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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 13283/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
giusta procura alle liti allegata al ricorso in opposizione,
[...]
- opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AN AB per procura allegata al decreto ingiuntivo opposto,
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 9 aprile 2025 l
[...]
in epigrafe ha convenuto in giudizio il dott. , Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1253/2025, emesso dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in data 27 febbraio 2025 e notificato il 28 febbraio 2025, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto della somma complessiva di € 30.540,00 per le prestazioni rese presso l'Ospedale Grassi di Ostia nel periodo da gennaio 2023 ad aprile 2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto e spese della procedura monitoria. A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che in data 19 luglio 2021 è stata indetta manifestazione di interesse per la copertura di turni diurni e notturni dedicati alle attività dei nuclei di cure primarie della Asl Roma 3 di Acilia/Casal Bernocchi, e con un compenso Per_1 CP_2 diurno di € 25,00 l'ora e di € 30,00 l'ora per il turno notturno, cui il resistente aveva aderito, venendo poi pagato per l'attività svolta nella misura predetta, come comprovato dalle buste paga prodotte in giudizio. Detta manifestazione di interesse era stata infatti prorogata e applicata anche per i turni di sostituzione presso l'Ospedale Grassi di Ostia, nelle more dell'espletamento della procedura, indetta con deliberazione n. 715 del 3 agosto 2022, per il reclutamento del personale medico a tempo determinato da dedicare alle attività dei nuclei di cure primarie e alla gestione dei codici bianchi e verdi del P.S. dell sino all'adozione della Parte_3 delibera n. 220 dell'1 marzo 2024, con cui è stata indetta una manifestazione d'interesse per soli titoli finalizzata alla ricerca di medici da utilizzare presso il Pronto soccorso del Grassi, prevedendo un compenso per i medici laureati pari a € 40,00 in regime di libera professione e successiva deliberazione n. 656 del 21 giugno 2024, con cui è stato aggiudicato al dott. l'incarico CP_1 per i codici minori con un compenso di € 40,00 lordi l'ora. Di tal ché, posto che nel periodo controverso i compensi per i turni svolti dal ricorrente erano remunerati con l'importo orario di € 25,00 o € 30,00, a lui effettivamente applicato e che l'aumento a € 40,00 è stato previsto soltanto nel periodo successivo, l' ha chiesto al Parte_1
Tribunale di “revocare il decreto ingiuntivo n. 1253/2025 per tutte le motivazioni espresse in narrativa, da cui si evince indiscutibilmente l'infondatezza dell'avversa domanda creditoria, attesa la legittimità dei pagamenti effettuati al Dr. nel periodo gennaio Controparte_1
2023/aprile 2024”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'opposto, chiedendo di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto;
a sostegno della tesi difensiva, il lavoratore opposto ha dedotto che la manifestazione di interesse allegata dall si riferisce Parte_1
a nuclei cure del Presidio sanitario di via Coni Zugna 173 in e di Per_1 via della Pineta di in oltre che a quello di Acilia/Casal CP_3 CP_2
Bernocchi, con previsione dei compensi su turni diurni e notturni di € 25 e € 30, mentre la pretesa azionata in monitorio concerne la diversa manifestazione di interesse per il presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” di Ostia, per la quale è previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 40; ha, inoltre, dedotto che i prospetti paga prodotti dall' si riferiscono Pt_1 alle attività da lui prestate presso i presidi ospedalieri di e Per_1 CP_2 sicché non rilevano nella presente controversia. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
2 Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, l'opposizione è fondata e va accolta. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Invero, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (cfr., per tutte, Cass., sez. 1., n. 9633 del 24 marzo 2022, la quale dà atto che trattasi di indirizzo risalente e consolidato, richiamando (Cass., sez. 2, n. 6091 del 4 marzo 2020, Cass., sez. 3, n. 21245 del 29 settembre 2006, Cass., sez. 2, n. 7571 del 30 marzo 2006).
3. Così delineato il riparto dell'onere probatorio, il lavoratore opposto, sul quale grava l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa azionata, come detto relativa all'esatta remunerazione delle prestazioni di lavoro da lui svolte presso l'Ospedale Grassi di Ostia da gennaio 2023 ad aprile 2024, a fondamento della domanda ha prodotto e richiamato la “Manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, con disponibilità immediata, finalizzata alla ricerca di Medici – Disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, o disciplina equipollente o affine, per il
[...]
, anche in attuazione della Deliberazione Controparte_4
3 della Giunta Regionale n. 9 del 18.01.2022 avente ad oggetto: “art.6 Bis Decreto Legge 23.07.2021 n. 105 e s.m.i.” e dell'art. 34 del D.L. n. 21 del 21.03.2022 avente ad oggetto: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, pubblicata sul sito istituzionale, la quale prevedeva l'attribuzione di un compenso orario di € 40 per i turni svolti dai medici (cfr. doc. n. 1 del ricorso monitorio). Ha, inoltre, prodotto i fogli attestanti i turni e le relative ore svolte presso il predetto presidio ospedaliero (cfr. doc. n. 6 del ricorso monitorio) e il cedolino di ottobre 2023, riepilogativo anche delle precedenti mensilità dell'anno 2023, recante la liquidazione dei compensi per le ore fino ad allora svolte, corrispondenti a quelle indicate nei prospetti di presenza, con la diversificazione del relativo importo in € 25 o € 30 a seconda che si trattasse di turno diurno o notturno (cfr. doc. n. 3 del ricorso monitorio).
4. Posto che, pertanto, la liquidazione oraria di € 40 si fonderebbe sulla manifestazione di interesse in questione, la quale prevede, anche in ragione delle particolari ragioni di urgenza a scopi umanitari per la crisi ucraina, compensi superiori a quelli erogati sulla base delle altre pregresse manifestazioni di interesse prodotte dall'amministrazione (doc. da 2 a 6 del ricorso in opposizione), sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare non soltanto di avere effettivamente presentato una domanda in merito, ma che detta procedura abbia avuto seguito e che lui sia stato destinatario dell'incarico. In altri termini, la produzione offerta dal lavoratore opposto non dimostra in alcun modo che i turni di sostituzione da questi effettuati presso l'Ospedale Grassi, pur comprovati documentalmente e non contestati, siano stati resi sulla base del documento prodotto a fondamento della domanda. Al riguardo, nessuna deliberazione attuativa di quella manifestazione di interesse è stata prodotta (nomina della commissione, valutazione, graduatoria finale, stipulazione del contratto, tutte fasi previste espressamente), sicché non è stata fornita prova alcuna in merito all'obbligazione assunta dall'azienda di corrispondere un compenso orario di € 40, invocato in ricorso monitorio. Del resto, se è vero che la manifestazione di interesse indetta in data 19 luglio 2021 riguardava inizialmente solo la copertura di turni diurni e notturni dedicati alle attività dei nuclei di cure primarie della Asl Roma 3 di Acilia/Casal Bernocchi, e con un compenso diurno di € Per_1 CP_2
25,00 l'ora e di € 30,00 l'ora per il turno notturno (cfr. doc. n. 1 del ricorso in opposizione), è pur vero con deliberazione n. 715 del 3 agosto 2022 è stato indetto un “Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione, a tempo pieno e determinato, della durata massima di un anno, di n. 24 unità di Dirigente Medico da dedicare alle attività dei Nuclei di Cure Primarie dell'ASL Roma 3 di: Acilia/Casal Bernocchi;
(Via Coni Zugna, Per_1
4 173); (Via Porto Azzurro, 76) e alla gestione dei codici bianchi e CP_2 verdi del Pronto Soccorso dell' di Ostia” (cfr. doc. n. Parte_3
4 del ricorso in opposizione), accomunando tutti i suddetti presidi ospedalieri della ASL Roma 3, in cui sussisteva carenza di personale in organico, tanto da richiedere l'effettuazione di turni di sostituzione per coprire i fabbisogni essenziali. Sicché, viepiù in assenza di altre determinazioni dirigenziali che fossero state attuate e che prevedessero compensi diversi, la determinazione n. 1082 del 22 novembre 2022, richiamata e confermata dalla successiva delibera n. 10 del 3 gennaio 2023 (cfr. doc. n. 5 del ricorso in opposizione), con cui è stata disposta la proroga delle precedenti manifestazioni di interesse al fine di coprire i turni residui non coperti dei nuclei di cure primarie aziendali, facendo espresso riferimento al bando pubblico indetto il 3 agosto 2022 per tutti i presidi ospedalieri della Asl Roma 3, non può che essere interpretata nel senso di estendere anche i relativi compensi orari a tutti i turni di servizio svolti dai medici.
5. Quanto alla deduzione del lavoratore di avere ricevuto compensi inferiori al dovuto sino a settembre 2023 e, successivamente, di non avere ricevuto alcun compenso da ottobre 2023 a aprile 2024, a fronte dei turni dimostrati dalla documentazione prodotta, avendo questi assolto l'onere di dimostrare lo svolgimento della prestazione sarebbe gravato sull'
[...]
l'onere di dimostrare il pagamento, nei limiti delle previsioni orarie Parte_1 di € 25 o € 30 a seconda che si trattasse di turni diurni o notturni. Invero, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass.,
5 sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.
6. L'onere probatorio gravante sull'opponente, tuttavia, è stato pienamente assolto, dal momento che l'estinzione delle obbligazioni retributive azionate è dimostrata dalla produzione dei prospetti paga (cfr. doc. n. 9 del ricorso in opposizione), che sono stati predisposti sulla base delle ore svolte mensilmente dal lavoratore presso l'Ospedale Grassi, con la differenziazione dell'importo sulla base dei turni notturni o diurni. Invero, il cedolino riepilogativo delle competenze e delle ore svolte sino a settembre 2023, unico prodotto a corredo della domanda monitoria, corrisponde a quello prodotto in giudizio dall'opponente. Né, poi, è stato comprovato che l'opposto abbia effettuato dei turni anche presso altre strutture ospedaliere nell'arco temporale controverso, non avendo prodotto documentazione, né formulato istanze istruttorie in merito. E, peraltro, dalla disamina dei prospetti risulta che sino al mese di marzo 2024 – periodo a cui si riferisce il cedolino di aprile 2024 – sono state contabilizzate n. 1016 ore di turno, maggiori rispetto a quelle indicate dal lavoratore nel ricorso monitorio e risultanti dal foglio delle presenze. Sicché, in definitiva, tenuto conto che non sussistono i presupposti per richiedere una maggiorazione dei compensi rispetto a quelli pattuiti – come chiarito, € 25 o € 30, a seconda della collocazione oraria del turno – e risultando il puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento delle ore di servizio svolte, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
7. Dall'accoglimento dell'opposizione conseguono le statuizioni sulle spese di lite secondo la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c. Le spese, in particolare, vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile
6 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 1253/2025 e condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 20 ottobre 2025. Il giudice Cesare Russo
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