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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5261 /2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MENICHELLA CLARA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/06/2023 , ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di avere lavorato nell'anno 2021 per n. 75 giornate quale bracciante agricolo a tempo determina-to e n. 50 giornate nel settore non agricolo;
di non avere ottenuto il pagamento della indennità CP_ di disoccupazione agricola avendo ritenuto l' prevalente lo svolgimento di attività non agricola.
CP_ Ha pertanto chiesto accertare lo svolgimento della predetta attività e la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 pari ad € 2.664,84 o, altra somma maggiore od inferiore accertata in corso di causa, oltre interessi dovuti.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 E' utile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste nel ricorso.
Per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di
102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049 del 3/12/1970, inoltre, “i periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1. All'atto della cessazione di una delle attività espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”.
Dal complessivo tenore della norma si evince che la prevalenza del settore agricoltura o industria, a seconda dei casi, deve essere parametrata al biennio contributivo ed assicurativo di riferimento.
2.2. Nella fattispecie, come evincibile dallo stesso estratto conto assicurativo prodotto emerge che il ricorrente nell'anno 2021 ha svolto attività agricola per 75 giornate, corrispondenti a 12,5 settimane ed attività non agricola per 14 settimane.
Nel 2020, risultano 90 giornate agricole (pari a 15 settimane) e 16 settimane di lavoro non agricolo.
Complessivamente, nel biennio risulta prevalente il lavoro non agricolo.
CP_ La documentazione prodotta dall' non risulta specificatamente contestata dalla parte ricorrente in seguito all'instaurazione del contraddittorio.
2.3. Ne deriva, pertanto, l'inadeguatezza della prova del fatto costitutivo del diritto, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 20/06/2023, nella causa iscritta al n. 5261/2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 05/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5261 /2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MENICHELLA CLARA Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/06/2023 , ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di avere lavorato nell'anno 2021 per n. 75 giornate quale bracciante agricolo a tempo determina-to e n. 50 giornate nel settore non agricolo;
di non avere ottenuto il pagamento della indennità CP_ di disoccupazione agricola avendo ritenuto l' prevalente lo svolgimento di attività non agricola.
CP_ Ha pertanto chiesto accertare lo svolgimento della predetta attività e la condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 pari ad € 2.664,84 o, altra somma maggiore od inferiore accertata in corso di causa, oltre interessi dovuti.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
2.1 E' utile una breve premessa in ordine ai requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste nel ricorso.
Per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di
102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento (ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1049 del 3/12/1970, inoltre, “i periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1. All'atto della cessazione di una delle attività espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”.
Dal complessivo tenore della norma si evince che la prevalenza del settore agricoltura o industria, a seconda dei casi, deve essere parametrata al biennio contributivo ed assicurativo di riferimento.
2.2. Nella fattispecie, come evincibile dallo stesso estratto conto assicurativo prodotto emerge che il ricorrente nell'anno 2021 ha svolto attività agricola per 75 giornate, corrispondenti a 12,5 settimane ed attività non agricola per 14 settimane.
Nel 2020, risultano 90 giornate agricole (pari a 15 settimane) e 16 settimane di lavoro non agricolo.
Complessivamente, nel biennio risulta prevalente il lavoro non agricolo.
CP_ La documentazione prodotta dall' non risulta specificatamente contestata dalla parte ricorrente in seguito all'instaurazione del contraddittorio.
2.3. Ne deriva, pertanto, l'inadeguatezza della prova del fatto costitutivo del diritto, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 20/06/2023, nella causa iscritta al n. 5261/2023 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro