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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1965/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1965/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 convenuta contumace
pagina 1 di 3 Premesso che:
- il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1.183,40 maturato a titolo di corrispettivo per la prestazione di lavoro occasionale pattuita con quest'ultima ed eseguita nell'ambito del
Summer Camp 2024 organizzato dal Centro Sport Palladio di Vicenza;
- la società, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio;
rilevato che:
- la società convenuta si occupa di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con prestazione dei relativi servizi per la consumazione sul posto;
- come risulta dal contratto allegato al ricorso, il ricorrente ha assunto l'obbligo di prestare in favore della convenuta l'attività di assistente cuoco nei mesi di giugno, luglio e agosto
2024;
- il compenso pattuito era pari ad 8,00 euro/ora lordi;
- il ricorrente allega di aver prestato la propria attività per complessive 145,5 ore, distribuite su 29 giornate, e allega all'atto sub docc. 2 e 2bis i cartellini presenza nonché le foto dei luoghi di svolgimento della prestazione;
- la prova dell'esistenza del contratto è pertanto documentale, e lo svolgimento della prestazione lavorativa ivi pattuita è dimostrata non solo dai docc. 2 e 2bis, ma anche dal comportamento concludente della società, che non si è presentata all'interpello disposto dal giudice, circostanza che può essere valorizzata ex art. 116 c.p.c.;
- a fronte di ciò, il committente non costituendosi in giudizio non ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo, ed in generale non ha fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti di credito specificamente azionati in giudizio dal ricorrente;
- la domanda va pertanto accolta con la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 1.183,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di corrispettivo per la prestazione di lavoro occasionale oggetto del ricorso;
- non può essere invece accolta la domanda di condanna al pagamento, sulla predetta somma, degli interessi maggiorati di cui all'articolo 1284 comma 2 c.c. Con argomentazioni chiaramente espresse di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n.
11343/2025) ha infatti escluso, con riferimento ai crediti di lavoro, la possibilità di pagina 2 di 3 cumulare gli interessi ordinari calcolati sulla somma annualmente rivalutata ex art. 429
c.p.c. con i “superinteressi” di cui alla predetta disposizione del codice civile;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
1183,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 25/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1965/2024 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 convenuta contumace
pagina 1 di 3 Premesso che:
- il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1.183,40 maturato a titolo di corrispettivo per la prestazione di lavoro occasionale pattuita con quest'ultima ed eseguita nell'ambito del
Summer Camp 2024 organizzato dal Centro Sport Palladio di Vicenza;
- la società, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio;
rilevato che:
- la società convenuta si occupa di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con prestazione dei relativi servizi per la consumazione sul posto;
- come risulta dal contratto allegato al ricorso, il ricorrente ha assunto l'obbligo di prestare in favore della convenuta l'attività di assistente cuoco nei mesi di giugno, luglio e agosto
2024;
- il compenso pattuito era pari ad 8,00 euro/ora lordi;
- il ricorrente allega di aver prestato la propria attività per complessive 145,5 ore, distribuite su 29 giornate, e allega all'atto sub docc. 2 e 2bis i cartellini presenza nonché le foto dei luoghi di svolgimento della prestazione;
- la prova dell'esistenza del contratto è pertanto documentale, e lo svolgimento della prestazione lavorativa ivi pattuita è dimostrata non solo dai docc. 2 e 2bis, ma anche dal comportamento concludente della società, che non si è presentata all'interpello disposto dal giudice, circostanza che può essere valorizzata ex art. 116 c.p.c.;
- a fronte di ciò, il committente non costituendosi in giudizio non ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo, ed in generale non ha fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti di credito specificamente azionati in giudizio dal ricorrente;
- la domanda va pertanto accolta con la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 1.183,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di corrispettivo per la prestazione di lavoro occasionale oggetto del ricorso;
- non può essere invece accolta la domanda di condanna al pagamento, sulla predetta somma, degli interessi maggiorati di cui all'articolo 1284 comma 2 c.c. Con argomentazioni chiaramente espresse di recente la Corte di Cassazione (ordinanza n.
11343/2025) ha infatti escluso, con riferimento ai crediti di lavoro, la possibilità di pagina 2 di 3 cumulare gli interessi ordinari calcolati sulla somma annualmente rivalutata ex art. 429
c.p.c. con i “superinteressi” di cui alla predetta disposizione del codice civile;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
1183,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 25/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3