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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 66-67/2024 proposte da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. GIANLUCA BLASI ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Milano, Corso Venezia n. 24
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO
CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 66/2024:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per
l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_3 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 66/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma”.
Pag. 2 di 11 Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 67/2024:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per
l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_3 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.500,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 67/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
Pag. 3 di 11
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi depositati in data 03/03/2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il e la sua articolazione Controparte_4
, chiedendo Controparte_5
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_3
A fondamento della domanda, allegava di aver prestato servizio Parte_1
come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023; allegava di aver prestato servizio di aver Parte_2
prestato come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022; le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della
Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 15/07/2024 si costituiva il in entrambi i Controparte_3
giudizi, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di
Pag. 4 di 11 accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenuto conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 14/11/2024 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte convenuta in relazione al ricorso proposto da e Parte_2
disponeva la riunione delle cause ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.
All'udienza del 08/04/2025 le cause venivano discusse e decise come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 5 di 11 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
Pag. 6 di 11 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale
Pag. 7 di 11 fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che
Pag. 8 di 11 consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora Cons. di Stato, sent.
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_3
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_3
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e/o non è contestato che
- in servizio al momento della discussione e decisione del Parte_1
presente giudizio, cfr. doc.
2 - ha prestato servizio come docente con Pt_1
Pag. 9 di 11 contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 1
); risulta altresì documentalmente che – in servizio al Pt_1 Parte_2
momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc.
2 - ha Pt_2
prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2021/2022 e con contratti di supplenze c.d. “brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico nel 2019/2020 e nel
2020/2021 (doc. 1 . È altresì pacifico che le ricorrenti non hanno usufruito Pt_2
della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica e comunque infondata.
Consegue che il deve essere condannato a Controparte_3
riconoscere a e il beneficio della Carta Parte_1 Parte_2
Docente pari all'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare, rispettivamente, il corrispondente importo di € 2.000 ed € 1.500,00 sulla Carta in questione, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % per ogni causa riunita ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014; reputa il Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati simultaneamente simultaneamente e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto il difensore ben avrebbe potuto
Pag. 10 di 11 depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib.
Pavia sent. n. 708/20024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_1
economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.339,00 per compensi, € 98,00 per esborsi oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite NN.R.G. 66-67/2024 proposte da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. GIANLUCA BLASI ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il predetto difensore in Milano, Corso Venezia n. 24
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO
CUBELLI e MARIA MADDALENA RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Sondrio, Via Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 66/2024:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per
l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_3 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 2.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 66/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma”.
Pag. 2 di 11 Per la parte ricorrente nella causa R.G. n. 67/2024:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il
D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il per-sonale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per
l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo deter-minato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per cia-scuno dei suddetti anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore della Controparte_3 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.500,00 o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistata-rio”.
Per la parte convenuta nella causa R.G. n. 67/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
Pag. 3 di 11
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorsi depositati in data 03/03/2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il e la sua articolazione Controparte_4
, chiedendo Controparte_5
l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_3
A fondamento della domanda, allegava di aver prestato servizio Parte_1
come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023; allegava di aver prestato servizio di aver Parte_2
prestato come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022; le ricorrenti deducevano l'illegittimità del mancato riconoscimento della
Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento, buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 15/07/2024 si costituiva il in entrambi i Controparte_3
giudizi, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di
Pag. 4 di 11 accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenuto conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 14/11/2024 il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte convenuta in relazione al ricorso proposto da e Parte_2
disponeva la riunione delle cause ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.
All'udienza del 08/04/2025 le cause venivano discusse e decise come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 5 di 11 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
Pag. 6 di 11 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale
Pag. 7 di 11 fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che
Pag. 8 di 11 consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora Cons. di Stato, sent.
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_3
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_3
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e/o non è contestato che
- in servizio al momento della discussione e decisione del Parte_1
presente giudizio, cfr. doc.
2 - ha prestato servizio come docente con Pt_1
Pag. 9 di 11 contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (doc. 1
); risulta altresì documentalmente che – in servizio al Pt_1 Parte_2
momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc.
2 - ha Pt_2
prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2021/2022 e con contratti di supplenze c.d. “brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico nel 2019/2020 e nel
2020/2021 (doc. 1 . È altresì pacifico che le ricorrenti non hanno usufruito Pt_2
della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
È appena il caso di osservare che è priva di pregio l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in primo luogo in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità non oggetto del presente giudizio (a.s. 2016/2017); in secondo luogo, non potendo in ogni caso ritenersi applicabile un tale onere per l'accesso al beneficio nei confronti di un soggetto non ammesso al beneficio medesimo.
Infine, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto del tutto generica e comunque infondata.
Consegue che il deve essere condannato a Controparte_3
riconoscere a e il beneficio della Carta Parte_1 Parte_2
Docente pari all'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato dedotto e, per l'effetto, ad accreditare, rispettivamente, il corrispondente importo di € 2.000 ed € 1.500,00 sulla Carta in questione, affinché le ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con l'aumento del 30 % per ogni causa riunita ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014; reputa il Tribunale di applicare esclusivamente l'aumento in questione non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati simultaneamente simultaneamente e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento, pertanto il difensore ben avrebbe potuto
Pag. 10 di 11 depositare un unico ricorso per tutti gli assistiti (Cass. n. 8910/24; cfr. sul punto Trib.
Pavia sent. n. 708/20024).
Si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_2 economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il beneficio Parte_1
economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.339,00 per compensi, € 98,00 per esborsi oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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