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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa AN MO Presidente dott.ssa Ada LA AR Consigliere relatore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA AD e dell'avv. PIETRA ELISABETTA MARIA , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. OLLARI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 con ordinanza ex art. 127ter c.p.c del 16 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice : “In via istruttoria: Al fine di rideterminare in misura congrua e legittima
l'indennità di esproprio da riconoscere al qui rappresentato, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione dell'indennità di esproprio comprensiva della svalutazione della porzione residua del bene, dei summenzionati fondi. Con riserva di richiedere
l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, con riserva di ulteriormente dedurre rideterminare l'indennità spettante alla qui rappresentata anche alla luce degli artt.
33, 40.1 e 42 bis dpr 327/2001 e per l'effetto ordinare alla il deposito delle somme Controparte_1 come sopra determinate, presso la Cassa Depositi e prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
conseguentemente, disporre, in via istruttoria, idonea
CTU che stabilisca l'esatta determinazione dell'ammontare dell'indennità in oggetto, secondo i criteri summenzionati. Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, con riserva di ulteriormente dedurre
1) IN VIA PRELIMINARE accogliere le eccezioni formulate, come sopra indicate ed, in particolare:
-dichiarare la tardività/inammissibilità/decadenza della azione, essendo stata promossa oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001;
-dichiarare il difetto di competenza del TRAP a favore della Corte di Appello di Bologna
-disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei seguenti soggetti, da considerarsi litisconsorti necessari:
nato a [...] il [...] cod. fisc. , CP_2 C.F._2 residente in [...] sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 107
c.p.c. fino alla corretta integrazione del contraddittorio e alla citazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari.
2) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO rigettare le domande avverse, accogliendo le eccezioni preliminari svolte e/o le difese nel merito e confermare
l'indennità spettante ex 42 bis DPR 327/2001, come determinata dal Controparte_1
3)IN VIA ISTRUTTORIA In caso di disposizione di CTU, consentire di formulare la bozza di quesito perché il CTU confermi
l'esatta determinazione dell'ammontare dell'indennità in oggetto.
4) Con vittoria di spese e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 29 del D.Lgs 150/2011 e art. 151 del R.D. 1775/1933 Parte_1 ha promosso opposizione avverso la determinazione dell'indennità a seguito di acquisizione coattiva sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 disposta dal con determinazione n.16/2019 preceduta da delibera del consiglio Controparte_1 comunale n. 43 del 29.11.2018.
La ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che il nonno aveva realizzato un pozzo a camicia all'interno del proprio podere sito in , in via CE, per CP_1 soddisfare il fabbisogno idrico dei terreni di proprietà ove era ubicata l'azienda agricola di famiglia di cui attualmente è l'unica titolare. Il Comune di nell'anno 1982/83 CP_1 aveva occupato un'area di 300 mq all'interno della proprietà senza tuttavia Pt_1 procedere all'esproprio, pur deliberato;
su tale area, su cui già insisteva il pozzo dei il Comune aveva realizzato un nuovo pozzo e locali ad esso funzionali;
i lavori Pt_1 erano terminati nel 1984. L'occupazione sine titulo aveva causato la perdita della fonte di approvvigionamento idrico autonomo dell'intero podere, rendendolo non più irriguo ma asciutto , pertanto la famiglia era stata costretta a servirsi del Consorzio di Pt_1
Bonifica, ma l'approvvigionamento idrico era divenuto insufficiente all'esigenza dell'azienda agricola. Nel 2006 la nuda proprietà del podere CE, unitamente ad altri possedimenti, era stata trasferita in capo all'odierna ricorrente e al Parte_1 fratello , in parti uguali, in forza di atto di donazione del 29.6.2006 dei CP_2 genitori e i quali avevano conservato l'usufrutto sul CP_3 Controparte_4 bene donato.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2018 il Comune di , ha CP_1 decretato l'acquisizione coattiva sanante in proprietà al demanio comunale ex art. 42 bis CP_ del D.P.R. n. 327/2001 dell'area di proprietà dei sig.ri e , sulla quale Parte_1 insiste la EN RI CE (doc. 6) cui ha fatto seguito la determinazione n. 16 del 26 gennaio 2019 (doc. 7) con cui è stata disposta l'acquisizione coattiva sanante e determinata l'indennità da liquidare ai proprietari in euro 25.575,00. Tale somma, non è stata accettata nel termine di 30 giorni dai sig.ri pertanto è stata depositata Pt_1 presso la Cassa Depositi e Prestiti, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, come da comunicazione di avvenuto deposito del Comune di prot. n. 10011 del CP_1
17.5.2019, notificata a in data 20.5.2019 (doc. 8). Parte_1
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del n. 16 del 26.1.2019 Controparte_1 dinanzi al T.A.R. competente che con sentenza n. 56/2020 ne ha pronunciato l'annullamento ; avverso la predetta decisione il ha proposto appello Controparte_1 accolto dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 7305/2020, ha invece affermato la piena legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
La ricorrente ha poi precisato di essere ormai l'unica proprietaria dell'area acquisita dall'amministrazione convenuta, dal momento che il Tribunale di Parma in data 8.9.2020, ha disposto lo scioglimento della comunione esistente con il fratello. Ha altresì invocato ai fini della ammissibilità dell'azione l'operatività della prescrizione decennale e non del termine decadenziale di cui all'art. 29 comma terzo D.Lgs 150/2011 richiamando a favore della propria tesi la pronuncia della Cassazione civile sez. I, 18/12/2023, n.35287 secondo cui : “Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n.
327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione;
infatti, l'art.
29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R
n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge;
al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.” Con specifico riferimento all'indennità determinata dall'amministrazione, la ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione economica della perdita di valore dell'azienda agricola di cui è unica titolare, dell' incremento considerevole dei costi aziendali , richiamando interamente la perizia allegata al ricorso ( doc.. 1) ed ha chiesto disporsi una ctu per la corretta determinazione dell'indennità ex art. 42 bis T.U.E.
Ritualmente costituitosi il in via preliminare di rito ha eccepito: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'azione perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 54 DPR 327/2001 decorrente nel caso di specie dalla notifica del provvedimento n. 16/2019 contente anche la determinazione definitiva dell'indennizzo oppure- in denegata ipotesi- dal passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di
Stato del 23.11.2020 n. 7305, confermativa della validità del provvedimento in sanatoria, ed ha evidenziato come la pronuncia del giudice di legittimità citata da controparte sia rimasta isolata, a fronte del consolidato orientamento contrario della Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9871; Cassazione civile sez. I, 30/05/2023,
n.15188; Cass. 15.10.2020 n. 2229);
- l' incompetenza del per essere la domanda attorea occasionalmente connessa alle Pt_2 vicende relative al governo delle acque, sussistendo pertanto la competenza del giudice ordinario, nella specie della Corte di Appello di Bologna;
- l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al fratello della ricorrente ( comproprietario dal 29.6.2006 al 8.9.2020) quale litisconsorte necessario, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda, nonché la parziale prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente.
A seguito di istruzione solo documentale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 celebrata cartolarmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine va respinta la richiesta del resistente di integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti di in qualità di comproprietario dell'area acquisita CP_2 coattivamente dall'amministrazione per effetto della determinazione n. 16/2019, e ciò non tanto perché la ricorrente ha dichiarato nel ricorso di essere divenuta nuda proprietaria esclusiva del compendio immobiliare interessato, per effetto dello scioglimento giudiziale della comunione fra i germani, considerato che l'ordinanza datata 8.9.2020 del Tribunale di Parma a cui la ha fatto riferimento non è stata prodotta in giudizio, bensì in Pt_1 applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenziale a cui si intende dare continuità, in base al quale, nel giudizio di determinazione di indennità di espropriazione,
a cui è equiparabile la fattispecie disciplinata dall' art. 42 bis T.U.E, in caso di comproprietà indivisa del bene espropriato, non sussiste un litisconsorzio necessario, giovando la determinazione giudiziale dell'indennità anche ai comproprietari che non hanno proposto opposizione ( cfr Cass. sent.,n.15780/2019; n. 4262/2016; n.
6873/2011).
Infondata è poi l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta di incompetenza del
Pt_2
In via generale le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità di asservimento e di occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello, nel cui distretto è situato il bene interessato dal provvedimento ablativo, ai sensi dell'art. 29 D.lgs.
150/2011, norma che tuttavia va coordinata con l'art.140 comma 1 lett. d) del R.D.
1775/1933 il quale prevede che appartengono in primo grado alla cognizione dei
Tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le “controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque” . Di conseguenza ogni volta che la procedura ablativa sia preordinata, come nel caso di specie, alla realizzazione di opere idrauliche e/o di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, ovvero alla loro manutenzione, la competenza funzionale appartiene al Tribunale Regionale delle Acque ( cfr Cass. sez. un.
n.10362/2009).
Riguardo invece alla questione preliminare sollevata dal circa l'inammissibilità CP_1 dell'azione proposta dalla ricorrente per decorrenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione n. 16/2019 , e comunque al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7205 del 23.11.2020 ( doc. 7 fascicolo convenuta) che ne ha affermato la piena legittimità, il Collegio è consapevole che dall'anno 2023 sussistono due orientamenti contrastanti all'interno della medesima sezione della Corte di Cassazione. Il primo e più risalente assoggetta anche il giudizio di opposizione all'indennità ex art. 42 bis T.U.E. al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. 327/2001 , e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, escludendo dunque l'operatività del termine di prescrizione ordinaria decennale. Il secondo afferma esattamente il contrario, facendo leva sulla mancanza nell' art. 29 del D.Lgs 150/2011 di un rinvio all'art. 42 bis del d.P.R n.
327/2001 e sul divieto insito nell'ordinamento processuale di consentire interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione, con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge (cfr Cass. 35287/2023; Cass. 10077/2025).
Il Tribunale tuttavia intende conformarsi al primo dei menzionati orientamenti inaugurato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15283/2016 che compose il contrasto all'epoca già esistente, a cui sono seguite le SS.UU. 15343/2018 ed altre numerose pronunce conformi ( cfr fra le tante , Cass. n. 28520/2019 ; 11687/2020; Sez. U, Sentenza n. 20691 del 20/07/2021, 9871/2023) non tanto perché maggioritario ma perché fondato sulla valorizzazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, sulla unicità e definitività dell'indennità determinata nel decreto di acquisizione coattiva sanante e sulla insussistenza di una generale azione di riconoscimento della giusta indennità esperibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale. Infatti anche il procedimento che conduce all'emanazione del decreto di acquisizione sanante contemplato dall'art.42 bis DPR 327/2001 è un procedimento amministrativo sostanzialmente espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, ed il provvedimento, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, di un provvedimento di espropriazione cui si accompagna un diritto dell'espropriato di natura indennitaria e non risarcitoria, cosicché l'impugnazione del relativo decreto, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti esclusivamente l'ammontare dell'indennità, operata in via definitiva dall'amministrazione, non dà vita ad una generale azione di riconoscimento della giusta indennità, assoggettata alla ordinaria prescrizione decennale, previsto dall'art.2946 c.c.. L'omogeneità fra i due procedimenti è stata altresì affermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015 che nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 bis T.U.E. ha precisato che l'istituto dell'acquisizione sanante "sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, e si pone,
a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell' intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma".
Si osserva poi che l'art. 42 bis T.U.E. non ha mai previsto espressamente un termine per opporsi alla stima definitiva dell'indennità ivi contemplata, pertanto il contrasto composto dalla SS.UU. in precedenza richiamate ha comportato l'applicazione analogica del termine di decadenza di cui all'art. 54 del medesimo testo unico ab initio, dunque lo stesso giudice di legittimità ha ritenuto , contrariamente a quanto oggi affermato dalle recenti pronunce della Corte, possibile l'estensione per via interpretativa di un termine entro cui agire in giudizio, giustificato, nel caso di specie, dalla omogeneità dei due istituti in questione. Infine , se dovesse ritenersi che il legislatore nell'introdurre l'art. 29 del
D.Lgs 150/2011 abbia volutamente omesso un richiamo all'art. 42 bis T.U.E., per esfiltrare l'istituto de quo dal regime processuale del richiamato art. 54 T.U.E., allora la previsione non dovrebbe essere applicata in toto, e quindi per coerenza si dovrebbe escludere anche la competenza della Corte d'Appello in un unico grado, che invece non è messa in discussione dell'orientamento ultimo del giudice di legittimità, il quale nella sostanza mantiene ferma l'individuazione per via analogica di una competenza funzionale inderogabile.
Ciò posto, il presente giudizio è stato instaurato il 7.6.2024, pacificamente oltre il termine di 30 giorni sia dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione n. 16/2019 avvenuta il 30.1.2019 che dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato
n. 7305/2020 che ne ha definitivamente affermato la piena legittimità, pertanto l'azione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva. Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione preliminare di rito esaminata che ha definito il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 11197/2024, così decide:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada LA AR AN MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa AN MO Presidente dott.ssa Ada LA AR Consigliere relatore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da:
(C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA AD e dell'avv. PIETRA ELISABETTA MARIA , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. OLLARI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 con ordinanza ex art. 127ter c.p.c del 16 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice : “In via istruttoria: Al fine di rideterminare in misura congrua e legittima
l'indennità di esproprio da riconoscere al qui rappresentato, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la determinazione dell'indennità di esproprio comprensiva della svalutazione della porzione residua del bene, dei summenzionati fondi. Con riserva di richiedere
l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, con riserva di ulteriormente dedurre rideterminare l'indennità spettante alla qui rappresentata anche alla luce degli artt.
33, 40.1 e 42 bis dpr 327/2001 e per l'effetto ordinare alla il deposito delle somme Controparte_1 come sopra determinate, presso la Cassa Depositi e prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
conseguentemente, disporre, in via istruttoria, idonea
CTU che stabilisca l'esatta determinazione dell'ammontare dell'indennità in oggetto, secondo i criteri summenzionati. Con vittoria di spese e onorari.
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, con riserva di ulteriormente dedurre
1) IN VIA PRELIMINARE accogliere le eccezioni formulate, come sopra indicate ed, in particolare:
-dichiarare la tardività/inammissibilità/decadenza della azione, essendo stata promossa oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001;
-dichiarare il difetto di competenza del TRAP a favore della Corte di Appello di Bologna
-disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei seguenti soggetti, da considerarsi litisconsorti necessari:
nato a [...] il [...] cod. fisc. , CP_2 C.F._2 residente in [...] sospendendo il giudizio ai sensi dell'art. 107
c.p.c. fino alla corretta integrazione del contraddittorio e alla citazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari.
2) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO rigettare le domande avverse, accogliendo le eccezioni preliminari svolte e/o le difese nel merito e confermare
l'indennità spettante ex 42 bis DPR 327/2001, come determinata dal Controparte_1
3)IN VIA ISTRUTTORIA In caso di disposizione di CTU, consentire di formulare la bozza di quesito perché il CTU confermi
l'esatta determinazione dell'ammontare dell'indennità in oggetto.
4) Con vittoria di spese e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 29 del D.Lgs 150/2011 e art. 151 del R.D. 1775/1933 Parte_1 ha promosso opposizione avverso la determinazione dell'indennità a seguito di acquisizione coattiva sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 disposta dal con determinazione n.16/2019 preceduta da delibera del consiglio Controparte_1 comunale n. 43 del 29.11.2018.
La ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto che il nonno aveva realizzato un pozzo a camicia all'interno del proprio podere sito in , in via CE, per CP_1 soddisfare il fabbisogno idrico dei terreni di proprietà ove era ubicata l'azienda agricola di famiglia di cui attualmente è l'unica titolare. Il Comune di nell'anno 1982/83 CP_1 aveva occupato un'area di 300 mq all'interno della proprietà senza tuttavia Pt_1 procedere all'esproprio, pur deliberato;
su tale area, su cui già insisteva il pozzo dei il Comune aveva realizzato un nuovo pozzo e locali ad esso funzionali;
i lavori Pt_1 erano terminati nel 1984. L'occupazione sine titulo aveva causato la perdita della fonte di approvvigionamento idrico autonomo dell'intero podere, rendendolo non più irriguo ma asciutto , pertanto la famiglia era stata costretta a servirsi del Consorzio di Pt_1
Bonifica, ma l'approvvigionamento idrico era divenuto insufficiente all'esigenza dell'azienda agricola. Nel 2006 la nuda proprietà del podere CE, unitamente ad altri possedimenti, era stata trasferita in capo all'odierna ricorrente e al Parte_1 fratello , in parti uguali, in forza di atto di donazione del 29.6.2006 dei CP_2 genitori e i quali avevano conservato l'usufrutto sul CP_3 Controparte_4 bene donato.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2018 il Comune di , ha CP_1 decretato l'acquisizione coattiva sanante in proprietà al demanio comunale ex art. 42 bis CP_ del D.P.R. n. 327/2001 dell'area di proprietà dei sig.ri e , sulla quale Parte_1 insiste la EN RI CE (doc. 6) cui ha fatto seguito la determinazione n. 16 del 26 gennaio 2019 (doc. 7) con cui è stata disposta l'acquisizione coattiva sanante e determinata l'indennità da liquidare ai proprietari in euro 25.575,00. Tale somma, non è stata accettata nel termine di 30 giorni dai sig.ri pertanto è stata depositata Pt_1 presso la Cassa Depositi e Prestiti, della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, come da comunicazione di avvenuto deposito del Comune di prot. n. 10011 del CP_1
17.5.2019, notificata a in data 20.5.2019 (doc. 8). Parte_1
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del n. 16 del 26.1.2019 Controparte_1 dinanzi al T.A.R. competente che con sentenza n. 56/2020 ne ha pronunciato l'annullamento ; avverso la predetta decisione il ha proposto appello Controparte_1 accolto dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 7305/2020, ha invece affermato la piena legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
La ricorrente ha poi precisato di essere ormai l'unica proprietaria dell'area acquisita dall'amministrazione convenuta, dal momento che il Tribunale di Parma in data 8.9.2020, ha disposto lo scioglimento della comunione esistente con il fratello. Ha altresì invocato ai fini della ammissibilità dell'azione l'operatività della prescrizione decennale e non del termine decadenziale di cui all'art. 29 comma terzo D.Lgs 150/2011 richiamando a favore della propria tesi la pronuncia della Cassazione civile sez. I, 18/12/2023, n.35287 secondo cui : “Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n.
327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione;
infatti, l'art.
29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R
n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge;
al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.” Con specifico riferimento all'indennità determinata dall'amministrazione, la ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione economica della perdita di valore dell'azienda agricola di cui è unica titolare, dell' incremento considerevole dei costi aziendali , richiamando interamente la perizia allegata al ricorso ( doc.. 1) ed ha chiesto disporsi una ctu per la corretta determinazione dell'indennità ex art. 42 bis T.U.E.
Ritualmente costituitosi il in via preliminare di rito ha eccepito: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'azione perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 54 DPR 327/2001 decorrente nel caso di specie dalla notifica del provvedimento n. 16/2019 contente anche la determinazione definitiva dell'indennizzo oppure- in denegata ipotesi- dal passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di
Stato del 23.11.2020 n. 7305, confermativa della validità del provvedimento in sanatoria, ed ha evidenziato come la pronuncia del giudice di legittimità citata da controparte sia rimasta isolata, a fronte del consolidato orientamento contrario della Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9871; Cassazione civile sez. I, 30/05/2023,
n.15188; Cass. 15.10.2020 n. 2229);
- l' incompetenza del per essere la domanda attorea occasionalmente connessa alle Pt_2 vicende relative al governo delle acque, sussistendo pertanto la competenza del giudice ordinario, nella specie della Corte di Appello di Bologna;
- l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica al fratello della ricorrente ( comproprietario dal 29.6.2006 al 8.9.2020) quale litisconsorte necessario, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda, nonché la parziale prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente.
A seguito di istruzione solo documentale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione del 23.09.2025 celebrata cartolarmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine va respinta la richiesta del resistente di integrazione del contraddittorio CP_1 nei confronti di in qualità di comproprietario dell'area acquisita CP_2 coattivamente dall'amministrazione per effetto della determinazione n. 16/2019, e ciò non tanto perché la ricorrente ha dichiarato nel ricorso di essere divenuta nuda proprietaria esclusiva del compendio immobiliare interessato, per effetto dello scioglimento giudiziale della comunione fra i germani, considerato che l'ordinanza datata 8.9.2020 del Tribunale di Parma a cui la ha fatto riferimento non è stata prodotta in giudizio, bensì in Pt_1 applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenziale a cui si intende dare continuità, in base al quale, nel giudizio di determinazione di indennità di espropriazione,
a cui è equiparabile la fattispecie disciplinata dall' art. 42 bis T.U.E, in caso di comproprietà indivisa del bene espropriato, non sussiste un litisconsorzio necessario, giovando la determinazione giudiziale dell'indennità anche ai comproprietari che non hanno proposto opposizione ( cfr Cass. sent.,n.15780/2019; n. 4262/2016; n.
6873/2011).
Infondata è poi l'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta di incompetenza del
Pt_2
In via generale le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità di asservimento e di occupazione rientrano nella competenza della Corte di Appello, nel cui distretto è situato il bene interessato dal provvedimento ablativo, ai sensi dell'art. 29 D.lgs.
150/2011, norma che tuttavia va coordinata con l'art.140 comma 1 lett. d) del R.D.
1775/1933 il quale prevede che appartengono in primo grado alla cognizione dei
Tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le “controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque” . Di conseguenza ogni volta che la procedura ablativa sia preordinata, come nel caso di specie, alla realizzazione di opere idrauliche e/o di derivazione e utilizzazione di acque pubbliche, ovvero alla loro manutenzione, la competenza funzionale appartiene al Tribunale Regionale delle Acque ( cfr Cass. sez. un.
n.10362/2009).
Riguardo invece alla questione preliminare sollevata dal circa l'inammissibilità CP_1 dell'azione proposta dalla ricorrente per decorrenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione n. 16/2019 , e comunque al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7205 del 23.11.2020 ( doc. 7 fascicolo convenuta) che ne ha affermato la piena legittimità, il Collegio è consapevole che dall'anno 2023 sussistono due orientamenti contrastanti all'interno della medesima sezione della Corte di Cassazione. Il primo e più risalente assoggetta anche il giudizio di opposizione all'indennità ex art. 42 bis T.U.E. al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. 327/2001 , e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, escludendo dunque l'operatività del termine di prescrizione ordinaria decennale. Il secondo afferma esattamente il contrario, facendo leva sulla mancanza nell' art. 29 del D.Lgs 150/2011 di un rinvio all'art. 42 bis del d.P.R n.
327/2001 e sul divieto insito nell'ordinamento processuale di consentire interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione, con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge (cfr Cass. 35287/2023; Cass. 10077/2025).
Il Tribunale tuttavia intende conformarsi al primo dei menzionati orientamenti inaugurato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15283/2016 che compose il contrasto all'epoca già esistente, a cui sono seguite le SS.UU. 15343/2018 ed altre numerose pronunce conformi ( cfr fra le tante , Cass. n. 28520/2019 ; 11687/2020; Sez. U, Sentenza n. 20691 del 20/07/2021, 9871/2023) non tanto perché maggioritario ma perché fondato sulla valorizzazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, sulla unicità e definitività dell'indennità determinata nel decreto di acquisizione coattiva sanante e sulla insussistenza di una generale azione di riconoscimento della giusta indennità esperibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale. Infatti anche il procedimento che conduce all'emanazione del decreto di acquisizione sanante contemplato dall'art.42 bis DPR 327/2001 è un procedimento amministrativo sostanzialmente espropriativo, soggetto ad obbligo di motivazione, ed il provvedimento, al termine della procedura, ha tutte le caratteristiche, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, di un provvedimento di espropriazione cui si accompagna un diritto dell'espropriato di natura indennitaria e non risarcitoria, cosicché l'impugnazione del relativo decreto, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti esclusivamente l'ammontare dell'indennità, operata in via definitiva dall'amministrazione, non dà vita ad una generale azione di riconoscimento della giusta indennità, assoggettata alla ordinaria prescrizione decennale, previsto dall'art.2946 c.c.. L'omogeneità fra i due procedimenti è stata altresì affermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2015 che nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 bis T.U.E. ha precisato che l'istituto dell'acquisizione sanante "sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, e si pone,
a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell' intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma".
Si osserva poi che l'art. 42 bis T.U.E. non ha mai previsto espressamente un termine per opporsi alla stima definitiva dell'indennità ivi contemplata, pertanto il contrasto composto dalla SS.UU. in precedenza richiamate ha comportato l'applicazione analogica del termine di decadenza di cui all'art. 54 del medesimo testo unico ab initio, dunque lo stesso giudice di legittimità ha ritenuto , contrariamente a quanto oggi affermato dalle recenti pronunce della Corte, possibile l'estensione per via interpretativa di un termine entro cui agire in giudizio, giustificato, nel caso di specie, dalla omogeneità dei due istituti in questione. Infine , se dovesse ritenersi che il legislatore nell'introdurre l'art. 29 del
D.Lgs 150/2011 abbia volutamente omesso un richiamo all'art. 42 bis T.U.E., per esfiltrare l'istituto de quo dal regime processuale del richiamato art. 54 T.U.E., allora la previsione non dovrebbe essere applicata in toto, e quindi per coerenza si dovrebbe escludere anche la competenza della Corte d'Appello in un unico grado, che invece non è messa in discussione dell'orientamento ultimo del giudice di legittimità, il quale nella sostanza mantiene ferma l'individuazione per via analogica di una competenza funzionale inderogabile.
Ciò posto, il presente giudizio è stato instaurato il 7.6.2024, pacificamente oltre il termine di 30 giorni sia dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione n. 16/2019 avvenuta il 30.1.2019 che dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato
n. 7305/2020 che ne ha definitivamente affermato la piena legittimità, pertanto l'azione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva. Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione preliminare di rito esaminata che ha definito il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 11197/2024, così decide:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada LA AR AN MO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.