Articolo 2 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 dicembre 1993
Art. 2. 1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.
2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.
3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, e' portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni.
4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, ne' delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.
Nota all'art. 2:
- L'art. 11 della tariffa, allegato A, annessa al D.P.R.
n. 642/1972 , e successive modificazioni (Disciplina dell'imposta di bollo) e' il seguente:
=====================================================================
| | Imposte | |
| | dovute | |
Articolo|Indicazione |______________| |
della | degli atti | | | Modo di | Note
tariffa | soggetti |Fisse |Propor-| pagamento |
| ad imposta | |zionali| |
________|____________|______|_______|_____________|__________________
11 |1. Biglietti|Un decimo del |1. Versamento|1. L'imposta annua
|e titoli fi-|saggio uffi- |diretto al- |e' dovuta sulla
|duciari del-|ciale dello |l'ufficio del|circolazione me-
|l'istituto |sconto con un |registro o ad|dia, sotto dedu-
|di emissione|minimo di L. |altro ufficio|zione dell'intero
| |0,50 per cento|autorizzato |ammontare delle
| | | |riserve auree ed
| | | |equiparate posse-
| | | |dute dall'istitu-
| | | |to. Non sono sog-
| | | |getti all'imposta
| | | |i biglietti emessi
| | | |per anticipazioni
| | | |al Tesoro
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993