Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 17643/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17643/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Parte_1 C.F._1
Campanella
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Canfora e dall'avv. Teofilo Migliaccio Controparte_2
-Opposta–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 difeso dall'avv. Marco Gagliotti
- Opposto -
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio l' ed il Parte_1 Controparte_1
lamentando di aver appreso dell'esistenza a suo carico della cartella esattoriale n. Controparte_3
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A sostegno dell'opposizione il deduceva l'illegittimità ed inesistenza della pretesa esattoriale Pt_1
per la mancata notifica della cartella esattoriale, la prescrizione del credito stesso, la decadenza dal diritto alla riscossione e la mancanza di motivazione, non emergendo, in maniera tale da consentire un'adeguata difesa, i presupposti di fatto e di diritto della pretesa esattoriale.
Dunque, domandava di accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'estinzione del titolo esecutivo, condannando i convenuti alla cancellazione dell'impugnata cartella dai ruoli esattoriali e dal relativo pubblico registro, con vittoria delle spese processuali e delle competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l' , che, contestando quando dedotto dalla controparte, Controparte_1 deduceva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la non conformità tra l'atto in riassunzione notificato e l'atto di riassunzione depositato telematicamente, l'inammissibilità della domanda, la tardività dell'impugnazione della cartella, la regolarità delle notificazioni, il mancato decorso del termine prescrizionale, la presenza di una chiara e corretta motivazione dell'atto e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Chiedeva, quindi, di rigettare la domanda in quanto illegittima, inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, il tutto con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Il si costituiva in giudizio e chiariva, in primo luogo, la natura delle sanzioni in Controparte_3
esame, comminate per illeciti amministrativi ai sensi della legge n. 689/1981 non inerenti violazioni del
CdS, come asserito dall'opponente, ma per commercio abusivo, su area pubblica, di bevande ed alimenti al dettaglio, in applicazione dell'art. 29, d. lgs. n. 31 marzo 1998, n. 114. Pertanto, eccepiva che molte delle doglianze proposte dalla controparte nella sua domanda, prospettata come riguardante sanzioni per violazione al CdS, non avevano ragion d'essere. In particolare, deduceva la corretta notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento, il mancato decorso del termine prescrizionale, alla luce della documentazione in atti, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto alla riscossione e la pretestuosità della lamentata mancanza di motivazione della cartella di pagamento.
Quindi, chiedeva di rigettare integralmente la domanda, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese.
All'udienza del 30.01.2025 la causa veniva riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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L'opposizione va dichiarata inammissibile in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602/73, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021.
Preliminarmente va osservato che la domanda presentata dal va qualificata in termini di Pt_1
generica opposizione ad un estratto di ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole dedotto dall'opponente.
Si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione di illeciti amministrativi, come nella fattispecie.
pagina 3 di 4 Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Pertanto, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'inammissibilità della domanda formulata da non rilevandosi alcun Parte_1
pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146), si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Parte_1
cartella di pagamento n. 07120140028106813 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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