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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Marchignoli e Roberto Tofani, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.9.2023 e notificato unitamente a decreto di fissazione d'udienza, la e Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio la deducendo:
[...] Controparte_1
- di essere società esercente attività di trasporto turistico, viaggi e noleggio, con e senza conducente, ed attività di autofficina per la riparazione, demolizione e autotrasformazione di autobus;
- di essere proprietaria di un opificio industriale ubicato in Ceprano, località Selvotta, Via
Selvotta s.n.c., distinto in catasto al foglio 16, particella 149, sub 2/3, adibito a sede dell'azienda, con i relativi uffici, ricovero per gli automezzi ed officina per le riparazioni;
1 - di avere appaltato alla tramite accettazione di un preventivo dalla Controparte_1
medesima redatto nel 2018, opere (meglio descritte nella narrativa del ricorso) finalizzate ad eliminare l'amianto presente nella copertura dell'opificio, al prezzo di € 175.000,00 a corpo;
- che i lavori di cui al contratto di appalto erano iniziati il 26.9.2020 ed erano terminati il
7.10.2020;
- che in data 21.3.2021 in seguito all'acuirsi di fenomeni di infiltrazioni provenienti dal tetto dell'opificio, già oggetto di precedenti denunce cui avevano fatto seguito interventi non risolutivi, la società ricorrente, a mezzo dell'Arch. (Direttore dei Lavori), Controparte_2
aveva contestato all'appaltatrice l'errata realizzazione delle opere di copertura del tetto e lamentato i conseguenti danni subiti;
- che con p.e.c. del 21.3.2021 la aveva contestato il fatto che le Controparte_1
infiltrazioni fossero da attribuirsi ad erronea esecuzione delle opere e ne aveva indicato la causa nelle deiezioni dei piccioni, dando comunque disponibilità ad un intervento, che tuttavia, nonostante le promesse, non aveva luogo, come segnalato dalla ricorrente, sempre a mezzo dell'Arch. in data 27.5.2022; CP_2
- che, atteso l'aggravarsi del fenomeno dannoso, la ricorrente, con comunicazione di messa in mora, a mezzo legale, del 4.11.2022, aveva invitato la resistente a rimuovere i vizi e a risarcire i danni;
- che le parti avevano quindi concordato due appuntamenti, per le date del 24 e 29 novembre
2022, ai quali l'appaltatrice tuttavia non partecipava adducendo varie giustificazioni;
- che, con perizia redatta in data 14.2.2023, l'Arch. aveva accertato che CP_2
“successivamente alla realizzazione della nuova copertura, si sono verificate consistenti infiltrazioni idriche sia all'interno dell'opificio che negli uffici, che hanno provocato ingenti danni ai materiali, alle attrezzature, controsoffitti, intonaci e apparati elettrici, come segnalato più volte al costruttore...le cause della mancata tenuta idraulica della copertura, sono imputabili alla errata connessione e sovrapposizione delle lamiere e delle lastre in policarbonato, nonché alla mancata impermeabilizzazione dei canali di gronda…gli interventi da eseguire dovranno consistere nella revisione generale della copertura, ovvero dei punti di sovrapposizione pannelli e nella impermeabilizzazione delle grondaie al fine di consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche”;
- che il suddetto tecnico aveva provveduto quindi a quantificare i costi necessari all'eliminazione dei vizi ed al ristoro dei danni causati dalle infiltrazioni a materiali, attrezzature, controsoffitti, intonaci e apparati elettrici, stimando i primi in € 34.480,00 ed i secondi in circa € 20.000,00;
2 - che l'istante si era vista costretta a promuovere nei confronti della resistente un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di vedere determinate le cause generatrici delle infiltrazioni e quantificate le somme necessarie alla loro eliminazione oltre che alla riparazione dei danni provocati;
- che all'esito del procedimento, n. 562/2023 r.g., in cui la resistente non si costituiva, il CTU nominato, Ing. aveva depositato in data 29.8.2023 la propria relazione di Persona_1
consulenza tecnica, nella quale, in risposta ai quesiti formulati, aveva riconosciuto la presenza dei vizi lamentati e la responsabilità dell'appaltatore in proposito.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 1667 c.c. ed evidenziate le specifiche risultanze della c.t.u. espletata, la ricorrente chiedeva che, previo accertamento della responsabilità della per l'inesatta esecuzione dell'appalto, la stessa Controparte_1 fosse condannata al pagamento della somma di € 38.598,47 (pari al totale dei danni e dei costi di ripristino stimati dal CTU e delle spese della consulenza tecnica) o di quella diversa ritenuta di giustizia.
La non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata Controparte_1
contumace.
Acquisito il fascicolo del procedimento di a.t.p. n. 562/2023 r.g., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c..
Orbene, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Negli atti di causa vi è prova documentale del contratto di appalto concluso inter partes, avente ad oggetto lavori di bonifica, rimozione e trasporto in discarica autorizzata delle lastre in cemento amianto del tetto dell'opificio della società ricorrente, con relativa ricopertura in pannelli sandwich (cfr. il preventivo accettato dalla ricorrente, all. 2 del ricorso, contenente l'analitica descrizione degli interventi previsti, e l'ulteriore documentazione prodotta – corrispondenza scambiata, comunicazione di inizio lavori, dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale – che conferma l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale).
La ricorrente ha lamentato il verificarsi di fenomeni infiltrativi dalla sommità del fabbricato all'interno dello stesso, con conseguenti danni materiali, a seguito dei lavori svolti dalla
[...]
e ne ha attribuito la causa all'imperfetta esecuzione delle opere di Controparte_1 ricopertura ed impermeabilizzazione del tetto a quest'ultima affidate, sulla scorta dei rilievi contenuti nella perizia di parte allegata al ricorso, redatta dall'Arch. già Controparte_2
Direttore dei Lavori.
3 Tali doglianze hanno ricevuto conferma dall'istruttoria eseguita nell'ambito del procedimento di a.t.p., le cui risultanze sono qui utilizzabili a seguito dell'acquisizione dei relativi atti.
Il CTU nominato, Ing. richiamato l'oggetto specifico dei lavori appaltati Persona_1
(“i lavori appaltati all'impresa prevedevano, oltre alle rimozioni e ad Controparte_1 opere accessorie, l'impermeabilizzazione dei canali di gronda con guaina al polietere armata con filo continuo – 20°, la fornitura e posa in opera di lastre di copertura sandwich in lamiera 4/10 mm con isolante e di lastre in policarbonato per i lucernari”), all'esito delle indagini e delle ispezioni eseguite sul posto, sia all'interno che all'esterno del fabbricato con l'ausilio di un drone, ha appurato l'effettiva presenza di infiltrazioni dalla copertura dell'immobile nel locale officina, nel portico antistante e negli uffici al primo piano e si è quindi così espresso sulle cause del fenomeno: “le infiltrazioni sono effettivamente dovute a vizi di realizzazione della copertura e in particolare alla mancata cura di esecuzione dei montaggi delle lastre di policarbonato e di quelle di lamiera sandwich, con sovrapposizioni non ben effettuate, che lasciano infiltrare l'acqua piovana. Ciò lo si può vedere, come esempio, dalla foto 5 che raffigura uno dei lucernari nel suo insieme e dalla foto 6 che illustra uno dei dettagli delle sovrapposizioni errate. Le infiltrazioni si verificano anche dalle grondaie, cui corrispondono i segni visibili all'interno sulle travi di bordo e di compluvio
(foto 1-2-3-4). Nelle grondaie l'impresa doveva applicare una impermeabilizzazione con guaina al poliestere, lavorazione che tuttavia non è stata effettuata, per cui la grondaia non è impermeabilizzata e lungo la stessa e in corrispondenza dei bocchettoni si hanno le infiltrazioni. Le foto 7-8-9-10…rappresentano tale vizio”.
Il CTU ha dunque concluso che “i vizi lamentati dalla ricorrente e Pt_1 Parte_1
sono presenti e sono diffusi su tutta la copertura, la cui ispezione ha palesato una cattiva realizzazione dei dettagli costruttivi (sigillature, sovrapposizioni, fissaggi, etc) e la mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione in tutte le grondaie”.
Proseguendo nella risposta ai quesiti, l'ausiliario ha rilevato, quali unici danni evidenti prodottisi all'interno dell'opificio, il degrado di alcuni elementi del controsoffitto nella zona uffici al piano primo per una superficie interessata di circa 5,0 m2 (cinquemetriquadrati), stimando un costo per la sostituzione di tali elementi pari ad € 300,00 oltre IVA. Nella risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente ha poi segnalato, in aggiunta, l'esistenza, nella medesima zona, di segni di danneggiamento delle tinteggiature, per le quali ha quantificato un costo di ripristino di € 500,00 oltre IVA. Tale ultima voce di danno, tuttavia, non è oggetto di richiesta, in quanto nel ricorso si trova espressa solo la pretesa risarcitoria riferita alla sostituzione del controsoffitto (cfr. pag. 6).
4 Per quanto riguarda invece le opere necessarie ad impedire il protrarsi delle infiltrazioni eliminando i difetti presenti sulla copertura del fabbricato (derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori), il CTU ha indicato i seguenti interventi da eseguire: - revisione generale delle connessioni dei pannelli di copertura e di quelle dei traslucidi con allentamento e nuovo fissaggio dei tirafondi;
- impermeabilizzazione dei canali di gronda con guaina applicata a fiamma, previa pulizia e applicazione di primer;
il tutto per un corso stimato di € 10,00 al m2:
“pertanto, il costo complessivo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, atteso che la copertura ha una superficie di circa 3.448 m2, ammonta a:
3.488 m2 x 10,00 euro/m2 =
34.480,00 euro”, oltre IVA. La quantificazione è, dunque, aderente a quella indicata nella perizia di parte ricorrente.
L'esito degli accertamenti peritali non è stato contestato dalla Controparte_1
contumace sia nel procedimento di a.t.p. che nel presente giudizio di merito, pertanto ad esso può farsi senz'altro riferimento, anche in quanto non emergono lacune o vizi logici nella relazione depositata.
Ora, l'art. 1667 c.c. sancisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e il contenuto della garanzia include, oltre al diritto di chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (ferma l'ipotesi della risoluzione del contratto in caso di opera del tutto inadatta alla sua destinazione), il diritto risarcimento del danno ove sussista la colpa dell'appaltatore (cfr. art. 1668 c.c.). Nel caso di specie, la colpa della società resistente appare evidente dalle stesse circostanze riportate dal CTU, che evidenziano la scarsa cura nel montaggio dei nuovi elementi della copertura e l'omessa realizzazione dell'impermeabilizzazione.
Da quanto sopra discende il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 34.780,00 (dovendo considerarsi entrambi gli importi di € 300,00 e di €
34.480,00 al netto dell'IVA, vista la possibilità per la società istante di portarla in detrazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle effettive attività svolte.
Le spese di c.t.u. vanno regolate secondo il medesimo criterio, con condanna della resistente a rifondere alla ricorrente la quota parte di esse che quest'ultima ha dimostrato di avere già corrisposto al CTU: si tratta della somma di € 1.282,00 riferita ai due acconti versati (cfr. la comunicazione via p.e.c. del CTU dell'1.9.2023 in cui lo stesso dà atto di avere ricevuto gli acconti).
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla Controparte_1 la somma di € Parte_1
34.780,00;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida: a) per il procedimento di a.t.p., in € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il presente giudizio di merito, in €
3.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
3) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della resistente e condanna quest'ultima a rifondere alla ricorrente la somma di € 1.282,00 già corrisposta al CTU.
Così deciso in Frosinone, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
6
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Marchignoli e Roberto Tofani, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.9.2023 e notificato unitamente a decreto di fissazione d'udienza, la e Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio la deducendo:
[...] Controparte_1
- di essere società esercente attività di trasporto turistico, viaggi e noleggio, con e senza conducente, ed attività di autofficina per la riparazione, demolizione e autotrasformazione di autobus;
- di essere proprietaria di un opificio industriale ubicato in Ceprano, località Selvotta, Via
Selvotta s.n.c., distinto in catasto al foglio 16, particella 149, sub 2/3, adibito a sede dell'azienda, con i relativi uffici, ricovero per gli automezzi ed officina per le riparazioni;
1 - di avere appaltato alla tramite accettazione di un preventivo dalla Controparte_1
medesima redatto nel 2018, opere (meglio descritte nella narrativa del ricorso) finalizzate ad eliminare l'amianto presente nella copertura dell'opificio, al prezzo di € 175.000,00 a corpo;
- che i lavori di cui al contratto di appalto erano iniziati il 26.9.2020 ed erano terminati il
7.10.2020;
- che in data 21.3.2021 in seguito all'acuirsi di fenomeni di infiltrazioni provenienti dal tetto dell'opificio, già oggetto di precedenti denunce cui avevano fatto seguito interventi non risolutivi, la società ricorrente, a mezzo dell'Arch. (Direttore dei Lavori), Controparte_2
aveva contestato all'appaltatrice l'errata realizzazione delle opere di copertura del tetto e lamentato i conseguenti danni subiti;
- che con p.e.c. del 21.3.2021 la aveva contestato il fatto che le Controparte_1
infiltrazioni fossero da attribuirsi ad erronea esecuzione delle opere e ne aveva indicato la causa nelle deiezioni dei piccioni, dando comunque disponibilità ad un intervento, che tuttavia, nonostante le promesse, non aveva luogo, come segnalato dalla ricorrente, sempre a mezzo dell'Arch. in data 27.5.2022; CP_2
- che, atteso l'aggravarsi del fenomeno dannoso, la ricorrente, con comunicazione di messa in mora, a mezzo legale, del 4.11.2022, aveva invitato la resistente a rimuovere i vizi e a risarcire i danni;
- che le parti avevano quindi concordato due appuntamenti, per le date del 24 e 29 novembre
2022, ai quali l'appaltatrice tuttavia non partecipava adducendo varie giustificazioni;
- che, con perizia redatta in data 14.2.2023, l'Arch. aveva accertato che CP_2
“successivamente alla realizzazione della nuova copertura, si sono verificate consistenti infiltrazioni idriche sia all'interno dell'opificio che negli uffici, che hanno provocato ingenti danni ai materiali, alle attrezzature, controsoffitti, intonaci e apparati elettrici, come segnalato più volte al costruttore...le cause della mancata tenuta idraulica della copertura, sono imputabili alla errata connessione e sovrapposizione delle lamiere e delle lastre in policarbonato, nonché alla mancata impermeabilizzazione dei canali di gronda…gli interventi da eseguire dovranno consistere nella revisione generale della copertura, ovvero dei punti di sovrapposizione pannelli e nella impermeabilizzazione delle grondaie al fine di consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche”;
- che il suddetto tecnico aveva provveduto quindi a quantificare i costi necessari all'eliminazione dei vizi ed al ristoro dei danni causati dalle infiltrazioni a materiali, attrezzature, controsoffitti, intonaci e apparati elettrici, stimando i primi in € 34.480,00 ed i secondi in circa € 20.000,00;
2 - che l'istante si era vista costretta a promuovere nei confronti della resistente un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di vedere determinate le cause generatrici delle infiltrazioni e quantificate le somme necessarie alla loro eliminazione oltre che alla riparazione dei danni provocati;
- che all'esito del procedimento, n. 562/2023 r.g., in cui la resistente non si costituiva, il CTU nominato, Ing. aveva depositato in data 29.8.2023 la propria relazione di Persona_1
consulenza tecnica, nella quale, in risposta ai quesiti formulati, aveva riconosciuto la presenza dei vizi lamentati e la responsabilità dell'appaltatore in proposito.
Tanto premesso, richiamato il disposto dell'art. 1667 c.c. ed evidenziate le specifiche risultanze della c.t.u. espletata, la ricorrente chiedeva che, previo accertamento della responsabilità della per l'inesatta esecuzione dell'appalto, la stessa Controparte_1 fosse condannata al pagamento della somma di € 38.598,47 (pari al totale dei danni e dei costi di ripristino stimati dal CTU e delle spese della consulenza tecnica) o di quella diversa ritenuta di giustizia.
La non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata Controparte_1
contumace.
Acquisito il fascicolo del procedimento di a.t.p. n. 562/2023 r.g., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c..
Orbene, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Negli atti di causa vi è prova documentale del contratto di appalto concluso inter partes, avente ad oggetto lavori di bonifica, rimozione e trasporto in discarica autorizzata delle lastre in cemento amianto del tetto dell'opificio della società ricorrente, con relativa ricopertura in pannelli sandwich (cfr. il preventivo accettato dalla ricorrente, all. 2 del ricorso, contenente l'analitica descrizione degli interventi previsti, e l'ulteriore documentazione prodotta – corrispondenza scambiata, comunicazione di inizio lavori, dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale – che conferma l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale).
La ricorrente ha lamentato il verificarsi di fenomeni infiltrativi dalla sommità del fabbricato all'interno dello stesso, con conseguenti danni materiali, a seguito dei lavori svolti dalla
[...]
e ne ha attribuito la causa all'imperfetta esecuzione delle opere di Controparte_1 ricopertura ed impermeabilizzazione del tetto a quest'ultima affidate, sulla scorta dei rilievi contenuti nella perizia di parte allegata al ricorso, redatta dall'Arch. già Controparte_2
Direttore dei Lavori.
3 Tali doglianze hanno ricevuto conferma dall'istruttoria eseguita nell'ambito del procedimento di a.t.p., le cui risultanze sono qui utilizzabili a seguito dell'acquisizione dei relativi atti.
Il CTU nominato, Ing. richiamato l'oggetto specifico dei lavori appaltati Persona_1
(“i lavori appaltati all'impresa prevedevano, oltre alle rimozioni e ad Controparte_1 opere accessorie, l'impermeabilizzazione dei canali di gronda con guaina al polietere armata con filo continuo – 20°, la fornitura e posa in opera di lastre di copertura sandwich in lamiera 4/10 mm con isolante e di lastre in policarbonato per i lucernari”), all'esito delle indagini e delle ispezioni eseguite sul posto, sia all'interno che all'esterno del fabbricato con l'ausilio di un drone, ha appurato l'effettiva presenza di infiltrazioni dalla copertura dell'immobile nel locale officina, nel portico antistante e negli uffici al primo piano e si è quindi così espresso sulle cause del fenomeno: “le infiltrazioni sono effettivamente dovute a vizi di realizzazione della copertura e in particolare alla mancata cura di esecuzione dei montaggi delle lastre di policarbonato e di quelle di lamiera sandwich, con sovrapposizioni non ben effettuate, che lasciano infiltrare l'acqua piovana. Ciò lo si può vedere, come esempio, dalla foto 5 che raffigura uno dei lucernari nel suo insieme e dalla foto 6 che illustra uno dei dettagli delle sovrapposizioni errate. Le infiltrazioni si verificano anche dalle grondaie, cui corrispondono i segni visibili all'interno sulle travi di bordo e di compluvio
(foto 1-2-3-4). Nelle grondaie l'impresa doveva applicare una impermeabilizzazione con guaina al poliestere, lavorazione che tuttavia non è stata effettuata, per cui la grondaia non è impermeabilizzata e lungo la stessa e in corrispondenza dei bocchettoni si hanno le infiltrazioni. Le foto 7-8-9-10…rappresentano tale vizio”.
Il CTU ha dunque concluso che “i vizi lamentati dalla ricorrente e Pt_1 Parte_1
sono presenti e sono diffusi su tutta la copertura, la cui ispezione ha palesato una cattiva realizzazione dei dettagli costruttivi (sigillature, sovrapposizioni, fissaggi, etc) e la mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione in tutte le grondaie”.
Proseguendo nella risposta ai quesiti, l'ausiliario ha rilevato, quali unici danni evidenti prodottisi all'interno dell'opificio, il degrado di alcuni elementi del controsoffitto nella zona uffici al piano primo per una superficie interessata di circa 5,0 m2 (cinquemetriquadrati), stimando un costo per la sostituzione di tali elementi pari ad € 300,00 oltre IVA. Nella risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente ha poi segnalato, in aggiunta, l'esistenza, nella medesima zona, di segni di danneggiamento delle tinteggiature, per le quali ha quantificato un costo di ripristino di € 500,00 oltre IVA. Tale ultima voce di danno, tuttavia, non è oggetto di richiesta, in quanto nel ricorso si trova espressa solo la pretesa risarcitoria riferita alla sostituzione del controsoffitto (cfr. pag. 6).
4 Per quanto riguarda invece le opere necessarie ad impedire il protrarsi delle infiltrazioni eliminando i difetti presenti sulla copertura del fabbricato (derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori), il CTU ha indicato i seguenti interventi da eseguire: - revisione generale delle connessioni dei pannelli di copertura e di quelle dei traslucidi con allentamento e nuovo fissaggio dei tirafondi;
- impermeabilizzazione dei canali di gronda con guaina applicata a fiamma, previa pulizia e applicazione di primer;
il tutto per un corso stimato di € 10,00 al m2:
“pertanto, il costo complessivo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi, atteso che la copertura ha una superficie di circa 3.448 m2, ammonta a:
3.488 m2 x 10,00 euro/m2 =
34.480,00 euro”, oltre IVA. La quantificazione è, dunque, aderente a quella indicata nella perizia di parte ricorrente.
L'esito degli accertamenti peritali non è stato contestato dalla Controparte_1
contumace sia nel procedimento di a.t.p. che nel presente giudizio di merito, pertanto ad esso può farsi senz'altro riferimento, anche in quanto non emergono lacune o vizi logici nella relazione depositata.
Ora, l'art. 1667 c.c. sancisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e il contenuto della garanzia include, oltre al diritto di chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (ferma l'ipotesi della risoluzione del contratto in caso di opera del tutto inadatta alla sua destinazione), il diritto risarcimento del danno ove sussista la colpa dell'appaltatore (cfr. art. 1668 c.c.). Nel caso di specie, la colpa della società resistente appare evidente dalle stesse circostanze riportate dal CTU, che evidenziano la scarsa cura nel montaggio dei nuovi elementi della copertura e l'omessa realizzazione dell'impermeabilizzazione.
Da quanto sopra discende il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 34.780,00 (dovendo considerarsi entrambi gli importi di € 300,00 e di €
34.480,00 al netto dell'IVA, vista la possibilità per la società istante di portarla in detrazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto delle effettive attività svolte.
Le spese di c.t.u. vanno regolate secondo il medesimo criterio, con condanna della resistente a rifondere alla ricorrente la quota parte di esse che quest'ultima ha dimostrato di avere già corrisposto al CTU: si tratta della somma di € 1.282,00 riferita ai due acconti versati (cfr. la comunicazione via p.e.c. del CTU dell'1.9.2023 in cui lo stesso dà atto di avere ricevuto gli acconti).
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla Controparte_1 la somma di € Parte_1
34.780,00;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida: a) per il procedimento di a.t.p., in € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il presente giudizio di merito, in €
3.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
3) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della resistente e condanna quest'ultima a rifondere alla ricorrente la somma di € 1.282,00 già corrisposta al CTU.
Così deciso in Frosinone, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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