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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5882/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5882/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Simonetta Intonato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(MB) in Via Bernardino Luini n. 55, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Massimo
Ferrari che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati telematicamente in data 12.9.2024, di seguito integralmente trascritti.
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Monza, disattesa ogni diversa istanza: In via principale e nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 14 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Affidare la IG minore, , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1 nella casa di ED, alla Via Luini, n. 55, ove la stessa si è trasferita e ciò anche ai fini della residenza anagrafica della minore;
- Assegnare la casa coniugale sita in ED (MB), alla Via Bernardino Luini, n. 10, unitamente agli Par arredi, in comodato precario, al IG. , ove lo stesso continuerà a vivere con il figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Par
- Quanto alle modalità di visita tra padre e IG: il IG. potrà vedere e tenere con sé la minore, previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali di;
Per_1 Par
- Disporre che il IG. corrisponda l'importo di €.400,00= mensili o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della IG minore;
Per_1 Par
- Porre a carico del IG. , nella misura del 50%, le spese straordinarie dei figli secondo i seguenti criteri:
o spese scolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
pagina 2 di 14 o Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
o La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
o Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
o I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
o A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta, riepilogativa di tutte le spese effettuate e condivise, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi entro e non oltre quindici giorni dall'effettuazione della spesa condivisa ed almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine dovranno essere soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
o In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di spettanza. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
o Le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
o Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro, i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore con il quale il figlio convive, trasmetterà richiesta scritta alla mail dell'altro genitore, preventivamente comunicata, il quale, entro 10 (dieci) giorni, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare a mezzo mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dalla spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- Nulla per il contributo al mantenimento mensile della IG.ra , essendo la stessa CP_1 autosufficiente economicamente;
- Tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 IV comma nn. 2 e 3 c.p.c. a) Si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che il IG. IA lasciava la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli a febbraio 2022 come da doc. 13 che si rammostra al teste?”; 2. “Vero che la IG.ra ha lasciato la casa coniugale con nell'aprile 2022?”; CP_1 Per_1 pagina 3 di 14 3. “Vero che la IG.ra , consapevole delle difficoltà di ha preferito che lo stesso CP_1 Per_2 restasse presso la casa coniugale?”;
4. “Vero che la IG.ra ha lasciato il figlio nella casa coniugale?”; CP_1 Per_2 Par
5. “Vero che durante la convivenza la IG.ra denigrava il IG. , anche davanti ai di lui CP_1 familiari e ai figli con espressioni quali “alcolizzato”, “non vali niente”, “non sei capace di fare niente?”
6. “Vero che ha problemi personologici che gli rendono difficile dimostrare costanza nelle Per_2 attività lavorative che inizia?”;
7. “Vero che è indagato in due procedimenti penali come da doc. 17 che si rammostra al Per_2 teste?”; b) In caso di ammissione dei capitoli di prova eventualmente articolati da parte convenuta si chiede
d'essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che non trovassero già controdeduzioni con i testi che ci si riserva di indicare nei termini concessi per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra della CP_1 dichiarazione di successione della di lei madre ovvero, nel caso in cui in detta successione non vi fosse l'obbligo di presentazione, della dichiarazione di sussistenza rilasciata dagli Istituti di credito agli eredi.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, eventuali spese di CTU e CTP, competenze di causa, oltre al 15% delle spese generali ex art. 14 D.lgs 127/04, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 D.M. 576/1980, all'IVA di Legge e alle spese successive ed occorrende”.
Per la resistente:
“1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi e a) con addebito Controparte_1 Parte_1 al marito, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. o, in subordine, b) nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di addebito, per intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 1° comma c.p.c.; 2. ordinare al competente Ufficio dello stato Civile di procedere alla annotazione della emittenda sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio contratto il 6/6/1998 tra i IGnori
e e trascritto presso il Comune di ED;
Controparte_1 Parte_1
3. assegnare la casa coniugale - sita in ED (MB) Via Luini n. 10 - al IG. ivi (in Parte_1 precedenza) convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4. affidare la IG minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso e con collocamento presso la resistente;
5. in ogni caso, stabilire che potrà stare con il padre: a) due weekend al mese, dal venerdì sera Per_1
(ore 19.30) sino alla domenica sera (ore 21.30); b) un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
c) per quanto riguarda le vacanze natalizie e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la minore starà, con un genitore, dal 23/12 al 30/12 (ore 18.00) e, con l'altro, dal 30/12 al 6/1; d) per quanto riguarda le vacanze pasquali e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la ragazza starà, con un genitore, dalla fine della scuola fino alle 18.00 del giorno di Pasqua e, con l'altro genitore, dalle 18.00 del giorno di Pasqua fino alla riapertura della scuola con l'altro; e) per quanto riguarda le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 Dicembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e Carnevale e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la minore starà alternativamente con uno o con l'altro genitore (ad esempio, con il padre il 1 Novembre e con la pagina 4 di 14 madre l'8 Dicembre e così via), salvo accordo diverso tra i genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con ogni genitore quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici Per_1 giorni consecutivi nel mese di agosto. I coniugi si comunicheranno reciprocamente la destinazione prescelta e l'esatto periodo di vacanza entro il 30/4 di ogni anno. Nell'eventualità in cui, nel corso dell'anno, i genitori volessero organizzare ulteriori vacanze con il figlio, avranno cura di darne tempestiva comunicazione al coniuge che potrà opporsi solo nell'ipotesi in cui il viaggio prospettato appaia contrario al bene di;
Per_1 Pa 6. disporre che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della minore CP_1
a) la somma mensile di € 600,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), finchè la Per_1 IG.ra avrà un'occupazione lavorativa oppure b) la somma mensile di € 800,00 (rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT), qualora la IG.ra cesserà di avere un'occupazione CP_1 lavorativa.
Tale importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario.
7. Per quanto concerne, invece, le “spese extra” (relative alla IG ), porre a cario del IG. IA Per_1 l'80% delle stesse, secondo i criteri e le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Monza che si produce sub. doc. n. 24;
8. Stabilire che (figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) sia mantenuto in Per_2 via diretta ed integrale dal padre o, in subordine, che la IG.ra contribuisca, corrispondendo al CP_1 coniuge il 40% delle (sole) spese extra, finché (la stessa) avrà un'occupazione lavorativa oppure, qualora non dovesse più averla, il 30% delle medesime;
Par
9. porre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 finché la stessa avrà un'occupazione lavorativa, alzandolo ad € 600,00 qualora non dovesse più averla, con rivalutazione Istat come per legge.
In via istruttoria Par A) Si chiede di ammettere la prova per interrogatorio formale del IG. e per testi, sui seguenti capitoli (con espunzione di eventuali giudizi), preceduti dall'espressione “vero che”. Par 1) Dopo la nascita del primogenito (anno 2001), il IG. iniziò ad eccedere nell'uso di Per_2 sostanze alcoliche.
2) Nel 2007 nacque ed il coniuge ogni giorno offendeva verbalmente i familiari, in modo Per_1 particolare la moglie.
3) Nell'agosto del 2019, subì un intervento alla tiroide per sospetto tumore ad alto rischio di CP_1 malignità.
4) Nel novembre del 2019, un sabato sera, il marito tornò a casa alterato dall'aver bevuto alcolici in eccesso: i coniugi erano soli quando il marito, improvvisamente, mise le mani al collo della moglie, stringendola con tale forza che l'unico modo che la stessa ebbe per liberarsi fu di morsicargli il naso. Par
5) Il IG. ha continuato, anche in seguito, a bere in eccesso e ad insultare la moglie, anche davanti ai ragazzi.
6) Nel luglio del 2020, il ricorrente colpì la moglie con forti percosse in testa: intervennero i Carabinieri della Stazione di ED che verbalizzarono l'avvenuto intervento senza che la IGnora
procedesse poi con la formale denuncia;
CP_1
7) A maggio del 2021, il marito diede due schiaffi violenti a davanti a che chiamò la CP_1 Per_1 zia ed il marito. Per_3 Pa
8) Quest'ultimo, mentre cercava di difendere la cognata, venne spinto contro il muro dal IG. .
9) In data 12 gennaio 2022 il ricorrente aggredì davanti alla IG, con uno schiaffo violento. CP_1
pagina 5 di 14 10) Successivamente, nel mese di febbraio (2022), la madre della IG.ra venne a mancare e si CP_1 liberò la casa dove la stessa viveva.
11) decise di trasferirsi lì con la IG , nel mese di aprile, previa comunicazione al CP_1 Per_1 coniuge.
12) La IG.ra chiese a di seguirle, ma egli decise di rimanere nella casa familiare CP_1 Per_2 soprattutto per motivi logistici.
13) Il ricorrente è esclusivo utilizzatore dell'automobile Range Rover Sport tg. FE350ET, intestata alla società CP_2
14) L'odierna ricorrente, in passato, ha lavorato presso la ditta della famiglia del marito dal 1997 al 2001. 15) Dopo la nascita del primo figlio, stante l'impossibilità per la società di assumerla part-time, su sollecitazione del marito, smise di lavorare per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
Si indicano come testimoni: 1) IG.ra , residente a [...]
n. 8; 2) , residente a [...]. Testimone_2
Con riserva di chiedere di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli eventualmente dedotti da controparte ed ammessi dal Giudice. B) Si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: a) di ordinare al ricorrente, o, in subordine, agli Istituti di credito di riferimento, l'esibizione degli estratti conto (con lista dei movimenti degli ultimi cinque anni) relativi a tutti i conti correnti del IG. intestati o cointestati con il padre, in particolare Intesa San Paolo di ED, nonché di Parte_1 eventuali titoli e/o rapporti finanziari;
b) di ordinare al ricorrente di depositare la documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
c) di ordinare ai Responsabili della Stazione dei Carabinieri di ED (MB) di produrre la relazione di servizio relativa all'intervento del mese di luglio 2020 presso la casa dei IG.ri . Persona_4
C) In considerazione dei documenti prodotti dalla scrivente difesa sub. doc. da 17 a 23 nonché delle argomentazioni avanzate al punto c) della memoria difensiva e della comparsa di costituzione della resistente, si chiede disporre Indagine di Polizia Tributaria sui redditi e patrimoni del ricorrente, volta ad accertare l'effettivo tenore di vita dei coniugi durante il periodo della convivenza familiare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a ED (MB) il 6.6.1998 optando Parte_1 Controparte_1 per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (17.2.2001) e (27.6.2007); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 11.7.2002, chiedeva pronunciarsi la separazione a Parte_1 causa delle “incompatibilità caratteriali dei coniugi”; ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con atto depositato il 2.1.2023, si costituiva precisando che la crisi del Controparte_1 rapporto coniugale era da ascriversi all'abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente ed ai comportamenti aggressivi assunti dallo stesso nei confronti della moglie;
chiedeva pertanto pagina 6 di 14 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, ricostruiva gli assetti economico- patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, affidava la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, poneva a carico del ricorrente l'importo di € 400 a titolo di contributo per il mantenimento della IG - oltre all'80% Per_1 delle spese straordinarie - ed il mantenimento integrale del figlio riconosceva a favore Per_2 della resistente un contributo al proprio mantenimento pari ad € 200 mensili;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il proseguio del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- con ordinanza emessa in data 18.5.2023 il G.I. indicava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- con successive ordinanze istruttorie, il G.I. autorizzava la resistente a produrre un file audio/video e disponeva un aggiornamento della documentazione reddituale a carico di entrambe le parti;
ritenuta la causa matura per la decisione, indicava i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla resistente, il Collegio richiama preliminarmente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008)
pagina 7 di 14 Nel caso di specie, ha ricondotto la frattura del rapporto coniugale Controparte_1 esclusivamente al comportamento del marito che avrebbe abusato di sostanze alcoliche ed assunto nel tempo comportamenti aggressivi, talvolta anche in presenza della IG minore.
A ben vedersi, la resistente ha offerto unicamente elementi narrativi che non consentono di verificare se quanto prospettato possa avere avuto incidenza causale nella determinazione della crisi matrimoniale. non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare il consumo eccessivo di CP_3 alcol, non ha prodotto alcuna certificazione medica a seguito dei comportamenti aggressivi tenuti dal ricorrente (ne ha ricostruiti tre che sarebbero avvenuti durante la convivenza coniugale), non ha formalizzato alcuna denuncia nei confronti del marito nel dichiarato tentativo di “dargli un'ulteriore possibilità”, non ha offerto alcun elemento probatorio atteso che le prove orali formulate nei propri atti non hanno superato il vaglio dell'ammissibilità e rilevanza del G.I. (cfr. ordinanza del 27.11.2023), in quanto non collocate temporalmente con riferimenti precisi ad eccezione del fatto del 12.1.2022, al quale i testi indicati non hanno assistito.
Infine, quanto prospettato dalla resistente, non ha trovato conforto neanche nelle dichiarazioni rese in udienza presidenziale dalle quali si evince chiaramente che la richiesta di affido esclusivo della minore ha come unico presupposto la circostanza per cui “il padre si Per_1 disinteressa e la vede poco” e non una sorta di “instabilità fisica e psicologica” a causa dell'abuso di alcool e delle ripercussioni negative sul proprio comportamento.
La domanda deve essere pertanto rigettata;
- relativamente all'affidamento della minore, si osserva preliminarmente che ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore
(nata il [...], prossima alla maggiore età) con collocamento presso la madre. Per_1
Il Tribunale, alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, rilevato che non sono emersi nel corso del procedimento elementi indicativi di una manifesta carenza delle parti in relazione alla capacità genitoriale o comunque di una loro inidoneità educativa, dispone in conformità alla richiesta delle parti.
Le facoltà di visita del padre sono stabilite in dispositivo tenuto conto dell'età della IG.
pagina 8 di 14 In merito all'assegnazione della casa coniugale a favore del ricorrente (di cui lo stesso è nudo proprietario ed i propri genitori usufruttuari), nulla può essere disposto non sussistendone i presupposti atteso che nella comparsa conclusionale per il ricorrente si legge: “il figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ora vive in un immobile preso in Par locazione dal padre sito in Seregno (MB); il IG. , con l'aiuto del nonno paterno, provvede a pagare il canone di locazione, le utenze di luce, gas e acqua e i generi alimentari”.
- relativamente al contributo per il mantenimento dei figli, occorre procedere alla sua determinazione - ove sussistente il relativo diritto - ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle risorse economiche di entrambe le parti.
Nel caso di specie, per quanto concerne il figlio non è contestato che abbia smesso di Per_2 studiare all'età di 16 anni, all'epoca dell'udienza presidenziale aveva iniziato a lavorare come tappezziere, attualmente, secondo quanto concordemente dichiarato dalle parti non studia e non lavora. Il padre ha tentato di occuparlo nella ditta che conduce unitamente al nonno paterno: nonostante ciò, dopo un breve periodo, ha lasciato il posto di lavoro, così come lo stesso Per_2 si è dimostrato incapace di mantenere l'impegno lavorativo in qualsiasi attività lavorativa che lo stesso ha iniziato e poi abbandonato.
A carico di vi sono numerosi procedimenti penali (Cfr. doc. 14 in atti) e pertanto il Per_2 padre, con l'aiuto del nonno paterno, si è trovato costretto a corrispondere altresì le spese legali per la difesa del figlio. Nonostante tutto ciò, il padre sta pagando un canone di locazione per l'immobile ove si è trasferito a vivere da solo. Per_2
In considerazione del fatto che (nato il [...]) vive da solo, va dichiarata la carenza Per_2 di legitimazione attiva in capo a ciascun genitore nel presente giudizio in ordine al contributo al suo mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento della IG , è necessario ricostruire le condizioni Per_1 economiche di entrambi i genitori.
Parte_1
È socio, al 50% con suo padre, della società sita a Cabiate (CO) in Via Toscana, CP_2
n. 4 impresa brianzola (costituita nel 2000), che si occupa della produzione e commercio di articoli di arredamento. ricopre la carica di presidente del Cda;
attualmente in Parte_1 azienda lavorano 11 dipendenti.
E' altresì socio accomandante, al 50% con suo padre che è accomandatario, della “Immobiliare IA sas”, sita a ED in Via Adua, n. 20, dalla quale attualmente percepisce circa euro 1.600,00 netti al mese (cfr. comparsa conclusionale). E' esclusivo utilizzatore dell'automobile Range Rover sport tg. FE 350ET, intestata alla società (doc. n. 19) nonché proprietario di un CP_2 furgone per trasporto merci modello Boxer Peugeot tg. DP364TB (doc. n. 20).
Ha dichiarato i seguenti redditi mensili netti ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo imponibile detratti gli oneri tributari:
pagina 9 di 14 - nell'anno 2021 € 1.074,83 (PF 2022) ma nell'estratto conto Intesa San Paolo nr. 6551 cointestato con il padre, , relativo al medesimo anno figurano accrediti per complessivi Per_5 euro 33.150 tra i quali versamenti in contanti e assegni bancari. Anche laddove si computassero a favore di nella misura di ½, si tratta comunque di importi superiori ai redditi mensili Pt_1 dichiarati;
- nell'anno 2022 € 2.364,25 (PF 2023). Peraltro, nell'estratto conto nr. 6551 cointestato con il padre figurano accrediti per complessivi euro 66.385,71. Anche laddove si computassero a favore di nella misura di ½, si tratta comunque di importi superiori ai redditi mensili Pt_1 dichiarati.
Dal 6.4.2022 ha aperto il conto Intesa San paolo nr. 9379 intestato solo a sul quale Parte_1 figurano accrediti per complessivi 30.670 nel 2022 derivanti da versamenti da per euro CP_2
1.600 mensili e versamenti in contanti.
- nell'anno 2023 figurano sul conto corrente cointestato con il padre nr. 6551 accrediti per complessivi euro 67.757 e sul conto corrente intestato solo a nr. 9379 fino al Parte_1
30.9.2023 per euro 32.392,99.
Vive nell'ex casa coniugale, di cui è nudo proprietario, usufruttuari sono i suoi genitori.
Si dichiara disponibile a versare € 400 mensili per la IG ed il 50% delle spese Per_1 straordinarie per entrambi i figli.
Controparte_1
È stata assunta con contratto a tempo determinato presso “Airone Servizi s.r.l.” in regime di part-time con una “paga base di 832,72” (doc. 48), prorogato sino al 31.12.2024 ((doc. 48 bis).
Ha depositato 730/23 (rif. anno 2022) da cui risulta un reddito mensile netto di € 1045,41 detratti gli oneri fiscali ed € 1.516,66 in relazione all'anno 2023 (730/24).
Ha ereditato dalla madre, al 50% con la sorella, la quota di due immobili, dei quali era già in parte proprietaria a seguito della scomparsa del padre nel 1996: abitazione sita in ED (MB), Via Luini n. 55 ove si è trasferita a vivere con la IG minore e bilocale sito a Oltre il Colle
(BG) Via Capriana (doc. n. 12).
Ha altresì depositato: a) estratti del conto corrente c/o cointestato con il coniuge da CP_4 cui risulta un saldo di € 435,83 alla data del 31.12.2021; b) estratti del conto corrente c/o Banco BPM cointestato con e da cui risulta un saldo di € Controparte_5 Testimone_1 12.692,87 al 30.9.2021, € 11.862,35 al 31.12.2021, € 111,18 al 31.12.2022, € 0 al 20.1.2023; c) estratto conto corrente c/o intestato unicamente a da cui Controparte_6 Controparte_1 risulta un saldo di € 3.761 al 30.6.2021, € 4.962 al 30.9.2021, € 4.509,14 al 31.12.2021, €
30.144,19 al 31.3.2022, € 20.195,70 al 30.6.2022, € 5.506,25 al 30.9.2022, € 3.458,16 al
31.12.2022, € 6.629,29 al 31.12.2023; d) tre buste paga (datore di lavoro Artwood s.r.l.) con una retribuzione netta di € 1.557 (gennaio 2024), € 1.697 (febbraio 2024), € 1.737 (marzo 2024); e) dichiarazione di immediata disponibilità del 9.4.2024; f) accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione NASpi con decorrenza dal 10.4.2024 per 263 giorni.
pagina 10 di 14 Limitatamente alla IG chiede porsi a carico del padre € 600 mensili sino a quando la Per_1 madre avrà una occupazione lavorativa ed in caso di disoccupazione € 800 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che la determinazione del contributo a titolo di mantenimento per i figli deve essere rapportata alla situazione di fatto attuale, il Collegio determina come da dispositivo il contributo per la IG minore a carico del padre. Per_1 relativamente al contributo per il mantenimento richiesto dalla resistente, va precisato che la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr.
Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n.
17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
ha lavorato prima del matrimonio, negli anni dal 1994 al 2001, come Controparte_1 impiegata commerciale, prima presso la Cassina Spa di ED e successivamente, presso la ditta della famiglia del marito dal 1997 al 2001 (doc. n. 5). Dopo la nascita del primo figlio, però, stante l'impossibilità per la società di assumerla part-time, ha smesso di lavorare per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
A dicembre del 2021, dopo la separazione, ha reperito un'occupazione, presso un call center della ditta Airone, di Bovisio Masciago (MB): trattandosi di contratto a tempo determinato, si è concluso il 16/7/2022 (doc. n. 6).
Assunta il 18/7 presso la Mariflex di Lentate sul Seveso (MB), è stata licenziata il 2/8 (doc. n. 7) per non avere superato il periodo di prova.
Ha percepito la Naspi di complessivi € 1961,65 sino a novembre 2022 (doc. n. 8).
Occorre tenere conto del fatto che ha cessato l'attività lavorativa durante il matrimonio, nel
2001 e l'ha ripresa dopo la separazione nel 2021, riesce a reperire lavori a termine con introiti modesti, che le consentono di sopperire solo alle primarie esigenze di vita con estrema difficoltà. Considerata l'età (48 anni) e la prolungata assenza dal mondo del lavoro, per decisione condivisa dai coniugi durante il matrimonio, può logicamente ritenersi che fatichi a reperire un'attività lavorativa stabile e tale da assicurare una remunerazione più alta. La documentazione versata in atti da denota una costante precarietà dell'attività Controparte_1 lavorativa;
le diverse proroghe dei contratti a tempo determinato contemplano periodi molto brevi che non offrono alcuna certezza in merito alle aspettative future neanche sotto il profilo di una eventuale stabilità occupazionale;
infine, occorre tener conto dell'età della resistente e della pagina 11 di 14 prolungata assenza dal mondo del lavoro per decisione condivisa dei coniugi durante il matrimonio.
Deve essere pertanto accolta la domanda e posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200 mensili a favore di con decorrenza dal deposito del ricorso, ad oggi Controparte_1 aggiornato ad € 213,80;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 27.11.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- le spese del presente giudizio, in considerazione della natura e del relativo esito, possono essere integralmente compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a ED (MB) il 6.6.1998;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED (MB) per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. rigetta la domanda di addebito formulata da;
Controparte_1
IV. affida la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di vedere il padre accordandosi direttamente con lui data l'età;
V. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della IG l'importo di € 500 da corrispondersi con decorrenza in tale misura dal Per_1 mese di dicembre 2024 a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby -sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
VI. Pone, inoltre, a carico del padre l'80 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della IG, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da pagina 12 di 14 banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 13 di 14 VII. pone a carico di l'importo di euro 213,80 mensili - ad oggi rivalutato ed Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Controparte_1 mensilità;
VIII. dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_2
IX. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5882/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Simonetta Intonato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(MB) in Via Bernardino Luini n. 55, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Massimo
Ferrari che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati telematicamente in data 12.9.2024, di seguito integralmente trascritti.
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Monza, disattesa ogni diversa istanza: In via principale e nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 14 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Affidare la IG minore, , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1 nella casa di ED, alla Via Luini, n. 55, ove la stessa si è trasferita e ciò anche ai fini della residenza anagrafica della minore;
- Assegnare la casa coniugale sita in ED (MB), alla Via Bernardino Luini, n. 10, unitamente agli Par arredi, in comodato precario, al IG. , ove lo stesso continuerà a vivere con il figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Par
- Quanto alle modalità di visita tra padre e IG: il IG. potrà vedere e tenere con sé la minore, previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali di;
Per_1 Par
- Disporre che il IG. corrisponda l'importo di €.400,00= mensili o quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della IG minore;
Per_1 Par
- Porre a carico del IG. , nella misura del 50%, le spese straordinarie dei figli secondo i seguenti criteri:
o spese scolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
pagina 2 di 14 o Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
o La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
o Entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
o I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
o A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta, riepilogativa di tutte le spese effettuate e condivise, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi entro e non oltre quindici giorni dall'effettuazione della spesa condivisa ed almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine dovranno essere soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
o In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di spettanza. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI
o Le spese straordinarie saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
o Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro, i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
- avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore con il quale il figlio convive, trasmetterà richiesta scritta alla mail dell'altro genitore, preventivamente comunicata, il quale, entro 10 (dieci) giorni, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare a mezzo mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dalla spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- Nulla per il contributo al mantenimento mensile della IG.ra , essendo la stessa CP_1 autosufficiente economicamente;
- Tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria come da memoria ex art. 183 IV comma nn. 2 e 3 c.p.c. a) Si chiede ammettersi interrogatorio formale della convenuta e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che il IG. IA lasciava la casa coniugale nella disponibilità della moglie e dei figli a febbraio 2022 come da doc. 13 che si rammostra al teste?”; 2. “Vero che la IG.ra ha lasciato la casa coniugale con nell'aprile 2022?”; CP_1 Per_1 pagina 3 di 14 3. “Vero che la IG.ra , consapevole delle difficoltà di ha preferito che lo stesso CP_1 Per_2 restasse presso la casa coniugale?”;
4. “Vero che la IG.ra ha lasciato il figlio nella casa coniugale?”; CP_1 Per_2 Par
5. “Vero che durante la convivenza la IG.ra denigrava il IG. , anche davanti ai di lui CP_1 familiari e ai figli con espressioni quali “alcolizzato”, “non vali niente”, “non sei capace di fare niente?”
6. “Vero che ha problemi personologici che gli rendono difficile dimostrare costanza nelle Per_2 attività lavorative che inizia?”;
7. “Vero che è indagato in due procedimenti penali come da doc. 17 che si rammostra al Per_2 teste?”; b) In caso di ammissione dei capitoli di prova eventualmente articolati da parte convenuta si chiede
d'essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova che non trovassero già controdeduzioni con i testi che ci si riserva di indicare nei termini concessi per il deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
- Si chiede di voler disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra della CP_1 dichiarazione di successione della di lei madre ovvero, nel caso in cui in detta successione non vi fosse l'obbligo di presentazione, della dichiarazione di sussistenza rilasciata dagli Istituti di credito agli eredi.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, eventuali spese di CTU e CTP, competenze di causa, oltre al 15% delle spese generali ex art. 14 D.lgs 127/04, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 D.M. 576/1980, all'IVA di Legge e alle spese successive ed occorrende”.
Per la resistente:
“1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi e a) con addebito Controparte_1 Parte_1 al marito, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. o, in subordine, b) nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di addebito, per intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 1° comma c.p.c.; 2. ordinare al competente Ufficio dello stato Civile di procedere alla annotazione della emittenda sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio contratto il 6/6/1998 tra i IGnori
e e trascritto presso il Comune di ED;
Controparte_1 Parte_1
3. assegnare la casa coniugale - sita in ED (MB) Via Luini n. 10 - al IG. ivi (in Parte_1 precedenza) convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4. affidare la IG minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso e con collocamento presso la resistente;
5. in ogni caso, stabilire che potrà stare con il padre: a) due weekend al mese, dal venerdì sera Per_1
(ore 19.30) sino alla domenica sera (ore 21.30); b) un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
c) per quanto riguarda le vacanze natalizie e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la minore starà, con un genitore, dal 23/12 al 30/12 (ore 18.00) e, con l'altro, dal 30/12 al 6/1; d) per quanto riguarda le vacanze pasquali e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la ragazza starà, con un genitore, dalla fine della scuola fino alle 18.00 del giorno di Pasqua e, con l'altro genitore, dalle 18.00 del giorno di Pasqua fino alla riapertura della scuola con l'altro; e) per quanto riguarda le festività infrasettimanali (1 novembre, 8 Dicembre, Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e Carnevale e prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori, la minore starà alternativamente con uno o con l'altro genitore (ad esempio, con il padre il 1 Novembre e con la pagina 4 di 14 madre l'8 Dicembre e così via), salvo accordo diverso tra i genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con ogni genitore quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici Per_1 giorni consecutivi nel mese di agosto. I coniugi si comunicheranno reciprocamente la destinazione prescelta e l'esatto periodo di vacanza entro il 30/4 di ogni anno. Nell'eventualità in cui, nel corso dell'anno, i genitori volessero organizzare ulteriori vacanze con il figlio, avranno cura di darne tempestiva comunicazione al coniuge che potrà opporsi solo nell'ipotesi in cui il viaggio prospettato appaia contrario al bene di;
Per_1 Pa 6. disporre che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della minore CP_1
a) la somma mensile di € 600,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), finchè la Per_1 IG.ra avrà un'occupazione lavorativa oppure b) la somma mensile di € 800,00 (rivalutabile CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT), qualora la IG.ra cesserà di avere un'occupazione CP_1 lavorativa.
Tale importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario.
7. Per quanto concerne, invece, le “spese extra” (relative alla IG ), porre a cario del IG. IA Per_1 l'80% delle stesse, secondo i criteri e le modalità indicati nel Protocollo del Tribunale di Monza che si produce sub. doc. n. 24;
8. Stabilire che (figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) sia mantenuto in Per_2 via diretta ed integrale dal padre o, in subordine, che la IG.ra contribuisca, corrispondendo al CP_1 coniuge il 40% delle (sole) spese extra, finché (la stessa) avrà un'occupazione lavorativa oppure, qualora non dovesse più averla, il 30% delle medesime;
Par
9. porre a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 finché la stessa avrà un'occupazione lavorativa, alzandolo ad € 600,00 qualora non dovesse più averla, con rivalutazione Istat come per legge.
In via istruttoria Par A) Si chiede di ammettere la prova per interrogatorio formale del IG. e per testi, sui seguenti capitoli (con espunzione di eventuali giudizi), preceduti dall'espressione “vero che”. Par 1) Dopo la nascita del primogenito (anno 2001), il IG. iniziò ad eccedere nell'uso di Per_2 sostanze alcoliche.
2) Nel 2007 nacque ed il coniuge ogni giorno offendeva verbalmente i familiari, in modo Per_1 particolare la moglie.
3) Nell'agosto del 2019, subì un intervento alla tiroide per sospetto tumore ad alto rischio di CP_1 malignità.
4) Nel novembre del 2019, un sabato sera, il marito tornò a casa alterato dall'aver bevuto alcolici in eccesso: i coniugi erano soli quando il marito, improvvisamente, mise le mani al collo della moglie, stringendola con tale forza che l'unico modo che la stessa ebbe per liberarsi fu di morsicargli il naso. Par
5) Il IG. ha continuato, anche in seguito, a bere in eccesso e ad insultare la moglie, anche davanti ai ragazzi.
6) Nel luglio del 2020, il ricorrente colpì la moglie con forti percosse in testa: intervennero i Carabinieri della Stazione di ED che verbalizzarono l'avvenuto intervento senza che la IGnora
procedesse poi con la formale denuncia;
CP_1
7) A maggio del 2021, il marito diede due schiaffi violenti a davanti a che chiamò la CP_1 Per_1 zia ed il marito. Per_3 Pa
8) Quest'ultimo, mentre cercava di difendere la cognata, venne spinto contro il muro dal IG. .
9) In data 12 gennaio 2022 il ricorrente aggredì davanti alla IG, con uno schiaffo violento. CP_1
pagina 5 di 14 10) Successivamente, nel mese di febbraio (2022), la madre della IG.ra venne a mancare e si CP_1 liberò la casa dove la stessa viveva.
11) decise di trasferirsi lì con la IG , nel mese di aprile, previa comunicazione al CP_1 Per_1 coniuge.
12) La IG.ra chiese a di seguirle, ma egli decise di rimanere nella casa familiare CP_1 Per_2 soprattutto per motivi logistici.
13) Il ricorrente è esclusivo utilizzatore dell'automobile Range Rover Sport tg. FE350ET, intestata alla società CP_2
14) L'odierna ricorrente, in passato, ha lavorato presso la ditta della famiglia del marito dal 1997 al 2001. 15) Dopo la nascita del primo figlio, stante l'impossibilità per la società di assumerla part-time, su sollecitazione del marito, smise di lavorare per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
Si indicano come testimoni: 1) IG.ra , residente a [...]
n. 8; 2) , residente a [...]. Testimone_2
Con riserva di chiedere di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli eventualmente dedotti da controparte ed ammessi dal Giudice. B) Si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: a) di ordinare al ricorrente, o, in subordine, agli Istituti di credito di riferimento, l'esibizione degli estratti conto (con lista dei movimenti degli ultimi cinque anni) relativi a tutti i conti correnti del IG. intestati o cointestati con il padre, in particolare Intesa San Paolo di ED, nonché di Parte_1 eventuali titoli e/o rapporti finanziari;
b) di ordinare al ricorrente di depositare la documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
c) di ordinare ai Responsabili della Stazione dei Carabinieri di ED (MB) di produrre la relazione di servizio relativa all'intervento del mese di luglio 2020 presso la casa dei IG.ri . Persona_4
C) In considerazione dei documenti prodotti dalla scrivente difesa sub. doc. da 17 a 23 nonché delle argomentazioni avanzate al punto c) della memoria difensiva e della comparsa di costituzione della resistente, si chiede disporre Indagine di Polizia Tributaria sui redditi e patrimoni del ricorrente, volta ad accertare l'effettivo tenore di vita dei coniugi durante il periodo della convivenza familiare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a ED (MB) il 6.6.1998 optando Parte_1 Controparte_1 per il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (17.2.2001) e (27.6.2007); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 11.7.2002, chiedeva pronunciarsi la separazione a Parte_1 causa delle “incompatibilità caratteriali dei coniugi”; ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con atto depositato il 2.1.2023, si costituiva precisando che la crisi del Controparte_1 rapporto coniugale era da ascriversi all'abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente ed ai comportamenti aggressivi assunti dallo stesso nei confronti della moglie;
chiedeva pertanto pagina 6 di 14 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, ricostruiva gli assetti economico- patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, affidava la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, poneva a carico del ricorrente l'importo di € 400 a titolo di contributo per il mantenimento della IG - oltre all'80% Per_1 delle spese straordinarie - ed il mantenimento integrale del figlio riconosceva a favore Per_2 della resistente un contributo al proprio mantenimento pari ad € 200 mensili;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il proseguio del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- con ordinanza emessa in data 18.5.2023 il G.I. indicava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- con successive ordinanze istruttorie, il G.I. autorizzava la resistente a produrre un file audio/video e disponeva un aggiornamento della documentazione reddituale a carico di entrambe le parti;
ritenuta la causa matura per la decisione, indicava i termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il
Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla resistente, il Collegio richiama preliminarmente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008)
pagina 7 di 14 Nel caso di specie, ha ricondotto la frattura del rapporto coniugale Controparte_1 esclusivamente al comportamento del marito che avrebbe abusato di sostanze alcoliche ed assunto nel tempo comportamenti aggressivi, talvolta anche in presenza della IG minore.
A ben vedersi, la resistente ha offerto unicamente elementi narrativi che non consentono di verificare se quanto prospettato possa avere avuto incidenza causale nella determinazione della crisi matrimoniale. non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare il consumo eccessivo di CP_3 alcol, non ha prodotto alcuna certificazione medica a seguito dei comportamenti aggressivi tenuti dal ricorrente (ne ha ricostruiti tre che sarebbero avvenuti durante la convivenza coniugale), non ha formalizzato alcuna denuncia nei confronti del marito nel dichiarato tentativo di “dargli un'ulteriore possibilità”, non ha offerto alcun elemento probatorio atteso che le prove orali formulate nei propri atti non hanno superato il vaglio dell'ammissibilità e rilevanza del G.I. (cfr. ordinanza del 27.11.2023), in quanto non collocate temporalmente con riferimenti precisi ad eccezione del fatto del 12.1.2022, al quale i testi indicati non hanno assistito.
Infine, quanto prospettato dalla resistente, non ha trovato conforto neanche nelle dichiarazioni rese in udienza presidenziale dalle quali si evince chiaramente che la richiesta di affido esclusivo della minore ha come unico presupposto la circostanza per cui “il padre si Per_1 disinteressa e la vede poco” e non una sorta di “instabilità fisica e psicologica” a causa dell'abuso di alcool e delle ripercussioni negative sul proprio comportamento.
La domanda deve essere pertanto rigettata;
- relativamente all'affidamento della minore, si osserva preliminarmente che ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso di specie, le parti chiedono l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore
(nata il [...], prossima alla maggiore età) con collocamento presso la madre. Per_1
Il Tribunale, alla luce di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, rilevato che non sono emersi nel corso del procedimento elementi indicativi di una manifesta carenza delle parti in relazione alla capacità genitoriale o comunque di una loro inidoneità educativa, dispone in conformità alla richiesta delle parti.
Le facoltà di visita del padre sono stabilite in dispositivo tenuto conto dell'età della IG.
pagina 8 di 14 In merito all'assegnazione della casa coniugale a favore del ricorrente (di cui lo stesso è nudo proprietario ed i propri genitori usufruttuari), nulla può essere disposto non sussistendone i presupposti atteso che nella comparsa conclusionale per il ricorrente si legge: “il figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ora vive in un immobile preso in Par locazione dal padre sito in Seregno (MB); il IG. , con l'aiuto del nonno paterno, provvede a pagare il canone di locazione, le utenze di luce, gas e acqua e i generi alimentari”.
- relativamente al contributo per il mantenimento dei figli, occorre procedere alla sua determinazione - ove sussistente il relativo diritto - ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle risorse economiche di entrambe le parti.
Nel caso di specie, per quanto concerne il figlio non è contestato che abbia smesso di Per_2 studiare all'età di 16 anni, all'epoca dell'udienza presidenziale aveva iniziato a lavorare come tappezziere, attualmente, secondo quanto concordemente dichiarato dalle parti non studia e non lavora. Il padre ha tentato di occuparlo nella ditta che conduce unitamente al nonno paterno: nonostante ciò, dopo un breve periodo, ha lasciato il posto di lavoro, così come lo stesso Per_2 si è dimostrato incapace di mantenere l'impegno lavorativo in qualsiasi attività lavorativa che lo stesso ha iniziato e poi abbandonato.
A carico di vi sono numerosi procedimenti penali (Cfr. doc. 14 in atti) e pertanto il Per_2 padre, con l'aiuto del nonno paterno, si è trovato costretto a corrispondere altresì le spese legali per la difesa del figlio. Nonostante tutto ciò, il padre sta pagando un canone di locazione per l'immobile ove si è trasferito a vivere da solo. Per_2
In considerazione del fatto che (nato il [...]) vive da solo, va dichiarata la carenza Per_2 di legitimazione attiva in capo a ciascun genitore nel presente giudizio in ordine al contributo al suo mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento della IG , è necessario ricostruire le condizioni Per_1 economiche di entrambi i genitori.
Parte_1
È socio, al 50% con suo padre, della società sita a Cabiate (CO) in Via Toscana, CP_2
n. 4 impresa brianzola (costituita nel 2000), che si occupa della produzione e commercio di articoli di arredamento. ricopre la carica di presidente del Cda;
attualmente in Parte_1 azienda lavorano 11 dipendenti.
E' altresì socio accomandante, al 50% con suo padre che è accomandatario, della “Immobiliare IA sas”, sita a ED in Via Adua, n. 20, dalla quale attualmente percepisce circa euro 1.600,00 netti al mese (cfr. comparsa conclusionale). E' esclusivo utilizzatore dell'automobile Range Rover sport tg. FE 350ET, intestata alla società (doc. n. 19) nonché proprietario di un CP_2 furgone per trasporto merci modello Boxer Peugeot tg. DP364TB (doc. n. 20).
Ha dichiarato i seguenti redditi mensili netti ricavati suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo imponibile detratti gli oneri tributari:
pagina 9 di 14 - nell'anno 2021 € 1.074,83 (PF 2022) ma nell'estratto conto Intesa San Paolo nr. 6551 cointestato con il padre, , relativo al medesimo anno figurano accrediti per complessivi Per_5 euro 33.150 tra i quali versamenti in contanti e assegni bancari. Anche laddove si computassero a favore di nella misura di ½, si tratta comunque di importi superiori ai redditi mensili Pt_1 dichiarati;
- nell'anno 2022 € 2.364,25 (PF 2023). Peraltro, nell'estratto conto nr. 6551 cointestato con il padre figurano accrediti per complessivi euro 66.385,71. Anche laddove si computassero a favore di nella misura di ½, si tratta comunque di importi superiori ai redditi mensili Pt_1 dichiarati.
Dal 6.4.2022 ha aperto il conto Intesa San paolo nr. 9379 intestato solo a sul quale Parte_1 figurano accrediti per complessivi 30.670 nel 2022 derivanti da versamenti da per euro CP_2
1.600 mensili e versamenti in contanti.
- nell'anno 2023 figurano sul conto corrente cointestato con il padre nr. 6551 accrediti per complessivi euro 67.757 e sul conto corrente intestato solo a nr. 9379 fino al Parte_1
30.9.2023 per euro 32.392,99.
Vive nell'ex casa coniugale, di cui è nudo proprietario, usufruttuari sono i suoi genitori.
Si dichiara disponibile a versare € 400 mensili per la IG ed il 50% delle spese Per_1 straordinarie per entrambi i figli.
Controparte_1
È stata assunta con contratto a tempo determinato presso “Airone Servizi s.r.l.” in regime di part-time con una “paga base di 832,72” (doc. 48), prorogato sino al 31.12.2024 ((doc. 48 bis).
Ha depositato 730/23 (rif. anno 2022) da cui risulta un reddito mensile netto di € 1045,41 detratti gli oneri fiscali ed € 1.516,66 in relazione all'anno 2023 (730/24).
Ha ereditato dalla madre, al 50% con la sorella, la quota di due immobili, dei quali era già in parte proprietaria a seguito della scomparsa del padre nel 1996: abitazione sita in ED (MB), Via Luini n. 55 ove si è trasferita a vivere con la IG minore e bilocale sito a Oltre il Colle
(BG) Via Capriana (doc. n. 12).
Ha altresì depositato: a) estratti del conto corrente c/o cointestato con il coniuge da CP_4 cui risulta un saldo di € 435,83 alla data del 31.12.2021; b) estratti del conto corrente c/o Banco BPM cointestato con e da cui risulta un saldo di € Controparte_5 Testimone_1 12.692,87 al 30.9.2021, € 11.862,35 al 31.12.2021, € 111,18 al 31.12.2022, € 0 al 20.1.2023; c) estratto conto corrente c/o intestato unicamente a da cui Controparte_6 Controparte_1 risulta un saldo di € 3.761 al 30.6.2021, € 4.962 al 30.9.2021, € 4.509,14 al 31.12.2021, €
30.144,19 al 31.3.2022, € 20.195,70 al 30.6.2022, € 5.506,25 al 30.9.2022, € 3.458,16 al
31.12.2022, € 6.629,29 al 31.12.2023; d) tre buste paga (datore di lavoro Artwood s.r.l.) con una retribuzione netta di € 1.557 (gennaio 2024), € 1.697 (febbraio 2024), € 1.737 (marzo 2024); e) dichiarazione di immediata disponibilità del 9.4.2024; f) accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione NASpi con decorrenza dal 10.4.2024 per 263 giorni.
pagina 10 di 14 Limitatamente alla IG chiede porsi a carico del padre € 600 mensili sino a quando la Per_1 madre avrà una occupazione lavorativa ed in caso di disoccupazione € 800 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che la determinazione del contributo a titolo di mantenimento per i figli deve essere rapportata alla situazione di fatto attuale, il Collegio determina come da dispositivo il contributo per la IG minore a carico del padre. Per_1 relativamente al contributo per il mantenimento richiesto dalla resistente, va precisato che la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr.
Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n.
17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005).
ha lavorato prima del matrimonio, negli anni dal 1994 al 2001, come Controparte_1 impiegata commerciale, prima presso la Cassina Spa di ED e successivamente, presso la ditta della famiglia del marito dal 1997 al 2001 (doc. n. 5). Dopo la nascita del primo figlio, però, stante l'impossibilità per la società di assumerla part-time, ha smesso di lavorare per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
A dicembre del 2021, dopo la separazione, ha reperito un'occupazione, presso un call center della ditta Airone, di Bovisio Masciago (MB): trattandosi di contratto a tempo determinato, si è concluso il 16/7/2022 (doc. n. 6).
Assunta il 18/7 presso la Mariflex di Lentate sul Seveso (MB), è stata licenziata il 2/8 (doc. n. 7) per non avere superato il periodo di prova.
Ha percepito la Naspi di complessivi € 1961,65 sino a novembre 2022 (doc. n. 8).
Occorre tenere conto del fatto che ha cessato l'attività lavorativa durante il matrimonio, nel
2001 e l'ha ripresa dopo la separazione nel 2021, riesce a reperire lavori a termine con introiti modesti, che le consentono di sopperire solo alle primarie esigenze di vita con estrema difficoltà. Considerata l'età (48 anni) e la prolungata assenza dal mondo del lavoro, per decisione condivisa dai coniugi durante il matrimonio, può logicamente ritenersi che fatichi a reperire un'attività lavorativa stabile e tale da assicurare una remunerazione più alta. La documentazione versata in atti da denota una costante precarietà dell'attività Controparte_1 lavorativa;
le diverse proroghe dei contratti a tempo determinato contemplano periodi molto brevi che non offrono alcuna certezza in merito alle aspettative future neanche sotto il profilo di una eventuale stabilità occupazionale;
infine, occorre tener conto dell'età della resistente e della pagina 11 di 14 prolungata assenza dal mondo del lavoro per decisione condivisa dei coniugi durante il matrimonio.
Deve essere pertanto accolta la domanda e posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare € 200 mensili a favore di con decorrenza dal deposito del ricorso, ad oggi Controparte_1 aggiornato ad € 213,80;
- devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di natura patrimoniale formulate dalle parti trovando applicazione la normativa ordinaria e trattandosi di domande non connesse
(Cassazione civile, sez. I, 08/02/2017, n. 3316);
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate dalle parti, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 27.11.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- le spese del presente giudizio, in considerazione della natura e del relativo esito, possono essere integralmente compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a ED (MB) il 6.6.1998;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED (MB) per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. rigetta la domanda di addebito formulata da;
Controparte_1
IV. affida la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà di vedere il padre accordandosi direttamente con lui data l'età;
V. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della IG l'importo di € 500 da corrispondersi con decorrenza in tale misura dal Per_1 mese di dicembre 2024 a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby -sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024.
VI. Pone, inoltre, a carico del padre l'80 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della IG, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da pagina 12 di 14 banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 13 di 14 VII. pone a carico di l'importo di euro 213,80 mensili - ad oggi rivalutato ed Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Controparte_1 mensilità;
VIII. dichiara la carenza di legittimazione attiva in relazione al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_2
IX. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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