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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. ssa
VA LM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 40949 dell'anno 2024 , vertente rappresentato e difeso dall'Avv.to COSTANTINI REMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente contro in p,. del l.r.p.t., poi e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in p. del l.r.p.t.
[...]
Convenute contumaci
OGGETTO: pagamento accantonamenti quote TFR presso Controparte_4
[...]
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e ritualmente notificato a Roma
[...]
in data 11 dicembre 2024 in via telematica come da ricevuta di avvenuta CP_1
consegna prodotta in atti, ed al tramite ufficiale Controparte_3
giudiziario in data 29 gennaio 2025, la parte ricorrente in èpigrafe ha chiesto al
Tribunale di : “ 1) accertare e dichiarare in € 10.048.10 la somma indebitamente trattenuta da nelle buste paga del sig. e non versata CP_1 Parte_1
al fondo - Fondo pensione complementare a Controparte_3
capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini e, per l'effetto, 2) condannare in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Controparte_3
Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori
[...]
addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini la somma di €10.048.10, di cui € 4,243,68 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dai singoli mancati versamenti al saldo:”
Ha premesso al riguardo di aver aderito in data 1 agosto 2007 al Fondo
Pensione Complementare , di essere cessato il rapporto di lavoro in data CP_3
11 luglio 2020 e di aver verificato che, per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di , dal 1 maggio 2013 all'11 luglio 2020, la suddetta CP_1
aveva effettuato versamenti parziali di contribuzione al Fondo complementare pensione , come da relativo estratto contributivo (doc. 3) emesso dal CP_3
residuando un credito a proprio favore di euro 10.048,10. CP_3
2. Le convenute non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla modifica della domanda di condanna della somma indicata nelle conclusioni, nei confronti della Serv.com srl, ed ha dedotto e documentato a sostegno,
l'intervenuta modifica della denominazione sociale di in CP_1
Serv.com srl, risultante da visura camerale ( pag. 15) con iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova denominazione, dal 3 febbraio 2025 ; parte ricorrente ha altresì fatto rilevare che dalle visure camerali prodotte risultava medesimo codice fiscale.
4. La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza all'esito di discussione con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In ragione della natura documentale del giudizio e della mancata prova offerta dal datore di lavoro di avvenuta corresponsione al Fondo della contribuzione trattenuta al ricorrente, nella misura indicata in ricorso, le domande proposte
Pag. 2 di 6 meritano di essere accolte, anche nella modifica prospettata all'odierna udienza, per fatti nuovi, successivi al deposito ed alla notifica del ricorso.
6.Con l'estratto contributivo prodotto sub. doc. 3 dal ricorrente, è infatti provato che quest'ultimo è stato iscritto al Fondo fin 1 agosto 2007 e sono CP_3
pure documentati i mancati versamenti del datore di lavoro a titolo di contribuzione e per le quote di TFR maturato per l'importo richiesto col ricorso, alla luce sempre dell'estratto conto del Fondo , per gli importi indicati CP_3
nello stesso come “ attenzione” e invece versati gli importi sotto la voce “ abbinati “.
7.In relazione alla possibilità del lavoratore di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di recente di qualificare il rapporto giuridico tra lavoratore e datore di lavoro come di delegazione di pagamento o di mandato di pagamento, la prima tacitamente revocabile nel momento in cui viene esperita azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro stesso che non versa le somme dovute al Fondo di previdenza complementare ed il secondo risolvibile per inadempimento nel caso in cui le somme non siano versate dal datore di lavoro al Fondo, con conseguente obbligo del datore di lavoro stesso, in entrambi i casi, di corrispondere le somme richieste direttamente al lavoratore. Si richiama in particolare la pronunzia della Suprema
Corte del 10/07/2023, n. 19510, secondo cui “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l' investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una
Pag. 3 di 6 cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.”
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. accantonate presso il datore di lavoro medesimo hanno natura retributiva, sicché il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento Fondo di previdenza complementare, “comporta la risoluzione per inadempimento del mandato ed il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.” (nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
28/06/2023, n. 18477). Si presume, quindi, la sussistenza di un mandato sino a prova contraria, risolvibile per inadempimento in caso di mancato versamento delle somme accantonate e di conseguente azione giudiziale da parte del lavoratore.
Nello stesso si è espressa sempre di recente la Corte di Cassazione con la n.
16266/2023, secondo cui “Il lavoratore è legittimato a domandare il pagamento delle quote di Tfr maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il tfr stesso”.
8. In sintesi ed in linea con l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo al lavoratore di richiedere direttamente al datore di lavoro il versamento della contribuzione e delle quote di TFR al Fondo , atteso che la delegazione di pagamento deve intendersi CP_3
Pag. 4 di 6 revocata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (12 luglio 2020 - doc. 2 di parte ricorrente – busta paga del mese riportante la suddetta data di cessazione del rapporto di lavoro ) e della proposizione del ricorso per cui è giudizio.
L'importo totale la società convenuta avrebbe dovuto versare CP_1
al Fondo risulta pari ad euro 11.914,38 e lo stesso risulta solo CP_3
parzialmente versato, con un relativo debito a uso carico di € 10.048,10 come pure indicato nell'estratto conto.
Alla soccombenza delle società convenute non costituite segue loro condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato l' 11 novembre 2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1. Accerta e dichiara che in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., poi ha omesso di versare sul Fondo pensione CP_5
Priamo euro 10.048,10 di cui euro 4.243,68 a titolo di TFR, di pertinenza del ricorrente e, per l'effetto;
2. Condanna la convenuta in p. del l.r.p,t,,già CP_2 CP_1
al pagamento in favore del Fondo Pensione Priamo della somma di euro
10.048,10 di cui euro 4.,243,68 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
3.Condanna le convenute in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2424 oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
Pag. 5 di 6 Roma 18 giugno 2025
Il Giudice
VA LM
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. ssa
VA LM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 40949 dell'anno 2024 , vertente rappresentato e difeso dall'Avv.to COSTANTINI REMO per Parte_1
procura in atti
Ricorrente contro in p,. del l.r.p.t., poi e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in p. del l.r.p.t.
[...]
Convenute contumaci
OGGETTO: pagamento accantonamenti quote TFR presso Controparte_4
[...]
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e ritualmente notificato a Roma
[...]
in data 11 dicembre 2024 in via telematica come da ricevuta di avvenuta CP_1
consegna prodotta in atti, ed al tramite ufficiale Controparte_3
giudiziario in data 29 gennaio 2025, la parte ricorrente in èpigrafe ha chiesto al
Tribunale di : “ 1) accertare e dichiarare in € 10.048.10 la somma indebitamente trattenuta da nelle buste paga del sig. e non versata CP_1 Parte_1
al fondo - Fondo pensione complementare a Controparte_3
capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini e, per l'effetto, 2) condannare in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Controparte_3
Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori
[...]
addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini la somma di €10.048.10, di cui € 4,243,68 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dai singoli mancati versamenti al saldo:”
Ha premesso al riguardo di aver aderito in data 1 agosto 2007 al Fondo
Pensione Complementare , di essere cessato il rapporto di lavoro in data CP_3
11 luglio 2020 e di aver verificato che, per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di , dal 1 maggio 2013 all'11 luglio 2020, la suddetta CP_1
aveva effettuato versamenti parziali di contribuzione al Fondo complementare pensione , come da relativo estratto contributivo (doc. 3) emesso dal CP_3
residuando un credito a proprio favore di euro 10.048,10. CP_3
2. Le convenute non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla modifica della domanda di condanna della somma indicata nelle conclusioni, nei confronti della Serv.com srl, ed ha dedotto e documentato a sostegno,
l'intervenuta modifica della denominazione sociale di in CP_1
Serv.com srl, risultante da visura camerale ( pag. 15) con iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova denominazione, dal 3 febbraio 2025 ; parte ricorrente ha altresì fatto rilevare che dalle visure camerali prodotte risultava medesimo codice fiscale.
4. La causa è stata quindi decisa all'odierna udienza all'esito di discussione con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
5. In ragione della natura documentale del giudizio e della mancata prova offerta dal datore di lavoro di avvenuta corresponsione al Fondo della contribuzione trattenuta al ricorrente, nella misura indicata in ricorso, le domande proposte
Pag. 2 di 6 meritano di essere accolte, anche nella modifica prospettata all'odierna udienza, per fatti nuovi, successivi al deposito ed alla notifica del ricorso.
6.Con l'estratto contributivo prodotto sub. doc. 3 dal ricorrente, è infatti provato che quest'ultimo è stato iscritto al Fondo fin 1 agosto 2007 e sono CP_3
pure documentati i mancati versamenti del datore di lavoro a titolo di contribuzione e per le quote di TFR maturato per l'importo richiesto col ricorso, alla luce sempre dell'estratto conto del Fondo , per gli importi indicati CP_3
nello stesso come “ attenzione” e invece versati gli importi sotto la voce “ abbinati “.
7.In relazione alla possibilità del lavoratore di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di recente di qualificare il rapporto giuridico tra lavoratore e datore di lavoro come di delegazione di pagamento o di mandato di pagamento, la prima tacitamente revocabile nel momento in cui viene esperita azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro stesso che non versa le somme dovute al Fondo di previdenza complementare ed il secondo risolvibile per inadempimento nel caso in cui le somme non siano versate dal datore di lavoro al Fondo, con conseguente obbligo del datore di lavoro stesso, in entrambi i casi, di corrispondere le somme richieste direttamente al lavoratore. Si richiama in particolare la pronunzia della Suprema
Corte del 10/07/2023, n. 19510, secondo cui “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando - e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l' investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una
Pag. 3 di 6 cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.”
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. accantonate presso il datore di lavoro medesimo hanno natura retributiva, sicché il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento Fondo di previdenza complementare, “comporta la risoluzione per inadempimento del mandato ed il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.” (nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
28/06/2023, n. 18477). Si presume, quindi, la sussistenza di un mandato sino a prova contraria, risolvibile per inadempimento in caso di mancato versamento delle somme accantonate e di conseguente azione giudiziale da parte del lavoratore.
Nello stesso si è espressa sempre di recente la Corte di Cassazione con la n.
16266/2023, secondo cui “Il lavoratore è legittimato a domandare il pagamento delle quote di Tfr maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il tfr stesso”.
8. In sintesi ed in linea con l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo al lavoratore di richiedere direttamente al datore di lavoro il versamento della contribuzione e delle quote di TFR al Fondo , atteso che la delegazione di pagamento deve intendersi CP_3
Pag. 4 di 6 revocata in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (12 luglio 2020 - doc. 2 di parte ricorrente – busta paga del mese riportante la suddetta data di cessazione del rapporto di lavoro ) e della proposizione del ricorso per cui è giudizio.
L'importo totale la società convenuta avrebbe dovuto versare CP_1
al Fondo risulta pari ad euro 11.914,38 e lo stesso risulta solo CP_3
parzialmente versato, con un relativo debito a uso carico di € 10.048,10 come pure indicato nell'estratto conto.
Alla soccombenza delle società convenute non costituite segue loro condanna alle spese di lite in favore del ricorrente, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato l' 11 novembre 2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1. Accerta e dichiara che in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., poi ha omesso di versare sul Fondo pensione CP_5
Priamo euro 10.048,10 di cui euro 4.243,68 a titolo di TFR, di pertinenza del ricorrente e, per l'effetto;
2. Condanna la convenuta in p. del l.r.p,t,,già CP_2 CP_1
al pagamento in favore del Fondo Pensione Priamo della somma di euro
10.048,10 di cui euro 4.,243,68 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
3.Condanna le convenute in solido alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2424 oltre 15% per spese generali, iva e cpa;
Pag. 5 di 6 Roma 18 giugno 2025
Il Giudice
VA LM
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