Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 11Articolo 13
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14 febbraio 1989
Art. 12. 1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' prorogato al 31 dicembre 1989, in conformita' con il termine di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64 .
Nota all'art. 12:
Il testo dell' art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , gia' prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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