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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.364/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 aprile 2024, nella causa avente ad oggetto “TFR_Fondo di ZI ”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in Parte_1 udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Iaia Giuseppe Appellante Parte_2
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria il 17.9.2020 impugnava la sentenza Parte_2 emessa in data 17 gennaio 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere la condanna dell' di ZI (sul presupposto di aver CP_2 presentato domanda amministrativa in data 28.6.2017 all'Istituto per il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni/crediti di lavoro non corrispostile dal datore di lavoro ) al Controparte_3 pagamento in proprio favore dei suddetti emolumenti. Si è costituito in appello l' . CP_1 La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
Parte appellante fonda il proprio appello sulla decadenza annuale ritenuta dal Giudice di primo grado. Si legge in sentenza:
1
---°°°---°°°--- L'appellante si duole: 1) che il Giudice di primo grado abbia omesso l'esame dell'atto del 9.10.2017, atto CP_1 anonimo che pretende di ritenere che il ricorso amministrativo fosse domanda di riesame, che di fatto avrebbe determinato la impossibilità di valutazione da parte del Comitato
Provinciale, unico organismo preposto a tale delibazione, con lo strumento giuridico del ricorso al Comitato Provinciale;
e dunque l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1 andava e va invece valutata avendo presente che del ricorso amministrativo non è stata mai operata alcuna definizione e pertanto nessun rigetto è intervenuto da parte dell' . CP_1
Effettivamente nella sentenza appellata testualmente si legge: “(che la presentò il ricorso Pt_2 amministrativo in data 18.9.2017 e che) l'Istituto previdenziale comunicò il rigetto con messaggio del 9.10.2017” Il motivo di appello è a giudizio di questa Corte infondato. Quanto all'anonimato del documento del 9.10.2017, sebbene non risulti la firma del funzionario redigente, è evidente la promanazione da parte dell' , essendo il documento timbrato , di CP_4 CP_1 talchè appare ravvisabile una irregolarità, ma non già altri vizi. Lamenta l'appellante, sempre con riferimento al motivo di appello che attiene alla decadenza. La circostanza che l' abbia qualificato il ricorso amministrativo al Comitato provinciale come CP_1 riesame.
Le modalità di riesame dei provvedimenti amministrativi, disciplinate dal “Regolamento di
Autotutela” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 27 settembre 2006 n.
275, consentono alla P.A., come strumento di Autotutela, di intervenire tempestivamente su decisioni amministrative errate e/o illegittime con l'obiettivo di perseguire la soddisfazione dell'utente e ridurre anche l'incidenza del contenzioso amministrativo/giudiziario.
Il riesame può avvenire:
su istanza dell'interessato;
in sede di precontenzioso amministrativo per rivedere in senso favorevole all'interessato le decisioni già adottate;
2 su iniziativa d'ufficio.
Nel caso che qui occupa il provvedimento del 9.10.2017 così dispone: CP_1
---§§ooo§§---
La doglianza dell'appellante è, si ribadisce, che, avendo proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (vedilo in produzione documentale appellante, doc. 7) ed essendo stato CP_1 qualificato lo stesso da trattarsi in forma di riesame, non è stato consentito al Comitato Provinciale alcun esame, avendolo l' impedito/precluso. CP_1
Da ciò parte appellante afferma che, sempre in termini di decadenza, se il Giudice di primo grado ha considerato il termine a quo dalla data del provvedimento del 9.10.2017, detta eccezione CP_1 va invece valutata avendo presente che del ricorso amministrativo non è mai stata operata definizione alcuna.
Ebbene, all'esito di tutto quanto sopra esposto ritiene questa Corte quanto segue.
La comunicazione del 9.10.2017, in cui si rappresenta che l'istanza è stata definita amministrativamente, e dunque sarà trattata quale riesame in regime di autotutela, non può che configurarsi come rigetto del ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Tale è l'ultimo atto amministrativo,
Resta il dato obiettivo che, non risultando parte appellante essersi attivata in via amministrativa avverso detto provvedimento, considerando il ricorso amministrativo del 18.9.2017 e il provvedimento del 9.10 2017, è incorsa nella decadenza annuale per la proposizione del CP_1 ricorso giurisdizionale, maturata il 9.10.2018, laddove il ricorso giudiziario risulta depositato il
26.2.2019.
In tali termini deve dunque ritenersi l'appellante incorsa nella decadenza annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70.
L'appello va dunque rigettato.
3 La peculiarità della questione integra giustificato motivo per la compensazione di lite di questo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 aprile 2024, nella causa avente ad oggetto “TFR_Fondo di ZI ”, ha emesso, a seguito di dispositivo letto in Parte_1 udienza, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Iaia Giuseppe Appellante Parte_2
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lezzi Roberta CP_1
Appellata
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria il 17.9.2020 impugnava la sentenza Parte_2 emessa in data 17 gennaio 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda vòlta ad ottenere la condanna dell' di ZI (sul presupposto di aver CP_2 presentato domanda amministrativa in data 28.6.2017 all'Istituto per il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni/crediti di lavoro non corrispostile dal datore di lavoro ) al Controparte_3 pagamento in proprio favore dei suddetti emolumenti. Si è costituito in appello l' . CP_1 La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
Parte appellante fonda il proprio appello sulla decadenza annuale ritenuta dal Giudice di primo grado. Si legge in sentenza:
1
---°°°---°°°--- L'appellante si duole: 1) che il Giudice di primo grado abbia omesso l'esame dell'atto del 9.10.2017, atto CP_1 anonimo che pretende di ritenere che il ricorso amministrativo fosse domanda di riesame, che di fatto avrebbe determinato la impossibilità di valutazione da parte del Comitato
Provinciale, unico organismo preposto a tale delibazione, con lo strumento giuridico del ricorso al Comitato Provinciale;
e dunque l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1 andava e va invece valutata avendo presente che del ricorso amministrativo non è stata mai operata alcuna definizione e pertanto nessun rigetto è intervenuto da parte dell' . CP_1
Effettivamente nella sentenza appellata testualmente si legge: “(che la presentò il ricorso Pt_2 amministrativo in data 18.9.2017 e che) l'Istituto previdenziale comunicò il rigetto con messaggio del 9.10.2017” Il motivo di appello è a giudizio di questa Corte infondato. Quanto all'anonimato del documento del 9.10.2017, sebbene non risulti la firma del funzionario redigente, è evidente la promanazione da parte dell' , essendo il documento timbrato , di CP_4 CP_1 talchè appare ravvisabile una irregolarità, ma non già altri vizi. Lamenta l'appellante, sempre con riferimento al motivo di appello che attiene alla decadenza. La circostanza che l' abbia qualificato il ricorso amministrativo al Comitato provinciale come CP_1 riesame.
Le modalità di riesame dei provvedimenti amministrativi, disciplinate dal “Regolamento di
Autotutela” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 27 settembre 2006 n.
275, consentono alla P.A., come strumento di Autotutela, di intervenire tempestivamente su decisioni amministrative errate e/o illegittime con l'obiettivo di perseguire la soddisfazione dell'utente e ridurre anche l'incidenza del contenzioso amministrativo/giudiziario.
Il riesame può avvenire:
su istanza dell'interessato;
in sede di precontenzioso amministrativo per rivedere in senso favorevole all'interessato le decisioni già adottate;
2 su iniziativa d'ufficio.
Nel caso che qui occupa il provvedimento del 9.10.2017 così dispone: CP_1
---§§ooo§§---
La doglianza dell'appellante è, si ribadisce, che, avendo proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (vedilo in produzione documentale appellante, doc. 7) ed essendo stato CP_1 qualificato lo stesso da trattarsi in forma di riesame, non è stato consentito al Comitato Provinciale alcun esame, avendolo l' impedito/precluso. CP_1
Da ciò parte appellante afferma che, sempre in termini di decadenza, se il Giudice di primo grado ha considerato il termine a quo dalla data del provvedimento del 9.10.2017, detta eccezione CP_1 va invece valutata avendo presente che del ricorso amministrativo non è mai stata operata definizione alcuna.
Ebbene, all'esito di tutto quanto sopra esposto ritiene questa Corte quanto segue.
La comunicazione del 9.10.2017, in cui si rappresenta che l'istanza è stata definita amministrativamente, e dunque sarà trattata quale riesame in regime di autotutela, non può che configurarsi come rigetto del ricorso al Comitato Provinciale . CP_1
Tale è l'ultimo atto amministrativo,
Resta il dato obiettivo che, non risultando parte appellante essersi attivata in via amministrativa avverso detto provvedimento, considerando il ricorso amministrativo del 18.9.2017 e il provvedimento del 9.10 2017, è incorsa nella decadenza annuale per la proposizione del CP_1 ricorso giurisdizionale, maturata il 9.10.2018, laddove il ricorso giudiziario risulta depositato il
26.2.2019.
In tali termini deve dunque ritenersi l'appellante incorsa nella decadenza annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70.
L'appello va dunque rigettato.
3 La peculiarità della questione integra giustificato motivo per la compensazione di lite di questo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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