e la Delibera di Giunta п. 209 del
10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili (doc. n.4). a) Il contribuente era, pertanto, ben a conoscenza del valore di mercato della sua area edificabile;
tra l'altro aveva partecipato alla convenzione del piano di Lottizzazione stilato in data 25.6.2007 relativo proprio al Foglio n. 14 oggetto di accertamento, di proprietà di Ricorrente_1 e Nominativo_3; detto piano di Lottizzazione prevedeva ai Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, la costruzione di ben 15.024,6 metri cubi di edilizia residenziale (m/cubi 2145+1997,98 +
2214,41 + 1799,37 +1784,97 + 2139, 99 + 1422,25 + 1520,63). b) La motivazione dell'atto è completa e congrua, atteso che l'atto richiama nella premessa (pag. 1) le norme e gli atti amministrativi che lo fondano ed illustra, nel paragrafo destinato specificamente all'area edificabile (pag. 2), il criterio di determinazione dei valori. Dovendosi ritenere che il contribuente ne avesse già integrale e legale conoscenza (Cass.
4.7.2014, n. 15327), sia per essere stati sottoposti alle regolari forme di pubblicazione (Cass. 24.10.2008,
n. 25731), che per la stessa partecipazione alla Convenzione relativa al Piano di Lottizzazione. Tutto ciò a dimostrazione della sua piena giuridica conoscenza.”.
Si osserva che trattasi di argomentazioni condivisibili in quanto supportate, tra l'altro, da documentazione probatoria allegata in atti, argomentazioni che dimostrano la coerenza e la correttezza di comportamento assunta dall'Ente comunale e, per altro verso, la conoscenza da parte del contribuente dei criteri adottati per la determinazione delle aree fabbricabili comunali.
Oltretutto, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità non può essere dichiarato illegittimo l' atto di accertamento di tributi locali con cui il comune determini il dovuto limitandosi a richiamare le delibere tariffarie approvate dallo stesso per il calcolo. Essendo queste ultime atti amministrativi pubblicati nell' albo pretorio sono conoscibili dal contribuente, pertanto non necessitano di essere allegati o trascritti negli atti impositivi che su di esse si fondano. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nelle motivazioni dell' ordinanza n. 21814/2019.
Si deve pertanto ritenere che l'atto impositivo abbia correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione come d'altronde dimostrato dalla presenza in atti di articolate censure proposte da parte del ricorrente specificatamente concernenti il puro “merito” della controversia.
Ne consegue che non è stato leso il “diritto alla difesa”, avendo, si ripete, parte contribuente potuto rappresentare compiutamente e nel dettaglio le ragioni addotte a sostegno del proprio comportamento sostanziale ed esporre diffusamente le ragioni poste a contestazione degli atti impugnati.
Di tal che, l'atto deve intendersi sul punto sufficientemente motivato e la relativa censura infondata e da respingere.
Parte appellante rileva anche una carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine ad alcune eccezioni dalla stessa sollevate.
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Dunque, in ordine all'eccepito vizio di omessa/insufficiente motivazione della sentenza di primo grado derivante dalla eccepita nullità dell'atto impositivo impugnato, osserva questo Collegio di seconda istanza che con la sentenza n. 20849/2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il precedente insegnamento della massima giurisprudenza di legittimità, la motivazione è solo apparente/omessa, e la sentenza è nulla perché affetta da , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cassazione
n. 1756/2006, n. 16736/2007, SS.UU. 22232/2016 e n. 9105/2017, secondo cui ricorre il vizio di apparente/ omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
Con l'ordinanza n. 5927/2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto di essere in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito in quel caso dalla CTR (ora CGT di II° grado) nel rigettare l'eccezione svolta dal patrono erariale. Ed ancora, tali principi sono stati recepiti in tempi più prossimi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
22580/2023, che, proprio richiamando il pronunciamento reso a SS.UU., ha confermato che il vizio di motivazione omessa e/o meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, le sentenze che siano del tutto prive di motivazione o quelle che presentano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e presentano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, sicché la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cassazione SS.UU., sentenza n. 22232/2016), essendo al di sotto della soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Costituzione. Principi ulteriormente ribaditi con la sentenza n. 24199/2023, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e “cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Ciò precisato in punto di diritto, osserva questo Collegio di seconda istanza che nel caso di specie non sussiste un vizio di omessa/insufficiente motivazione della sentenza de-qua (motivo sub 1) in quanto la stessa rende certamente percepibile il fondamento della decisione, ossia assolve alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi".
In effetti, il giudice di prime cure, secondo il proprio convincimento discrezionale concesso all'interno dei limiti imposti dalla legge, ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla circostanza che l'avviso di accertamento risulta legittimo in quanto congruamente motivato e sulla ulteriore circostanza della ritenuta irrilevanza assunta ai fini della decisione dalla perizia di parte e dal provvedimento amministrativo entrambi prodotti da parte contribuente.
Trattasi di argomentazioni che, seppure non condivise da parte appellante, si appalesano derivanti, in ogni caso, da un percorso logico-giuridico legittimamente operato dal primo giudice concernente la interpretazione delle disposizioni normative nella subjecta materia.
Tuttavia, e a tutto voler concedere risulta oramai giuridicamente ed incontestabilmente acclarato che la eccepita nullità della sentenza soggetta ad appello e derivante da supposta carenza di motivazione si converte in motivo d'impugnazione.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza che qualora il Giudice d'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado lo stesso Giudice del gravame deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del Giudice ed altri casi tra i quali non è comunque ricompresa la mancanza ovvero incongruità di motivazione della sentenza. (Cass. civ. Sez. V, 31-05-2013, n. 13776).
Pertanto si conferma la infondatezza del suddetto motivo di appello dovendo questo giudice del gravame decidere “nel merito” la questione in esame.
Orbene, a fronte della rilevata legittimità dell'atto impositivo e della congruità di motivazione della sentenza di primo grado parte appellante ritiene di avere fornito adeguata dimostrazione del valore dell'area fabbricabile in questione, pari a €. 163.266,00 essendo tale valore confermato da una perizia di stima redatta dal Geom.
Nominativo_1.
Parte appellante richiama a sostegno delle prove tesi anche il Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.2.2011.
Dunque, in punto di diritto questo Collegio di seconda istanza osserva che in tema di ICI, ma anche in tema di MU, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale (art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 504/1992), deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (art. 36, co. 2, DL
223/2006).
Infatti, l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è verosimilmente sufficiente a far aumentare il valore venale dell'immobile.
In effetti, la potenzialità edificatoria dell'area fabbricabile sussiste comunque e in ogni caso costituendo un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di aumentata capacità contributiva derivante da una specifica posizione di vantaggio economico e la base imponibile è costituita per legge dal valore venale in comune commercio.
Sull'argomento, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato un condivisibile principio, ossia di ritenere sempre e comunque la “natura giuridica” di area fabbricabile del terreno inserito dal Comune nello “strumento urbanistico” come tale, a prescindere dalla sua effettiva edificabilità (cfr., fra le tante, Cass. n.5161/2014,
Cass. n.7340/2014 Cass. n.12499/2014, Cass. n.15737/2014, Cass. n.12377/2016, Cass. n.23845/2016,
Cass. n.14503/2016, Cass. 118853/2017, Cass. n.13063/2017, Cass. n.18429/2018, Cass. n.21761/2018,
Cass. n.27427/2018).
Sotto il profilo giuridico, quindi, il terreno è e rimane area fabbricabile nonostante la presenza di eventuali vincoli. Per la Suprema Corte “il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno”, ad esempio agricolo," poiché resta “ferma la destinazione edificabile dell'area attribuitale dallo strumento urbanistico generale e la conseguente imponibilità secondo il valore venale” (cfr.
Cass. ord. n.17427/2018).
Ne deriva che i suddetti arresti giurisprudenziali, in aderenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite della
Cassazione, stabiliscono che i terreni aventi tali caratteristiche sono qualificati quali “aree fabbricabili”, con la conseguenza che la base imponibile non può avere, ad esempio, quale parametro di riferimento il “valore catastale”, ma deve avere quale riferimento il “valore venale” applicato alle aree fabbricabili.
In sintesi, pertanto, il valore di un'area edificabile ai fini ICI/MU deriva dai criteri fissati dall'articolo 5 del D. lgs. 504/1992.
Occorre ricordare che con l'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito dalla legge n. 248/2006, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, chiarendo definitivamente che " un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".
Ne consegue che ad ogni "trasformazione urbanistica" di un suolo corrisponde anche un parallelo processo di "trasformazione economica" dello stesso, che non consente più la valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale, criterio che viene superato da più concreti criteri di valutazione economica del bene. Detto ciò in punto di diritto osserva questo Collegio di seconda istanza che il Comune di San Severino
Marche ha correttamente determinato i valori venali in comune commercio, così come risulta in atti.
Infatti la difesa dell'Ente comunale ha correttamente precisato che: “Già a pag. 4, 2°capoverso e segg. della costituzione in Giudizio in Primo grado del Comune veniva eccepito che l'accertamento conteneva l'indicazione del metodo ed i criteri di calcolo della base imponibile ICI:
2 dell'allegato, è indicata chiaramente la base imponibile dell'area edificabile: ben individuabile è la località
Luogo_2; la zona Cl;
l'estensione di mq 27.566, il foglio di mappa n. 14 del Comune di San Severino Marche;
i mesi e la quota di possesso;
l'aliquota di imposta applicata 10,1 %0; il valore di mercato di 28,14
€/mq. determinato in base alle norme vigenti tra cui la delibera di Giunta n. 64 del 1.3.2007 (doc. n.3) e la
Delibera di Giunta п. 209 del 10.6.2010 in tema di aggiornamento del valore di mercato delle aree edificabili
(doc. n.4).>”.
Nei propri scritti processuali in primo grado l'Ente comunale, anche attraverso il richiamo alle suddette delibere, ha dettagliatamente riportato l'iter logico seguito per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili e i criteri utilizzati.
Orbene, questo Collegio, esaminata nel dettaglio la metodologia utilizzata dal Comune per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili e, in particolare dell'area fabbricabile oggetto del presente contenzioso, ritiene condivisibile la metodologia applicata e, di conseguenza, ritiene corretto anche il valore venale attribuito nell'avviso alla suddetta area.
In effetti, quanto al valore in comune commercio dell'area fabbricabile in questione, il Comune si è legittimamente basato sulle richiamate delibere di Giunta che si sono, a sua volta, sicuramente basate su valutazioni tecniche analizzate e recepite dalla Giunta medesima.
Sull'argomento, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24589 del 11 agosto 2023 ha ribadito che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICi, lo stesso principio vale anche ai fini MU, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento.
Tuttavia, il contribuente può, anzi è gravato dall'onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi capaci di dimostrare il minor valore dell'area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali.
Nella fattispecie, è pacifico che l'Ente comunale ha individuato il valore venale dell'area fabbricabile in questione e parte contribuente, quanto meno è ciò che ha dichiarato detto Ente in atti, neppure ha provveduto a corrispondere l'imposta in base al valore ritenuto inferiore della propria area edificabile, di tal ché il Comune ha emesso l'atto impositivo sulla base del valore indicato dalla Giunta comunale.
Grava, dunque, su parte contribuente l'onere di provare che il valore indicato non è corretto, dimostrando che il valore venale delle aree ha un diverso (e inferiore) ammontare.
Come innanzi anticipato, parte appellante ritiene di avere fornito adeguata dimostrazione del valore dell'area fabbricabile in questione, pari a €. 163.266,00 essendo tale valore confermato in primis da una perizia di stima redatta dal Geom. Nominativo_1.
Orbene, ritiene il Collegio che siffatto elemento di prova portato dal contribuente a dimostrazione che il valore dato dalla Giunta non corrispondeva a quello venale dell'anno di imposizione sia insufficiente al fine di provare tale assunto.
L'Ente appellato richiama a sostegno delle proprie tesi la delibera di Giunta n. 209 del 10-06-2010.
Ivi la Giunta comunale ha indicato in modo analitico i criteri su cui ha basato l'attribuzione del valore ai terreni. Si legge fra l'altro in atti che era stata costituita una Commissione interna per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e che il territorio comunale era stato suddiviso in diverse zone, che erano state redatte le relative tabelle di riferimento e che, infine, sulla base di ciò era stato calcolato il valore venale delle varie aree.
In sostanza, l'Ente comunale, nella determinazione del valore delle aree fabbricabili ha correttamente utilizzato i criteri previsti dalla normativa di riferimento, ossia dall'art. 5 del D.L.g.vo 504/92, come d'altra parte specificato nella delibera di Giunta n. 209 del 10-06-2010.
Per superare la determinazione del valore fatta dal Comune parte contribuente produce una denominata perizia di stima e con ciò parte contribuente ne ha dedotto la congruità per quanto concerne il valore dell'area dalla medesima attribuito.
Questo Collegio, in conformità con quanto statuito dal giudice di prime cure, ritiene che siffatta produzione non sia sufficientemente esaustiva ai fini della prova della congruità attribuita da parte contribuente circa il valore dell'area fabbricabile in questione.
La perizia di parte, anche se fosse stata asseverata con il giuramento, non ha valore di prova ma di semplice indizio ed il suo apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice, che non è obbligato a tenerne conto (Cass. 22 aprile 2009 n. 9551, Cass. 19 maggio 1997 n. 4437). La perizia di parte, infatti, costituisce un semplice allegato difensivo di carattere tecnico, senza una autonoma efficacia probatoria
( Cass. 18 marzo 1975 n. 1049.).
Il giudice è pertanto libero dal decidere in modo difforme dalla perizia di parte senza peraltro dover neanche motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni contenute in una perizia ancorché giurata (Cass. 29 luglio 2011 n. 16650, Cass. 11 febbraio 2002 n. 1902).
Correttamente e condivisibilmente la difesa del Comune ha eccepito nei propri scritti processuali che detta perizia nulla riporta in merito agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, non esplicita in alcun modo i criteri e l'iter seguito per la determinazione del valore di mercato, se trattasi di valori determinati per stima sintetica di tipo comparativo o altro, quali valori medi al mq. sono stati rilevati e se sono stati apportati correttivi, ma si limita invece alla mera indicazione del valore complessivo dell'area di
€. 163.266,00, scaturente da un valore attribuito al cespite di €. 6 al mq. senza indicare gli specifici criteri che hanno determinato tale valore.
In estrema sintesi la perizia di parte si limita a determinare il valore di mercato dell'area, richiamando genericamente le sue caratteristiche urbanistiche, senza un dettaglio di alcun tipo, senza alcuna misurazione e oggettivizzazione dei parametri presi a riferimento.
In proposito, questo Collegio condivide "in toto" quanto sostenuto innanzi dall'Ente comunale in ordine alla contestata genericità della perizia prodotta da parte contribuente, perizia che, tra l'altro, non contiene alcun riferimento ad indagini effettuate al fine di verificare i prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche differenti da quanto rilevato dall'Ente comunale.
Per quanto concerne poi l'altro elemento di prova fornito da parte contribuente appellante, ossia il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/2/2011, questo Collegio di seconda istanza ritiene che siffatto elemento di prova sia altrettanto insufficiente ai fini della dimostrazione di un valore venale di molto inferiore rispetto a quello stabilito dal Comune.
Tale provvedimento è, in effetti, un atto amministrativo privo di efficacia vincolante per l'Ente locale e, a maggior ragione, risulta privo di efficacia vincolante per un organo giurisdizionale con funzione giudicante
(Corte di Giustizia Tributaria) il quale può tranquillamente discostarsene. Si concorda comunque con l'Ente comunale allorché afferma che “Il Provvedimento in argomento si richiama al parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, reso nell'ambito di una conferenza di servizi e che fa riferimento, per motivi paesaggistici e/o archeologici, ad una riduzione dei metri cubi di edificabilità di tutta l'area di lottizzazione;
ma non contiene alcun divieto di edificazione, né tanto meno l'indicazione di un prezzo di mercato a metro quadrato, né che detta “riduzione” di cubatura è ascrivibile ai terreni del ricorrente. Infatti, il contribuente non ha affatto dimostrato che detta proposta riduzione dei metri cubi, a cui indirettamente fa richiamo il menzionato Provvedimento amministrativo, sia riconducibile in tutto o in parte ai 15.024,6 metri cubi spettanti ai terreni del sig. Ricorrente_1 in base al citato piano di lottizzazione (vedasi pag. 6, capoverso della costituzione in giudizio del Comune in I grado e doc. n. 6 convenzione di lottizzazione).”.
In definitiva, questo Collegio di seconda istanza ritiene che siffatto provvedimento amministrativo non sia dirimente ai fini della decisione e sia incapace dal punto di vista probatorio di influenzare e determinare al ribasso il valore attribuito dal Comune di San Severino Marche all'area fabbricabile in questione così come richiesto dal parte contribuente appellante.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni il ricorso in appello va respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 900,00 oltre accessori come per legge nonché al apgamento delle spese liquidate per la fase cautelare qualora non siano state ancora corrisposte.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2026.
Il Presidente relatore ed estensore
IM ET