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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492/23 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rago Parte_1 per mandato in calce al ricorso introduttivo e dall'avv. Giovanni Martino per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'11.09.2024, elett.te dom.to in Spinazzola presso lo studio del secondo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Tiziana Capriglione che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.02.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 10.02.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 22.08.1996 in Genzano di Lucania con e che con sentenza n. 880/2021 del 06.08.2021 Controparte_1 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. Persona_1
21.06.1997) e (n. 08.05.2002), i quali convivono con la madre, Per_2 cui in sede di separazione è stata assegnata la casa coniugale;
che a suo carico è attualmente il contributo di mantenimento ordinario di complessivi 500,00 euro mensili (300,00 euro per il figlio e 200,00 Per_2 euro mensili per la coniuge), versato direttamente dal datore di lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'onere di versamento della rata mensile di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'esclusione dell'assegno divorzile per la coniuge, in quanto economicamente autonoma;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
l'imposizione a carico della coniuge del 50% della rata mensile di restituzione del mutuo e l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento di 200,00 euro mensili per il figlio . Per_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha proposto domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, attesa la precarietà e saltuarietà delle attività lavorative di volta in volta effettuate. Ha chiesto che il predetto assegno sia determinato in 300,00 euro mensili oltre rivalutazione Istat e che le sia riconosciuto il correlato diritto alla quota del T.F.R. spettante al ricorrente;
che il contributo del padre al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente, sia determinato in 450,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisita la documentazione prodotta, nel corso dell'istruttoria ed a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice, le parti hanno depositato l'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio, sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, e all'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo. La causa è stata dunque riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Fin dai rispettivi atti introduttivi entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n.
880/21 del 06.08.2021 di questo Tribunale, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, i coniugi le hanno concordate in corso di causa con l'accordo sottoscritto dagli stessi e dai difensori e depositato in atti, accordo del seguente testuale tenore: 1. “i IGg. nata a [...] il Controparte_1
28/01/1971 e nato a [...] il Parte_2
29/06/1969, vivranno separati l'uno dall'altro, in diversi domicili, con
l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra perderà il cognome del CP_1 marito;
2. la casa familiare sita in Genzano di Lucania alla Via San Francesco n.
15, con l'arredamento e le suppellettili in essa contenuti, resterà assegnata alla IG.ra che ivi vivrà unitamente ai figli Controparte_1
e . Per_1 Per_2
3. Le parti, al fine di definire ogni questione di natura economico patrimoniale, si obbligano a trasferire in favore dei figli, Per_1
e , la propria quota di proprietà del citato immobile con
[...] Per_2 riserva di usufrutto vita natural durante sull'intero immobile in favore della sola IG.ra . Controparte_1
4. Pertanto i IGg. nata a [...] il Controparte_1
28/01/1971 e nato a [...] il Parte_2
29/061969 si impegnano a trasferire a titolo gratuito - ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per una sistemazione complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi IGnificati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale - la propria quota di proprietà, pari al 50%, degli immobili acquistati in regime di comunione dei beni giusto atto pubblico del 06/08/2008 per TA , in virtù di Persona_3 contratto di mutuo ipotecario concesso dalla Monte dei Paschi di
Siena, Fin. n. 741333 148 con rata mensile di € 650,00 circa, siti in
Genzano di Lucania al:
5. Foglio 42 particella 577 sub 7 categoria A2 classe 2 consistenza 6,5 vani, rendita € 469,98;
6. Foglio 42 particella 577 sub 18 categoria C2 classe 3 consistenza 36 mq rendita € 65,07:
Foglio 42 particella 577 sub 2 categoria C6 classe 5 consistenza 18
m2 rendita e 30,68 e quindi il pieno ed esclusivo diritto di proprietà ai figli Per_1
e di essi beni immobili, unitamente alle pertinenze
[...] Per_2 come per legge, a mezzo di separato atto notarile da sottoscrivere entro 60 giorni dalla firma del presente accordo per la definitiva attribuzione del suddetto pieno diritto di proprietà. Tanto anche al fine di consentire di usufruire dell'esenzione fiscale (dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori) sui trasferimenti immobiliari relativi a pratiche di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987,
n. 74. Ed infatti le parti a sostegno dei previsti trasferimenti immobiliari richiamano la sentenza resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 21761 del 29.7.2021 che prevede l'impegno a trasferire seguito dal successivo rogito dinanzi al notaio, in funzione solutoria o compensativa solutoria quale componente parziale dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per la prole in sede di separazione personale e divorzio;
Le spese notarili del suddetto trasferimento saranno a carico dei genitori al 50%.
7. la IG.ra , usufruttuaria dell'immobile, continuerà Controparte_1 quindi a provvedere in via esclusiva al rimborso della rata di mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare accollandosi la quota parte dell'ex coniuge - il quale accetta - liberandolo espressamente dal vincolo di solidarietà con la Banca mutuataria e manlevandolo da qualsiasi obbligazione e/o pregiudizio a decorrere dalla data di stipula del rogito notarile.
8. Gli interessi sul mutuo saranno detraibili nella dichiarazione dei redditi della sola IG.ra . CP_1
9. Il IG. provvederà, con decorrenza dalla Parte_2 data di sottoscrizione del presente accordo, al pagamento - entro il giorno 5 di ogni mese e con trattenuta mensile dalla busta paga o cedolino pensionistico - delle seguenti somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito della sentenza che recepirà il presente accordo:
€ 350,00 quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio
, studente universitario, comprensiva di contributo forfettario Per_2 alle spese di istruzione e fatta eccezione per le spese mediche che resteranno a carico dei genitori al 50%;
€ 50,00 a titolo di assegno divorzile in favore della IG.ra CP_1
.
[...]
10. Entrambi i genitori concorreranno in misura del 50% al rimborso in favore del figlio della somma mensile di € 75,00 Persona_1 quale quota parte delle rate mensili di € 150,00 da lui versate a fronte del Finanziamento Compass mediante BancoPosta n.29926 285 erogato il 07/06/2024 (codice cliente n. 020 503976) al medesimo intestato per fare fronte al pagamento delle rate insolute del mutuo relativo alla casa coniugale nel periodo giugno 2023- giugno 2024, fino ad estinzione del debito. In caso di inadempienza di due rate consecutive da parte di uno dei genitori, l'altro potrà pretendere il pagamento ed eseguire il presente accordo, costituendo esso titolo esecutivo.
11. Le parti accettano espressamente quanto pattuito ai punti 4-8 a tacitazione di ogni diritto e/o pretesa derivante dal rapporto di coniugio. Nessuna liberatoria si concedono le parti in merito alle statuizioni, anche civilistiche, conseguenti alla sentenza di condanna resa a carico del nell'ambito del proc. pen. n. 947/2015 Parte_1
RGNR en. 1413/2017 RGT, che seguiranno un separato corso.
12. Le spese e competenze del presente procedimento e del sub procedimento n. 492-1/2023 RG saranno integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori, come in atti indicati, sottoscrivono in ogni caso la presente istanza per autentica delle firme dei propri assistiti e per rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale”. L'accordo non presenta, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, profili di illiceità ovvero di contrarietà all'ordine pubblico od alle norme imperative, e al contempo garantisce il mantenimento spettante al figlio NN non economicamente autosufficiente.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo raggiunto in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 10.02.2023 così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Genzano di Parte_1 Controparte_1
Lucania il 22.08.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Lucania dell'anno 1996, parte II, serie A, n. 19;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conIGlio del 06.03.2025
La Presidente est.