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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico presso il Difensore Avv. ZANARDI FRANCESCO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
Telematico presso il Difensore Avv. MAGISTRETTI GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: NEL MERITO Revocare, in forza di quanto argomentato, il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande tutte formulate nel ricorso per ingiunzione, dichiarando che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA” parte convenuta opposta “piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito: respingere tutte le domande avversarie in quanto illegittime, infondate e comunque non provate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nel merito: in ogni caso condannare Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 5.493,66 e/o della diversa
[...] Controparte_1 anda in corso di causa ol ora ex Dlgs 231/02 dal 110/02/2022 sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 842/2022 – n. 2067 R.G., emesso dal Tribunale di Piacenza in data 04.10.2022 per l'importo di € 5.493,66, in linea capitale, oltre interessi e spese, a favore di afferente il saldo della fattura n.121/2022, relativa a servizi di Controparte_1
pagina 1 di 5 riparazione di macchine utensili erogati in favore di . Pt_1
2. Parte attrice opponente, narra in fatto di aver richiesto l'intervento della convenuta per la riparazione di due torni e un centro di lavoro presso la propria sede di AL (VR), accordandosi con la convenuta in data 9.3.2022 mentre l'intervento era programmato per il 24.5.2022, tuttavia avendo appreso nel pomeriggio inoltrato del giorno prima che a causa di lavori di manutenzione alla rete vi sarebbe stata un'interruzione dell'energia Cont elettrica, ne dava immediata comunicazione alla chiedendo di rinviare le operazioni ad altra data. Nonostante la comunicazione, però, il giorno 24 maggio si presentavano Cont due tecnici della che ben poco potevano fare per assenza di energia elettrica e la conseguente impossibilità di mettere in funzione le macchine da riparare e, seppur invitati a soprassedere, il giorno dopo ancora (25 maggio) i due tecnici si ripresentavano ugualmente in azienda riuscendo solamente a smontare un macchinario e verso le 10,00 della mattina del 26.5.2022 sospendevano definitivamente l'intervento dichiarando che non potevano fare altro per la nota mancanza di energia elettrica. L'opponente contestava immediatamente il rapportino di lavoro propostogli per la firma in quanto le ore ivi indicate non corrispondevano a lavoro effettivamente svolto ed inviava una mail Cont alla contestando anche il modo in cui era stato lasciato il macchinario e la postazione Cont di lavoro. Pur avendo l'opponente richiesto la riprogrammazione dell'intervento, la non vi aderiva ed emetteva la fattura oggetto del procedimento monitorio cui seguiva Cont varia corrispondenza e, a mezzo del legale, la contestazione di inadempimento di dato che l'avversa richiesta di pagamento era eccessiva, sproporzionata ed illegittima, per difetto nella controprestazione, oltre che contestata nell'an e nel quantum.
3. Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, offrendo una diversa ricostruzione dei Cont fatti occorsi, ovvero che aveva incaricato i propri tecnici che erano partiti da Cont ZA (PC) alle 7,00 del mattino (quindi ben prima dell'orario di apertura di che chiude alle ore 17,00) e che in 2,30 ore erano arrivati a AL (VR): a quell'ora del Cont mattino nessuno di poteva ancora sapere che nel capannone di l'elettricità Pt_1 non fosse presente. Quanto ai giorni successivi, in accorto con l'opponente venivano eseguite le operazioni di smontaggio dei macchinari oggetto delle riparazioni, confermando che per tutto il periodo l'elettricità non era mai stata ripristinata, precisando altresì che, dopo le contestazioni sul rapportino di lavoro, l'opponente si offriva di definire la questione in via bonaria con l'offerta, dapprima, di €.2800,00 poi arrotondata ad €.3.000,00. Contestava che vi fosse stato inadempimento da parte dell'opposta il cui rifiuto di intervenire ulteriormente sui macchinari, allorchè fosse stata presente l'elettricità, doveva ritenersi legittimo a fronte delle infondate eccezioni di controparte ed il timore che le prestazioni successive come quelle eseguite non sarebbero state pagate.
4. Non veniva concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione risultava fondata su prova scritta, quindi, escussi i testi sulle circostanze ammesse e previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva tratta in decisione.
5. Dalla condotta istruttoria orale è emerso: il teste dopo aver confermato Testimone_1 che i tempi di lavorazione sono stati quelli indicati nel rapportino di lavoro ha dichiarato
“ E' vero che abbiamo iniziato a operare su un macchinario e precisamente un centro di lavoro pagina 2 di 5 della per il quale il proprietario aveva chiesto di sostituire i cuscinetti della vite dell'asse CP_2
X. R e il macchinario era pieno di sporcizia e quindi prima di poter arrivare alla parte da sostituire abbiamo impiegato molto tempo per eliminare la sporcizia che ci impediva di effettuare il lavoro. Completata questa operazione preliminare, che come ho detto ha richiesto molto tempo, sono stati smontati i cuscinetti e consegnati ad perché l'accordo era che il titolare, forse Pt_1 certo avrebbe trovato lui con i suoi canali i ricambio occorrenti. Preciso che quanto Per_1 ho descritto si è svolto fra l'intera giornata del 25 e la mattina del 26 maggio. Preciso ancora che, tanto che eravamo lì il titolare ci ha chiesto di controllare anche altre parti del macchinario e che comunque sia il 25 che il 26 di maggio 2022 presso la non c'era elettricità e per questo, Pt_1 ad un certo punto della mattina del 26 maggio ce ne siamo andati. Voglio ancora precisare che la decisione di interrompere la nostra presenza presso è venuta, in accordo con il cliente, Pt_1 verso la prima parte della mattinata del 26, il resto del tempo prima di andarcene fisicamente è Cont stato impiegato in una discussione. Infatti, secondo le istruzioni impartite dalla al termine di ogni intervento noi dovevamo chiedere che venisse fatto il pagamento per l'attività svolta e da questo è nata la discussione anche fra i due titolari delle società. Preciso che nel mio rapportino ho segnato l'orario in cui effettivamente siamo andati via dalla perché, per noi, anche il Pt_1 tempo perso a discutere è orario lavorativo” precisando altresì “preciso però che non mi ricordo se il giorno 26 di maggio 2022 ci siamo fermati per il pranzo. Voglio precisare che presso la
in quei giorni si era creata una grande confusione perché il titolare continuava a chiederci Pt_1 di guardare più parti del macchinario e noi, per mancanza di elettricità, non potevamo completare il lavoro sul macchinario perché alcune funzionalità si potevano vedere solo con la macchina in funzione.”; il teste conferma la circostanza che l'elettricità era assente e Testimone_2 che “ Il nostro ufficio interno mi comunicò il pomeriggio del 23.5.2022 che, a causa del cambio del gestore dell'energia elettrica, la corrente sarebbe mancata per circa due giorni consecutivi ” e
“ Ricordo che lo stesso pomeriggio del 23.5., dopo aver saputo che ci sarebbe stata l'interruzione Cont di corrente, ho chiesto al nostro ufficio amministrativo di mandate una mail alla per avvisarli di non venire visto che non c'era la corrente e quindi i macchinari oggetto di manutenzione non si potevano far funzionare. Mi sembra che oltre alla mail avessi fatto anche una telefonata per avvisare che non si poteva fare l'intervento” “ Voglio precisare che adesso, pensandoci bene, Cont ricordo di aver telefonato in sia il 23 per avvertire di persona oltre la mail sia il giorno dopo Cont 24 maggio per dire anche alla direttamente, dopo aver rappresentato ai loro tecnici presenti in azienda che mancando la c te non si poteva fare nulla, di sospendere anche l'intervento del 25 maggio per la medesima ragione. Confermo che nonostante quanto avevo comunicato il 25 Cont maggio i tecnici si sono presentati in azienda perché avevano ricevuto istruzione dalla di venire comunque anche se mancava l'elettricità. Per il vero, quel giorno così come il giorno prima Cont i due tecnici della hanno fatto qualcosa, ovvero hanno pulito i macchinari su cui avrebbero dovuto fare gli interventi e il giorno 25 hanno smontato la madrevite, ovvero quella che porta i cuscinetti, del macchinario che è un centro di lavoro mod. e serve per fare le fresature sui CP_2 vari pezzi che produciamo noi. Ricordo che quel lavoro di smontaggio è stato estremamente difficoltoso perché mancando l'elettricità, che avrebbe permesso di accedere a quel pezzo ed eseguire la sostituzione dei cuscinetti in una sola ora, quei tecnici hanno dovuto smontare parti del macchinario che non sarebbe stato necessario smontare se ci fosse stata l'elettricità per arrivare sino alla madrevite, e quindi hanno impiegato tutta la giornata.” “Ribadisco che ho personalmente Co detto ai tecnici che il lavoro senza elettricità non si poteva fare, ma loro mi hanno risposto che avevano avuto l'ordine di intervenire ugualmente sul macchinario e che il lavoro si poteva fare comunque.”
pagina 3 di 5 6. E' principio del nostro ordinamento, sancito dagli art. 1175, 1366 e 1375 c.c., quello per cui il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato che (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 656 del 10/01/2025) I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto. (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 20106/2009). Nel caso di specie, la convenuta opposta non si è attenuta ai principi di esecuzione del contratto secondo buona fede. Se infatti, come è stato provato in causa (cfr. gli stralci delle testimonianze assunte sopra Cont riportati), era stata informata preventivamente della impossibilità di eseguire la prestazione contrattuale nei termini convenuti in ragione della mancanza di elettricità, circostanza esterna alla volontà del committente e dunque suscettibile di equiparazione al caso di forza maggiore, ed evenienza che non avrebbe permesso di valutare compiutamente il funzionamento dei macchinari da riparare o comunque avrebbe reso le operazioni di smontaggio più complesse ed onerose del normale, un comportamento conforme a buona fede, ovvero che avesse tenuto in debito conto la preservazione dell'interesse dell'attore committente, avrebbe imposto alla convenuta opposta di aderire alla richiesta di rinvio delle operazioni ad un momento successivo allorchè fosse stata ripristinata l'elettricità. Cont Né il ragionamento cambia ove si volesse supporre che la avesse avuto modo di vedere il messaggio mail dell'attrice solo la mattina seguente quando i due tecnici erano già in viaggio (ma la circostanza non è stata provata e risulta smentita dal teste Tes_2 che ha riferito di una telefonata intercorsa in tal senso la sera prima). Infatti, a prescindere dall'ovvia considerazione che i due tecnici in viaggio potevano essere comodamente raggiunti via telefono per informarli dell'inconveniente sopraggiunto, in ogni caso, giunti in loco, sarebbe stato corretto, limitare, se non interrompere la prestazione, alla sola giornata del 24 maggio, come peraltro è provato sia stato chiesto via telefono dallo ON nella medesima giornata del 24 maggio. Peraltro, analizzando le lavorazioni convenute in contratto, è di tutta evidenza che si sapeva a priori che tutte quelle concernenti le prove di funzionamento dei macchinari da riparare non si sarebbero potute eseguire in assenza di elettricità, come confermato dal teste Tes_1
In altri termini, il principio che impone di agire secondo buona fede, applicato in senso oggettivo, impone nel bilanciamento degli opposti interessi volti per ciascuna parte al conseguimento della prestazione dedotta in contratto, di valutare se l'agito dell'una e dell'altra si sia adeguato non solo al perseguimento della finalità contrattualmente prevista, ma anche se nel far ciò si sia agito con correttezza al fine di evitare il pregiudizio del concorrente interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al pagina 4 di 5 conseguimento della relativa prestazione. Pertanto, proprio nell'insistenza da parte della convenuta opposta a voler eseguire comunque una prestazione sapendo che, per cause non imputabili alla convenuta opposta, la stessa poteva essere solo parziale, più difficoltosa e conseguentemente e ingiustificatamente più onerosa per la controparte, va ritenuta integrata la violazione del comportamento secondo buona fede traducendosi in un danno parziale per la controparte. Ed infatti, pur nella contestazione generale dell'operato della convenuta opposta nell'occorso, non viene negato che qualcosa dell'originaria prestazione promessa sia stato fatto, così come emerso dalle testimonianze assunte. Ne consegue, pertanto che la domanda attorea può trovare solo parziale accoglimento mediante riduzione del dovuto entro la somma a suo tempo offerta a titolo transattivo e non accettata dalla convenuta, pari ad €.2.800,00 ( cfr. doc.2 di parte convenuta- mail del 31.5.2022.) Detto importo è da ritenersi congruo sia in relazione al fatto che, nel conteggio delle ore è stato incluso indifferentemente tutto il tempo trascorso presso la sede di AL seppure, per espressa dichiarazione del una parte sia stata impiegata in Tes_1 discussioni sul dovuto e non in prestazione lavorativa effettiva oltretutto per due tecnici, sia perché quella effettivamente eseguita ha impegnato un tempo superiore al normale che diversamente non sarebbe occorso se i tecnici avessero operato in presenza dell'elettricità, circostanza di cui vi è prova indiretta nella fattura di riparazione per le medesime prestazioni eseguite da ditta terza ( cfr. doc.20 di parte attrice).
7. Conclusivamente, e per tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 842/2022 – n. 2067 R.G., emesso dal Tribunale di Piacenza in data 04.10.2022 deve essere revocato e parte attrice opponente condannata al pagamento della minor somma di €.2.800,00 oltre interessi moratori dalla data della esigibilità della fattura n. 121/2022 sino al saldo effettivo atteso che all'offerta in via transattiva non è seguita l'offerta reale della somma.
8. Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 842/2022 – n. 2067 R.G., emesso dal Tribunale di Piacenza in data 04.10.2022;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di €.2.800,00 oltre interessi moratori dalla data della Controparte_1 esigibilità della fattura n. 121/2022 sino al saldo effettivo;
- Spese di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Piacenza, 15/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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