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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/09/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7560/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto delle note scritte depositate, ai fini della partecipazione all'udienza, per parte convenuta, dall'avv. Renato Magaldi;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
22.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7560/2017
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , in proprio e quali eredi di , Parte_9 Parte_10 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Barberini, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in
Marigliano (NA), alla Via Ambasciatore Montagna n. 5, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Parte_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
[...]
Magaldi, con il quale elettivamente domicilia, in Napoli alla Piazza Carità n. 32, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 18.9.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la nella qualità di
[...] Controparte_1
impresa designata, per la Regione Campania, per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (di seguito, per semplicità, o , al fine di sentirla condannare CP_1 Pt_11
al risarcimento dei danni subiti, in proprio e iure hereditatis, nella qualità, rispettivamente, di moglie e di figli di , purtroppo deceduto in seguito al sinistro verificatosi in data 28.4.2004. Persona_1
Più precisamente, gli istanti deducevano: che alle ore 21:00 circa del 28.4.2004, in Brusciano (NA), mentre percorreva a piedi Via Aniello Falcone, veniva investito da un'autovettura Persona_1
non identificata che gli provocava una rovinosa caduta al suolo;
che a seguito dell'investimento intervenivano i Carabinieri di Brusciano, i quali rinvenendo il privo di conoscenza e Per_1
gravemente ferito, richiedevano l'intervento dell'ambulanza, che lo trasportava presso il P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola, dove gli esami diagnostici evidenziavano “Trauma cranico, slo alla gamba sinistra, contusioni multiple per il corpo”; che, vista la gravità delle sue condizioni, il de cuius veniva trasportato presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove, dopo sei mesi di cure, decedeva in data
02.11.2004.
All'esito della prima udienza, il Giudice precedentemente assegnatario del ruolo, tenuto conto della consulenza tecnica espletata in ambito penale, nonché della sentenza resa, nel giudizio civile R.G. n.
2199/2007, dal Tribunale di Trieste, promosso da una delle figlie del De CA, nella quale si dichiarava la responsabilità del veicolo rimasto ignoto per la morte del padre, in accoglimento dell'istanza di concessione della provvisionale, condannava la al pagamento di € 53.318,80 per ciascun figlio CP_1
del de cuius e di € 67.550,00 in favore della moglie oltre interessi sulla somma da Parte_1
devalutare alla data del fatto (02.11.2024) ed annualmente rivalutata (cfr. ordinanza del 20.3.2018).
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Si costituiva tardivamente la che eccepiva l'impossibilità di superamento del massimale di € CP_1
774.000,00 e, considerato il versamento nei confronti degli attori a titolo di provvisionale dell'importo di € 743.000,00, offriva il pagamento del residuo importo disponibile, pari ad € 31.000,00.
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni oggetto di contrasto, nonché al fine di evitare un aggravio delle spese processuali, la scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale) - formulava ex art. 185-bis
c.p.c. una proposta conciliativa, dal seguente tenore: “[…] considerato quanto da ciascuno già ricevuto in pagamento a titolo di provvisionale, ossia € 53.318,80 per ciascun figlio e € 67.550,00 per la , propone: il Pt_1
pagamento, a favore di parte attrice ed a carico della della somma di € 110.000,00 (nella misura Controparte_1
di € 10.000,00 cadauno ai nove figli e di € 20.000,00 alla coniuge, ); Pt_1
2) il pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, da computarsi ponendo come scaglione di riferimento la somma oggetto della presente transazione sommata a quella già liquidata a titolo di provvisionale, eliminando i compensi previsti per la fase decisionale e prevedendo l'aumento massimo per il contributo dato alla conciliazione” (cfr. ordinanza del 28.9.2018).
Successivamente, le parti addivenivano ad accordo transattivo, in virtù del quale la compagnia convenuta provvedeva alla liquidazione di € 11.000,00 in favore di ciascuno dei nove figli e della moglie del de cuius; tuttavia, per errore, la effettuava il bonifico della somma di € 11.000,00, invece che CP_1
sul conto della creditrice, su un conto intestato alle PostePay Italia (di seguito, per Parte_1
semplicità, Postepay).
Per ottenere la ripetizione del pagamento nei suoi confronti, la citava, quindi, in altro giudizio Pt_1
PostePay che, costituitasi, documentava di aver già provveduto a restituire la somma in favore della
CP_1
L'attrice deduceva, infine, che, nonostante i ripetuti solleciti, solo nel marzo 2025, la aveva CP_1
versato la somma di € 11.000,00 in favore della pertanto chiedeva dichiararsi l'intervenuta Pt_1
decadenza dell'accordo transattivo e,, per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento dell'importo
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di € 20.000,00 nei confronti dell'attrice, oltre onorari in favore del procuratore, calcolati tenendo conto dell'inutile prolungarsi del processo.
La dal canto suo, eccepiva invece che l'accordo transattivo era da ritenersi valido e adempiuto, CP_1
in quanto aveva inviato ben due pagamenti, uno non andato a buon fine per erronea comunicazione da parte della del proprio iban ed il secondo rifiutato senza giustificato motivo, avendo richiesto la Pt_1
controparte modalità ed importi difformi da quanto concordato;
chiedeva, dunque, la declaratoria di cessata materia del contendere.
Dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del
18.9.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
Preliminarmente, va rammentato che, come precisato dalla Suprema Corte, «la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (…)» (Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 20184 del 13.7.2023).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, a seguito della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., le parti in causa addivenivano ad un accordo transattivo stragiudiziale, parzialmente difforme dalla proposta formulata dalla giudicante.
È pacifico e documentato l'esatto adempimento di tale accordo nei confronti di Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e con riferimento ai quali va dichiarata la cessata materia del Parte_9 Parte_10
contendere.
Occorre, invece, stabilire quali siano gli effetti giuridici del pagamento tardivo della somma di €
11.000,00 in favore di Parte_1
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Invero, la deduceva che era stato raggiunto accordo con la convenuta per la liquidazione Pt_1
bonaria di € 6.000,00 a titolo di danno ed € 5.000,00 per onorari del difensore e che solo in data
06.3.2025, presso lo studio del difensore, veniva recapitato un unico assegno di € 11.000,00, quindi in ritardo e con modalità di pagamento diverse da quelle concordate, attesa la mancata consegna di due assegni separati.
Nel caso di specie, si rileva, tuttavia, che non è stato prodotto in giudizio l'accordo transattivo redatto nei termini indicati dalla quindi, non è possibile verificare se fossero stati pattuiti dei termini Pt_1
entro cui pagare, né la presenza di una clausola risolutiva espressa né, ancora, le modalità dell'adempimento.
In atti è presente esclusivamente l'accettazione della proposta transattiva ad opera di parte attrice, avvenuta mediante mail del 29.01.2019, dove è riepilogato l'importo totale che la era tenuta a CP_1
corrispondere (€ 110.000,00), nonché è indicato l'iban degli attori e le modalità di pagamento, ossia la corresponsione di € 11.000,00 tramite “bonifico su conto corrente PosteItaliane” (cfr. mail del 29.01.2019 in allegato alle note di trattazione scritta di parte convenuta dell'11.3.2025), nonché l'“Atto di transazione e quietanza” del 15.02.2019 (in all. n. 3 alle note depositate da ultimo da per la partecipazione CP_1
all'udienza del 18.9.2025) ove nulla si dice sugli aspetti indicati dall'attrice.
Quanto al prospettato ritardo, il mancato buon fine del primo versamento operato dalla convenuta alla non può ritenersi riconducibile al comportamento della debitrice. Pt_1
Infatti, il pagamento della quota spettante alla fu, in un primo momento, tempestivamente Pt_1
accreditato, ma su un conto corrente sbagliato “per mero errore, indotto dalla sig.ra la quale, Parte_1
alla richiesta di IBAN sul quale far accreditare la somma di €. 11.000,00 a titolo di risarcimento da parte della
forniva IBAN di un conto intestato a PostePay spa” (cfr. mail del difensore di parte attrice del CP_1
26.01.2022, in all. n. 7 alle note di trattazione scritta dell'11.3.2025 di parte convenuta).
È, quindi, evidente che la somma è stata trasferita su un altro conto corrente per effetto della comunicazione di coordinate bancarie errate ad opera della stessa attrice e che tale circostanza ha impedito inizialmente la regolare esecuzione della prestazione.
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In seguito, come sopra riportato, l'attrice conveniva in giudizio PostePay, che depositava il bonifico attestante la restituzione degli € 11.000,00 alla il 22.11.2022, data nella quale la veniva, CP_1 Pt_1
pertanto, a conoscenza dell'avvenuta reintegrazione del patrimonio della ma non vi è prova CP_1
che tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata alla suddetta convenuta.
Per converso, nonostante l'ulteriore protrazione dell'inadempimento da parte della convenuta, soltanto in data 16.12.2024 (cfr. mail in all. 9 alle note di trattazione scritta dell'11.3.2025 di parte convenuta),
l'attrice comunicava alla l'avvenuta restituzione di € 11.000,00 ad opera di PostePay e CP_1
chiedeva, nuovamente, il pagamento della predetta somma in proprio favore.
In data 06.3.2025 veniva, poi, recapitato, presso lo studio del difensore di parte attrice, l'assegno di €
11.000,00, ma l'attrice dichiarava decaduto l'accordo transattivo, richiedendo il pagamento di €
20.000,00.
Ciò posto, non è contestato che parte convenuta abbia dato integrale esecuzione all'accordo transattivo stipulato, con la corresponsione della somma di € 11.000,00 all'attrice, mentre priva di pregio è l'allegata restituzione dell'assegno, in quanto non vi è prova di tale circostanza, né il mancato incasso dell'assegno, per tutto quanto detto, può essere ascritto alla CP_1
E nemmeno si condivide l'assunto di parte attrice, secondo cui la convenuta avrebbe adempiuto non rispettando le modalità concordate, considerando che, si ribadisce, sia nella mail di accettazione della proposta transattiva da parte degli attori del 29.01.2019 si fa genericamente riferimento all'importo di €
11.000,00, senza alcuna specificazione sulla ripartizione interna fra attrice e difensore, sia nell'“Atto di transazione e quietanza” del 15.02.2019 si specifica semplicemente che nell'importo sono “compresi onorari”
(cfr. quietanza in allegato nel fascicolo telematico della convenuta, già cit.).
La ha, quindi, effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto. Pertanto, alla luce della CP_1
documentazione prodotta, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno in corso di causa la c.d. res litigiosa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
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Le spese di lite si compensano alla luce del comportamento delle parti e dell'effettuato pagamento di quanto stabilito nella transazione, seppur con ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 22.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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