TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 2512/2024
Tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 Parte_4
[...] [...]
Parte_5
Pt_6 Pt_7
Pt_8 Parte_9
ATTORE/I Parte_10
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art 127 bis cpc sono comparsi : per gli attori l'avv. Paolillo, per il convenuto l'avv. Valentina Rubin in sostituzione avv. G. Maschera.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice invita i procuratori a discussione e precisazione conclusioni sull'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dagli attori.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti, dopo breve esposizione, concordemente chiedono che la causa venga trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sull'eccezione di incompetenza a cui parte convenuta dichiara di aderire e con rinunzia ai termini per note conclusionali.
Le parti dichiarano di aver partecipato regolarmente all'udienza mediante l'applicativo.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 17.45 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del
4.2.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promossa da:
c.f. Parte_11 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_12 C.F._3
c.f. Parte_13 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_14 C.F._6
c.f. Parte_15 C.F._7
c.f. Parte_10 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Paolillo (c.f. ) C.F._9
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Maschera (c.f. Controparte_2 P.IVA_1
C.F._10
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2024 gli attori propongono opposizione al decreto ingiuntivo n. 593/2024Ing. – n.1303/2024R.G. emesso in data 15.3.2024 dal Tribunale di Padova e contenente ingiunzione di pagamento in favore di ed a carico del Controparte_1 [...]
di pagamento di euro 12.200,00 a titolo di corrispettivo per attività propedeutiche alla CP_3 redazione dell'offerta Gabetti Lab per l'esecuzione di opere di efficientamento energetico in ambito superbonus 110 sull'immobile di proprietà dei condomini attori sito in Sassuolo.
Gli attori quali motivi di opposizione preliminarmente eccepiscono l'incompetenza del tribunale di
Padova, invocando l'applicazione nella fattispecie del Codice del Consumo e quindi del foro del pagina 3 di 6 consumatore da individuarsi nel Tribunale di Modena, nonchè il difetto di legittimazione passiva del
” in quanto condominio inesistente, composto da 8 unità immobiliari i cui Controparte_3
proprietari sono unici legittimati passivi ed infine nel merito deducendo l'inadempimento dell'opposta per mancata esecuzione delle attività commissionate secondo i termini previsti.
Concludono quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in principalità per incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Modena e quindi nel merito in via subordinata per difetto di legittimazione passiva del oltre che la revoca del Controparte_3
decreto per non debenza delle somme nonché in via di estremo subordine la determinazione in corso di causa del corrispettivo di giustizia spettante a parte opposta.
Si costituisce che, pur contestando tesi ed allegazioni attoree, aderisce all'eccezione Controparte_1
di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Modena sollevata dagli attori.
Contesta comunque le deduzioni attoree in ordine al difetto di legittimazione del condominio che assume esistente e munito di autonomo codice fiscale nonché respinge ogni censura in ordine al proprio preteso inadempimento, affermando di avere eseguito le attività professionali e tecniche propedeutiche alla redazione dell'offerta Gabetti Lab ed affermando di non avere alcuna competenza e responsabilità per la parte economica dell'incarico, affidata ad altro soggetto, ossia la stessa società Gabetti Lab.
Conclude quindi chiedendo in rito che venga pronunciata l'incompetenza del giudice adito in ragione della competenza del Tribunale di Modena con cancellazione della causa dal ruolo e assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente mentre in via preliminare di merito chiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la conferma del medesimo con rigetto delle domande attoree in quanto infondate in atto e di diritto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto chiede l'accertamento del credito della convenuta nei confronti degli attori in solido nella misura di euro 12.200,00 con condanna degli attori in solido al versamento di detto importo oltre ad interessi dalla scadenza delle fatture al saldo.
Preso atto dell'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, per preminenti ragioni di economia processuale con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice fissa udienza anticipata di comparizione invitando le parti, su accordo delle stesse, a discussione orale e precisare le conclusioni sull'eccezione ritenuta pregiudiziale.
Precisate le conclusioni, previa discussione, la causa passa in decisione.
Risulta dirimente l'intervenuta adesione di parte convenuta all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dagli attori.
pagina 4 di 6 Non è contestato che gli stessi abbiano agito in proprio quali persone fisiche proprietarie delle singole unità immobiliari che complessivamente concorrono a costituire l'immobile oggetto della consulenza professionale richiesta alla società convenuta.
Da ciò consegue in linea di principio l'applicabilità dell'invocata previsione dell'art. 66 bis contenuta nel c.d. Codice del Consumo che individua il foro del consumatore quale competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del medesimo, se ubicato nel territorio dello Stato.
Risulta documentalmente come nell'incarico sottoscritto dagli attori sulla base del formulario sottoposto dalla società (doc. 1 convenuto), all'articolo 6 “Controversie” sia previsto che “Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto di incarico virgola che potessero sorgere dal committente e la società il foro competente è quello di Padova”, previsione che peraltro non risulta sottoposta alla specifica approvazione con duplice ed apposita sottoscrizione prevista dall'art. 1341 co.2
c.c. e comunque agli adempimenti sanciti dal congiunto disposto degli artt. 1341-1342 c.c.
Va richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, è efficace ed operante laddove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate (cfr. Cass. 16439/2019).
Concludente comunque è l'adesione di parte opposta, convenuta formale ma attrice sostanziale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto all'eccezione formulata sul punto dagli attori.
Deve quindi dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Padova a conoscere dei fatti di causa con conseguente connessa revoca del decreto ingiuntivo opposto e concessione alle parti del termine di rito per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente da individuarsi nel Tribunale di Modena.
Infatti in ipotesi di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, il Giudice del procedimento di opposizione nell'esercizio della sua competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve, ove ne sussistano i presupposti, dichiarare non solo la propria ma anche l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto predetto e quindi la nullità del medesimo e nel far ciò deve provvedervi con sentenza (cfr. Cass.Civ. 14594/2012). Il provvedimento richiesto al Giudice dell'opposizione non è infatti una mera statuizione sulla competenza ma ha altresì un contenuto dichiarativo concernente la nullità del decreto con la conseguenza che non potrà statuirsi con ordinanza bensì con sentenza.
pagina 5 di 6 Deve quindi dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto deve essere dichiarato nullo e revocato.
Quanto alla sorte delle spese di lite, in ragione dell'intervenuta adesione della convenuta all'eccezione attorea è escluso ogni potere di determinazione sul punto del giudice adito per la fase svoltasi davanti a codesto Ufficio, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa.
Le ragioni per la pronuncia sulle spese processuali consistono infatti nella soccombenza di una delle parti nella causa decisa e nel carattere definitivo della decisione, presupposti che non sussistono nel caso de quo (cfr. Cass. 25180/2013; Cass. 6106/2006).
L'accoglimento dell'eccezione rende ultronea la pronuncia su ogni altra questione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena assegnando i termini di rito a sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c. per la riassunzione del presente giudizio innanzi al medesimo Ufficio.
Nulla sulle spese.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 4 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 2512/2024
Tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 Parte_4
[...] [...]
Parte_5
Pt_6 Pt_7
Pt_8 Parte_9
ATTORE/I Parte_10
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art 127 bis cpc sono comparsi : per gli attori l'avv. Paolillo, per il convenuto l'avv. Valentina Rubin in sostituzione avv. G. Maschera.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice invita i procuratori a discussione e precisazione conclusioni sull'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata dagli attori.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti, dopo breve esposizione, concordemente chiedono che la causa venga trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sull'eccezione di incompetenza a cui parte convenuta dichiara di aderire e con rinunzia ai termini per note conclusionali.
Le parti dichiarano di aver partecipato regolarmente all'udienza mediante l'applicativo.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 17.45 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del
4.2.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promossa da:
c.f. Parte_11 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_12 C.F._3
c.f. Parte_13 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_14 C.F._6
c.f. Parte_15 C.F._7
c.f. Parte_10 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Paolillo (c.f. ) C.F._9
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Maschera (c.f. Controparte_2 P.IVA_1
C.F._10
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.5.2024 gli attori propongono opposizione al decreto ingiuntivo n. 593/2024Ing. – n.1303/2024R.G. emesso in data 15.3.2024 dal Tribunale di Padova e contenente ingiunzione di pagamento in favore di ed a carico del Controparte_1 [...]
di pagamento di euro 12.200,00 a titolo di corrispettivo per attività propedeutiche alla CP_3 redazione dell'offerta Gabetti Lab per l'esecuzione di opere di efficientamento energetico in ambito superbonus 110 sull'immobile di proprietà dei condomini attori sito in Sassuolo.
Gli attori quali motivi di opposizione preliminarmente eccepiscono l'incompetenza del tribunale di
Padova, invocando l'applicazione nella fattispecie del Codice del Consumo e quindi del foro del pagina 3 di 6 consumatore da individuarsi nel Tribunale di Modena, nonchè il difetto di legittimazione passiva del
” in quanto condominio inesistente, composto da 8 unità immobiliari i cui Controparte_3
proprietari sono unici legittimati passivi ed infine nel merito deducendo l'inadempimento dell'opposta per mancata esecuzione delle attività commissionate secondo i termini previsti.
Concludono quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in principalità per incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Modena e quindi nel merito in via subordinata per difetto di legittimazione passiva del oltre che la revoca del Controparte_3
decreto per non debenza delle somme nonché in via di estremo subordine la determinazione in corso di causa del corrispettivo di giustizia spettante a parte opposta.
Si costituisce che, pur contestando tesi ed allegazioni attoree, aderisce all'eccezione Controparte_1
di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Modena sollevata dagli attori.
Contesta comunque le deduzioni attoree in ordine al difetto di legittimazione del condominio che assume esistente e munito di autonomo codice fiscale nonché respinge ogni censura in ordine al proprio preteso inadempimento, affermando di avere eseguito le attività professionali e tecniche propedeutiche alla redazione dell'offerta Gabetti Lab ed affermando di non avere alcuna competenza e responsabilità per la parte economica dell'incarico, affidata ad altro soggetto, ossia la stessa società Gabetti Lab.
Conclude quindi chiedendo in rito che venga pronunciata l'incompetenza del giudice adito in ragione della competenza del Tribunale di Modena con cancellazione della causa dal ruolo e assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente mentre in via preliminare di merito chiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la conferma del medesimo con rigetto delle domande attoree in quanto infondate in atto e di diritto. In via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto chiede l'accertamento del credito della convenuta nei confronti degli attori in solido nella misura di euro 12.200,00 con condanna degli attori in solido al versamento di detto importo oltre ad interessi dalla scadenza delle fatture al saldo.
Preso atto dell'adesione della convenuta all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, per preminenti ragioni di economia processuale con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice fissa udienza anticipata di comparizione invitando le parti, su accordo delle stesse, a discussione orale e precisare le conclusioni sull'eccezione ritenuta pregiudiziale.
Precisate le conclusioni, previa discussione, la causa passa in decisione.
Risulta dirimente l'intervenuta adesione di parte convenuta all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dagli attori.
pagina 4 di 6 Non è contestato che gli stessi abbiano agito in proprio quali persone fisiche proprietarie delle singole unità immobiliari che complessivamente concorrono a costituire l'immobile oggetto della consulenza professionale richiesta alla società convenuta.
Da ciò consegue in linea di principio l'applicabilità dell'invocata previsione dell'art. 66 bis contenuta nel c.d. Codice del Consumo che individua il foro del consumatore quale competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del medesimo, se ubicato nel territorio dello Stato.
Risulta documentalmente come nell'incarico sottoscritto dagli attori sulla base del formulario sottoposto dalla società (doc. 1 convenuto), all'articolo 6 “Controversie” sia previsto che “Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto di incarico virgola che potessero sorgere dal committente e la società il foro competente è quello di Padova”, previsione che peraltro non risulta sottoposta alla specifica approvazione con duplice ed apposita sottoscrizione prevista dall'art. 1341 co.2
c.c. e comunque agli adempimenti sanciti dal congiunto disposto degli artt. 1341-1342 c.c.
Va richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, è efficace ed operante laddove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate (cfr. Cass. 16439/2019).
Concludente comunque è l'adesione di parte opposta, convenuta formale ma attrice sostanziale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto all'eccezione formulata sul punto dagli attori.
Deve quindi dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Padova a conoscere dei fatti di causa con conseguente connessa revoca del decreto ingiuntivo opposto e concessione alle parti del termine di rito per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente da individuarsi nel Tribunale di Modena.
Infatti in ipotesi di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, il Giudice del procedimento di opposizione nell'esercizio della sua competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve, ove ne sussistano i presupposti, dichiarare non solo la propria ma anche l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto predetto e quindi la nullità del medesimo e nel far ciò deve provvedervi con sentenza (cfr. Cass.Civ. 14594/2012). Il provvedimento richiesto al Giudice dell'opposizione non è infatti una mera statuizione sulla competenza ma ha altresì un contenuto dichiarativo concernente la nullità del decreto con la conseguenza che non potrà statuirsi con ordinanza bensì con sentenza.
pagina 5 di 6 Deve quindi dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto deve essere dichiarato nullo e revocato.
Quanto alla sorte delle spese di lite, in ragione dell'intervenuta adesione della convenuta all'eccezione attorea è escluso ogni potere di determinazione sul punto del giudice adito per la fase svoltasi davanti a codesto Ufficio, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa.
Le ragioni per la pronuncia sulle spese processuali consistono infatti nella soccombenza di una delle parti nella causa decisa e nel carattere definitivo della decisione, presupposti che non sussistono nel caso de quo (cfr. Cass. 25180/2013; Cass. 6106/2006).
L'accoglimento dell'eccezione rende ultronea la pronuncia su ogni altra questione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Modena assegnando i termini di rito a sensi dell'art. 38 comma 2 c.p.c. per la riassunzione del presente giudizio innanzi al medesimo Ufficio.
Nulla sulle spese.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 4 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 6 di 6